CASS
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2025, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA ST EO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4414 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da EF DE SE, in riferimento alla custodia cautelare in carcere sofferta in forza di ordinanza (emessa il 12/02/2015 ed eseguita il 18/02/2015) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in quanto socio ed amministratore di fatto della società Mille Lire s.r.I., Impresa s.r.l. e OS SS s.r.l. L'ordinanza veniva annullata in data 05/03/2015 dal Tribunale del riesame che la dichiarava inefficace per non essere stati allo stesso trasmessi gli atti delle indagini difensive. Pur ritenendo assorbente l'annullamento in rito della misura, il Tribunale del riesame dava altresì conto del fatto che il Gip non avrebbe quindi valutato l'eventuale rilevanza delle indagini difensive rispetto all'ipotesi accusatoria, come prevede l'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen. 2. All'esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 21/10/2021, irrevocabile il 09/03/2022, assolveva l'imputato dai reati a lui ascritti in relazione alle annualità 2011 e 2012, per avere ritenuto non pienamente dimostrata la sua qualifica di amministratore di fatto delle società verificate, mentre veniva dichiarata la prescrizione dei reati in relazione alle annualità 2009 e 2010. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore dell'istante che deduce, con un unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche per travisamento della prova, sulla assenza di colpa grave e sulla illogicità ed apparenza della motivazione. Sostiene che il Gip di Pordenone abbia emesso il provvedimento limitativo della libertà personale basandosi su documenti inutilizzabili (i PVC rispetto ai quali si è accertata la violazione dell'art. 220 disp. att cod. proc. pen.), su dichiarazioni patologicamente inutilizzabili (le s.i.t. dei soggetti indiziati di reato che vennero sentiti in fase di indagine senza le garanzie di legge), sull'omessa valutazione delle indagini difensive già depositate nel fascicolo del Pubblico ministero, nonché sul travisamento del fatto che la signora IO fosse una dipendente della Mille Lire s.r.I., che avrebbe confermato di essere stata pagata dal SE per il lavoro svolto per tale società. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 2 5. È pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, in via pregiudiziale, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in via subordinata, che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e correttamente posto in rilievo come vi siano stati comportamenti del ricorrente che hanno concorso a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti. Invero, il Giudice della riparazione ha negato l'invocato indennizzo, in particolare rilevando che il comportamento del SE - il quale, dopo aver prelevato i rimborsi spese dei dipendenti della Mille Lire s.r.l. (di cui è stata accertata la falsità), li ha nascosti nell'appartamento a lui in uso presso il locale di Pozzuolo del Friuli - costituisca condotta gravemente colposa, che il Gip ha valorizzato ai fini dell'imposizione della misura cautelare custodiale;
e che gli elementi sintomatici dell'esercizio di poteri gestori da parte dell'istante, valutati in una prospettiva ex ante, unitamente alle prove che il Giudice della cognizione ha ritenuto sussistenti, pur avendole reputate insufficienti a pronunciare una sentenza di condanna, integrano una condotta gravemente colposa. Si tratta di motivazione tutt'altro che apparente o manifestamente illogica, che ha correttamente valutato la condotta tenuta dal SE ai fini dell'accertamento della ricorrenza della condizione impeditiva, nel solco del diverso profilo prognostico che sovraintende la regola del giudizio riparatorio. Pur tenendo conto dell'esito assolutorio del giudizio, la Corte territoriale, sulla scorta dei princìpi sanciti da codesta Corte in tema di giudizio di riparazione, ha ritenuto che il comportamento del ricorrente abbia avuto un ruolo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva, così da costituire ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo. Con argomentazione logica e congrua, ha reputato, in particolare, che il prelievo di rimborsi spese dei dipendenti della Mille Lire s.r.l. (di cui si è accertata la falsità), l'occultamento di tali somme presso il locale a lui in uso, le dichiarazioni della testimone IO, avevano messo in luce un suo ruolo fattivo nell'ambito della società, tale da ingenerare il convincimento che ne fosse amministratore di fatto. Giova, inoltre, ricordare che "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione della querela, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte 3 Il Presidente , di detenzione subita in eccedenza" (Sez. 4 n. 15000 del 19/02/2009, Ciclone e altro, Rv. 243210): evenienza non ravvisabile nel caso di specie. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero ricorrente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4414 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da EF DE SE, in riferimento alla custodia cautelare in carcere sofferta in forza di ordinanza (emessa il 12/02/2015 ed eseguita il 18/02/2015) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in quanto socio ed amministratore di fatto della società Mille Lire s.r.I., Impresa s.r.l. e OS SS s.r.l. L'ordinanza veniva annullata in data 05/03/2015 dal Tribunale del riesame che la dichiarava inefficace per non essere stati allo stesso trasmessi gli atti delle indagini difensive. Pur ritenendo assorbente l'annullamento in rito della misura, il Tribunale del riesame dava altresì conto del fatto che il Gip non avrebbe quindi valutato l'eventuale rilevanza delle indagini difensive rispetto all'ipotesi accusatoria, come prevede l'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen. 2. All'esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 21/10/2021, irrevocabile il 09/03/2022, assolveva l'imputato dai reati a lui ascritti in relazione alle annualità 2011 e 2012, per avere ritenuto non pienamente dimostrata la sua qualifica di amministratore di fatto delle società verificate, mentre veniva dichiarata la prescrizione dei reati in relazione alle annualità 2009 e 2010. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore dell'istante che deduce, con un unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche per travisamento della prova, sulla assenza di colpa grave e sulla illogicità ed apparenza della motivazione. Sostiene che il Gip di Pordenone abbia emesso il provvedimento limitativo della libertà personale basandosi su documenti inutilizzabili (i PVC rispetto ai quali si è accertata la violazione dell'art. 220 disp. att cod. proc. pen.), su dichiarazioni patologicamente inutilizzabili (le s.i.t. dei soggetti indiziati di reato che vennero sentiti in fase di indagine senza le garanzie di legge), sull'omessa valutazione delle indagini difensive già depositate nel fascicolo del Pubblico ministero, nonché sul travisamento del fatto che la signora IO fosse una dipendente della Mille Lire s.r.I., che avrebbe confermato di essere stata pagata dal SE per il lavoro svolto per tale società. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 2 5. È pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, in via pregiudiziale, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in via subordinata, che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e correttamente posto in rilievo come vi siano stati comportamenti del ricorrente che hanno concorso a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti. Invero, il Giudice della riparazione ha negato l'invocato indennizzo, in particolare rilevando che il comportamento del SE - il quale, dopo aver prelevato i rimborsi spese dei dipendenti della Mille Lire s.r.l. (di cui è stata accertata la falsità), li ha nascosti nell'appartamento a lui in uso presso il locale di Pozzuolo del Friuli - costituisca condotta gravemente colposa, che il Gip ha valorizzato ai fini dell'imposizione della misura cautelare custodiale;
e che gli elementi sintomatici dell'esercizio di poteri gestori da parte dell'istante, valutati in una prospettiva ex ante, unitamente alle prove che il Giudice della cognizione ha ritenuto sussistenti, pur avendole reputate insufficienti a pronunciare una sentenza di condanna, integrano una condotta gravemente colposa. Si tratta di motivazione tutt'altro che apparente o manifestamente illogica, che ha correttamente valutato la condotta tenuta dal SE ai fini dell'accertamento della ricorrenza della condizione impeditiva, nel solco del diverso profilo prognostico che sovraintende la regola del giudizio riparatorio. Pur tenendo conto dell'esito assolutorio del giudizio, la Corte territoriale, sulla scorta dei princìpi sanciti da codesta Corte in tema di giudizio di riparazione, ha ritenuto che il comportamento del ricorrente abbia avuto un ruolo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva, così da costituire ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo. Con argomentazione logica e congrua, ha reputato, in particolare, che il prelievo di rimborsi spese dei dipendenti della Mille Lire s.r.l. (di cui si è accertata la falsità), l'occultamento di tali somme presso il locale a lui in uso, le dichiarazioni della testimone IO, avevano messo in luce un suo ruolo fattivo nell'ambito della società, tale da ingenerare il convincimento che ne fosse amministratore di fatto. Giova, inoltre, ricordare che "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione della querela, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte 3 Il Presidente , di detenzione subita in eccedenza" (Sez. 4 n. 15000 del 19/02/2009, Ciclone e altro, Rv. 243210): evenienza non ravvisabile nel caso di specie. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero ricorrente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore