CASS
Sentenza 30 marzo 2021
Sentenza 30 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2021, n. 12109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12109 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PR DO, nato a [...] il giorno 18/01/1952 avverso la ordinanza del 09/10/2020 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., la richiesta di riesame proposta da DO PR avverso l'ordinanza del 14 luglio 2020 del Tribunale di Bari, con la quale è stato disposto il sequestro conservativo di beni appartenenti al predetto, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta, sino alla concorrenza del valore di euro 18.000.000,00 a garanzia del credito al risarcimento del danno in favore della parte civile CE PA. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12109 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 24/02/2021 Il Presidente 2. Avverso detta ordinanza del Tribunale del riesame di Bari ha proposto ricorso per cassazione DO PR, a mezzo del suo difensore, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione e l'erronea individuazione del danno azionabile in proprio da CE PA e l'erronea quantificazione dell'importo di tale danno. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione sull'eccezione di impignorabilità della quota del 50% della proprietà di un immobile conferito in un fondo patrimoniale. 3. Con atto pervenuto in data 28 gennaio 2021 il ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso, allegando copia dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 9 dicembre 2020 che ha revocato il sequestro conservativo. Nel medesimo atto il difensore ha evidenziato il sopravvenuto venir meno dell'interesse al ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la misura cautelare reale stata revocata. 5. All'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., essendo la inammissibilità dovuta a carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso. L'inammissibilità per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24/02/2021. Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., la richiesta di riesame proposta da DO PR avverso l'ordinanza del 14 luglio 2020 del Tribunale di Bari, con la quale è stato disposto il sequestro conservativo di beni appartenenti al predetto, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta, sino alla concorrenza del valore di euro 18.000.000,00 a garanzia del credito al risarcimento del danno in favore della parte civile CE PA. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12109 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 24/02/2021 Il Presidente 2. Avverso detta ordinanza del Tribunale del riesame di Bari ha proposto ricorso per cassazione DO PR, a mezzo del suo difensore, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione e l'erronea individuazione del danno azionabile in proprio da CE PA e l'erronea quantificazione dell'importo di tale danno. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione sull'eccezione di impignorabilità della quota del 50% della proprietà di un immobile conferito in un fondo patrimoniale. 3. Con atto pervenuto in data 28 gennaio 2021 il ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso, allegando copia dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 9 dicembre 2020 che ha revocato il sequestro conservativo. Nel medesimo atto il difensore ha evidenziato il sopravvenuto venir meno dell'interesse al ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la misura cautelare reale stata revocata. 5. All'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., essendo la inammissibilità dovuta a carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso. L'inammissibilità per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24/02/2021. Il Consigliere estensore