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21 aprile 1942
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21 maggio 1968
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21 ottobre 2005
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Art. 799.
(( (Partenza e approdo degli aeromobili).)) ((La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione , la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre localita' idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali".
(( (Partenza e approdo degli aeromobili).)) ((La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione , la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre localita' idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali".
Commentario • 1
- 1. Nullità del contrattoAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2016 · 0.85062146
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2314Provvedimento: N. R.G. 9572/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9572/2021 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 , con il patrocinio dell'avv. ROCCHIO FLAVIO e dell'avv. AIELLO DOMENICO ( C.F._2 ), dell'avv. MOTTOLA FRANCESCA ( C.F._3 ), elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. ROCCHIO FLAVIO ATTORE, CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE contro Controparte_1 (C.F. C.F._4 ), con il patrocinio dell'avv. RAMPULLA IN CE LI, elettivamente domiciliato in CORSO …Leggi di più...
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