CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2024, n. 5657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5657 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA RE UC, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 1408 della Corte di appello di Milano del 20 febbraio 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RE GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di LEO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5657 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Milano, con sentenza pronunziata in data 20 febbraio 2023, ha confermato la sentenza del 22 marzo 2022 con la quale, in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la penale responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, di RO RE UC per avere, in qualità di legale rappresentante della KL Kontractor Srl, al fine di evadere le imposte, inserito nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2013 e 2014 elementi passivi di reddito documentati con fatture riguardanti operazioni inesistenti, portando, altresì, in detrazione l'Iva pagata in ordine a tali operazioni, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avversi detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il RO, sviluppando 5 motivi di impugnazione. Il primo di tali motivi ha ad oggetto, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'affermazione della sussistenza della consapevolezza in capo all'imputato della fittizietà, dal punto di vista soggettivo, delle operazioni documentate con le fatture di cui al capo di imputazione;
osserva il ricorrente che nella sentenza impugnata non vi è la chiara dimostrazione della circostanza che il RO fosse consapevole del fatto che la Cooperativa Tempo Nuovo fosse una società priva di operatività; in realtà, precisa la ricorrente difesa, gli elementi che evidenziano tale caratteristica della Cooperativa in questione esulavano dall'ambito della doverosa conoscenza del RO il quale legittimamente ignorava i dati valorizzati in sede di indagini, essendo, invece, a conoscenza di una serie di dati che, invece, avrebbero deposto per la piena effettività della predetta Cooperativa;
aggiunge il ricorrente che, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, secondo la quale , i rapporti finanziari fra KL Kontractor, Cooperativa Tempo nuovo e TNT, beneficiaria ultima dei servizi di cui alle fatture in questione, erano strutturati nel senso che KL disponeva dei bonifici verso la Cooperativa, la quale li girava alla TNT, la quale pagava gli stipendi ai dipendenti, i rapporti in questione erano nel senso che TNT effettuava dei versamenti a KL la qual dopo avere ricevuto i conteggi relativi alle ore lavorate, eseguiva dei bonifici verso la Cooperativa, avendo trattenuto le somme costituenti il proprio margine di utile, ed era quest'ultima, a sua volta, a provvedere a versare gli stipendi ai propri dipendenti. Con il secondo motivo è lamentata la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato in capo al AR;
in sostanza il ricorrente lamenta il fatto che i giudici del merito, non 2 abbiano fornito elementi per affermare che la condotta dell'imputato - la società diretta dal quale ha sempre correttamente versato le tasse, sia pure depurate dall'Iva versata a fronte delle fatture emesse dalla Cooperativa, fosse indirizzata alla evasione delle imposte. Con un terzo, subordinato, motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto di determinazione della pena;
infatti, per argomentare la congruità della stessa si fa riferimento ad un sistema criminoso nel quale il ricorrente sarebbe stato coinvolto, sebbene non sia stata contestata alcuna ipotesi criminosa associativa;
la contraddittorietà della sentenza in punto di dosimetria sanzionatoria riposerebbe anche sul fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto di dovere concedere le circostanze attenuanti generiche onde meglio graduare la pena al caso, salvo poi non irrogare a tale fine una pena contenuta nel minimo edittale. Il quarto motivo, erroneamente rubricato come quinto, attiene al vizio di motivazione, in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in relazione alla quale lo status soggettivo del EB non è ostativo, essendo la precedente condanna da lui riportata, relativa ad un decreto penale non opposto, non tale, anche se sommata a quella ora inflittagli, da superare i limiti di legge per il godimento del beneficio;
aggiunge il ricorrente che, diversamente da quanto riportato in sentenza, il delitto per il quale vi è stata la precedente condanna non è stato commesso nel 2015 ma è stato accertato in tale anno;
si tratta, comunque ] di fatti aventi una medesima matrice, dopo i quali, a distanza di diversi anni, nessun altro reato è stato attribuito all'imputato, per cui la prognosi di possibile recidivanza appare ingiustificata. Infine, con il quinto motivo, questo erroneamente rubricato come sesto, si lamenta la eccessiva entità della durata delle sanzioni accessorie, giustificata, inspiegabilmente, sulla base della descrizione di una personalità "protesa alla commissione di violazioni in materia tributaria", laddove í due reati contestati al prevenuto sono gli unici di tale specie a lui ascritti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è basato su motivi di impugnazione risultato ora manifestamente infondati ora inammissibili, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato. 3 Il primo motivo di impugnazione non ha pregio;
premesso, infatti, che l'imputazione contestata al RO è di avere utilizzato nelle dichiarazioni dei redditi da lui sottoscritte in qualità di legale rappresentante della KL Kontractor Srl, indicato elementi passivi di reddito documentati da fatture, emesse dalla Cooperativa Tempo Nuovo, relative ad operazioni inesistenti, si osserva che, sotto il profilo oggettivo, la dimostrazione della fittizietà sostanziale delle operazioni, e pertanto dei relativi costi, che il RO aveva indicato quale fonti di elementi passivi di reddito della KL Kontractor, è stata data, secondo la Corte di Milano, dalla circostanza che la Cooperativa - la quale emetteva le ricordate fatture per pretesi servizi resi nei confronti della compagine sociale gestita dal RO (unico cliente della medesima Cooperativa) - è risultata del tutto priva di una sua struttura aziendale;
è in particolare emerso che la predetta compagine era, persino, priva di una sua sede operativa e che il personale della stessa, tramite l'intermediazione di KL, era interamente utilizzato dalla società di logistica TNT. Nessun rilievo ha la circostanza che effettivamente TNT si servisse di personale, solo apparentemente fornito da Tempo Nuovo tramite la KL, e che, quindi vi fosse in realtà un effettivo esborso di danaro che KL inviava a Tempo Nuovo che, a sua volta, lo rimetteva a TNT che, pertanto, provvedeva in tale modo al versamento degli importi dei compensi dovuti al personale cfie, solo OL, apparentemente, le era fornito da Tempo Nuovo;
ciò in quanto - stante-natura meramente fittizia della interposizione di Tempo nuovo nella fornitura di manodopera che, in realtà, era da KL direttamente offerto a TNT - si realizzava, come ampiamente dimostrato dalla Corte di appello di Milano con motivazione che, per essere esente da vizi di carattere logico (tanto più ove si consideri che gli stessi per essere rilevabili di fronte a questa Corte sarebbe dovuti essere macroscopici) non è più sindacabile in questa sede di legittimità, un meccanismo, ancorché meramente soggettivo, di fatturazione fittizia che, tuttavia, non differisce sotto il profilo della sua rilevanza penale dalla ipotesi di inesistenza oggettiva delle operazioni documentate con le fatture "false" (in tale senso, cioè nel senso della equivalenza sotto il profilo penale fra fittizietà oggettiva e soggettiva, fra le molte, si vedano: Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 marzo 2022, n. 11633; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 gennaio 2020, n. 1998). Venendo al secondo motivo di impugnazione, riguardante la carenza di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo proprio del reato in contestazione - si tratta, come è noto, di dolo specifico - è sufficiente osservare che erra il ricorrente nel ritenere che la Corte territoriale abbia 4 omesso di motivare sul punto, ovvero abbia formulato una motivazione solo apparente. Viceversa, la Corte ambrosiana ha, in piena adesione con gli orientamenti di questa Corte regolatrice, rilevato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, sulla base del dato, non oggetto di contestazione, che il RO ha, attraverso il meccanismo fraudolento dianzi descritto, indicato elementi passivi fittizi di reddito per un importo superiore ad 1.900.000,00 di euri, portando in detrazione a titolo di IVA, non corrisposta al soggetto reale fornitore del servizio documentato con le fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, la complessiva somma, nelle due annate oggetto di contestazione, di oltre 423.000,00 euri. Infatti, come questa Corte ha rilevato, la finalità all'evasione fiscale delle condotte previste dall'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, può anche essere desunta, in via deduttiva, dai comportamenti tenuti dall'agente successivamente alla realizzazione della condotta tipica, compreso fra questi il mancato versamento della imposta, il cui esatto ammontare è stato occultato attraverso la dichiarazione fiscale mendace (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2020, n.16469). Con riferimento al terzo motivo di ricorso, subordinato ai precedenti in quanto riferito alla sola determinazione della pena, si osserva - quanto alla ritenuta contraddittorietà della motivazione relativa alla sua dosimetria essendo stato richiamato, a tale fine, il preteso inserimento del prevenuto nell'ambito di un "sistema criminoso", sebbene allo stesso non sia stata contestata alcuna ipotesi associativa - che la descrizione del fatto contestato al AR presuppone effettivamente l'esistenza di una articolata struttura finalizzata a scopi criminosi;
il fatto che la stessa non sia stata ritenuta assurgere al livello di elemento sintomatico della esistenza di un'associazione per delinquere non esclude che, tuttavia, la sinergia espressa dal fatto che nel reato contestato al AR siano coinvolte ben tre società commerciali sia rappresentativa di una spiccata, e pertanto, allarmante, capacità di coagulare a fini criminosi forze fra loro diverse, sebbene ciò non fosse espressivo di quella concorde volontà di più soggetti indirizzata verso un progetto criminoso prevedente la commissione di un indeterminato numero di fatti illeciti, tipico della associazione per delinquere. Quanto all'ulteriore profilo di contraddittorietà, connesso al fatto che i giudici del merito hanno ritenuto di riconoscere, sebbene non sino alla loro massima portata, le circostanze attenuanti generiche, salvo poi irrogare la pena in concreto partendo da una sanzione non coincidente con il minimo edittale, è 5 sufficiente, onde dimostrare la palese infondatezza dell'assunto difensivo, confermare l'insegnamento di questa Corte secondo il quale non vi è una necessaria corrispondenza fra il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62- bis cod. pen. e la irrogazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale previsto per il reato accertato, ben potendo questa essere determinata, senza che ciò determini un qualche vizio della decisione in tal modo presa, anche nel massimo previsto (Corte di cassazione Sezione III penale, 19 gennaio 2018, n. 2268; Corte di cassazione, Sezione V penale. 29 marzo 2010, n. 12049). Il successivo quarto motivo - come accennato indicato, invece, come quinto dal ricorrente - attiene alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in favore del AR;
sostiene, in sostanza, il ricorrente che la prognosi infausta sul comportamento del ricorrente, futuro rispetto alla commissione delle condotte per cui è processo, sarebbe smentito, rebus ipsis et factis , dal dato obbiettivo che, successivamente alle condotte di cui ora si discute, l'imputato non ha commesso altri reati;
si tratta di argomentazione che in realtà non si coniuga con i rilievi, pur validi, esaminati dai giudici del merito per negare la concessione del beneficio de quo, aventi ad oggetto il fatto che non solamente il AR risulta gravato da un precedente penale espressivo della stessa indole delittuosa di quello ora in questione ma, nel tempo decorso dalla commissione degli illeciti per cui è ora processo, non ha compiuto alcun atto volto a mitigare gli effetti dannosi del suo comportamento, in tale senso non destando giustificate aspettative di un sostanziale ravvedimento e di una comprensione dell'effettivo disvalore della condotta posta in essere, affidabile parametro questo onde ritenere che, per il futuro egli si asterrà dal commettere nuovamente illeciti penali. La circostanza che ciò non sia più avvenuto, potrebbe spiegare un ruolo sintomatico solo ove fosse stato quanto meno allegato, in termini di effettiva configurabilità dell'elemento fattuale in questfène, che l'imputato, stante l'attività di impresa materialmente svolta, sarebbe stato nella materiale possibilità di nuovamente delinquere, ma, in assenza di elementi conoscitivi da fornire e valutare nelle competenti sedi in tale . senso, il mero dato temporale evidenziato non appare tale da rendere manifestamente illogiche - anche tenuto conto della ampia discrezionalità di cui nella particolare materia gode il giudice del fatto (cfr. Corte di cassazione, 8 ottobre 1992, n. 9693) - le argomentazione spese dalla Corte di merito onde escludere nella fattispecie il beneficio della sospensione condizionale della pena. 6 Venendo all'ultimo motivo di doglianza - riferito alla ritenuta contraddittorietà della motivazione in punto di determinazione dell'entità delle sanzioni accessorie irrogate a carico del AR, essendo stata questa bí, sviluppata con riferimento alla ritenta indole dell'imputato, indicata dalla Corte di Milano come "protesa alla commissione di violazioni in materia tributaria", laddove a carico dell'imputato vi sarebbe una solctcondotta del tipo ora indicato - è anche in questo caso da rilevare la manifesta infondatezza della impugnazione;
invero, oltre alla non trascurabile circostanza legata al fatto che a carico del AR sono state contestate attualmente violazioni tributarie duplici, in quanto almeno riguardanti due distinte annualità di imposta, va anche considerato che, sebbene non specificamente afferente alla materia tributaria in senso stretto, l'ulteriore precedente penale gravante sull'odierno ricorrente, avente ad oggetto il mancato versamento di oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, risulta espressivo della medesima indole criminale desumibile da quelli ora in questione, trattandosi di condotte volte in entrambi i casi a sottrarre il soggetto agente all'adempimento dei doveri di solidarietà contributiva gravanti sul medesimo. Siffatta medesimezza di tipologia criminosa esclude, in radice, la dedotta contraddittorietà motivazionale Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RE GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di LEO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5657 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Milano, con sentenza pronunziata in data 20 febbraio 2023, ha confermato la sentenza del 22 marzo 2022 con la quale, in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la penale responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, di RO RE UC per avere, in qualità di legale rappresentante della KL Kontractor Srl, al fine di evadere le imposte, inserito nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2013 e 2014 elementi passivi di reddito documentati con fatture riguardanti operazioni inesistenti, portando, altresì, in detrazione l'Iva pagata in ordine a tali operazioni, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avversi detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il RO, sviluppando 5 motivi di impugnazione. Il primo di tali motivi ha ad oggetto, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'affermazione della sussistenza della consapevolezza in capo all'imputato della fittizietà, dal punto di vista soggettivo, delle operazioni documentate con le fatture di cui al capo di imputazione;
osserva il ricorrente che nella sentenza impugnata non vi è la chiara dimostrazione della circostanza che il RO fosse consapevole del fatto che la Cooperativa Tempo Nuovo fosse una società priva di operatività; in realtà, precisa la ricorrente difesa, gli elementi che evidenziano tale caratteristica della Cooperativa in questione esulavano dall'ambito della doverosa conoscenza del RO il quale legittimamente ignorava i dati valorizzati in sede di indagini, essendo, invece, a conoscenza di una serie di dati che, invece, avrebbero deposto per la piena effettività della predetta Cooperativa;
aggiunge il ricorrente che, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, secondo la quale , i rapporti finanziari fra KL Kontractor, Cooperativa Tempo nuovo e TNT, beneficiaria ultima dei servizi di cui alle fatture in questione, erano strutturati nel senso che KL disponeva dei bonifici verso la Cooperativa, la quale li girava alla TNT, la quale pagava gli stipendi ai dipendenti, i rapporti in questione erano nel senso che TNT effettuava dei versamenti a KL la qual dopo avere ricevuto i conteggi relativi alle ore lavorate, eseguiva dei bonifici verso la Cooperativa, avendo trattenuto le somme costituenti il proprio margine di utile, ed era quest'ultima, a sua volta, a provvedere a versare gli stipendi ai propri dipendenti. Con il secondo motivo è lamentata la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato in capo al AR;
in sostanza il ricorrente lamenta il fatto che i giudici del merito, non 2 abbiano fornito elementi per affermare che la condotta dell'imputato - la società diretta dal quale ha sempre correttamente versato le tasse, sia pure depurate dall'Iva versata a fronte delle fatture emesse dalla Cooperativa, fosse indirizzata alla evasione delle imposte. Con un terzo, subordinato, motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto di determinazione della pena;
infatti, per argomentare la congruità della stessa si fa riferimento ad un sistema criminoso nel quale il ricorrente sarebbe stato coinvolto, sebbene non sia stata contestata alcuna ipotesi criminosa associativa;
la contraddittorietà della sentenza in punto di dosimetria sanzionatoria riposerebbe anche sul fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto di dovere concedere le circostanze attenuanti generiche onde meglio graduare la pena al caso, salvo poi non irrogare a tale fine una pena contenuta nel minimo edittale. Il quarto motivo, erroneamente rubricato come quinto, attiene al vizio di motivazione, in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in relazione alla quale lo status soggettivo del EB non è ostativo, essendo la precedente condanna da lui riportata, relativa ad un decreto penale non opposto, non tale, anche se sommata a quella ora inflittagli, da superare i limiti di legge per il godimento del beneficio;
aggiunge il ricorrente che, diversamente da quanto riportato in sentenza, il delitto per il quale vi è stata la precedente condanna non è stato commesso nel 2015 ma è stato accertato in tale anno;
si tratta, comunque ] di fatti aventi una medesima matrice, dopo i quali, a distanza di diversi anni, nessun altro reato è stato attribuito all'imputato, per cui la prognosi di possibile recidivanza appare ingiustificata. Infine, con il quinto motivo, questo erroneamente rubricato come sesto, si lamenta la eccessiva entità della durata delle sanzioni accessorie, giustificata, inspiegabilmente, sulla base della descrizione di una personalità "protesa alla commissione di violazioni in materia tributaria", laddove í due reati contestati al prevenuto sono gli unici di tale specie a lui ascritti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è basato su motivi di impugnazione risultato ora manifestamente infondati ora inammissibili, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato. 3 Il primo motivo di impugnazione non ha pregio;
premesso, infatti, che l'imputazione contestata al RO è di avere utilizzato nelle dichiarazioni dei redditi da lui sottoscritte in qualità di legale rappresentante della KL Kontractor Srl, indicato elementi passivi di reddito documentati da fatture, emesse dalla Cooperativa Tempo Nuovo, relative ad operazioni inesistenti, si osserva che, sotto il profilo oggettivo, la dimostrazione della fittizietà sostanziale delle operazioni, e pertanto dei relativi costi, che il RO aveva indicato quale fonti di elementi passivi di reddito della KL Kontractor, è stata data, secondo la Corte di Milano, dalla circostanza che la Cooperativa - la quale emetteva le ricordate fatture per pretesi servizi resi nei confronti della compagine sociale gestita dal RO (unico cliente della medesima Cooperativa) - è risultata del tutto priva di una sua struttura aziendale;
è in particolare emerso che la predetta compagine era, persino, priva di una sua sede operativa e che il personale della stessa, tramite l'intermediazione di KL, era interamente utilizzato dalla società di logistica TNT. Nessun rilievo ha la circostanza che effettivamente TNT si servisse di personale, solo apparentemente fornito da Tempo Nuovo tramite la KL, e che, quindi vi fosse in realtà un effettivo esborso di danaro che KL inviava a Tempo Nuovo che, a sua volta, lo rimetteva a TNT che, pertanto, provvedeva in tale modo al versamento degli importi dei compensi dovuti al personale cfie, solo OL, apparentemente, le era fornito da Tempo Nuovo;
ciò in quanto - stante-natura meramente fittizia della interposizione di Tempo nuovo nella fornitura di manodopera che, in realtà, era da KL direttamente offerto a TNT - si realizzava, come ampiamente dimostrato dalla Corte di appello di Milano con motivazione che, per essere esente da vizi di carattere logico (tanto più ove si consideri che gli stessi per essere rilevabili di fronte a questa Corte sarebbe dovuti essere macroscopici) non è più sindacabile in questa sede di legittimità, un meccanismo, ancorché meramente soggettivo, di fatturazione fittizia che, tuttavia, non differisce sotto il profilo della sua rilevanza penale dalla ipotesi di inesistenza oggettiva delle operazioni documentate con le fatture "false" (in tale senso, cioè nel senso della equivalenza sotto il profilo penale fra fittizietà oggettiva e soggettiva, fra le molte, si vedano: Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 marzo 2022, n. 11633; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 gennaio 2020, n. 1998). Venendo al secondo motivo di impugnazione, riguardante la carenza di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo proprio del reato in contestazione - si tratta, come è noto, di dolo specifico - è sufficiente osservare che erra il ricorrente nel ritenere che la Corte territoriale abbia 4 omesso di motivare sul punto, ovvero abbia formulato una motivazione solo apparente. Viceversa, la Corte ambrosiana ha, in piena adesione con gli orientamenti di questa Corte regolatrice, rilevato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, sulla base del dato, non oggetto di contestazione, che il RO ha, attraverso il meccanismo fraudolento dianzi descritto, indicato elementi passivi fittizi di reddito per un importo superiore ad 1.900.000,00 di euri, portando in detrazione a titolo di IVA, non corrisposta al soggetto reale fornitore del servizio documentato con le fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, la complessiva somma, nelle due annate oggetto di contestazione, di oltre 423.000,00 euri. Infatti, come questa Corte ha rilevato, la finalità all'evasione fiscale delle condotte previste dall'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, può anche essere desunta, in via deduttiva, dai comportamenti tenuti dall'agente successivamente alla realizzazione della condotta tipica, compreso fra questi il mancato versamento della imposta, il cui esatto ammontare è stato occultato attraverso la dichiarazione fiscale mendace (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2020, n.16469). Con riferimento al terzo motivo di ricorso, subordinato ai precedenti in quanto riferito alla sola determinazione della pena, si osserva - quanto alla ritenuta contraddittorietà della motivazione relativa alla sua dosimetria essendo stato richiamato, a tale fine, il preteso inserimento del prevenuto nell'ambito di un "sistema criminoso", sebbene allo stesso non sia stata contestata alcuna ipotesi associativa - che la descrizione del fatto contestato al AR presuppone effettivamente l'esistenza di una articolata struttura finalizzata a scopi criminosi;
il fatto che la stessa non sia stata ritenuta assurgere al livello di elemento sintomatico della esistenza di un'associazione per delinquere non esclude che, tuttavia, la sinergia espressa dal fatto che nel reato contestato al AR siano coinvolte ben tre società commerciali sia rappresentativa di una spiccata, e pertanto, allarmante, capacità di coagulare a fini criminosi forze fra loro diverse, sebbene ciò non fosse espressivo di quella concorde volontà di più soggetti indirizzata verso un progetto criminoso prevedente la commissione di un indeterminato numero di fatti illeciti, tipico della associazione per delinquere. Quanto all'ulteriore profilo di contraddittorietà, connesso al fatto che i giudici del merito hanno ritenuto di riconoscere, sebbene non sino alla loro massima portata, le circostanze attenuanti generiche, salvo poi irrogare la pena in concreto partendo da una sanzione non coincidente con il minimo edittale, è 5 sufficiente, onde dimostrare la palese infondatezza dell'assunto difensivo, confermare l'insegnamento di questa Corte secondo il quale non vi è una necessaria corrispondenza fra il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62- bis cod. pen. e la irrogazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale previsto per il reato accertato, ben potendo questa essere determinata, senza che ciò determini un qualche vizio della decisione in tal modo presa, anche nel massimo previsto (Corte di cassazione Sezione III penale, 19 gennaio 2018, n. 2268; Corte di cassazione, Sezione V penale. 29 marzo 2010, n. 12049). Il successivo quarto motivo - come accennato indicato, invece, come quinto dal ricorrente - attiene alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in favore del AR;
sostiene, in sostanza, il ricorrente che la prognosi infausta sul comportamento del ricorrente, futuro rispetto alla commissione delle condotte per cui è processo, sarebbe smentito, rebus ipsis et factis , dal dato obbiettivo che, successivamente alle condotte di cui ora si discute, l'imputato non ha commesso altri reati;
si tratta di argomentazione che in realtà non si coniuga con i rilievi, pur validi, esaminati dai giudici del merito per negare la concessione del beneficio de quo, aventi ad oggetto il fatto che non solamente il AR risulta gravato da un precedente penale espressivo della stessa indole delittuosa di quello ora in questione ma, nel tempo decorso dalla commissione degli illeciti per cui è ora processo, non ha compiuto alcun atto volto a mitigare gli effetti dannosi del suo comportamento, in tale senso non destando giustificate aspettative di un sostanziale ravvedimento e di una comprensione dell'effettivo disvalore della condotta posta in essere, affidabile parametro questo onde ritenere che, per il futuro egli si asterrà dal commettere nuovamente illeciti penali. La circostanza che ciò non sia più avvenuto, potrebbe spiegare un ruolo sintomatico solo ove fosse stato quanto meno allegato, in termini di effettiva configurabilità dell'elemento fattuale in questfène, che l'imputato, stante l'attività di impresa materialmente svolta, sarebbe stato nella materiale possibilità di nuovamente delinquere, ma, in assenza di elementi conoscitivi da fornire e valutare nelle competenti sedi in tale . senso, il mero dato temporale evidenziato non appare tale da rendere manifestamente illogiche - anche tenuto conto della ampia discrezionalità di cui nella particolare materia gode il giudice del fatto (cfr. Corte di cassazione, 8 ottobre 1992, n. 9693) - le argomentazione spese dalla Corte di merito onde escludere nella fattispecie il beneficio della sospensione condizionale della pena. 6 Venendo all'ultimo motivo di doglianza - riferito alla ritenuta contraddittorietà della motivazione in punto di determinazione dell'entità delle sanzioni accessorie irrogate a carico del AR, essendo stata questa bí, sviluppata con riferimento alla ritenta indole dell'imputato, indicata dalla Corte di Milano come "protesa alla commissione di violazioni in materia tributaria", laddove a carico dell'imputato vi sarebbe una solctcondotta del tipo ora indicato - è anche in questo caso da rilevare la manifesta infondatezza della impugnazione;
invero, oltre alla non trascurabile circostanza legata al fatto che a carico del AR sono state contestate attualmente violazioni tributarie duplici, in quanto almeno riguardanti due distinte annualità di imposta, va anche considerato che, sebbene non specificamente afferente alla materia tributaria in senso stretto, l'ulteriore precedente penale gravante sull'odierno ricorrente, avente ad oggetto il mancato versamento di oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, risulta espressivo della medesima indole criminale desumibile da quelli ora in questione, trattandosi di condotte volte in entrambi i casi a sottrarre il soggetto agente all'adempimento dei doveri di solidarietà contributiva gravanti sul medesimo. Siffatta medesimezza di tipologia criminosa esclude, in radice, la dedotta contraddittorietà motivazionale Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte