CA
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6710 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 809/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n 30/2022 del Tribunale di Nola pubblicata in data
11.01.2022, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.05.1971 ed ivi residente a[...], in proprio e nella qualità di erede unico del de cuius , C.F. Persona_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], ed ivi residente alla C.F._2
via V. Veneto, 6; in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
sig.ra , P.IVA , con sede in Marigliano alla via V. Controparte_3 P.IVA_1
Veneto,1 rapp.ti e difesi in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele
Menichini, C.F. (P.e.c.: C.F._3
– telefax 081 5191394), con il quale elett.te Email_1
domiciliano in Napoli, al Corso Vitt. Emanuele 115, presso lo studio dell'avv. Benito
Aleni;
Appellanti
E società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_4
sede legale in viale Brenta n. 18/B, 20139 Milano, TA, capitale sociale di Euro
10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di
Milano n. , R.E.A.:MI 2124851, costituita ai sensi della legge 30 aprile P.IVA_2
1999, n. 130 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130, e per essa CP_5
(nuova denominazione assunta da come deliberato
[...] CP_6
dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Persona_2
Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di raccolta – iscritto presso il Registro imprese di RO in data 25.06.2019 con protocollo di deposito n.
62733/2019 del 24.06.2019 come da provvedimento autorizzativo della NC centrale
Europea del 21.06.2019, a sua volta denominazione assunta da
[...]
come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 Controparte_7
ottobre 2015, con verbale del Notaio di Milano rep. 12539 racc. 6528), Persona_3
capitale sociale € 41.280.000,00 interamente versato, con sede sociale in Viale dell'Agricoltura 7 - 37135, RO, codice fiscale e numero dì iscrizione al registro delle imprese di RO , partita IVA n. , in persona del suo P.IVA_3 P.IVA_4
procuratore Dott. a tanto abilitato in forza di procura autenticata dal Controparte_8
Notaio Dott. di Roma Rep. 56707 registrata in Roma in data 17.06.2020, Per_4
n. 5735 serie IT, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Cecilia Uva del Foro di Roma (C.F. C.F._4
; pec: ; fax 06/68600926) presso cui
[...] Email_2
domicilia in Napoli, Via Ugo Niutta n. 4;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 29.04.2015,
, e la società Parte_1 Persona_1 Controparte_1 [...] in persona del l.r.p.t., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Nola, la proponendo opposizione al decreto n. 326/2015 recante Controparte_7
l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 90.032,09, oltre interessi e spese, in ragione della asserita esposizione derivante da finanziamento chirografario n.
1351941, da conto anticipi n. 10911873, nonché da conto corrente 10911283, rapporti intrattenuti presso la dalla società Centrauto s.rl. e garantiti dagli CP_7
opponenti con fideiussione del 05/10/2007 per € 110.000,00, aumentata in data
14/02/2008 sino alla concorrenza della somma di € 200.000,00.
Gli opponenti lamentavano l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per insufficienza della documentazione posta a sostegno del ricorso, disconoscendo, in ogni caso, la conformità agli originali di detta documentazione, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi corrisposti, l'usurarietà degli interessi, la violazione dell'art. 1956 c.c., l'illegittimità della previsione della c.m.s., l'invalidità delle fideiussioni omnibus per eccessiva sproporzione dell'importo massimo garantito, nonché la violazione del principio di buona fede per recesso illegittimo della banca ed arbitraria segnalazione alla centrale rischi.
In definitiva, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda come proposta dalla banca opposta, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
La si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza dell'avversa CP_7
opposizione ed insistendo per il suo rigetto con vittoria di spese.
Successivamente si costituiva la e, per essa, la Controparte_4 CP_5
quale cessionaria del credito vantato dalla a seguito di operazione di CP_7
cessione di portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza”, derivanti da finanziamenti concessi dalla originaria cedente, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna del 08.08.2017, Foglio Inserzioni,
Parte Seconda, n 93. La si riportava integralmente alle difese Controparte_4 già spiegate in giudizio dalla cedente che dichiarava di voler sostituire in giudizio,
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese processuali.
Riassunto il processo, precedentemente interrotto a seguito del decesso dell'opponente venivano assegnati i termini ex art 183 c.p.c.. Successivamente, le parti Per_1
rassegnavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 30/2022 del 10.01.2022 il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella causa iscritta al R.G. n. 2883/2015, pronunciando tra gli opponenti in riassunzione
, e la società Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
esclusivamente contro l'opposta così statuiva: “Conferma il Controparte_4
decreto ingiuntivo n. 326/2015 emesso dal Tribunale di Nola e ne dichiara
l'esecutività; Compensa le spese del presente giudizio di opposizione”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 16.02.2022 la Controparte_2
e impugnavano la predetta sentenza sulla base Parte_1 Controparte_1
dei motivi di seguito sintetizzati.
Con un primo motivo di appello, rubricato “A) Erronea declaratoria di genericità e tardività del disconoscimento della documentazione operato dai fideiussori”, gli appellanti impugnavano la sentenza nella parte in cui il primo giudice rileva che: “il disconoscimento operato dagli odierni opponenti appare formulato del tutto genericamente e non appare conforme ai requisiti di ritualità richiesti dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione … L'eccezione proposta dagli opponenti appare carente sotto il profilo dell'indicazione dei motivi di disconoscimento, atteso che non è stata puntualizzata alcuna indicazione dei profili di inautenticità dei documenti, successivamente depositati in originale …”. Al riguardo, gli appellanti evidenziavano che avevano provveduto a disconoscere la documentazione prodotta solo in copia dalla opposta sin dall'atto di opposizione e di aver poi precisato a verbale, alla prima udienza tenutasi in data 09.01.2019, successivamente alla riassunzione del giudizio interrotto per la dichiarazione di decesso di uno degli opponenti, che: “… ribadisce di disconoscere formalmente la documentazione prodotta in copia da parte opposta, essendo la stessa non conforme agli originali così come ne disconosce e contesta il contenuto. In particolare, si disconosce il contenuto e la conformità agli originali delle copie dei contratti di c/c, degli estratti di c/c relativi ai conti per cui è causa e delle copie delle lettere di fideiussione. A tal proposito, con riserva di verificare la copia originale, parte opponente disconosce, altresì, Controparte_1
l'autenticità della propria firma in calce alle copie delle lettere di fideiussione esibite dalla banca essendo dette sottoscrizioni palesemente apocrife”.
Sostenevano che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, il disconoscimento era stato effettuato in modo espresso e rituale, aggiungendo che gli originali erano stati depositati dalla controparte tardivamente e che, comunque, il disconoscimento da parte della delle sottoscrizioni poste in calce alle fideiussioni in copia era stato CP_1
ritualmente reiterato anche con riguardo agli originali, nonostante il loro deposito tardivo. Inoltre, lamentavano l'erroneità del rilievo d'ufficio della tardività del disconoscimento poiché mai eccepita dalla controparte, la quale si era limitata a chiedere in giudizio la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute.
Con un secondo motivo di appello, rubricato “B) Erronea interpretazione ed applicazione dell'art 1832 c.c.”, gli appellanti censuravano la sentenza laddove il primo
Giudice ritiene che la mancanza di contestazioni da parte del correntista precluda ai fideiussori di sollevare contestazioni nel corso del giudizio di opposizione. Gli appellanti deducevano che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto, trasmesso da una banca al cliente, renderebbe inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Con un terzo motivo di appello, rubricato “C) Erronea qualificazione delle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia”, gli appellanti lamentavano che erroneamente il primo giudice avrebbe qualificato il negozio di garanzia come contratto autonomo di garanzia sulla base della sola rinuncia del garante alle eccezioni con contestuale promessa del pagamento “a prima richiesta”. A detta degli appellanti, l'indagine interpretativa dovrebbe necessariamente compiersi in ordine alla qualifica di consumatore da attribuirsi agli originari opponenti, la cui esclusione non sarebbe mai stata contestata dalla NC in primo grado. Precisavano che la , anziana CP_1
casalinga, avrebbe agito per scopi estranei all'attività di impresa della debitrice principale, così come , con conseguente nullità delle clausole Parte_1
limitative della facoltà di opporre eccezioni inerenti il rapporto fondamentale.
Con un quarto motivo di appello, rubricato “D) Erronea e contraddittoria motivazione sull'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust”, gli appellanti rilevavano innanzitutto che l'eccezione di nullità delle fideiussioni in contrasto con la normativa antitrust non sarebbe stata formulata solo in fase conclusionale, ma in occasione del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co.
6, cpc e ribadita in udienza, nonché in fase conclusionale. Aggiungevano che l'eccezione sarebbe stata proposta chiaramente con riferimento alla c.d. “clausola di reviviscenza”, alla clausola di deroga all'art 1957 cc., alla clausola che estende la garanzia prestata dai fideiussori anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'eventuale invalidità del rapporto principale, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Infine, argomentavano la fondatezza nel merito dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust.
Con un quinto e ultimo motivo di appello, rubricato “E) erronea motivazione su superamento dei tassi soglia e illegittimità degli interessi applicati dall'istituto bancario”, gli appellanti sostenevano l'erroneità della pronuncia del primo giudice che ritiene non assolto dagli opponenti il relativo onere probatorio. Sostenevano che gli opponenti avrebbero in realtà provveduto a depositare specifica relazione tecnica, redatta dal Rag. , sin dalla iscrizione della causa a ruolo, contestando Persona_5
in maniera analitica le poste illegittime applicate dalla NC nel corso del rapporto di conto corrente e specificando in che modalità e misura fossero stati superati i tassi soglia usura. Inoltre, in occasione del deposito della memoria redatta ai sensi dell'art. 183 c.p.c., co. 6, n. 2, avrebbero depositato i Decreti Ministeriali contenenti i tassi soglia usura rilevati dalla NC d'TA nel periodo di durata del rapporto contrattuale oggetto dell'opposizione. Inoltre, lamentano che il primo giudice non solo avrebbe erroneamente tacciato di genericità e carenza probatoria le contestazioni sollevate dagli opponenti sulla legittimità del credito azionato dalla NC, ma contraddicendo quando precedentemente sostenuto con l'ordinanza del 09.01.2018, non avrebbe ammesso i mezzi istruttori richiesti dalla difesa dei fideiussori quali la ctu contabile. Sul punto, gli appellanti reiteravano la richiesta di ctu in appello.
In conclusione, gli appellanti chiedevano: “revocare e/o dichiarare nullo il Decreto
Ingiuntivo del Tribunale di Torre Nola n. 326/2015 del 27.02.2015, notificato il
24.03.2015, perché errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate in premessa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla banca opposta dalla soc.
Centrauto S.r.l. e dai sigg. , Persona_1 Controparte_1 Parte_1
e dalla soc. nella loro qualità di fideiussori della società Controparte_2
Centrauto S.r.l.; - accertare e dichiarare la nullità, per i motivi esposti in premessa, della fideiussione omnibus prestata dagli opponenti e Persona_1 Parte_1
a favore della - in via subordinata, accertarsi la
[...] Controparte_7
compensazione e/o la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e prodotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza e della fideiussione di cui è causa;
- accertare e dichiarare la compensazione per con i danni provocati all'opponente con la revoca improvvisa e immotivata dell'affidamento e del recesso dal c/c poste in essere dalla banca opposta in palese violazione del principio di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali;
nonché la illegittimità della segnalazione del nominativo della opponente e dei fideiussori in Centrale Rischi. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi all'avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'appellata Controparte_4
e, per essa, la , eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex
[...] CP_5
art 348 bis cpc e, in ogni caso, sostenendone l'infondatezza nel merito.
Più precisamente, l'appellata spiegava le seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello proposto, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto manifestamente infondato per i motivi esposti in narrativa e in particolare nel paragrafo 6) del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'appello, così come proposto, ed ogni altra domanda formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 30/2022, emessa in data 10/01/2022 e pubblicata il successivo 11/01/2022 dal Giudice Unico del Tribunale di Nola, Dott.ssa Lucia Paura, nella causa iscritta al
n. R.G. n. 2883/2015, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dagli appellanti;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio in appello e rinviata per le conclusioni. Precisate dalle parti le definitive conclusioni, veniva riservata a sentenza con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
I motivi della decisione
Innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., reiterata dalla parte appellata anche in comparsa conclusionale, deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ.
n. 10422 del 15/4/2019).
1.Nel merito, il primo motivo di appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione alla luce delle motivazioni innanzi illustrate.
Come riscontrabile dagli atti del procedimento di primo grado, gli opponenti, nell'operare il disconoscimento della conformità all'originale della documentazione depositata in copia dalla NC opposta, omettevano di indicare con specificità i profili di inautenticità dei documenti stessi.
In giurisprudenza è ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di disconoscimento della difformità della copia all'originale del documento, occorre specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass., 01/04/2025, n.8604; Cass, 25/03/2025,
n.7954).
La sentenza appellata deve ritenersi corretta nella parte in cui afferma la genericità del disconoscimento effettuato dagli opponenti dei documenti prodotti in copia e, pertanto,
l'inefficacia di detto disconoscimento.
Merita censura, invece, il rilievo d'ufficio operato dal primo Giudice in merito alla tardività del disconoscimento effettuato da della sottoscrizione Controparte_1
apparentemente apposta dalla predetta parte in calce alle fideiussioni in atti. Invero, a fronte di detto disconoscimento non vi è stata alcuna eccezione di tardività sollevata dalla controparte, la quale, anzi, aveva insistito nella verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d'ufficio (così Cass, 12/04/2023, n.9690, la quale ha precisato che, nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata l'eccezione di tardività di detto disconoscimento e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte).
In altri termini, l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (Cass. 10147/2011; Cass. 9994/2003).
Nel caso concreto, l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, perché effettuato oltre la prima udienza o difesa successiva a quella di produzione, non poteva essere sollevata d'ufficio dal primo Giudice, trattandosi di un'eccezione in senso proprio e stretto riservata all'iniziativa processuale della parte che ha prodotto il documento. Quest'ultima, si ribadisce, non risulta aver sollevato l'eccezione di tardività del disconoscimento nel corso del giudizio di primo grado, anzi risulta aver insistito nell'istanza di verificazione, la quale, in quanto logicamente incompatibile con l'eccezione di tardività, ne costituisce implicita rinuncia (Cass. 23636-2019).
Ciò posto, deve rilevarsi che l'istanza di verificazione non è stata in alcun modo reiterata nel presente giudizio di secondo grado dall'odierna appellata con la conseguenza che il documento disconosciuto deve considerarsi privato di ogni inferenza probatoria e ne è preclusa al Collegio la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura disconosciuta o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto.
Dal momento che il documento disconosciuto costituisce l'unico titolo negoziale sul quale si fonda la pretesa creditoria azionata dalla odierna appellata ed esso è inutilizzabile, la domanda spiegata in giudizio nei confronti di va Controparte_1
rigettata con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza avanzati dalla predetta parte avverso la gravata sentenza.
Pertanto, i motivi di appello che seguono saranno esaminati soltanto con riguardo alla posizione degli appellanti e . Controparte_2 Parte_1
2.La seconda censura relativa all'interpretazione ed applicazione dell'art 1832 c.c, non coglie il segno in quanto il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, non ha affermato l'impossibilità per gli opponenti di sollevare contestazioni alle risultanze dell'estratto del conto corrente nel giudizio di opposizione sul piano della validità delle condizioni applicate e dei relativi addebiti, ma ha semplicemente affermato come non sia sufficiente la generica negazione di quanto risultante dalle scritture depositate dalla NC, essendo invece necessarie circostanziate contestazioni anche avuto riguardo ai limiti derivanti dalla ritenuta qualificazione dei rapporti come contratti autonomi di garanzia.
3. Scendendo all'esame del terzo motivo di gravame concernente il profilo qualificatorio, deve ritenersi che non meriti censura l'inquadramento del negozio come contratto autonomo di garanzia.
Invero, il motivo di appello per come formulato non sottopone a critica gli indici evidenziati dal primo Giudice in sentenza sulla base dei quali ha riscontrato la volontà in concreto manifestata dalle parti con stipulazione del negozio. Gli appellanti non offrono una analisi alternativa del contenuto della convenzione negoziale ma si focalizzano unicamente sull'esigenza di protezione del garante quale soggetto consumatore. Tanto precisato, occorre rilevare, quanto all'eccezione secondo la quale Parte_1
sarebbero da qualificarsi come “consumatore”, che il rivestiva la
[...] Parte_1
qualità di socio unico della Centrauto S.r.l., debitrice principale, e ne era anche amministratore con un collegamento funzionale con la società garantita che esclude il prescritto requisito soggettivo di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica. Del resto, la difesa degli appellanti si è incentrata sulla qualità di consumatore della , tralasciando approfondimenti in merito alla posizione di CP_1
, nonostante i rilievi contrari di controparte. Parte_1
4. Anche il quarto motivo di appello è destituito di pregio.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato l'eccezione di nullità della garanzia prestata per conformità allo schema ABI, avendo evidenziato l'omessa indicazione delle specifiche clausole pattuite in violazione della normativa antitrust e l'omesso riferimento ad atti o documenti del giudizio a sostegno della proposta eccezione.
Per quanto attiene al necessario profilo dell'onere della prova delle suddette nullità, che ricade interamente sugli odierni appellanti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce nel periodo di interesse prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
Nel caso di specie, le parti istanti non hanno depositato in giudizio né lo schema ABI contestato, né il provvedimento della NC d'TA invocato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., mancando dunque di provare la conformità della garanzia prestata allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 (per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della NC d'TA ed il modello ABI, vedi, tra tante, Cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; Cass. civ., 8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863). Inoltre, gli appellanti, poiché le fideiussioni in rilievo afferivano ad un periodo successivo a quello di indagine compiuto dalla NC di TA, avrebbero dovuto effettuare un riferimento alla tipologia di accordo o intesa cui afferiva il cartello e darne autonoma prova, in uno ai concreti riflessi, nel caso di specie, dell'intesa a monte sulla volontà relativa all'assunzione dell'obbligazione fideiussoria a valle.
5. L'ultimo motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento. Gli appellanti si limitano a censurare la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto generiche le allegazioni e non assolti gli oneri probatori relativi all'illegittimità delle condizioni applicate e all'usurarietà dei tassi di interesse, facendo esclusivo riferimento al deposito in primo grado di una consulenza tecnica di parte redatta dal Rag. Per_5
e dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia usura e chiedendo procedersi a consulenza tecnico contabile.
Il motivo di appello in esame non contiene alcuna asserzione quanto al tempo, modalità
e misura del superamento dei tassi soglia usura, essendo confezionato mediante integrale rinvio all'intero complessivo contenuto di un documento rappresentato dalla consulenza tecnica di parte. Il motivo di gravame è, in sé considerato, generico e aspecifico e non consente l'individuazione degli elementi minimi a sostegno della nullità invocata con riferimento alla violazione della normativa antiusura. Alla luce delle considerazioni svolte, la richiesta di consulenza tecnica contabile in grado di appello si appalesa meramente esplorativa.
Le spese di giudizio
Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellata
[...]
è tenuta alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_4
favore dell'appellante , con attribuzione al procuratore antistatario Controparte_1
di quest'ultima; gli appellanti e devono Parte_1 Controparte_2
essere condannati al pagamento, con vincolo solidale tra loro, delle spese del presente grado, in favore dell'appellata Le spese si liquidano come Controparte_4 da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, aggiornato con il D.M. 147/2022, applicando per ciascuna delle fasi di giudizio svolte gli importi tra i valori minimi e massimi previsti in tabella in relazione a causa di valore da 52.001 a 260.000 e in considerazione della natura, consistenza e pregio dell'attività difensive effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Controparte_1
riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 326/2015 del
Tribunale di Nola limitatamente all'appellante e rigetta Controparte_1
tutte le domande proposte nei confronti di;
Controparte_1
b) Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t;
[...]
c) Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_4 CP_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto
[...]
al primo grado, in euro 9.142,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 9.603,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%) sui compensi, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Raffaele Menichini per dichiarazione di fattone anticipo;
d) Condanna solidalmente gli appellanti e Parte_1 Parte_1
al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_2 Controparte_4
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
[...]
12.483,90 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso,
IVA e CPA come per legge;
e) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, si dà atto della sussistenza dell'obbligo, a carico delle parti appellanti e di versare Parte_1 Controparte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis;
f) Ferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Napoli, addì 13.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 809/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n 30/2022 del Tribunale di Nola pubblicata in data
11.01.2022, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.05.1971 ed ivi residente a[...], in proprio e nella qualità di erede unico del de cuius , C.F. Persona_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], ed ivi residente alla C.F._2
via V. Veneto, 6; in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
sig.ra , P.IVA , con sede in Marigliano alla via V. Controparte_3 P.IVA_1
Veneto,1 rapp.ti e difesi in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele
Menichini, C.F. (P.e.c.: C.F._3
– telefax 081 5191394), con il quale elett.te Email_1
domiciliano in Napoli, al Corso Vitt. Emanuele 115, presso lo studio dell'avv. Benito
Aleni;
Appellanti
E società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_4
sede legale in viale Brenta n. 18/B, 20139 Milano, TA, capitale sociale di Euro
10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di
Milano n. , R.E.A.:MI 2124851, costituita ai sensi della legge 30 aprile P.IVA_2
1999, n. 130 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130, e per essa CP_5
(nuova denominazione assunta da come deliberato
[...] CP_6
dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Persona_2
Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di raccolta – iscritto presso il Registro imprese di RO in data 25.06.2019 con protocollo di deposito n.
62733/2019 del 24.06.2019 come da provvedimento autorizzativo della NC centrale
Europea del 21.06.2019, a sua volta denominazione assunta da
[...]
come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 Controparte_7
ottobre 2015, con verbale del Notaio di Milano rep. 12539 racc. 6528), Persona_3
capitale sociale € 41.280.000,00 interamente versato, con sede sociale in Viale dell'Agricoltura 7 - 37135, RO, codice fiscale e numero dì iscrizione al registro delle imprese di RO , partita IVA n. , in persona del suo P.IVA_3 P.IVA_4
procuratore Dott. a tanto abilitato in forza di procura autenticata dal Controparte_8
Notaio Dott. di Roma Rep. 56707 registrata in Roma in data 17.06.2020, Per_4
n. 5735 serie IT, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Cecilia Uva del Foro di Roma (C.F. C.F._4
; pec: ; fax 06/68600926) presso cui
[...] Email_2
domicilia in Napoli, Via Ugo Niutta n. 4;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 29.04.2015,
, e la società Parte_1 Persona_1 Controparte_1 [...] in persona del l.r.p.t., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Nola, la proponendo opposizione al decreto n. 326/2015 recante Controparte_7
l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 90.032,09, oltre interessi e spese, in ragione della asserita esposizione derivante da finanziamento chirografario n.
1351941, da conto anticipi n. 10911873, nonché da conto corrente 10911283, rapporti intrattenuti presso la dalla società Centrauto s.rl. e garantiti dagli CP_7
opponenti con fideiussione del 05/10/2007 per € 110.000,00, aumentata in data
14/02/2008 sino alla concorrenza della somma di € 200.000,00.
Gli opponenti lamentavano l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per insufficienza della documentazione posta a sostegno del ricorso, disconoscendo, in ogni caso, la conformità agli originali di detta documentazione, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi corrisposti, l'usurarietà degli interessi, la violazione dell'art. 1956 c.c., l'illegittimità della previsione della c.m.s., l'invalidità delle fideiussioni omnibus per eccessiva sproporzione dell'importo massimo garantito, nonché la violazione del principio di buona fede per recesso illegittimo della banca ed arbitraria segnalazione alla centrale rischi.
In definitiva, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda come proposta dalla banca opposta, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
La si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza dell'avversa CP_7
opposizione ed insistendo per il suo rigetto con vittoria di spese.
Successivamente si costituiva la e, per essa, la Controparte_4 CP_5
quale cessionaria del credito vantato dalla a seguito di operazione di CP_7
cessione di portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza”, derivanti da finanziamenti concessi dalla originaria cedente, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna del 08.08.2017, Foglio Inserzioni,
Parte Seconda, n 93. La si riportava integralmente alle difese Controparte_4 già spiegate in giudizio dalla cedente che dichiarava di voler sostituire in giudizio,
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese processuali.
Riassunto il processo, precedentemente interrotto a seguito del decesso dell'opponente venivano assegnati i termini ex art 183 c.p.c.. Successivamente, le parti Per_1
rassegnavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 30/2022 del 10.01.2022 il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella causa iscritta al R.G. n. 2883/2015, pronunciando tra gli opponenti in riassunzione
, e la società Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
esclusivamente contro l'opposta così statuiva: “Conferma il Controparte_4
decreto ingiuntivo n. 326/2015 emesso dal Tribunale di Nola e ne dichiara
l'esecutività; Compensa le spese del presente giudizio di opposizione”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 16.02.2022 la Controparte_2
e impugnavano la predetta sentenza sulla base Parte_1 Controparte_1
dei motivi di seguito sintetizzati.
Con un primo motivo di appello, rubricato “A) Erronea declaratoria di genericità e tardività del disconoscimento della documentazione operato dai fideiussori”, gli appellanti impugnavano la sentenza nella parte in cui il primo giudice rileva che: “il disconoscimento operato dagli odierni opponenti appare formulato del tutto genericamente e non appare conforme ai requisiti di ritualità richiesti dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione … L'eccezione proposta dagli opponenti appare carente sotto il profilo dell'indicazione dei motivi di disconoscimento, atteso che non è stata puntualizzata alcuna indicazione dei profili di inautenticità dei documenti, successivamente depositati in originale …”. Al riguardo, gli appellanti evidenziavano che avevano provveduto a disconoscere la documentazione prodotta solo in copia dalla opposta sin dall'atto di opposizione e di aver poi precisato a verbale, alla prima udienza tenutasi in data 09.01.2019, successivamente alla riassunzione del giudizio interrotto per la dichiarazione di decesso di uno degli opponenti, che: “… ribadisce di disconoscere formalmente la documentazione prodotta in copia da parte opposta, essendo la stessa non conforme agli originali così come ne disconosce e contesta il contenuto. In particolare, si disconosce il contenuto e la conformità agli originali delle copie dei contratti di c/c, degli estratti di c/c relativi ai conti per cui è causa e delle copie delle lettere di fideiussione. A tal proposito, con riserva di verificare la copia originale, parte opponente disconosce, altresì, Controparte_1
l'autenticità della propria firma in calce alle copie delle lettere di fideiussione esibite dalla banca essendo dette sottoscrizioni palesemente apocrife”.
Sostenevano che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, il disconoscimento era stato effettuato in modo espresso e rituale, aggiungendo che gli originali erano stati depositati dalla controparte tardivamente e che, comunque, il disconoscimento da parte della delle sottoscrizioni poste in calce alle fideiussioni in copia era stato CP_1
ritualmente reiterato anche con riguardo agli originali, nonostante il loro deposito tardivo. Inoltre, lamentavano l'erroneità del rilievo d'ufficio della tardività del disconoscimento poiché mai eccepita dalla controparte, la quale si era limitata a chiedere in giudizio la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute.
Con un secondo motivo di appello, rubricato “B) Erronea interpretazione ed applicazione dell'art 1832 c.c.”, gli appellanti censuravano la sentenza laddove il primo
Giudice ritiene che la mancanza di contestazioni da parte del correntista precluda ai fideiussori di sollevare contestazioni nel corso del giudizio di opposizione. Gli appellanti deducevano che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto, trasmesso da una banca al cliente, renderebbe inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Con un terzo motivo di appello, rubricato “C) Erronea qualificazione delle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia”, gli appellanti lamentavano che erroneamente il primo giudice avrebbe qualificato il negozio di garanzia come contratto autonomo di garanzia sulla base della sola rinuncia del garante alle eccezioni con contestuale promessa del pagamento “a prima richiesta”. A detta degli appellanti, l'indagine interpretativa dovrebbe necessariamente compiersi in ordine alla qualifica di consumatore da attribuirsi agli originari opponenti, la cui esclusione non sarebbe mai stata contestata dalla NC in primo grado. Precisavano che la , anziana CP_1
casalinga, avrebbe agito per scopi estranei all'attività di impresa della debitrice principale, così come , con conseguente nullità delle clausole Parte_1
limitative della facoltà di opporre eccezioni inerenti il rapporto fondamentale.
Con un quarto motivo di appello, rubricato “D) Erronea e contraddittoria motivazione sull'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust”, gli appellanti rilevavano innanzitutto che l'eccezione di nullità delle fideiussioni in contrasto con la normativa antitrust non sarebbe stata formulata solo in fase conclusionale, ma in occasione del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co.
6, cpc e ribadita in udienza, nonché in fase conclusionale. Aggiungevano che l'eccezione sarebbe stata proposta chiaramente con riferimento alla c.d. “clausola di reviviscenza”, alla clausola di deroga all'art 1957 cc., alla clausola che estende la garanzia prestata dai fideiussori anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'eventuale invalidità del rapporto principale, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Infine, argomentavano la fondatezza nel merito dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust.
Con un quinto e ultimo motivo di appello, rubricato “E) erronea motivazione su superamento dei tassi soglia e illegittimità degli interessi applicati dall'istituto bancario”, gli appellanti sostenevano l'erroneità della pronuncia del primo giudice che ritiene non assolto dagli opponenti il relativo onere probatorio. Sostenevano che gli opponenti avrebbero in realtà provveduto a depositare specifica relazione tecnica, redatta dal Rag. , sin dalla iscrizione della causa a ruolo, contestando Persona_5
in maniera analitica le poste illegittime applicate dalla NC nel corso del rapporto di conto corrente e specificando in che modalità e misura fossero stati superati i tassi soglia usura. Inoltre, in occasione del deposito della memoria redatta ai sensi dell'art. 183 c.p.c., co. 6, n. 2, avrebbero depositato i Decreti Ministeriali contenenti i tassi soglia usura rilevati dalla NC d'TA nel periodo di durata del rapporto contrattuale oggetto dell'opposizione. Inoltre, lamentano che il primo giudice non solo avrebbe erroneamente tacciato di genericità e carenza probatoria le contestazioni sollevate dagli opponenti sulla legittimità del credito azionato dalla NC, ma contraddicendo quando precedentemente sostenuto con l'ordinanza del 09.01.2018, non avrebbe ammesso i mezzi istruttori richiesti dalla difesa dei fideiussori quali la ctu contabile. Sul punto, gli appellanti reiteravano la richiesta di ctu in appello.
In conclusione, gli appellanti chiedevano: “revocare e/o dichiarare nullo il Decreto
Ingiuntivo del Tribunale di Torre Nola n. 326/2015 del 27.02.2015, notificato il
24.03.2015, perché errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate in premessa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla banca opposta dalla soc.
Centrauto S.r.l. e dai sigg. , Persona_1 Controparte_1 Parte_1
e dalla soc. nella loro qualità di fideiussori della società Controparte_2
Centrauto S.r.l.; - accertare e dichiarare la nullità, per i motivi esposti in premessa, della fideiussione omnibus prestata dagli opponenti e Persona_1 Parte_1
a favore della - in via subordinata, accertarsi la
[...] Controparte_7
compensazione e/o la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e prodotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza e della fideiussione di cui è causa;
- accertare e dichiarare la compensazione per con i danni provocati all'opponente con la revoca improvvisa e immotivata dell'affidamento e del recesso dal c/c poste in essere dalla banca opposta in palese violazione del principio di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali;
nonché la illegittimità della segnalazione del nominativo della opponente e dei fideiussori in Centrale Rischi. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi all'avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'appellata Controparte_4
e, per essa, la , eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex
[...] CP_5
art 348 bis cpc e, in ogni caso, sostenendone l'infondatezza nel merito.
Più precisamente, l'appellata spiegava le seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello proposto, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto manifestamente infondato per i motivi esposti in narrativa e in particolare nel paragrafo 6) del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'appello, così come proposto, ed ogni altra domanda formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 30/2022, emessa in data 10/01/2022 e pubblicata il successivo 11/01/2022 dal Giudice Unico del Tribunale di Nola, Dott.ssa Lucia Paura, nella causa iscritta al
n. R.G. n. 2883/2015, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dagli appellanti;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio in appello e rinviata per le conclusioni. Precisate dalle parti le definitive conclusioni, veniva riservata a sentenza con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
I motivi della decisione
Innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., reiterata dalla parte appellata anche in comparsa conclusionale, deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ.
n. 10422 del 15/4/2019).
1.Nel merito, il primo motivo di appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione alla luce delle motivazioni innanzi illustrate.
Come riscontrabile dagli atti del procedimento di primo grado, gli opponenti, nell'operare il disconoscimento della conformità all'originale della documentazione depositata in copia dalla NC opposta, omettevano di indicare con specificità i profili di inautenticità dei documenti stessi.
In giurisprudenza è ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di disconoscimento della difformità della copia all'originale del documento, occorre specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass., 01/04/2025, n.8604; Cass, 25/03/2025,
n.7954).
La sentenza appellata deve ritenersi corretta nella parte in cui afferma la genericità del disconoscimento effettuato dagli opponenti dei documenti prodotti in copia e, pertanto,
l'inefficacia di detto disconoscimento.
Merita censura, invece, il rilievo d'ufficio operato dal primo Giudice in merito alla tardività del disconoscimento effettuato da della sottoscrizione Controparte_1
apparentemente apposta dalla predetta parte in calce alle fideiussioni in atti. Invero, a fronte di detto disconoscimento non vi è stata alcuna eccezione di tardività sollevata dalla controparte, la quale, anzi, aveva insistito nella verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d'ufficio (così Cass, 12/04/2023, n.9690, la quale ha precisato che, nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata l'eccezione di tardività di detto disconoscimento e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte).
In altri termini, l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (Cass. 10147/2011; Cass. 9994/2003).
Nel caso concreto, l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, perché effettuato oltre la prima udienza o difesa successiva a quella di produzione, non poteva essere sollevata d'ufficio dal primo Giudice, trattandosi di un'eccezione in senso proprio e stretto riservata all'iniziativa processuale della parte che ha prodotto il documento. Quest'ultima, si ribadisce, non risulta aver sollevato l'eccezione di tardività del disconoscimento nel corso del giudizio di primo grado, anzi risulta aver insistito nell'istanza di verificazione, la quale, in quanto logicamente incompatibile con l'eccezione di tardività, ne costituisce implicita rinuncia (Cass. 23636-2019).
Ciò posto, deve rilevarsi che l'istanza di verificazione non è stata in alcun modo reiterata nel presente giudizio di secondo grado dall'odierna appellata con la conseguenza che il documento disconosciuto deve considerarsi privato di ogni inferenza probatoria e ne è preclusa al Collegio la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura disconosciuta o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto.
Dal momento che il documento disconosciuto costituisce l'unico titolo negoziale sul quale si fonda la pretesa creditoria azionata dalla odierna appellata ed esso è inutilizzabile, la domanda spiegata in giudizio nei confronti di va Controparte_1
rigettata con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza avanzati dalla predetta parte avverso la gravata sentenza.
Pertanto, i motivi di appello che seguono saranno esaminati soltanto con riguardo alla posizione degli appellanti e . Controparte_2 Parte_1
2.La seconda censura relativa all'interpretazione ed applicazione dell'art 1832 c.c, non coglie il segno in quanto il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, non ha affermato l'impossibilità per gli opponenti di sollevare contestazioni alle risultanze dell'estratto del conto corrente nel giudizio di opposizione sul piano della validità delle condizioni applicate e dei relativi addebiti, ma ha semplicemente affermato come non sia sufficiente la generica negazione di quanto risultante dalle scritture depositate dalla NC, essendo invece necessarie circostanziate contestazioni anche avuto riguardo ai limiti derivanti dalla ritenuta qualificazione dei rapporti come contratti autonomi di garanzia.
3. Scendendo all'esame del terzo motivo di gravame concernente il profilo qualificatorio, deve ritenersi che non meriti censura l'inquadramento del negozio come contratto autonomo di garanzia.
Invero, il motivo di appello per come formulato non sottopone a critica gli indici evidenziati dal primo Giudice in sentenza sulla base dei quali ha riscontrato la volontà in concreto manifestata dalle parti con stipulazione del negozio. Gli appellanti non offrono una analisi alternativa del contenuto della convenzione negoziale ma si focalizzano unicamente sull'esigenza di protezione del garante quale soggetto consumatore. Tanto precisato, occorre rilevare, quanto all'eccezione secondo la quale Parte_1
sarebbero da qualificarsi come “consumatore”, che il rivestiva la
[...] Parte_1
qualità di socio unico della Centrauto S.r.l., debitrice principale, e ne era anche amministratore con un collegamento funzionale con la società garantita che esclude il prescritto requisito soggettivo di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica. Del resto, la difesa degli appellanti si è incentrata sulla qualità di consumatore della , tralasciando approfondimenti in merito alla posizione di CP_1
, nonostante i rilievi contrari di controparte. Parte_1
4. Anche il quarto motivo di appello è destituito di pregio.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato l'eccezione di nullità della garanzia prestata per conformità allo schema ABI, avendo evidenziato l'omessa indicazione delle specifiche clausole pattuite in violazione della normativa antitrust e l'omesso riferimento ad atti o documenti del giudizio a sostegno della proposta eccezione.
Per quanto attiene al necessario profilo dell'onere della prova delle suddette nullità, che ricade interamente sugli odierni appellanti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce nel periodo di interesse prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
Nel caso di specie, le parti istanti non hanno depositato in giudizio né lo schema ABI contestato, né il provvedimento della NC d'TA invocato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., mancando dunque di provare la conformità della garanzia prestata allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 (per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della NC d'TA ed il modello ABI, vedi, tra tante, Cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; Cass. civ., 8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863). Inoltre, gli appellanti, poiché le fideiussioni in rilievo afferivano ad un periodo successivo a quello di indagine compiuto dalla NC di TA, avrebbero dovuto effettuare un riferimento alla tipologia di accordo o intesa cui afferiva il cartello e darne autonoma prova, in uno ai concreti riflessi, nel caso di specie, dell'intesa a monte sulla volontà relativa all'assunzione dell'obbligazione fideiussoria a valle.
5. L'ultimo motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento. Gli appellanti si limitano a censurare la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto generiche le allegazioni e non assolti gli oneri probatori relativi all'illegittimità delle condizioni applicate e all'usurarietà dei tassi di interesse, facendo esclusivo riferimento al deposito in primo grado di una consulenza tecnica di parte redatta dal Rag. Per_5
e dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia usura e chiedendo procedersi a consulenza tecnico contabile.
Il motivo di appello in esame non contiene alcuna asserzione quanto al tempo, modalità
e misura del superamento dei tassi soglia usura, essendo confezionato mediante integrale rinvio all'intero complessivo contenuto di un documento rappresentato dalla consulenza tecnica di parte. Il motivo di gravame è, in sé considerato, generico e aspecifico e non consente l'individuazione degli elementi minimi a sostegno della nullità invocata con riferimento alla violazione della normativa antiusura. Alla luce delle considerazioni svolte, la richiesta di consulenza tecnica contabile in grado di appello si appalesa meramente esplorativa.
Le spese di giudizio
Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellata
[...]
è tenuta alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_4
favore dell'appellante , con attribuzione al procuratore antistatario Controparte_1
di quest'ultima; gli appellanti e devono Parte_1 Controparte_2
essere condannati al pagamento, con vincolo solidale tra loro, delle spese del presente grado, in favore dell'appellata Le spese si liquidano come Controparte_4 da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, aggiornato con il D.M. 147/2022, applicando per ciascuna delle fasi di giudizio svolte gli importi tra i valori minimi e massimi previsti in tabella in relazione a causa di valore da 52.001 a 260.000 e in considerazione della natura, consistenza e pregio dell'attività difensive effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Controparte_1
riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 326/2015 del
Tribunale di Nola limitatamente all'appellante e rigetta Controparte_1
tutte le domande proposte nei confronti di;
Controparte_1
b) Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t;
[...]
c) Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_4 CP_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto
[...]
al primo grado, in euro 9.142,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 9.603,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%) sui compensi, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Raffaele Menichini per dichiarazione di fattone anticipo;
d) Condanna solidalmente gli appellanti e Parte_1 Parte_1
al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_2 Controparte_4
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
[...]
12.483,90 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso,
IVA e CPA come per legge;
e) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, si dà atto della sussistenza dell'obbligo, a carico delle parti appellanti e di versare Parte_1 Controparte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis;
f) Ferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Napoli, addì 13.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio