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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4260/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4260/2023 promossa da
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO BRANCA ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(MESSICO) l'08/03/1983; rappresentata e difesa dall'Avv. MANFRON LAURA e dall'Avv. NARDIN ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
con residenza anagrafica presso la madre, alla quale viene assegnata, per continuare a viverci con il figlio, la casa coniugale, con arredi, corredi, ed ogni pertinenza, sita in Vicenza, Strada di
Bertesina n. 33.
2) Il padre potrà vedere il figlio minore liberamente secondo accordi di volta in volta intercorrenti tra i genitori e, in mancanza di accordo, quanto meno nei seguenti tempi:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni (o dalle ore 16.00) sino al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 9.00 nei periodi in cui la scuola è chiusa);
- un giorno infrasettimanale dal termine delle lezioni (o dalle ore 16.00) sino alla mattina successiva, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 9.00 nei periodi in cui la scuola è chiusa);
c) in ogni caso:
- il periodo di vacanza natalizio lo trascorrerà ad anni alterni presso ciascun genitore. Il Per_1
Natale 2023 lo trascorrerà con il padre;
Per_1
- durante le vacanze pasquali trascorrerà il tempo equamente presso ciascun genitore, Per_1 alternando di anno in anno la Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. La Pasqua 2024
l'ha trascorsa con il padre;
Per_1
- durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre quindici giorni anche non Per_1 consecutivi, oltre ad un'altra settimana da trascorrere, quest'ultima, nel mese di giugno o di settembre;
potrà trascorrere con la madre sei settimane anche consecutive, al fine di Per_1 raggiungere ogni anno la famiglia d'origine della madre all'estero; la sig.ra potrà CP_1
Per_ accompagnare il figlio per due settimane all'anno nella casa di di proprietà del Sig. Per_1
previo accordo con lo stesso circa le date utili e fermo restando che non potrà ospitarvi Pt_1
estranei alla famiglia.
- le parti si accordano nel senso che ogni giorno di vacanza scolastica sarà trascorso dal figlio con il genitore cui spetta secondo il calendario ordinario ma il padre potrà avere il figlio con sé già dalla mattina;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore sarà trascorso da con il festeggiato, Per_1
indipendentemente dal calendario dei turni di responsabilità; parimenti vale per il giorno della Festa del Papà e per quello della Festa della Mamma;
- il compleanno di sarà trascorso con entrambi i genitori (nel rispetto degli impegni Per_1
scolastici ed extrascolastici del minore), che organizzeranno di comune accordo la giornata.
3) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 2.000,00 a titolo di mantenimento per , oltre al rimborso del 100% delle spese Per_1
straordinarie necessarie per lo stesso secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza, che entrambe le parti dichiarano di conoscere. L'assegno mensile sarà pagato entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in applicazione degli indici ISTAT.
4) Sino al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio l'assegno per Per_1 comprenderà anche una quota pari ad € 500,00 a titolo di mantenimento della sig.ra Le CP_1
parti si danno atto che il diritto a percepire detto assegno si estinguerà al momento del divorzio quando il Tribunale di Vicenza avrà determinato equa la somma già percepita dalla sig.ra CP_1 di € 90.000,00 a titolo di assegno divorzile.
5) Le parti hanno già provveduto mediante atto notarile al trasferimento dell'immobile sito in
Vicenza, Strada di Bertesina n. 33/E alle condizioni riportate nell'atto notarile n. rep. 53.435 a rogito del Notaio di Montecchio Maggiore (VI). Per_3
6) Il sig. ha già corrisposto la somma di € 90.000,00 così rideterminata dalle Parti Parte_1 con riduzione di € 10.000,00 rispetto a quanto previsto ai punti n.
6-7 dell'accordo noto alle parti.
Detta somma è stata versata a titolo di assegno divorzile una tantum, del quale le parti richiedono che il Tribunale dichiari equa la corresponsione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 Legge divorzio.
Le Parti danno atto di compensare tra loro la somma di € 90.00,00 che il sig. ha Parte_1 anticipato alla moglie in occasione del rogito notarile n. rep. 53.435 con la somma di € 90.000,00 che la sig.ra in forza dello stesso atto notarile n. Rep. 53.435, dovrebbe corrispondergli CP_1
a saldo di quanto dovuto per la compravendita dell'abitazione coniugale sita in Vicenza, Strada di
Bertesina n. 33/E. La somma di € 90.000,00 prestata dal sig. infatti, corrisponde all'assegno Pt_1
divorzile versato anticipatamente dal marito.
La sig.ra dunque, nulla dovrà restituire al sig. in forza di quanto disciplinato nel CP_1 Pt_1
rogito notarile n. rep. 53.435 (Notaio Dott. di Montecchio Maggiore) poiché, la Persona_4
somma che la stessa sig.ra dovrebbe corrispondergli entro sessanta giorni dal passaggio CP_1
in giudicato della sentenza di divorzio, a titolo di restituzione del prestito, viene compensata con
l'assegno divorzile pari ad € 90.000,00.
Il sig. nulla dovrà ulteriormente versare alla sig.ra avendo già anticipato il Pt_1 CP_1 pagamento dell'assegno divorzile una tantum.
7) Il canone di locazione finanziaria dell'autovettura in uso attualmente alla sig.ra CP_1
continuerà ad essere corrisposto dal sig. Al termine del contratto, la sig.ra Pt_1 CP_1
stipulerà nuovo contratto di leasing per una nuova auto a proprio nome.
8) Le parti si impegnano reciprocamente ad informare con congruo anticipo l'altro genitore dell'intenzione di portare il figlio all'estero, del periodo prescelto e del luogo ove il minore sarà reperibile per il genitore rimasto in Italia. 9) In caso di malattia di , sarà il genitore presso il quale si trova il minore in quel momento Per_1
a doversene prendere cura. Per eventi particolarmente gravi la decisione sul minore sarà congiunta.
10) In ipotesi di conflitto tra i genitori su tematiche che prevedono una decisione congiunta, le parti accordano sin da ora l'opportunità di affidarsi primariamente ad un mediatore familiare, prima di adire il Tribunale.
11) Il sig. dichiara sin da ora di essere disponibile a corrispondere il 100% delle spese previste Pt_1
per i centri estivi che frequenterà dopo la chiusura della scuola qualora egli abbia Per_1
partecipato alla scelta del centro da far frequentare al figlio ed il periodo di frequenza. Inoltre, il sig. dichiara sin da ora di essere disponibile a corrispondere il 100% delle spese straordinarie Pt_1
relative a due attività ludico/sportive extrascolastiche, purchè scelte di comune accordo tra i genitori.
Inoltre, il sig. sosterrà come per legge le spese necessarie per la salute e l'assistenza Pt_1
necessaria a qualora queste siano necessarie o prescritte da personale sanitario prescelto Per_1
di comune accordo tra i coniugi. Resta inteso che gli interventi di logopedia e psicomotricità attualmente seguiti da saranno continuati fino al termine dell'anno scolastico o dei cicli di Per_1 trattamento quando i genitori verificheranno l'effettiva utilità del percorso seguito ed eventualmente si accorderanno per individuare nuovi interventi.
12) Il passaporto italiano di rimarrà nella disponibilità del sig. e le parti si Per_1 Pt_1 impegnano reciprocamente ad informare con congruo anticipo l'altro genitore dell'intenzione di portare il figlio all'estero, del periodo prescelto e del luogo ove il minore sarà reperibile per il genitore rimasto in Italia.
13) Qualora fosse necessario avvalersi di terze persone o baby sitter che si occupino di per Per_1
assenza del genitore presso il quale il minore è collocato in quel momento, la scelta e le spese relative saranno poste a carico del genitore che se ne serve.
14) I pernotti di all'esterno delle rispettive abitazioni familiari dovranno essere decisi di Per_1
comune accordo tra i coniugi (pernotti presso amici).
15) Con il puntuale adempimento del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere ulteriori domande economiche da avanzare per alcuna pretesa, ragione o causa pregressa che tragga origine dai rapporti personali sino ad ora intercorsi”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/08/2023 esponeva: di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con in Vicenza in data 04/06/2013; che dall'unione era nato il Controparte_1
figlio in data 16/11/2016, con doppia cittadinanza, italiana e messicana;
che, in data Per_1 17/08/2023, la resistente si allontanava dalla casa coniugale sottraendo i passaporti del minore. Il ricorrente chiedeva in via cautelare, inaudita altera parte, che venisse disposto il divieto di espatrio del minore;
che venisse ordinato alla resistente l'immediata consegna dei passaporti del minore e che venisse disposta la riconduzione presso la residenza familiare del minore. Il ricorrente chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, con collocazione prevalente presso lo stesso;
che la casa familiare venisse assegnata al ricorrente;
che venisse posto in capo alla resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile non inferiore ad € 500,00, oltre al
50% delle spese straordinarie;
che venissero determinate, in conformità all'interesse del minore, i tempi e le modalità di visita della madre al figlio;
che venisse confermato il divieto di espatrio del minore;
che nulla venisse disposto a titolo di mantenimento della resistente. Infine, il ricorrente chiedeva che, decorsi i termini di legge, venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato, ritenute sussistenti le ragioni per vietare inaudita altera parte l'espatrio del minore , ne disponeva il divieto, e fissava udienza per la conferma, modifica o revoca del Per_1 provvedimento ai sensi dell'art. 473bis.15. c.p.c., nonché per la discussione sulle ulteriori istanze svolte dal ricorrente in via d'urgenza.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda attorea di Controparte_1 separazione personale, con addebito al marito, ma per contro chiedeva, anche in via d'urgenza, che venisse rigettato il provvedimento di divieto di espatrio;
che venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
che la casa familiare venisse assegnata alla madre;
che venisse posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di €
4.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie e l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di € 2.000,00, oltre al 100% delle spese domestiche e di manutenzione della casa familiare.
All'udienza fissata dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo che prevedeva la revoca del divieto di espatrio a fronte della consegna dei passaporti da parte della resistente al ricorrente. Il Giudice delegato revocava, pertanto, il divieto di espatrio del minore
, disponeva che lo stesso potesse trascorrere con il padre due giorni alla settimana, rigettava Per_1 ogni altra istanza formulata dalle parti in via d'urgenza e fissava udienza ai sensi dell'art. 473bis.21.
c.p.c.
Frattanto le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per cui, alla successiva udienza, precisavano conclusioni congiunte in punto di separazione personale, chiedendo, altresì, che, contestualmente alla sentenza di separazione, venisse emessa ordinanza di rimessione della causa avanti al Giudice delegato in ordine alla domanda di divorzio. Con sentenza non definitiva n. 535/2024 dell'11/03/2024, passata in giudicato, il Tribunale di
Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Va, innanzitutto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in quanto è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice delegato nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione, dichiarata con sentenza n. 535/2024 dell'11/03/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice delegato ai fini dello scioglimento del matrimonio;
le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi. Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n.
898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste interamente a carico del padre.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, Strada di
Bertesina n. 33. in favore di quale genitore convivente con il figlio Controparte_1
minore.
Quanto alle disposizioni di natura economica, il sig. ha già corrisposto alla sig.ra Parte_1
la somma di € 90.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum. Controparte_1
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in Vicenza il 04/06/2013 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicenza al n. 68, parte I, anno 2013;
c) dichiara equa la somma di euro € 90.000,00 già corrisposta da in favore di Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile una tantum; Controparte_1
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4260/2023 promossa da
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO BRANCA ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(MESSICO) l'08/03/1983; rappresentata e difesa dall'Avv. MANFRON LAURA e dall'Avv. NARDIN ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
con residenza anagrafica presso la madre, alla quale viene assegnata, per continuare a viverci con il figlio, la casa coniugale, con arredi, corredi, ed ogni pertinenza, sita in Vicenza, Strada di
Bertesina n. 33.
2) Il padre potrà vedere il figlio minore liberamente secondo accordi di volta in volta intercorrenti tra i genitori e, in mancanza di accordo, quanto meno nei seguenti tempi:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni (o dalle ore 16.00) sino al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 9.00 nei periodi in cui la scuola è chiusa);
- un giorno infrasettimanale dal termine delle lezioni (o dalle ore 16.00) sino alla mattina successiva, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 9.00 nei periodi in cui la scuola è chiusa);
c) in ogni caso:
- il periodo di vacanza natalizio lo trascorrerà ad anni alterni presso ciascun genitore. Il Per_1
Natale 2023 lo trascorrerà con il padre;
Per_1
- durante le vacanze pasquali trascorrerà il tempo equamente presso ciascun genitore, Per_1 alternando di anno in anno la Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. La Pasqua 2024
l'ha trascorsa con il padre;
Per_1
- durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre quindici giorni anche non Per_1 consecutivi, oltre ad un'altra settimana da trascorrere, quest'ultima, nel mese di giugno o di settembre;
potrà trascorrere con la madre sei settimane anche consecutive, al fine di Per_1 raggiungere ogni anno la famiglia d'origine della madre all'estero; la sig.ra potrà CP_1
Per_ accompagnare il figlio per due settimane all'anno nella casa di di proprietà del Sig. Per_1
previo accordo con lo stesso circa le date utili e fermo restando che non potrà ospitarvi Pt_1
estranei alla famiglia.
- le parti si accordano nel senso che ogni giorno di vacanza scolastica sarà trascorso dal figlio con il genitore cui spetta secondo il calendario ordinario ma il padre potrà avere il figlio con sé già dalla mattina;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore sarà trascorso da con il festeggiato, Per_1
indipendentemente dal calendario dei turni di responsabilità; parimenti vale per il giorno della Festa del Papà e per quello della Festa della Mamma;
- il compleanno di sarà trascorso con entrambi i genitori (nel rispetto degli impegni Per_1
scolastici ed extrascolastici del minore), che organizzeranno di comune accordo la giornata.
3) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 2.000,00 a titolo di mantenimento per , oltre al rimborso del 100% delle spese Per_1
straordinarie necessarie per lo stesso secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza, che entrambe le parti dichiarano di conoscere. L'assegno mensile sarà pagato entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in applicazione degli indici ISTAT.
4) Sino al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio l'assegno per Per_1 comprenderà anche una quota pari ad € 500,00 a titolo di mantenimento della sig.ra Le CP_1
parti si danno atto che il diritto a percepire detto assegno si estinguerà al momento del divorzio quando il Tribunale di Vicenza avrà determinato equa la somma già percepita dalla sig.ra CP_1 di € 90.000,00 a titolo di assegno divorzile.
5) Le parti hanno già provveduto mediante atto notarile al trasferimento dell'immobile sito in
Vicenza, Strada di Bertesina n. 33/E alle condizioni riportate nell'atto notarile n. rep. 53.435 a rogito del Notaio di Montecchio Maggiore (VI). Per_3
6) Il sig. ha già corrisposto la somma di € 90.000,00 così rideterminata dalle Parti Parte_1 con riduzione di € 10.000,00 rispetto a quanto previsto ai punti n.
6-7 dell'accordo noto alle parti.
Detta somma è stata versata a titolo di assegno divorzile una tantum, del quale le parti richiedono che il Tribunale dichiari equa la corresponsione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 Legge divorzio.
Le Parti danno atto di compensare tra loro la somma di € 90.00,00 che il sig. ha Parte_1 anticipato alla moglie in occasione del rogito notarile n. rep. 53.435 con la somma di € 90.000,00 che la sig.ra in forza dello stesso atto notarile n. Rep. 53.435, dovrebbe corrispondergli CP_1
a saldo di quanto dovuto per la compravendita dell'abitazione coniugale sita in Vicenza, Strada di
Bertesina n. 33/E. La somma di € 90.000,00 prestata dal sig. infatti, corrisponde all'assegno Pt_1
divorzile versato anticipatamente dal marito.
La sig.ra dunque, nulla dovrà restituire al sig. in forza di quanto disciplinato nel CP_1 Pt_1
rogito notarile n. rep. 53.435 (Notaio Dott. di Montecchio Maggiore) poiché, la Persona_4
somma che la stessa sig.ra dovrebbe corrispondergli entro sessanta giorni dal passaggio CP_1
in giudicato della sentenza di divorzio, a titolo di restituzione del prestito, viene compensata con
l'assegno divorzile pari ad € 90.000,00.
Il sig. nulla dovrà ulteriormente versare alla sig.ra avendo già anticipato il Pt_1 CP_1 pagamento dell'assegno divorzile una tantum.
7) Il canone di locazione finanziaria dell'autovettura in uso attualmente alla sig.ra CP_1
continuerà ad essere corrisposto dal sig. Al termine del contratto, la sig.ra Pt_1 CP_1
stipulerà nuovo contratto di leasing per una nuova auto a proprio nome.
8) Le parti si impegnano reciprocamente ad informare con congruo anticipo l'altro genitore dell'intenzione di portare il figlio all'estero, del periodo prescelto e del luogo ove il minore sarà reperibile per il genitore rimasto in Italia. 9) In caso di malattia di , sarà il genitore presso il quale si trova il minore in quel momento Per_1
a doversene prendere cura. Per eventi particolarmente gravi la decisione sul minore sarà congiunta.
10) In ipotesi di conflitto tra i genitori su tematiche che prevedono una decisione congiunta, le parti accordano sin da ora l'opportunità di affidarsi primariamente ad un mediatore familiare, prima di adire il Tribunale.
11) Il sig. dichiara sin da ora di essere disponibile a corrispondere il 100% delle spese previste Pt_1
per i centri estivi che frequenterà dopo la chiusura della scuola qualora egli abbia Per_1
partecipato alla scelta del centro da far frequentare al figlio ed il periodo di frequenza. Inoltre, il sig. dichiara sin da ora di essere disponibile a corrispondere il 100% delle spese straordinarie Pt_1
relative a due attività ludico/sportive extrascolastiche, purchè scelte di comune accordo tra i genitori.
Inoltre, il sig. sosterrà come per legge le spese necessarie per la salute e l'assistenza Pt_1
necessaria a qualora queste siano necessarie o prescritte da personale sanitario prescelto Per_1
di comune accordo tra i coniugi. Resta inteso che gli interventi di logopedia e psicomotricità attualmente seguiti da saranno continuati fino al termine dell'anno scolastico o dei cicli di Per_1 trattamento quando i genitori verificheranno l'effettiva utilità del percorso seguito ed eventualmente si accorderanno per individuare nuovi interventi.
12) Il passaporto italiano di rimarrà nella disponibilità del sig. e le parti si Per_1 Pt_1 impegnano reciprocamente ad informare con congruo anticipo l'altro genitore dell'intenzione di portare il figlio all'estero, del periodo prescelto e del luogo ove il minore sarà reperibile per il genitore rimasto in Italia.
13) Qualora fosse necessario avvalersi di terze persone o baby sitter che si occupino di per Per_1
assenza del genitore presso il quale il minore è collocato in quel momento, la scelta e le spese relative saranno poste a carico del genitore che se ne serve.
14) I pernotti di all'esterno delle rispettive abitazioni familiari dovranno essere decisi di Per_1
comune accordo tra i coniugi (pernotti presso amici).
15) Con il puntuale adempimento del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere ulteriori domande economiche da avanzare per alcuna pretesa, ragione o causa pregressa che tragga origine dai rapporti personali sino ad ora intercorsi”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/08/2023 esponeva: di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con in Vicenza in data 04/06/2013; che dall'unione era nato il Controparte_1
figlio in data 16/11/2016, con doppia cittadinanza, italiana e messicana;
che, in data Per_1 17/08/2023, la resistente si allontanava dalla casa coniugale sottraendo i passaporti del minore. Il ricorrente chiedeva in via cautelare, inaudita altera parte, che venisse disposto il divieto di espatrio del minore;
che venisse ordinato alla resistente l'immediata consegna dei passaporti del minore e che venisse disposta la riconduzione presso la residenza familiare del minore. Il ricorrente chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, con collocazione prevalente presso lo stesso;
che la casa familiare venisse assegnata al ricorrente;
che venisse posto in capo alla resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile non inferiore ad € 500,00, oltre al
50% delle spese straordinarie;
che venissero determinate, in conformità all'interesse del minore, i tempi e le modalità di visita della madre al figlio;
che venisse confermato il divieto di espatrio del minore;
che nulla venisse disposto a titolo di mantenimento della resistente. Infine, il ricorrente chiedeva che, decorsi i termini di legge, venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato, ritenute sussistenti le ragioni per vietare inaudita altera parte l'espatrio del minore , ne disponeva il divieto, e fissava udienza per la conferma, modifica o revoca del Per_1 provvedimento ai sensi dell'art. 473bis.15. c.p.c., nonché per la discussione sulle ulteriori istanze svolte dal ricorrente in via d'urgenza.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda attorea di Controparte_1 separazione personale, con addebito al marito, ma per contro chiedeva, anche in via d'urgenza, che venisse rigettato il provvedimento di divieto di espatrio;
che venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
che la casa familiare venisse assegnata alla madre;
che venisse posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di €
4.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie e l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di € 2.000,00, oltre al 100% delle spese domestiche e di manutenzione della casa familiare.
All'udienza fissata dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo che prevedeva la revoca del divieto di espatrio a fronte della consegna dei passaporti da parte della resistente al ricorrente. Il Giudice delegato revocava, pertanto, il divieto di espatrio del minore
, disponeva che lo stesso potesse trascorrere con il padre due giorni alla settimana, rigettava Per_1 ogni altra istanza formulata dalle parti in via d'urgenza e fissava udienza ai sensi dell'art. 473bis.21.
c.p.c.
Frattanto le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per cui, alla successiva udienza, precisavano conclusioni congiunte in punto di separazione personale, chiedendo, altresì, che, contestualmente alla sentenza di separazione, venisse emessa ordinanza di rimessione della causa avanti al Giudice delegato in ordine alla domanda di divorzio. Con sentenza non definitiva n. 535/2024 dell'11/03/2024, passata in giudicato, il Tribunale di
Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Va, innanzitutto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in quanto è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice delegato nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione, dichiarata con sentenza n. 535/2024 dell'11/03/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice delegato ai fini dello scioglimento del matrimonio;
le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi. Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n.
898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste interamente a carico del padre.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, Strada di
Bertesina n. 33. in favore di quale genitore convivente con il figlio Controparte_1
minore.
Quanto alle disposizioni di natura economica, il sig. ha già corrisposto alla sig.ra Parte_1
la somma di € 90.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum. Controparte_1
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in Vicenza il 04/06/2013 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicenza al n. 68, parte I, anno 2013;
c) dichiara equa la somma di euro € 90.000,00 già corrisposta da in favore di Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile una tantum; Controparte_1
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo