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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 927/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6181/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200008389280000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Restava contumace la Regione Calabria e Ader.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la Cartella di pagamento n.
09420200008389280000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione Lotto di stampa n. 04958, gruppo
0099, notificata in data 15.10.2025 concernente il presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2015 di importo pari a € 209,63, e contestuale ruolo.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Non si costituiva l'ente impositore Regione Calabria
Non si costituiva l'Agente per la Riscossione
Con memoria illustrativa il ricorrente sottolineava che parte resistente, rimasta contumace, non aveva replicato nulla sulla eccepita prescrizione.
Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto.
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Ciò chiarito va osservato che:
- Da un lato il ricorrente ha sostenuto/eccepito di non aver ricevuto, prima della notifica dell'atto oggi impugnato (l'avviso di intimazione recapitatagli quando erano abbondantemente decorsi i tre anni previsti per la prescrizione del tributo) alcun atto (in particolare la cartella esattoriale e/o l'avviso di accertamento prodromico antecedente) interruttivo della prescrizione.
- Dall'altro parte resistete Agente per la riscossione e Regione Calabria, seppur regolarmente citate, non si sono costituiti in giudizio e non hanno confutato l'assunto del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'assunto del ricorrente di non aver mai ricevuto atti precedenti e prodromici rispetto a quello impugnato non è stato smentito e, per il principio di non contestazione, deve ritenersi provato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in complessivi euro 143,00 oltre
IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6181/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200008389280000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Restava contumace la Regione Calabria e Ader.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la Cartella di pagamento n.
09420200008389280000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione Lotto di stampa n. 04958, gruppo
0099, notificata in data 15.10.2025 concernente il presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2015 di importo pari a € 209,63, e contestuale ruolo.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Non si costituiva l'ente impositore Regione Calabria
Non si costituiva l'Agente per la Riscossione
Con memoria illustrativa il ricorrente sottolineava che parte resistente, rimasta contumace, non aveva replicato nulla sulla eccepita prescrizione.
Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto.
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Ciò chiarito va osservato che:
- Da un lato il ricorrente ha sostenuto/eccepito di non aver ricevuto, prima della notifica dell'atto oggi impugnato (l'avviso di intimazione recapitatagli quando erano abbondantemente decorsi i tre anni previsti per la prescrizione del tributo) alcun atto (in particolare la cartella esattoriale e/o l'avviso di accertamento prodromico antecedente) interruttivo della prescrizione.
- Dall'altro parte resistete Agente per la riscossione e Regione Calabria, seppur regolarmente citate, non si sono costituiti in giudizio e non hanno confutato l'assunto del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'assunto del ricorrente di non aver mai ricevuto atti precedenti e prodromici rispetto a quello impugnato non è stato smentito e, per il principio di non contestazione, deve ritenersi provato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in complessivi euro 143,00 oltre
IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.