Art. 8.
Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti entro il 31 dicembre 1949 con decreto ministeriale soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.
Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti entro il 31 dicembre 1949 con decreto ministeriale soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.