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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/07/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2612/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2612/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
26/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia
Miranda, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Battipaglia (SA), Via Adriatico,
n. 24, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Bina, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Bologna, Via Marsili, n. 17, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 26/02/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 410/2020, con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma pari ad € 11.625,60, nei confronti di
[...]
Controparte_1
I motivi di opposizione erano i seguenti:
-inefficacia del decreto ingiuntivo, stante la tardività della notifica avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni, ex art. 644 c.p.c.;
-inesistenza del credito vantato dalla oltre che il difetto di Controparte_1 prova dello stesso, essendo state prodotte in sede monitoria solo le fatture commerciali e l'estratto autentico del registro contabile.
Per tali ragioni l'opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'inefficacia del D.I. n. 410/20 – R.G. n.
700/2020 - emesso in data 09.06.2020 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, Dott.ssa
Paola Caporali, in quanto notificato all'odierna opponente oltre il termine perentorio di giorni 60 dall'emissione dello stesso, con tutte le conseguenze di Legge, ivi compresa la condanna alle spese, diritti ed onorari della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto difensore e procuratore antistatario.
- Ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inefficacia del D.I. n. 410/20 – R.G. n. 700/2020 - emesso in data
09.06.2020 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, Dott.ssa Paola Caporali: accertare e dichiarare che la presente opposizione non si fonda su questioni di pronta soluzione e, pertanto, non concedere la provvisoria esecutività del D.I. n. 410/20 – R.G. n. 700/2020 - emesso in data 09.06.2020 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, Dott.ssa Paola
Caporali, opposto.
- In via principale: Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla
in favore della Parte_1 Controparte_1
per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo
[...]
n. 410/20 – R.G. n. 700/2020 emesso in data 09.06.2020 dal Tribunale Ordinario di
Grosseto, Dott.ssa Paola Caporali, opposto e/o dichiararlo nullo/annullabile/illegittimo.
- 2 -
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari legali da attribuirsi al sottoscritto difensore e procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto.
A sostegno delle proprie argomentazioni parte opposta esponeva che:
-effettuava molteplici tentativi di notifica del decreto ingiuntivo, la quale si perfezionava solo in data 27.10.2020;
-oltre alle fatture commerciali, ricorreva quale prova del credito la scheda contabile relativa all'opponente dalla quale risultava che quest'ultima aveva effettuato dei pagamenti anche relativamente alle fatture azionate in via monitoria, oltre che delle comunicazioni fatte via e-mail aventi ad oggetto solleciti di pagamento.
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: In via preliminare e nel merito
- previa conferma del decreto ingiuntivo per le ragioni espresse in premessa concedere la provvisoria esecuzione per l'importo pari ad € 11.625,60, respingere l'opposizione in quanto non fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, nonché palesemente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e pretestuosa e condannare l'opponente a pagare la somma di € 11.625,60 oltre alle spese già liquidate, o comunque la diversa somma determinata dal Giudice, nonché a pagare gli interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo saldo.
In via subordinata e nel merito
- respingere l'opposizione in quanto non fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, nonché palesemente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e pretestuosa, condannare l'opponente a pagare la somma di € 11.625,60 oltre alle spese già liquidate,
o comunque la diversa somma determinata dal Giudice, nonché a pagare gli interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo saldo.
In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.
In ogni caso
- 3 -
Con vittoria di spese, competenze e compensi tutti, anche del presente giudizio”.
Con ordinanza del 13.04.2021 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 14.02.2023 il giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “pagamento ad opera dell'attore opponente in favore del convenuto opposto della somma omnicomprensiva di euro 7.000,00 a spese di lite compensate, con riconoscimento, al pagamento della predetta somma, che nulla è più dovuto per le causali azionate in giudizio”.
All'udienza del 06.06.2023 per parte opponente non compariva nessuno, mentre parte opposta dichiarava di non poter accettare la proposta conciliativa.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 26.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, in primo luogo deve dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 410/2020, con conseguente revoca, stante la tardività della notifica dello stesso, avvenuta oltre il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 644 c.p.c..
Ed infatti, parte opposta mette in evidenza di aver effettuato due tentativi di notifica, non andati a buon fine, l'uno in data 18.06.2020, fatto a mezzo PEC all'indirizzo e l'altro in data 25.06.2020, fatto a mezzo del servizio postale Email_1 presso la sede legale della società opponente.
Nel primo caso, la notifica non si perfezionava per un errore del sistema e nel secondo caso per irreperibilità del destinatario (all.ti 2 e 3 di parte opposta).
La notifica si perfezionava in data 27.10.2020, quando l'opposta, dopo aver consultato la visura RA della apprendeva che l'indirizzo pec corretto di Parte_1 quest'ultima fosse (all. 4). Email_2
Com'è noto, a mente dell'art. 644 c.p.c., il decreto ingiuntivo è inefficace nella sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla stessa norma;
di conseguenza, se la notificazione del decreto ingiuntivo viene comunque effettuata prima della scadenza del termine fissato dall'art. 644 c.p.c., ma giunge al destinatario dopo tale termine, essa è assolutamente valida non solo in virtù del principio della
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scissione soggettiva degli effetti della notifica, ma anche perché la notifica è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto.
Sulla base del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione inaugurato dalla Corte costituzionale (n. 477/2002), quindi, la notifica deve ritenersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario e nei confronti del destinatario alla data di ricezione dell'atto oppure quando lo stesso destinatario ne acquisisce conoscenza effettiva o legale;
principi applicabili anche per la notifica fatta via pec.
Tuttavia, nel caso di specie, l'opposta non effettuava correttamente la notifica, posto che il primo tentativo di notifica veniva effettuato ad un indirizzo pec di parte opponente sbagliato.
infatti, diligentemente avrebbe dovuto, - come poi ha fatto Controparte_1 ancorché tardivamente -, estrapolare il corretto indirizzo pec di Parte_1 mediante una semplice consultazione della visura RA.
Per tali ragioni la notifica risulta essere tardiva, in quanto il momento dell'invio del decreto ingiuntivo all'indirizzo pec corretto è avvenuta oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 644 c.p.c..
Nonostante ciò, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo (art. 644 c.p.c.), pur comportando l'inefficacia del provvedimento, non esclude la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Orbene, passando all'analisi del merito dell'opposizione la stessa risulta fondata per le ragioni che seguono.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, non si introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma si apre soltanto una fase del processo già pendente con il ricorso monitorio (Cass. Civ., S.S. U.U. n. 927/2022). L'opposizione a decreto ingiuntivo è volta, infatti, ad instaurare una fase a cognizione piena, che è la naturale prosecuzione del giudizio instaurato con il ricorso monitorio, ove, quindi l'ingiungente creditore, diverrà convenuto in senso formale, in quanto parte opposta, e
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l'ingiunto debitore, attore in senso formale, in quanto parte opponente. Tuttavia, sul piano sostanziale sarà il primo ad essere la parte attrice, dispiegando la domanda nel procedimento monitorio, ed il secondo la parte convenuta.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio e che ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova.
Nel caso di specie, l'opposto decreto è stato emesso dal Tribunale di Grosseto sulla base delle fatture commerciali e dell'estratto autentico delle scritture contabili.
Affinché il ricorso per decreto ingiuntivo sia considerato ammissibile, si deve fornire al giudice prova scritta a fondamento del diritto vantato. In materia l'art. 634, comma 2,
c.p.c. stabilisce infatti che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Pertanto, in caso di crediti derivanti da fatture cartacee, si richiede il deposito dell'estratto notarile autentico delle stesse.
La produzione dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili garantisce il controllo della regolare tenuta di tali scritture, verifica che non può essere effettuata sulla scorta della mera fatturazione elettronica.
Il Sistema di Interscambio (SDI) – di cui all'art. 1, commi 211 e 212, L. 244/2007 – garantisce solo l'autenticità delle fatture, ragion per cui il ricorrente (per l'ottenimento del provvedimento monitorio) è sempre tenuto a produrre in giudizio l'estratto autenticato delle scritture contabili, ai fini del conseguimento della prova scritta prevista dall'art. 634
c.p.c..
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Alla luce dei predetti principi il procedimento monitorio nel caso di specie era adeguatamente supportato dalla documentazione necessaria per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Come anticipato, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio autonomo, ma un ordinario giudizio a cognizione piena sulla domanda del creditore, che si articola come prosecuzione del procedimento monitorio. Da ciò deriva che nell'opposizione incombe alla parte creditrice opposta - attore sostanziale - provare i fatti costitutivi della sua pretesa e dunque, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, non essendo a tal fine sufficienti la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo per l'emissione del decreto (Cass. Civ. n. 19064/2006;
Cass. Civ. n. 16615/2022; Tribunale Bologna n. 955/2024; Tribunale Macerata n.
82/2024; Tribunale Bari n. 3803/2024).
Nel caso in esame, in sede di opposizione, parte opposta si è limitata a produrre una scheda contabile di dalla quale dovrebbe desumersi l'esistenza del Parte_1 rapporto giuridico intercorrente tra le parti, dato il pagamento di alcuni acconti da parte dell'opponente rispetto alle fatture azionate in sede monitoria, e delle comunicazioni aventi ad oggetto solleciti di pagamento rimasti privi di riscontro (all.ti 5, 6 e 7).
Tale documentazione non costituisce prova idonea del credito vantato dall'opposta.
La scheda contabile (artt. 2709 e 2710 c.c.), com'è noto, è un documento che registra le transazioni e, dunque, i movimenti in entrata e in uscita, di un conto specifico. Nel caso di specie, la scheda contabile OD non può considerarsi dotata di idoneo valore probatorio, in quanto non vi è prova in ordine alla correttezza rispetto alle normative fiscali e contabili, non essendo stata OD, per quest'ultima, un'attestazione di conformità. La medesima, pertanto, è un documento unilateralmente predisposto dall'opposta dal quale non può trarsi alcun elemento di prova.
Per quanto concerne le comunicazioni via email contenenti i solleciti di pagamento valgono le considerazioni che seguono.
In via generale, le comunicazioni inviate a mezzo email da indirizzo di posta elettronica semplice e non certificata, assumono un valore, al più, indiziario, e possono costituire adeguata fonte di convincimento per il giudice solo se concorrono con altri elementi di
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giudizio e sempre che non vi sia stata contestazione ad opera della parte contro la quale sono state prodotte (Tribunale Milano 14.05.2014).
Ed infatti, l'art. 2712 c.c. prevede che: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Nel caso in esame, parte opponente ha prontamente contestato la corrispondenza OD.
La stessa, infatti, oltre a non riportare alcuna sottoscrizione, risulta essere inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello risultante dalla visura Email_3 RA OD . Email_2
Alla luce delle predette motivazioni, alla mancata sufficiente allegazione probatoria necessaria per supportare la pretesa creditoria nel giudizio di opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 410/2020 emesso dal Tribunale di Grosseto il 09.06.2020;
b) Condanna al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi e in € 146,50 per
[...] spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 01.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2612/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
26/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia
Miranda, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Battipaglia (SA), Via Adriatico,
n. 24, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Bina, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Bologna, Via Marsili, n. 17, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 26/02/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 410/2020, con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma pari ad € 11.625,60, nei confronti di
[...]
Controparte_1
I motivi di opposizione erano i seguenti:
-inefficacia del decreto ingiuntivo, stante la tardività della notifica avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni, ex art. 644 c.p.c.;
-inesistenza del credito vantato dalla oltre che il difetto di Controparte_1 prova dello stesso, essendo state prodotte in sede monitoria solo le fatture commerciali e l'estratto autentico del registro contabile.
Per tali ragioni l'opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'inefficacia del D.I. n. 410/20 – R.G. n.
700/2020 - emesso in data 09.06.2020 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, Dott.ssa
Paola Caporali, in quanto notificato all'odierna opponente oltre il termine perentorio di giorni 60 dall'emissione dello stesso, con tutte le conseguenze di Legge, ivi compresa la condanna alle spese, diritti ed onorari della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto difensore e procuratore antistatario.
- Ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inefficacia del D.I. n. 410/20 – R.G. n. 700/2020 - emesso in data
09.06.2020 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, Dott.ssa Paola Caporali: accertare e dichiarare che la presente opposizione non si fonda su questioni di pronta soluzione e, pertanto, non concedere la provvisoria esecutività del D.I. n. 410/20 – R.G. n. 700/2020 - emesso in data 09.06.2020 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, Dott.ssa Paola
Caporali, opposto.
- In via principale: Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla
in favore della Parte_1 Controparte_1
per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo
[...]
n. 410/20 – R.G. n. 700/2020 emesso in data 09.06.2020 dal Tribunale Ordinario di
Grosseto, Dott.ssa Paola Caporali, opposto e/o dichiararlo nullo/annullabile/illegittimo.
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In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari legali da attribuirsi al sottoscritto difensore e procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto.
A sostegno delle proprie argomentazioni parte opposta esponeva che:
-effettuava molteplici tentativi di notifica del decreto ingiuntivo, la quale si perfezionava solo in data 27.10.2020;
-oltre alle fatture commerciali, ricorreva quale prova del credito la scheda contabile relativa all'opponente dalla quale risultava che quest'ultima aveva effettuato dei pagamenti anche relativamente alle fatture azionate in via monitoria, oltre che delle comunicazioni fatte via e-mail aventi ad oggetto solleciti di pagamento.
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: In via preliminare e nel merito
- previa conferma del decreto ingiuntivo per le ragioni espresse in premessa concedere la provvisoria esecuzione per l'importo pari ad € 11.625,60, respingere l'opposizione in quanto non fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, nonché palesemente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e pretestuosa e condannare l'opponente a pagare la somma di € 11.625,60 oltre alle spese già liquidate, o comunque la diversa somma determinata dal Giudice, nonché a pagare gli interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo saldo.
In via subordinata e nel merito
- respingere l'opposizione in quanto non fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, nonché palesemente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e pretestuosa, condannare l'opponente a pagare la somma di € 11.625,60 oltre alle spese già liquidate,
o comunque la diversa somma determinata dal Giudice, nonché a pagare gli interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo saldo.
In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.
In ogni caso
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Con vittoria di spese, competenze e compensi tutti, anche del presente giudizio”.
Con ordinanza del 13.04.2021 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 14.02.2023 il giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “pagamento ad opera dell'attore opponente in favore del convenuto opposto della somma omnicomprensiva di euro 7.000,00 a spese di lite compensate, con riconoscimento, al pagamento della predetta somma, che nulla è più dovuto per le causali azionate in giudizio”.
All'udienza del 06.06.2023 per parte opponente non compariva nessuno, mentre parte opposta dichiarava di non poter accettare la proposta conciliativa.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 26.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, in primo luogo deve dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 410/2020, con conseguente revoca, stante la tardività della notifica dello stesso, avvenuta oltre il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 644 c.p.c..
Ed infatti, parte opposta mette in evidenza di aver effettuato due tentativi di notifica, non andati a buon fine, l'uno in data 18.06.2020, fatto a mezzo PEC all'indirizzo e l'altro in data 25.06.2020, fatto a mezzo del servizio postale Email_1 presso la sede legale della società opponente.
Nel primo caso, la notifica non si perfezionava per un errore del sistema e nel secondo caso per irreperibilità del destinatario (all.ti 2 e 3 di parte opposta).
La notifica si perfezionava in data 27.10.2020, quando l'opposta, dopo aver consultato la visura RA della apprendeva che l'indirizzo pec corretto di Parte_1 quest'ultima fosse (all. 4). Email_2
Com'è noto, a mente dell'art. 644 c.p.c., il decreto ingiuntivo è inefficace nella sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla stessa norma;
di conseguenza, se la notificazione del decreto ingiuntivo viene comunque effettuata prima della scadenza del termine fissato dall'art. 644 c.p.c., ma giunge al destinatario dopo tale termine, essa è assolutamente valida non solo in virtù del principio della
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scissione soggettiva degli effetti della notifica, ma anche perché la notifica è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto.
Sulla base del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione inaugurato dalla Corte costituzionale (n. 477/2002), quindi, la notifica deve ritenersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario e nei confronti del destinatario alla data di ricezione dell'atto oppure quando lo stesso destinatario ne acquisisce conoscenza effettiva o legale;
principi applicabili anche per la notifica fatta via pec.
Tuttavia, nel caso di specie, l'opposta non effettuava correttamente la notifica, posto che il primo tentativo di notifica veniva effettuato ad un indirizzo pec di parte opponente sbagliato.
infatti, diligentemente avrebbe dovuto, - come poi ha fatto Controparte_1 ancorché tardivamente -, estrapolare il corretto indirizzo pec di Parte_1 mediante una semplice consultazione della visura RA.
Per tali ragioni la notifica risulta essere tardiva, in quanto il momento dell'invio del decreto ingiuntivo all'indirizzo pec corretto è avvenuta oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 644 c.p.c..
Nonostante ciò, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo (art. 644 c.p.c.), pur comportando l'inefficacia del provvedimento, non esclude la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Orbene, passando all'analisi del merito dell'opposizione la stessa risulta fondata per le ragioni che seguono.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, non si introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma si apre soltanto una fase del processo già pendente con il ricorso monitorio (Cass. Civ., S.S. U.U. n. 927/2022). L'opposizione a decreto ingiuntivo è volta, infatti, ad instaurare una fase a cognizione piena, che è la naturale prosecuzione del giudizio instaurato con il ricorso monitorio, ove, quindi l'ingiungente creditore, diverrà convenuto in senso formale, in quanto parte opposta, e
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l'ingiunto debitore, attore in senso formale, in quanto parte opponente. Tuttavia, sul piano sostanziale sarà il primo ad essere la parte attrice, dispiegando la domanda nel procedimento monitorio, ed il secondo la parte convenuta.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio e che ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova.
Nel caso di specie, l'opposto decreto è stato emesso dal Tribunale di Grosseto sulla base delle fatture commerciali e dell'estratto autentico delle scritture contabili.
Affinché il ricorso per decreto ingiuntivo sia considerato ammissibile, si deve fornire al giudice prova scritta a fondamento del diritto vantato. In materia l'art. 634, comma 2,
c.p.c. stabilisce infatti che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Pertanto, in caso di crediti derivanti da fatture cartacee, si richiede il deposito dell'estratto notarile autentico delle stesse.
La produzione dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili garantisce il controllo della regolare tenuta di tali scritture, verifica che non può essere effettuata sulla scorta della mera fatturazione elettronica.
Il Sistema di Interscambio (SDI) – di cui all'art. 1, commi 211 e 212, L. 244/2007 – garantisce solo l'autenticità delle fatture, ragion per cui il ricorrente (per l'ottenimento del provvedimento monitorio) è sempre tenuto a produrre in giudizio l'estratto autenticato delle scritture contabili, ai fini del conseguimento della prova scritta prevista dall'art. 634
c.p.c..
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Alla luce dei predetti principi il procedimento monitorio nel caso di specie era adeguatamente supportato dalla documentazione necessaria per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Come anticipato, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio autonomo, ma un ordinario giudizio a cognizione piena sulla domanda del creditore, che si articola come prosecuzione del procedimento monitorio. Da ciò deriva che nell'opposizione incombe alla parte creditrice opposta - attore sostanziale - provare i fatti costitutivi della sua pretesa e dunque, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, non essendo a tal fine sufficienti la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo per l'emissione del decreto (Cass. Civ. n. 19064/2006;
Cass. Civ. n. 16615/2022; Tribunale Bologna n. 955/2024; Tribunale Macerata n.
82/2024; Tribunale Bari n. 3803/2024).
Nel caso in esame, in sede di opposizione, parte opposta si è limitata a produrre una scheda contabile di dalla quale dovrebbe desumersi l'esistenza del Parte_1 rapporto giuridico intercorrente tra le parti, dato il pagamento di alcuni acconti da parte dell'opponente rispetto alle fatture azionate in sede monitoria, e delle comunicazioni aventi ad oggetto solleciti di pagamento rimasti privi di riscontro (all.ti 5, 6 e 7).
Tale documentazione non costituisce prova idonea del credito vantato dall'opposta.
La scheda contabile (artt. 2709 e 2710 c.c.), com'è noto, è un documento che registra le transazioni e, dunque, i movimenti in entrata e in uscita, di un conto specifico. Nel caso di specie, la scheda contabile OD non può considerarsi dotata di idoneo valore probatorio, in quanto non vi è prova in ordine alla correttezza rispetto alle normative fiscali e contabili, non essendo stata OD, per quest'ultima, un'attestazione di conformità. La medesima, pertanto, è un documento unilateralmente predisposto dall'opposta dal quale non può trarsi alcun elemento di prova.
Per quanto concerne le comunicazioni via email contenenti i solleciti di pagamento valgono le considerazioni che seguono.
In via generale, le comunicazioni inviate a mezzo email da indirizzo di posta elettronica semplice e non certificata, assumono un valore, al più, indiziario, e possono costituire adeguata fonte di convincimento per il giudice solo se concorrono con altri elementi di
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giudizio e sempre che non vi sia stata contestazione ad opera della parte contro la quale sono state prodotte (Tribunale Milano 14.05.2014).
Ed infatti, l'art. 2712 c.c. prevede che: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Nel caso in esame, parte opponente ha prontamente contestato la corrispondenza OD.
La stessa, infatti, oltre a non riportare alcuna sottoscrizione, risulta essere inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello risultante dalla visura Email_3 RA OD . Email_2
Alla luce delle predette motivazioni, alla mancata sufficiente allegazione probatoria necessaria per supportare la pretesa creditoria nel giudizio di opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 410/2020 emesso dal Tribunale di Grosseto il 09.06.2020;
b) Condanna al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi e in € 146,50 per
[...] spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 01.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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