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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2117/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18348/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401462578 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401462578 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1514/2026 depositato il 11/02/2026
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112401462578, emesso il 28.10.2024, notificato a mezzo del servizio postale il 15.11.2024.
La ricorrente contesta l'atto perché, nel periodo oggetto di contesa (2019-2020) era titolare di un ISEE che determinava il diritto all'esenzione dai tributi TARI e TEFA.
Roma Capitale non si è costituita, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata discussa dalla sola difesa della ricorrente e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, poiché basato su allegazioni documentate.
Roma Capitale non si è difesa sull'asserita e dimostrata ragione di esenzione (cfr. gli ISEE in atti), basata sull'essere, la ricorrente, titolare di ISEE di importo grandemente inferiore al limite per fruire dell'esenzione totale (cfr. la sentenza di questa Corte n. 14963/2024).
Da tanto segue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre 15% rimb.forf. ed accessori di legge, se dovuti, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
AR LI SE
2
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18348/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401462578 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401462578 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1514/2026 depositato il 11/02/2026
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112401462578, emesso il 28.10.2024, notificato a mezzo del servizio postale il 15.11.2024.
La ricorrente contesta l'atto perché, nel periodo oggetto di contesa (2019-2020) era titolare di un ISEE che determinava il diritto all'esenzione dai tributi TARI e TEFA.
Roma Capitale non si è costituita, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata discussa dalla sola difesa della ricorrente e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, poiché basato su allegazioni documentate.
Roma Capitale non si è difesa sull'asserita e dimostrata ragione di esenzione (cfr. gli ISEE in atti), basata sull'essere, la ricorrente, titolare di ISEE di importo grandemente inferiore al limite per fruire dell'esenzione totale (cfr. la sentenza di questa Corte n. 14963/2024).
Da tanto segue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre 15% rimb.forf. ed accessori di legge, se dovuti, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
AR LI SE
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