CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN NI, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 248/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lombardia Sezione Staccata Di RE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini N. 37 40129 Bologna BO
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0202020001453373500 REC.CREDITO.IMP 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. Indirizzo_1 con sede in Pieve di Cento, (BO), alla , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Difensore_1 del Foro di Bologna elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna Indirizzo_2, con indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ha proposto in data 16 marzo 2023 contro l'Agenzia delle Entrate riscossione di RE (già
Bologna) e contro il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sede di RE, in persona del Presidente in carica, ricorso in riassunzione per l'impugnazione della cartella di pagamento n. 020 2020 00145337 35000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione della provincia di Bologna sul Ruolo n. 2020/003073 formato dal Tribunale
Amministrativo Regionale Lombardia, sede di RE, reso esecutivo in data 16.03.2020 con la quale sono stati richiesti l'importo di euro 2.000,00 per contributo di iscrizione al ruolo di un procedimenti giurisdizionale incardinato, euro 60,00 per oneri di scadenze, euro 4.000,00 per sanzione, euro 120,00 per oneri di scadenze, euro 3,81 per interessi e quindi per complessiva somma di euro 6.189,80 domandando, con il favore delle spese, di dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento e/o comunque l'invalidità della cartella di pagamento notificata;
in ipotesi di reiezione della domanda sulla illegittimità della notifica della cartella di pagamento in oggetto, la Ricorrente domanda l'annullamento e/o comunque l'invalidità della cartella di pagamento stessa;
in subordine qualora fosse ritenuta legittima la richiesta di pagamento del contributo unificato, domanda l'annullamento della sanzione comminata mancando i presupposti per l'applicazione della stessa e comunque che sia dichiarato che l'importo del contributo unificato è stato versato dalla ricorrente Società_1 s.r.l.. A sostegno del prodotto
2 ricorso la Ricorrente ha eccepito la nullità della notifica della cartella di pagamento con sua conseguente invalidità non potendosi ritenere valida la stessa poiché trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che non è presente nei pubblici elenchi;
nel merito l'illegittimità della cartella di pagamento di un credito inesigibile poiché già assolto;
illegittimità della irrogata sanzione in quanto non dovuta.
Si costituivano in giudizio il Tar Lombardia Sezione di RE per domandare, con il favore delle spese, l'improcedibilità del gravame per mancato rispetto del termine di cui all'art. 17 bis d.lgs 546/92; - In subordine, respingere le avversate domande in quanto infondate nel merito e in parte dichiararle improcedibili poiché relative a una materia del contendere non più attuale;
accertare la legittimità della cartella esattoriale impugnata, come da ultimo ridotta con provvedimento prot. 514/2023 con l'annullamento della sanzione. A sostegno delle rese conclusioni, il Tribunale ha ricostruito la vicenda contabile che è sorta a seguito del ritardato pagamento dell'importo di € 2.000,00 dovuto a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo di un ricorso incardinato innanzi al TAR
RE al numero di ruolo generale 726/2019 eseguito con modello F23 in luogo del pagamento con modello “F24 Elide” per come disciplinato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 che ha imposto l'obbligo di versare il contributo unificato esclusivamente con modalità telematica mediante modello F24 Elide.
Rimarca inoltre che le istruzioni impartite dalla cancelleria del Tribunale Amministrativo contenute nell'invito al pagamento n. 227/2019 trasmesso al domicilio della Ricorrente società che indicati tutti i riferimenti e le istruzioni sono stati disattesi;
soggiunge inoltre di avere emesso in data 14 aprile 2023 provvedimento di sgravio parziale n. 514/2023 in applicazione del disposto dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212 con il quale sono state emendate le sanzioni.
3 Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione di RE per domandare, con la condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di causa:
1. nel merito - dichiarare infondato il ricorso relativamente alle eccezioni avverso la notificazione della cartella di pagamento impugnata, riconoscendo legittimo e conforme alla normativa vigente l'operato posto in essere dall'Ente esattore, nonché in ogni caso sanato ogni eventuale vizio ex art. 156 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare infondato il presente ricorso nei suoi confronti;
2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dalla istante riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
nel merito e in subordine:
3. dichiarare l'assenza di responsabilità di questi riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Con successiva memoria depositata dalla Ricorrente confermativa delle già tratte conclusioni, è ribadita la invalidità della notifica;
il versamento eseguito con il mod.
l'F23 saldato contiene l'indicazione dell'ufficio Ente 9T9 ed il codice tributo 94IT che identificano il TAR della Lombardia sede di RE. L'udienza svoltasi con la presenza in remoto del funzionario del Tar – Lombardia Sezione di RE e del difensore della società ricorrente mentre per l'Agenzia delle entrate – Riscossione se ne è registrata l'assenza, le parti hanno illustrato la vicenda contenziosa richiamando anche gli atti di causa e la Corte si riservava e tratteneva in decisone.
Motivi della decisione
La vicenda contenziosa resta circoscritta all'importo di € 2.000,00 in quanto le sanzioni sono state già oggetto, da parte del Tribunale Amministrativo in autotutela, al loro annullamento. Devono quindi essere prioritariamente affrontate le censure mosse dalle parti in ordine alla domandata dichiarazione di improcedibilità del gravame per mancato
4 rispetto dei termini con riferimento all'art. 17 - bis del Dl Lgs 546/92 e della declaratoria di nullità della cartella per come istato dalla Ricorrente.
L'istituto della Mediazione – Reclamo ricorso disciplinato dall'art. 17-bis D. Lgs. n.
546/1992 che nel tempo ha subito una prima parziale abrogazione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2014 che ne dichiarò parzialmente incostituzionale il comma 2 dell'art. 17 bis (nella sua formulazione originaria) è stato abrogato per effetto dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 220 - pur continuando ad applicarsi ai ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 -, è assumibile a strumento para-giurisdizionale a carattere pre-processuale che innesta, nel procedimento teso alla contestazione giudiziale dell'atto, un filtro amministrativo necessario e preventivo volto a favorire la soluzione stragiudiziale delle controversie;
detto in altre parole la procedura tende(va) a favorire la disamina preventiva effettuata in limite litis in sede amministrativa e di riesame e quindi, l'istaurazione di un contraddittorio processuale con l'Ufficio con l'avvertenza che il reclamo doveva(deve) avere lo stesso contenuto del ricorso, sia sotto il profilo degli elementi indefettibili (ex art. 18 del D.Lgs. n. 546/92) sia sotto il profilo del petitum e della causa petendi. Così ricostruito il quadro di riferimento, la norma richiamata non prevede(va) l'inammissibilità del ricorso in ipotesi di anteriore costituzione in giudizio del ricorrente e prima dello spirate del termine entro il quale dovevano essere concluse le fasi amministrative da parte dell'Ente con la conseguenza che il ricorso diventa(va) solo improcedibile prima dello spirare di quel termine e con la (unica) conseguenza negativa ed in ricaduta per il
Ricorrente di non potere beneficiare, in termini di spese del giudizio, dei possibili risultati a lui favorevoli all'esito dell'esercizio del potere in autotutela o della conciliazione esercitata dall'Ufficio affatto pretermessa dalla costituzione in giudizio anticipata.
Rilevato che la vicenda litigiosa ha visto il suo abbrivio con il ricorso depositato dapprima
5 erroneamente avanti alla Commissione Tributaria provinciale di primo grado di Bologna in data 2 febbraio 2022 e quindi in data 16 marzo 2023 avanti a questa Corte la cui prima udienza è stata fissata e celebrata in data 10 aprile 2025 con termini ampiamente maturati, alcun pregiudizio è maturato e per tale motivo la eccezione formulata a tale riguardo non può essere accolta.
La seconda preliminare eccezione, questa volta sollevata dalla difesa della Ricorrente, attiene alla contestata notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che avrebbe utilizzato un indirizzo di p.e.c. non presente nei pubblici elenchi ma l'eccezione non può essere condivisa. L'indirizzo email riconduce alla stessa Agenzia poiché derivante da un “Dominio” istituzionale;
la ricezione è avvenuta in modo regolare e per tale motivo non si comprende, comunque, quale sarebbe, in concreto il pregiudizio subito in termini del diritto della difesa anche in assenza di specifico motivo (Cass. civ., Sez.
Trib., ord. n. 26682/2024 - depositata il 14 ottobre 2024).
Quanto al merito il tema centrate attiene alla validità o meno del versamento effettuato con un modulo errato anziché con il modello F 24 “Elide”. Occorre premettere che il modello F24 Elide è stato approvato con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 29 marzo 2010 e con successiva risoluzione n. 123/E del 12 ottobre
2017 sono stati istituiti dei codici di versamento per i ricorsi promossi davanti al giudice amministrativo. Con Protocollo di Intesa tra l'Agenzia delle Entrate e il Segretario generale della giustizia amministrativa dell'ottobre 2017, composto da un articolato di sette norme, è stata disciplinata la formalità contabile con dedicate istruzioni volte a favorire “l'aggancio” tra il versato e il riferimento alla pendenza giudiziaria.
Nel panorama delle violazioni tributarie queste assumono intensità diversa a seconda della commessa trasgressione così che quelle sostanziali sono esclusivamente collegate all'omesso versamento di una imposta mentre quelle formali non incidono e non arrecano
6 alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Nella vicenda ricostruita se da una parte la Ricorrente non si conformò alle rese e corrette istruzioni impartite dal Tribunale
Amministrativo Regionale versando il contributo con modalità diversa, dall'altra il riferimento al motivo del versamento effettuato con un modulo non conforme non è stato di ostacolo all'abbinamento tra importo e fascicolo di causa che è il motivo per il quale è stato istituito il modulo;
la condotta non ha arrecato pregiudizio all'azione di controllo
(cfr. circolare del 3 agosto 2001, n. 77/E) e non ha inciso sulla entità versata.
Complessivamente quindi il ricorso deve essere accolto non essendo ravvisabile un ulteriore obbligo al versamento dell'importo del contributo e conseguentemente possono essere compensate le spese di causa.
P.Q.M.
la Corte, a scioglimento della riserva, annulla la cartella esattoriale impugnata. Spese compensate.
RE, 10 aprile 2025 dott. Valter Seddio – est. dott. Antonio Chiappani – pres.
7
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN NI, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 248/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lombardia Sezione Staccata Di RE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini N. 37 40129 Bologna BO
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0202020001453373500 REC.CREDITO.IMP 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. Indirizzo_1 con sede in Pieve di Cento, (BO), alla , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Difensore_1 del Foro di Bologna elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna Indirizzo_2, con indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ha proposto in data 16 marzo 2023 contro l'Agenzia delle Entrate riscossione di RE (già
Bologna) e contro il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sede di RE, in persona del Presidente in carica, ricorso in riassunzione per l'impugnazione della cartella di pagamento n. 020 2020 00145337 35000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione della provincia di Bologna sul Ruolo n. 2020/003073 formato dal Tribunale
Amministrativo Regionale Lombardia, sede di RE, reso esecutivo in data 16.03.2020 con la quale sono stati richiesti l'importo di euro 2.000,00 per contributo di iscrizione al ruolo di un procedimenti giurisdizionale incardinato, euro 60,00 per oneri di scadenze, euro 4.000,00 per sanzione, euro 120,00 per oneri di scadenze, euro 3,81 per interessi e quindi per complessiva somma di euro 6.189,80 domandando, con il favore delle spese, di dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento e/o comunque l'invalidità della cartella di pagamento notificata;
in ipotesi di reiezione della domanda sulla illegittimità della notifica della cartella di pagamento in oggetto, la Ricorrente domanda l'annullamento e/o comunque l'invalidità della cartella di pagamento stessa;
in subordine qualora fosse ritenuta legittima la richiesta di pagamento del contributo unificato, domanda l'annullamento della sanzione comminata mancando i presupposti per l'applicazione della stessa e comunque che sia dichiarato che l'importo del contributo unificato è stato versato dalla ricorrente Società_1 s.r.l.. A sostegno del prodotto
2 ricorso la Ricorrente ha eccepito la nullità della notifica della cartella di pagamento con sua conseguente invalidità non potendosi ritenere valida la stessa poiché trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che non è presente nei pubblici elenchi;
nel merito l'illegittimità della cartella di pagamento di un credito inesigibile poiché già assolto;
illegittimità della irrogata sanzione in quanto non dovuta.
Si costituivano in giudizio il Tar Lombardia Sezione di RE per domandare, con il favore delle spese, l'improcedibilità del gravame per mancato rispetto del termine di cui all'art. 17 bis d.lgs 546/92; - In subordine, respingere le avversate domande in quanto infondate nel merito e in parte dichiararle improcedibili poiché relative a una materia del contendere non più attuale;
accertare la legittimità della cartella esattoriale impugnata, come da ultimo ridotta con provvedimento prot. 514/2023 con l'annullamento della sanzione. A sostegno delle rese conclusioni, il Tribunale ha ricostruito la vicenda contabile che è sorta a seguito del ritardato pagamento dell'importo di € 2.000,00 dovuto a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo di un ricorso incardinato innanzi al TAR
RE al numero di ruolo generale 726/2019 eseguito con modello F23 in luogo del pagamento con modello “F24 Elide” per come disciplinato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 che ha imposto l'obbligo di versare il contributo unificato esclusivamente con modalità telematica mediante modello F24 Elide.
Rimarca inoltre che le istruzioni impartite dalla cancelleria del Tribunale Amministrativo contenute nell'invito al pagamento n. 227/2019 trasmesso al domicilio della Ricorrente società che indicati tutti i riferimenti e le istruzioni sono stati disattesi;
soggiunge inoltre di avere emesso in data 14 aprile 2023 provvedimento di sgravio parziale n. 514/2023 in applicazione del disposto dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212 con il quale sono state emendate le sanzioni.
3 Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione di RE per domandare, con la condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di causa:
1. nel merito - dichiarare infondato il ricorso relativamente alle eccezioni avverso la notificazione della cartella di pagamento impugnata, riconoscendo legittimo e conforme alla normativa vigente l'operato posto in essere dall'Ente esattore, nonché in ogni caso sanato ogni eventuale vizio ex art. 156 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare infondato il presente ricorso nei suoi confronti;
2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dalla istante riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
nel merito e in subordine:
3. dichiarare l'assenza di responsabilità di questi riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Con successiva memoria depositata dalla Ricorrente confermativa delle già tratte conclusioni, è ribadita la invalidità della notifica;
il versamento eseguito con il mod.
l'F23 saldato contiene l'indicazione dell'ufficio Ente 9T9 ed il codice tributo 94IT che identificano il TAR della Lombardia sede di RE. L'udienza svoltasi con la presenza in remoto del funzionario del Tar – Lombardia Sezione di RE e del difensore della società ricorrente mentre per l'Agenzia delle entrate – Riscossione se ne è registrata l'assenza, le parti hanno illustrato la vicenda contenziosa richiamando anche gli atti di causa e la Corte si riservava e tratteneva in decisone.
Motivi della decisione
La vicenda contenziosa resta circoscritta all'importo di € 2.000,00 in quanto le sanzioni sono state già oggetto, da parte del Tribunale Amministrativo in autotutela, al loro annullamento. Devono quindi essere prioritariamente affrontate le censure mosse dalle parti in ordine alla domandata dichiarazione di improcedibilità del gravame per mancato
4 rispetto dei termini con riferimento all'art. 17 - bis del Dl Lgs 546/92 e della declaratoria di nullità della cartella per come istato dalla Ricorrente.
L'istituto della Mediazione – Reclamo ricorso disciplinato dall'art. 17-bis D. Lgs. n.
546/1992 che nel tempo ha subito una prima parziale abrogazione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2014 che ne dichiarò parzialmente incostituzionale il comma 2 dell'art. 17 bis (nella sua formulazione originaria) è stato abrogato per effetto dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 220 - pur continuando ad applicarsi ai ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 -, è assumibile a strumento para-giurisdizionale a carattere pre-processuale che innesta, nel procedimento teso alla contestazione giudiziale dell'atto, un filtro amministrativo necessario e preventivo volto a favorire la soluzione stragiudiziale delle controversie;
detto in altre parole la procedura tende(va) a favorire la disamina preventiva effettuata in limite litis in sede amministrativa e di riesame e quindi, l'istaurazione di un contraddittorio processuale con l'Ufficio con l'avvertenza che il reclamo doveva(deve) avere lo stesso contenuto del ricorso, sia sotto il profilo degli elementi indefettibili (ex art. 18 del D.Lgs. n. 546/92) sia sotto il profilo del petitum e della causa petendi. Così ricostruito il quadro di riferimento, la norma richiamata non prevede(va) l'inammissibilità del ricorso in ipotesi di anteriore costituzione in giudizio del ricorrente e prima dello spirate del termine entro il quale dovevano essere concluse le fasi amministrative da parte dell'Ente con la conseguenza che il ricorso diventa(va) solo improcedibile prima dello spirare di quel termine e con la (unica) conseguenza negativa ed in ricaduta per il
Ricorrente di non potere beneficiare, in termini di spese del giudizio, dei possibili risultati a lui favorevoli all'esito dell'esercizio del potere in autotutela o della conciliazione esercitata dall'Ufficio affatto pretermessa dalla costituzione in giudizio anticipata.
Rilevato che la vicenda litigiosa ha visto il suo abbrivio con il ricorso depositato dapprima
5 erroneamente avanti alla Commissione Tributaria provinciale di primo grado di Bologna in data 2 febbraio 2022 e quindi in data 16 marzo 2023 avanti a questa Corte la cui prima udienza è stata fissata e celebrata in data 10 aprile 2025 con termini ampiamente maturati, alcun pregiudizio è maturato e per tale motivo la eccezione formulata a tale riguardo non può essere accolta.
La seconda preliminare eccezione, questa volta sollevata dalla difesa della Ricorrente, attiene alla contestata notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che avrebbe utilizzato un indirizzo di p.e.c. non presente nei pubblici elenchi ma l'eccezione non può essere condivisa. L'indirizzo email riconduce alla stessa Agenzia poiché derivante da un “Dominio” istituzionale;
la ricezione è avvenuta in modo regolare e per tale motivo non si comprende, comunque, quale sarebbe, in concreto il pregiudizio subito in termini del diritto della difesa anche in assenza di specifico motivo (Cass. civ., Sez.
Trib., ord. n. 26682/2024 - depositata il 14 ottobre 2024).
Quanto al merito il tema centrate attiene alla validità o meno del versamento effettuato con un modulo errato anziché con il modello F 24 “Elide”. Occorre premettere che il modello F24 Elide è stato approvato con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 29 marzo 2010 e con successiva risoluzione n. 123/E del 12 ottobre
2017 sono stati istituiti dei codici di versamento per i ricorsi promossi davanti al giudice amministrativo. Con Protocollo di Intesa tra l'Agenzia delle Entrate e il Segretario generale della giustizia amministrativa dell'ottobre 2017, composto da un articolato di sette norme, è stata disciplinata la formalità contabile con dedicate istruzioni volte a favorire “l'aggancio” tra il versato e il riferimento alla pendenza giudiziaria.
Nel panorama delle violazioni tributarie queste assumono intensità diversa a seconda della commessa trasgressione così che quelle sostanziali sono esclusivamente collegate all'omesso versamento di una imposta mentre quelle formali non incidono e non arrecano
6 alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Nella vicenda ricostruita se da una parte la Ricorrente non si conformò alle rese e corrette istruzioni impartite dal Tribunale
Amministrativo Regionale versando il contributo con modalità diversa, dall'altra il riferimento al motivo del versamento effettuato con un modulo non conforme non è stato di ostacolo all'abbinamento tra importo e fascicolo di causa che è il motivo per il quale è stato istituito il modulo;
la condotta non ha arrecato pregiudizio all'azione di controllo
(cfr. circolare del 3 agosto 2001, n. 77/E) e non ha inciso sulla entità versata.
Complessivamente quindi il ricorso deve essere accolto non essendo ravvisabile un ulteriore obbligo al versamento dell'importo del contributo e conseguentemente possono essere compensate le spese di causa.
P.Q.M.
la Corte, a scioglimento della riserva, annulla la cartella esattoriale impugnata. Spese compensate.
RE, 10 aprile 2025 dott. Valter Seddio – est. dott. Antonio Chiappani – pres.
7