CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3444 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale Pt_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli Pt_2 giusta procura telematico APPELLANTE E
lett.me dom.ta in Controparte_1
LL e US SI che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 716/2024 del Tribunale di Latina pubblicata il 13.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società , premesso di aver Controparte_1 ricevuto in data 8.3.2022 la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006840/DDL con cui le era stato contestato, per il periodo oggetto di accertamento, dal 1.12.2017 al 31.7.2021, l'elaborazione delle retribuzioni imponibili applicando il CCNL Aiop RSA anziché il CCNL Servizi Assistenziali Uneba, ritenuto dai verbalizzanti “contratto leader nel settore in cui opera la società” e di avere ricevuto altresì, in data 4.7.2022, successiva nota di invito alla regolarizzazione ai fini del DURC ai sensi dell'art. 4, co. 1, Pt_1
D.M. 30.1.2015, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti Pt_2 conclusioni: “- In via cautelare e d'urgenza: la sospensione di efficacia e/o la disapplicazione dei provvedimenti impugnati, ordinando per l'effetto all' sede Latina, in persona del suo legale rappresentante p.t., di rilasciare Pt_1 il DURC alla ricorrente;
- Nel merito: accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o erroneità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006840/DDL del 08.03.2022 nonché del successivo invito alla regolarizzazione del 04.07.2022 ai fini del rilascio del DURC e conseguentemente annullare i predetti provvedimenti e/o dichiararne la invalidità e/o inefficacia. Con ogni conseguente statuizione in ordine a spese ed onorari”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Latina ha così statuito: Pt_1
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza della pretesa contributiva contenuta nel verbale di accertamento;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente Pt_1 liquidate in € 3290,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'imponibile contributivo e l'art. 1 d.l. 338/89, come interpretato autenticamente dall'art. 2, co. 25, L. 549/1995, ha affermato che a) ove per uno specifico settore risulti stipulato un CCNL da associazioni sindacali dotate del requisito della rappresentatività su base nazionale, quello sarà il CCNL da prendere a riferimento ai fini del computo dell'imponibile contributivo;
b) qualora per il medesimo settore risultino stipulati più CCNL da associazioni sindacali più rappresentative, il CCNL da prendere a riferimento ai fini del computo dell'imponibile contributivo sarà quello stipulato dalle OOSS comparativamente più rappresentative;
c) ove infine non risulti stipulato per un determinato settore un contratto collettivo, legittimamente l' può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla Pt_1 contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine, stipulato da associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, che prevede retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto>; ii) ha quindi osservato che il CCNL Servizi Assistenziali Uneba si applica ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti in un settore solo affine a quello della ricorrente, mentre il CCNL Aiop RSA, invocato dalla società, si applica “a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) e da altra struttura residenziale e socio-assistenziale associata OP”, quali, appunto, la ricorrente>; iii) ha posto in rilievo che l' nulla aveva dimostrato circa la maggiore rappresentatività Pt_1 delle organizzazioni firmatarie del CCNL Servizi Assistenziali, limitandosi a richiamare il verbale ispettivo nel quale è stato unicamente effettuato il raffronto rispetto ai minimali retributivi;
iv) ha affermato, dunque, in continuità con quanto statuito dalla Corte di Appello di Roma in fattispecie analoga (CdA Roma n. 1911/22) che la rappresentatività delle organizzazioni sindacali non è un fatto notorio, di talché costituisce onere della parte che ne invoca la sussistenza doverne dimostrare la consistenza relativamente al periodo in esame, evidenziando che, nel giudizio di opposizione, onerato rimane il titolare della pretesa contributiva, dunque l' > sicché a seguito del mancato Pt_1 assolvimento dei suddetti oneri all i e probatori (gravanti sull' ), non Pt_2 vi sono, quindi, elementi che consentano di ritenere violati i minimali contributivi previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della categoria di appartenenza, né vi sono ragioni per ritenere applicabile, ai fini della determinazione del minimale contributivo, l'invocato CCNL Servizi Assistenziali anziché altra contrattazione>; v) ha, quindi ritenuto assorbita ogni altra questione;
vi) in punto di spese ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello l' lamentandone: Pt_1
I) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha ritenut assolto l'onere della prova a carico di esso istituto circa la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato dall' Pt_2 per la determinazione del c.d. minimale contributivo, omettendo di fare ricorso al fatto notorio e quindi omettendo di considerare che il contratto EB era Cont sottoscritto da e quindi dai sindacati più rappresentativi e CP_2 omettendo altresì di considerare che la società non aveva dimostrato di essere iscritta al sindacato firmatario del contratto OP;
II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha condannato l' al pagamento delle spese Pt_1 di lite.
2.1. Si è costituita in giudizio la CP_4 Controparte_1 resistendo al gravame e
[...]
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. La controversia nasce dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006840/DDL del 08.03.2022 -cui è seguita la nota del 04.07.2022 di Pt_1 invito alla regolarizzazione ai fini del DURC ai sensi art. 4 co. 1 DM 30.01.2015- verbale con cui, per il periodo 1/12/2017-31/7/2021- è stato contestato alla società appellata, che svolge attività di RSA in regime di accreditamento con il SSR, la determinazione delle retribuzioni imponibili in base al CCNL Aiop RSA anziché in base al CCNL Servizi Assistenziali Uneba, che, ad avviso dei verbalizzanti, rappresenterebbe il “contratto leader nel settore” di riferimento, con la precisazione, dei verbalizzanti stessi, che i due contratti “non presentano sostanziali differenze” retributive, salvo che per la previsione da parte del CCNL Uneba della quattordicesima mensilità, non riconosciuta dal CCNL OP. Con il predetto verbale si è quindi proceduto al ricalcolo delle retribuzioni imponibili dei mesi di luglio dal 2018 al 2021 con quantificazione della quattordicesima mensilità per tutti i dipendenti, addebitando alla società il versamento dell'importo di € 68.973,83 a titolo di contributi e di € 32.171,37 a titolo di sanzioni aggiuntive, per complessivi € 101.145,20. 4.1. Dibattuta in causa è esclusivamente l'individuazione del contratto collettivo di settore da considerare più rappresentativo, ai fini dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. nella legge 389/1989 per come autenticamente interpretato dall'art 2 comma 25 legge n. 549/1995. 4.2. Così come ricordato dal Tribunale, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”, previsione che, per quanto qui rileva, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (il cd contratto leader- Cass. 801/2012).
4.3. Quindi, per come condivisibilmente affermato dal Tribunale, in base alla richiamata normativa, per come anche interpretata dalla giurisprudenza di legittimità a) ove per uno specifico settore risulti stipulato un CCNL da associazioni sindacali dotate del requisito della rappresentatività su base nazionale, quello sarà il CCNL da prendere a riferimento ai fini del computo dell'imponibile contributivo;
b) qualora per il medesimo settore risultino stipulati più CCNL da associazioni sindacali più rappresentative, il CCNL da prendere a riferimento ai fini del computo dell'imponibile contributivo sarà quello stipulato dalle OOSS comparativamente più rappresentative;
c) ove infine non risulti stipulato per un determinato settore un contratto collettivo, legittimamente l' può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla Pt_1
c ttazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine, stipulato da associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, che prevede retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto>.
4.4. La sentenza è corretta anche laddove afferma che i richiamati criteri di determinazione rilevano esclusivamente nel rapporto previdenziale e non nel distinto rapporto di lavoro, quindi non è decisiva nel presente giudizio la circostanza che la società appellata, dal dicembre 2017, applichi ai propri dipendenti il CCNL OP.
4.5. La sentenza è soprattutto corretta laddove ha posto l'onere della prova della
“maggiore rappresentatività” in capo all' , ripartizione conforme alla Pt_1 giurisprudenza di legittimità in materia per cui “in relazione al disposto di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389….. è onere dell' dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore Pt_1 produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;
tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva” ( ex plurimis Cass. n. 16764/2009, Cass. 22907/2024). Non vale invece il richiamo del gravame a Cass n. 7781/2015, perché in quella sede si discuteva di sgravi contributivi, materia nella quale viene in rilievo un diverso criterio di ripartizione dell'onere probatorio.
4.5 L' nella specie si è limitato a richiamare il verbale di accertamento senza Pt_1 neppure produrre il contratto collettivo che pretende di applicare, contratto prodotto dalla stessa società per estratto.
4.6. Il gravame non contesta quanto affermato dal Tribunale e in particolare che
6. Il CCNL Servizi Assistenziali si applica ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutti gli altri Enti di assistenza e beneficenza aderenti all'U.N.E.B.A., alle ex . Trattasi dunque di un settore Pt_3 solo affine a quello della ricorrente.
7.La ricorrente invoca invece il diverso CCNL Aiop RSA –che è poi quello effettivamente applicato ai propri dipendenti-. Detto CCNL si applica “a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) e da altra struttura residenziale e socio- assistenziale associata OP”, quali, appunto, la ricorrente>.
4.7 La gravata sentenza procede poi affermando che il contratto OP è stato stipulato da OP e UGL, FISMIC-CONFSAL, SI-CEL, FIALS, CONFSAL, FSE, sigle rispetto alle quali l' contesta la natura comparativamente più Pt_1 rappresentativa a livel zionale, senza, tuttavia, allegare - e, quindi, dimostrare a seguito della puntuale contestazione mossa ex adverso dalla Società in sede di opposizione- in base a quali precise circostanze di fatto le organizzazioni firmatarie del diverso CCNL preso a parametro siano da ritenersi maggiormente rappresentative nella categoria de qua>. La società in prime cure aveva infatti affermato: che “il predetto CCNL OP RSA riguarda proprio lo specifico settore delle RSA ed è stato sottoscritto peraltro anche da OOSS maggiormente rappresentative dei lavoratori, come UGL, oltre che dalla più grande associazione datoriale della sanità privata (e cioè OP)”; che L'Aiop, associazione italiana dell'ospedalità privata esistente dal 1966, rappresenta infatti la stragrande maggioranza dei datori di lavori in ambito socio sanitario, con ben 574 istituzioni sanitarie associate sul territorio nazionale, con un totale di 63000 posti letto (cfr. pagina estratta dal sito istituzionale dell' : CP_5 sub all. 7), di cui una gran parte sono RSA, presenti in tutte le R (cfr. pagine estratte dal sito internet dell'OP sulle strutture di RSA associate OP in ciascuna Regione: doc. 8)>.
4.8. A fronte di quanto dedotto dalla società e di quanto affermato nella gravata sentenza l' omette un critico confronto e soprattutto omette di fornire Pt_1 elementi di segno contrario, limitandosi a invocare il notorio con riguardo alle Con sigle e stipulanti il ccnl EB, allegazione insufficiente a inficiare CP_2 CP_2 la gravata sentenza.
4.9. Ed invero per stabilire la maggiore o minore rappresentatività si deve tenere conto delle parti sociali, sia dal lato datoriale sia dal lato lavoratori, come si evince dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 (“la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”) e tenere conto degli indici rivelatori desumibili sia dalla giurisprudenza di legittimità che dalla fonti secondarie richiamate dallo stesso gravame e quindi: del numero complessivo delle imprese associate;
del numero complessivo dei lavoratori occupati;
della diffusione territoriale delle associazioni con riferimento alle sedi presenti;
del numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 30/03/1998, n. 3341) e recepiti dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 25/I/0018931/MA002.A007.1452 del 09.11.2010 e con circolare n. 10310 dell'1 giugno 2012), il tutto con riguardo allo specifico settore di riferimento, che nella specie è quello della gestione di RSA.
4.10 Ebbene con specifico riguardo a detto settore l' nulla ha dedotto e Pt_1 neppure ha contestato e smentito quanto dedotto da cietà e neanche ha offerto a questo Collegio piste probatorie da poter percorrere, limitandosi ad Cont affermare che e sono le sigle sindacali più rappresentative, ma CP_2 CP_2 non offrendo alcun dato con riferimento allo specifico settore di riferimento e soprattutto nulla allegando su EB e OP (e anche sul punto non vale invocare Cass n. 7781/2015 che riguarda il diverso settore del tessile).
4.11 Per quanto esposto il primo motivo di gravame, volto a sostenere che l' avrebbe dato prova della corretta applicazione del ccnl EB o che Pt_2
c e gravasse sulla società l'onere di provare la maggiore rappresentatività del contratto OP deve essere respinto.
5. Il secondo motivo di gravame con cui si contesta la statuizione sulle spese esclusivamente sotto il profilo della ritenuta infondatezza nel merito del ricorso di primo cure, rimane assorbito dalla qui confermata statuizione di merito di primo grado e dalla conseguente applicazione del principio di soccombenza, in assenza di diversi elementi neppure dedotti.
6. Anche in questo grado le spese devono seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l' a rifondere alla società appellata le spese del grado liquidate in Pt_1
€ 4502,00 oltre rimborso 15% iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 2.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3444 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale Pt_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli Pt_2 giusta procura telematico APPELLANTE E
lett.me dom.ta in Controparte_1
LL e US SI che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 716/2024 del Tribunale di Latina pubblicata il 13.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società , premesso di aver Controparte_1 ricevuto in data 8.3.2022 la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006840/DDL con cui le era stato contestato, per il periodo oggetto di accertamento, dal 1.12.2017 al 31.7.2021, l'elaborazione delle retribuzioni imponibili applicando il CCNL Aiop RSA anziché il CCNL Servizi Assistenziali Uneba, ritenuto dai verbalizzanti “contratto leader nel settore in cui opera la società” e di avere ricevuto altresì, in data 4.7.2022, successiva nota di invito alla regolarizzazione ai fini del DURC ai sensi dell'art. 4, co. 1, Pt_1
D.M. 30.1.2015, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti Pt_2 conclusioni: “- In via cautelare e d'urgenza: la sospensione di efficacia e/o la disapplicazione dei provvedimenti impugnati, ordinando per l'effetto all' sede Latina, in persona del suo legale rappresentante p.t., di rilasciare Pt_1 il DURC alla ricorrente;
- Nel merito: accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o erroneità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006840/DDL del 08.03.2022 nonché del successivo invito alla regolarizzazione del 04.07.2022 ai fini del rilascio del DURC e conseguentemente annullare i predetti provvedimenti e/o dichiararne la invalidità e/o inefficacia. Con ogni conseguente statuizione in ordine a spese ed onorari”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Latina ha così statuito: Pt_1
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza della pretesa contributiva contenuta nel verbale di accertamento;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente Pt_1 liquidate in € 3290,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'imponibile contributivo e l'art. 1 d.l. 338/89, come interpretato autenticamente dall'art. 2, co. 25, L. 549/1995, ha affermato che a) ove per uno specifico settore risulti stipulato un CCNL da associazioni sindacali dotate del requisito della rappresentatività su base nazionale, quello sarà il CCNL da prendere a riferimento ai fini del computo dell'imponibile contributivo;
b) qualora per il medesimo settore risultino stipulati più CCNL da associazioni sindacali più rappresentative, il CCNL da prendere a riferimento ai fini del computo dell'imponibile contributivo sarà quello stipulato dalle OOSS comparativamente più rappresentative;
c) ove infine non risulti stipulato per un determinato settore un contratto collettivo, legittimamente l' può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla Pt_1 contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine, stipulato da associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, che prevede retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto>; ii) ha quindi osservato che il CCNL Servizi Assistenziali Uneba si applica ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti in un settore solo affine a quello della ricorrente, mentre il CCNL Aiop RSA, invocato dalla società, si applica “a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) e da altra struttura residenziale e socio-assistenziale associata OP”, quali, appunto, la ricorrente>; iii) ha posto in rilievo che l' nulla aveva dimostrato circa la maggiore rappresentatività Pt_1 delle organizzazioni firmatarie del CCNL Servizi Assistenziali, limitandosi a richiamare il verbale ispettivo nel quale è stato unicamente effettuato il raffronto rispetto ai minimali retributivi;
iv) ha affermato, dunque, in continuità con quanto statuito dalla Corte di Appello di Roma in fattispecie analoga (CdA Roma n. 1911/22) che la rappresentatività delle organizzazioni sindacali non è un fatto notorio, di talché costituisce onere della parte che ne invoca la sussistenza doverne dimostrare la consistenza relativamente al periodo in esame, evidenziando che, nel giudizio di opposizione, onerato rimane il titolare della pretesa contributiva, dunque l' > sicché a seguito del mancato Pt_1 assolvimento dei suddetti oneri all i e probatori (gravanti sull' ), non Pt_2 vi sono, quindi, elementi che consentano di ritenere violati i minimali contributivi previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della categoria di appartenenza, né vi sono ragioni per ritenere applicabile, ai fini della determinazione del minimale contributivo, l'invocato CCNL Servizi Assistenziali anziché altra contrattazione>; v) ha, quindi ritenuto assorbita ogni altra questione;
vi) in punto di spese ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello l' lamentandone: Pt_1
I) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha ritenut assolto l'onere della prova a carico di esso istituto circa la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato dall' Pt_2 per la determinazione del c.d. minimale contributivo, omettendo di fare ricorso al fatto notorio e quindi omettendo di considerare che il contratto EB era Cont sottoscritto da e quindi dai sindacati più rappresentativi e CP_2 omettendo altresì di considerare che la società non aveva dimostrato di essere iscritta al sindacato firmatario del contratto OP;
II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha condannato l' al pagamento delle spese Pt_1 di lite.
2.1. Si è costituita in giudizio la CP_4 Controparte_1 resistendo al gravame e
[...]
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. La controversia nasce dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006840/DDL del 08.03.2022 -cui è seguita la nota del 04.07.2022 di Pt_1 invito alla regolarizzazione ai fini del DURC ai sensi art. 4 co. 1 DM 30.01.2015- verbale con cui, per il periodo 1/12/2017-31/7/2021- è stato contestato alla società appellata, che svolge attività di RSA in regime di accreditamento con il SSR, la determinazione delle retribuzioni imponibili in base al CCNL Aiop RSA anziché in base al CCNL Servizi Assistenziali Uneba, che, ad avviso dei verbalizzanti, rappresenterebbe il “contratto leader nel settore” di riferimento, con la precisazione, dei verbalizzanti stessi, che i due contratti “non presentano sostanziali differenze” retributive, salvo che per la previsione da parte del CCNL Uneba della quattordicesima mensilità, non riconosciuta dal CCNL OP. Con il predetto verbale si è quindi proceduto al ricalcolo delle retribuzioni imponibili dei mesi di luglio dal 2018 al 2021 con quantificazione della quattordicesima mensilità per tutti i dipendenti, addebitando alla società il versamento dell'importo di € 68.973,83 a titolo di contributi e di € 32.171,37 a titolo di sanzioni aggiuntive, per complessivi € 101.145,20. 4.1. Dibattuta in causa è esclusivamente l'individuazione del contratto collettivo di settore da considerare più rappresentativo, ai fini dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. nella legge 389/1989 per come autenticamente interpretato dall'art 2 comma 25 legge n. 549/1995. 4.2. Così come ricordato dal Tribunale, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”, previsione che, per quanto qui rileva, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (il cd contratto leader- Cass. 801/2012).
4.3. Quindi, per come condivisibilmente affermato dal Tribunale, in base alla richiamata normativa, per come anche interpretata dalla giurisprudenza di legittimità a) ove per uno specifico settore risulti stipulato un CCNL da associazioni sindacali dotate del requisito della rappresentatività su base nazionale, quello sarà il CCNL da prendere a riferimento ai fini del computo dell'imponibile contributivo;
b) qualora per il medesimo settore risultino stipulati più CCNL da associazioni sindacali più rappresentative, il CCNL da prendere a riferimento ai fini del computo dell'imponibile contributivo sarà quello stipulato dalle OOSS comparativamente più rappresentative;
c) ove infine non risulti stipulato per un determinato settore un contratto collettivo, legittimamente l' può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla Pt_1
c ttazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine, stipulato da associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, che prevede retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto>.
4.4. La sentenza è corretta anche laddove afferma che i richiamati criteri di determinazione rilevano esclusivamente nel rapporto previdenziale e non nel distinto rapporto di lavoro, quindi non è decisiva nel presente giudizio la circostanza che la società appellata, dal dicembre 2017, applichi ai propri dipendenti il CCNL OP.
4.5. La sentenza è soprattutto corretta laddove ha posto l'onere della prova della
“maggiore rappresentatività” in capo all' , ripartizione conforme alla Pt_1 giurisprudenza di legittimità in materia per cui “in relazione al disposto di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389….. è onere dell' dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore Pt_1 produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;
tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva” ( ex plurimis Cass. n. 16764/2009, Cass. 22907/2024). Non vale invece il richiamo del gravame a Cass n. 7781/2015, perché in quella sede si discuteva di sgravi contributivi, materia nella quale viene in rilievo un diverso criterio di ripartizione dell'onere probatorio.
4.5 L' nella specie si è limitato a richiamare il verbale di accertamento senza Pt_1 neppure produrre il contratto collettivo che pretende di applicare, contratto prodotto dalla stessa società per estratto.
4.6. Il gravame non contesta quanto affermato dal Tribunale e in particolare che
6. Il CCNL Servizi Assistenziali si applica ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutti gli altri Enti di assistenza e beneficenza aderenti all'U.N.E.B.A., alle ex . Trattasi dunque di un settore Pt_3 solo affine a quello della ricorrente.
7.La ricorrente invoca invece il diverso CCNL Aiop RSA –che è poi quello effettivamente applicato ai propri dipendenti-. Detto CCNL si applica “a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) e da altra struttura residenziale e socio- assistenziale associata OP”, quali, appunto, la ricorrente>.
4.7 La gravata sentenza procede poi affermando che il contratto OP è stato stipulato da OP e UGL, FISMIC-CONFSAL, SI-CEL, FIALS, CONFSAL, FSE, sigle rispetto alle quali l' contesta la natura comparativamente più Pt_1 rappresentativa a livel zionale, senza, tuttavia, allegare - e, quindi, dimostrare a seguito della puntuale contestazione mossa ex adverso dalla Società in sede di opposizione- in base a quali precise circostanze di fatto le organizzazioni firmatarie del diverso CCNL preso a parametro siano da ritenersi maggiormente rappresentative nella categoria de qua>. La società in prime cure aveva infatti affermato: che “il predetto CCNL OP RSA riguarda proprio lo specifico settore delle RSA ed è stato sottoscritto peraltro anche da OOSS maggiormente rappresentative dei lavoratori, come UGL, oltre che dalla più grande associazione datoriale della sanità privata (e cioè OP)”; che L'Aiop, associazione italiana dell'ospedalità privata esistente dal 1966, rappresenta infatti la stragrande maggioranza dei datori di lavori in ambito socio sanitario, con ben 574 istituzioni sanitarie associate sul territorio nazionale, con un totale di 63000 posti letto (cfr. pagina estratta dal sito istituzionale dell' : CP_5 sub all. 7), di cui una gran parte sono RSA, presenti in tutte le R (cfr. pagine estratte dal sito internet dell'OP sulle strutture di RSA associate OP in ciascuna Regione: doc. 8)>.
4.8. A fronte di quanto dedotto dalla società e di quanto affermato nella gravata sentenza l' omette un critico confronto e soprattutto omette di fornire Pt_1 elementi di segno contrario, limitandosi a invocare il notorio con riguardo alle Con sigle e stipulanti il ccnl EB, allegazione insufficiente a inficiare CP_2 CP_2 la gravata sentenza.
4.9. Ed invero per stabilire la maggiore o minore rappresentatività si deve tenere conto delle parti sociali, sia dal lato datoriale sia dal lato lavoratori, come si evince dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 (“la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”) e tenere conto degli indici rivelatori desumibili sia dalla giurisprudenza di legittimità che dalla fonti secondarie richiamate dallo stesso gravame e quindi: del numero complessivo delle imprese associate;
del numero complessivo dei lavoratori occupati;
della diffusione territoriale delle associazioni con riferimento alle sedi presenti;
del numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 30/03/1998, n. 3341) e recepiti dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 25/I/0018931/MA002.A007.1452 del 09.11.2010 e con circolare n. 10310 dell'1 giugno 2012), il tutto con riguardo allo specifico settore di riferimento, che nella specie è quello della gestione di RSA.
4.10 Ebbene con specifico riguardo a detto settore l' nulla ha dedotto e Pt_1 neppure ha contestato e smentito quanto dedotto da cietà e neanche ha offerto a questo Collegio piste probatorie da poter percorrere, limitandosi ad Cont affermare che e sono le sigle sindacali più rappresentative, ma CP_2 CP_2 non offrendo alcun dato con riferimento allo specifico settore di riferimento e soprattutto nulla allegando su EB e OP (e anche sul punto non vale invocare Cass n. 7781/2015 che riguarda il diverso settore del tessile).
4.11 Per quanto esposto il primo motivo di gravame, volto a sostenere che l' avrebbe dato prova della corretta applicazione del ccnl EB o che Pt_2
c e gravasse sulla società l'onere di provare la maggiore rappresentatività del contratto OP deve essere respinto.
5. Il secondo motivo di gravame con cui si contesta la statuizione sulle spese esclusivamente sotto il profilo della ritenuta infondatezza nel merito del ricorso di primo cure, rimane assorbito dalla qui confermata statuizione di merito di primo grado e dalla conseguente applicazione del principio di soccombenza, in assenza di diversi elementi neppure dedotti.
6. Anche in questo grado le spese devono seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l' a rifondere alla società appellata le spese del grado liquidate in Pt_1
€ 4502,00 oltre rimborso 15% iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 2.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario