TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/11/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SS Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3527/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Aiello, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
-contumace-
Oggetto: trattamento pensionistico – risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'11.11.2024, l'odierno ricorrente chiede – previa valutazione dei periodi contributivi maturati in regime NaSpi ai fini pensionistici – dichiararsi che lo stesso era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la collocazione alla pensione di anzianità anticipata in cumulo sin dall'1.09.2023 e, per l'effetto, ordinarsi all' di procedere alla sua collocazione in congedo con CP_1 la procedura di pensionamento di anzianità anticipato cumulativo con decorrenza dall'1.09.2023, effettuando il ricalcolo dei periodi contributivi maturati in regime di NaSpi e del periodo compreso tra l'1.09.2023 e il 31.12.2024; in subordine, chiede ordinarsi all' , in applicazione CP_1 dell'ordinanza del 10.06.2024 del Tribunale di Agrigento, di procedere alla sua collocazione in pensione con decorrenza dall'1.09.2023 e alla ricostituzione dei contributi e del trattamento pensionistico;
in ogni caso, chiede condannarsi l' al risarcimento del danno patrimoniale da CP_1 quantificarsi nella misura di 5.400,00 euro (ovvero pari al 50% del canone di locazione per l'immobile da lui occupato nella città di Milano dall'1.09.2023 al 31.08.2024) nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio l' , del quale va pertanto CP_1 dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Si ritiene di ribadire in questa sede quanto già affermato nell'ordinanza del 10.06.2024, ovvero che l'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012 prevede che “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,
e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.
In particolare, per quanto qui di interesse, il comma 10 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con Parte riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo”.
Successivamente, è intervenuta in materia pensionistica la legge n. 197/2022 (c.d. legge di bilancio
2023), la quale – dopo aver previsto all'art. 1, comma 283, che “Al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) - 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione separata di CP_1 cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” - dispone al punto
7 del medesimo comma che “Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico”.
Sul punto, va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997 sopra richiamato, “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno”.
Orbene, applicando le suddette previsioni al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (42 anni e dieci mesi) richiesto per la pensione anticipata di anzianità, non può tenersi conto della contribuzione figurativa accreditata nei periodi in cui il ricorrente ha percepito la NASpI, atteso che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 13 ottobre 2022, n. 29968), l'accesso alla pensione in base al solo requisito contributivo presuppone che - salve le eccezioni di cui all'art. 22 della legge n. 153/1969, tra le quali non rientra l'indennità di disoccupazione – il periodo di contribuzione sia effettivo, dall'altro è documentato (e, ancor più, incontestato) che il ricorrente, alla data del 31.12.2023, avesse raggiunto il requisito anagrafico (62 anni di età) e contributivo (41 anni) richiesto per la pensione anticipata flessibile (c.d.
Quota 103) e, pertanto, deve ritenersi che lo stesso fosse in possesso dei presupposti necessari per il conseguimento del suddetto trattamento pensionistico già in data 1.09.2023, stante la peculiarità della disciplina prevista per il personale in servizio all'interno del sistema scolastico.
Appurato, dunque, il diritto del ricorrente di accedere alla pensione anticipata flessibile (c.d. Quota
103) con decorrenza dall'1.09.2023, giova evidenziarsi come dalla documentazione versata in atti e, ancor di più, dalle dichiarazioni rese dai testi (“sono la nuora del ricorrente;
confermo che Tes_1 nel periodo compreso tra l'1.09.2023 e il 31.08.2024 mio suocero ha abitato a Milano con me e mio marito presso l'immobile da noi preso in locazione e sito in via del Futurismo n. 21; preciso che per impegni lavorativi è rimasto a Milano durante tutto il periodo estivo;
il canone di affitto era di euro
900.00 mensili e mio suocero contribuiva pagando la metà dell'importo”) e (“sono il figlio Pt_1 del ricorrente;
confermo che nel periodo compreso tra l'1.09.2023 e il 31.08.2024 mio padre ha abitato a Milano presso l'immobile preso in locazione da me e mia moglie e sito in via del Futurismo
n. 21; per impegni lavorativi mio padre è rimasto a Milano anche durante il periodo estivo, è sceso in Sicilia solo per qualche giorno perché mia madre era rimasta lì; il canone di affitto ammontava a
900,00 euro mensili, veniva pagato da me e poi mio padre mi dava metà dell'importo”) sia emersa in giudizio la prova del danno patrimoniale subito dal ricorrente nel periodo compreso tra l'1.09.2023 e il 31.08.2024 in cui lo stesso era in servizio a Milano.
Diversamente, non risulta condivisibile la domanda di condanna dell' convenuto al CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., posto che la parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato in giudizio il danno asseritamente subito.
Sotto questo profilo, si osserva che il danno non patrimoniale, anche quando si origini dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, costituisce danno – conseguenza che deve essere allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c.
(ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972); l'accertamento del danno non patrimoniale postula, infatti, in primo luogo la verifica degli elementi che si ricavano dall'art. 2043
c.c. e che consistono nella condotta dannosa, nel nesso causale tra detta condotta e un evento di danno e, infine, nella sussistenza di un danno connotato dalla lesione di interessi meritevoli di tutela e che si struttura come danno – conseguenza, che, in quanto tale, deve essere allegato e provato (cfr.
Cassazione, 27 giugno 2007 n. 15131).
A tale carenza probatoria non può peraltro supplire neppure il disposto dell'art. 1226 c.c., che attribuisce al giudice il potere di liquidare in via equitativa un danno nel caso in cui questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare;
ne consegue che, nel caso di specie, stante la genericità del danno invocato, l'art. 1226 c.c. non può essere applicato, in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione, ordinanza 22 febbraio 2017 n. 4534), il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito solo qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa, o altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio subito, mentre, al contrario, se l'esistenza stessa del pregiudizio è incerta l'art. 1226 c.c. non è in alcun modo invocabile.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, ordina all' , in applicazione dell'ordinanza del 10.06.2024 CP_1 del Tribunale di Agrigento, di procedere alla collocazione di in pensione con Parte_1 decorrenza dall'1.09.2023 e alla ricostituzione dei contributi e del trattamento pensionistico e condanna altresì il medesimo Istituto alla corresponsione, in suo favore, della somma pari a 5.400,00 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SS Di DO
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SS Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3527/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Aiello, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
-contumace-
Oggetto: trattamento pensionistico – risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'11.11.2024, l'odierno ricorrente chiede – previa valutazione dei periodi contributivi maturati in regime NaSpi ai fini pensionistici – dichiararsi che lo stesso era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la collocazione alla pensione di anzianità anticipata in cumulo sin dall'1.09.2023 e, per l'effetto, ordinarsi all' di procedere alla sua collocazione in congedo con CP_1 la procedura di pensionamento di anzianità anticipato cumulativo con decorrenza dall'1.09.2023, effettuando il ricalcolo dei periodi contributivi maturati in regime di NaSpi e del periodo compreso tra l'1.09.2023 e il 31.12.2024; in subordine, chiede ordinarsi all' , in applicazione CP_1 dell'ordinanza del 10.06.2024 del Tribunale di Agrigento, di procedere alla sua collocazione in pensione con decorrenza dall'1.09.2023 e alla ricostituzione dei contributi e del trattamento pensionistico;
in ogni caso, chiede condannarsi l' al risarcimento del danno patrimoniale da CP_1 quantificarsi nella misura di 5.400,00 euro (ovvero pari al 50% del canone di locazione per l'immobile da lui occupato nella città di Milano dall'1.09.2023 al 31.08.2024) nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio l' , del quale va pertanto CP_1 dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Si ritiene di ribadire in questa sede quanto già affermato nell'ordinanza del 10.06.2024, ovvero che l'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012 prevede che “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,
e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.
In particolare, per quanto qui di interesse, il comma 10 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con Parte riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo”.
Successivamente, è intervenuta in materia pensionistica la legge n. 197/2022 (c.d. legge di bilancio
2023), la quale – dopo aver previsto all'art. 1, comma 283, che “Al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) - 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione separata di CP_1 cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” - dispone al punto
7 del medesimo comma che “Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico”.
Sul punto, va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997 sopra richiamato, “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno”.
Orbene, applicando le suddette previsioni al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (42 anni e dieci mesi) richiesto per la pensione anticipata di anzianità, non può tenersi conto della contribuzione figurativa accreditata nei periodi in cui il ricorrente ha percepito la NASpI, atteso che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 13 ottobre 2022, n. 29968), l'accesso alla pensione in base al solo requisito contributivo presuppone che - salve le eccezioni di cui all'art. 22 della legge n. 153/1969, tra le quali non rientra l'indennità di disoccupazione – il periodo di contribuzione sia effettivo, dall'altro è documentato (e, ancor più, incontestato) che il ricorrente, alla data del 31.12.2023, avesse raggiunto il requisito anagrafico (62 anni di età) e contributivo (41 anni) richiesto per la pensione anticipata flessibile (c.d.
Quota 103) e, pertanto, deve ritenersi che lo stesso fosse in possesso dei presupposti necessari per il conseguimento del suddetto trattamento pensionistico già in data 1.09.2023, stante la peculiarità della disciplina prevista per il personale in servizio all'interno del sistema scolastico.
Appurato, dunque, il diritto del ricorrente di accedere alla pensione anticipata flessibile (c.d. Quota
103) con decorrenza dall'1.09.2023, giova evidenziarsi come dalla documentazione versata in atti e, ancor di più, dalle dichiarazioni rese dai testi (“sono la nuora del ricorrente;
confermo che Tes_1 nel periodo compreso tra l'1.09.2023 e il 31.08.2024 mio suocero ha abitato a Milano con me e mio marito presso l'immobile da noi preso in locazione e sito in via del Futurismo n. 21; preciso che per impegni lavorativi è rimasto a Milano durante tutto il periodo estivo;
il canone di affitto era di euro
900.00 mensili e mio suocero contribuiva pagando la metà dell'importo”) e (“sono il figlio Pt_1 del ricorrente;
confermo che nel periodo compreso tra l'1.09.2023 e il 31.08.2024 mio padre ha abitato a Milano presso l'immobile preso in locazione da me e mia moglie e sito in via del Futurismo
n. 21; per impegni lavorativi mio padre è rimasto a Milano anche durante il periodo estivo, è sceso in Sicilia solo per qualche giorno perché mia madre era rimasta lì; il canone di affitto ammontava a
900,00 euro mensili, veniva pagato da me e poi mio padre mi dava metà dell'importo”) sia emersa in giudizio la prova del danno patrimoniale subito dal ricorrente nel periodo compreso tra l'1.09.2023 e il 31.08.2024 in cui lo stesso era in servizio a Milano.
Diversamente, non risulta condivisibile la domanda di condanna dell' convenuto al CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., posto che la parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato in giudizio il danno asseritamente subito.
Sotto questo profilo, si osserva che il danno non patrimoniale, anche quando si origini dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, costituisce danno – conseguenza che deve essere allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c.
(ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972); l'accertamento del danno non patrimoniale postula, infatti, in primo luogo la verifica degli elementi che si ricavano dall'art. 2043
c.c. e che consistono nella condotta dannosa, nel nesso causale tra detta condotta e un evento di danno e, infine, nella sussistenza di un danno connotato dalla lesione di interessi meritevoli di tutela e che si struttura come danno – conseguenza, che, in quanto tale, deve essere allegato e provato (cfr.
Cassazione, 27 giugno 2007 n. 15131).
A tale carenza probatoria non può peraltro supplire neppure il disposto dell'art. 1226 c.c., che attribuisce al giudice il potere di liquidare in via equitativa un danno nel caso in cui questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare;
ne consegue che, nel caso di specie, stante la genericità del danno invocato, l'art. 1226 c.c. non può essere applicato, in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione, ordinanza 22 febbraio 2017 n. 4534), il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito solo qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa, o altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio subito, mentre, al contrario, se l'esistenza stessa del pregiudizio è incerta l'art. 1226 c.c. non è in alcun modo invocabile.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, ordina all' , in applicazione dell'ordinanza del 10.06.2024 CP_1 del Tribunale di Agrigento, di procedere alla collocazione di in pensione con Parte_1 decorrenza dall'1.09.2023 e alla ricostituzione dei contributi e del trattamento pensionistico e condanna altresì il medesimo Istituto alla corresponsione, in suo favore, della somma pari a 5.400,00 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SS Di DO