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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/11/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 121/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GA RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attore E (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in via degli Offici n. 14, PERUGIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta E NEI CONFRONTI DI
(CF ), in persona del e legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in via degli Offici n. 14, PERUGIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terzo chiamato Oggetto: opposizione al provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da memorie autorizzate ex art. 189 cpc., da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
la proponendo opposizione alla ordinanza di revoca della Controparte_1
patente di guida, contraddistinta con Prot. n°0016422 del 04/05/2012, asseritamente non notificata, nonché nei confronti della “comunicata perdurante ostativa illegittimamente
opposta dalla così come comunicata in data 09/01/2024 e Controparte_1
19/01/2024”, affidandola a plurimi motivi.
Si costituiva in giudizio la , che contestava la domanda ed eccepiva la carenza del CP_1
contraddittorio e l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendo competente il
Tribunale di Perugia, sede della Avvocatura dello Stato che rappresenta ex lege l'Amministrazione dello Stato che doveva essere convenuta nel presente giudizio.
Parte attrice non prendeva posizione sulla eccezione.
Con il decreto ex art. 171 bis cpc veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , a cui parte opponente provvedeva nel termine assegnato. CP_2 CP_2
Si costituiva in giudizio il , che contestava l'opposizione ed eccepiva Controparte_2
l'incompetenza del giudice adito.
Istruita la causa documentalmente veniva fissata l'udienza di decisione, con concessione dei termini ex art. 189 cpc per lo scambio degli scritti conclusionali.
Con le memorie conclusionali parte attrice, per la prima volta, aderiva alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle controparti.
Il giudice tratteneva la causa in decisione.
II)a)Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza di parte opponente che chiede la declaratoria di incompetenza con ordinanza, in quanto l'adesione alla eccezione di incompetenza è stata espressa da parte attrice per la prima volta con gli scritti conclusionali e dunque dopo che la causa era stata rimessa in decisione, quindi non ricorrono i presupposti per assumere la decisione con ordinanza.
Peraltro per disporre quanto richiesto da parte attrice la causa dovrebbe essere rimessa sul ruolo, con inutile dispendio dei tempi del processo.
L'adesione della parte alla eccezione di incompetenza non implica che la causa debba essere decisa con ordinanza, in quanto tale adesione non incide necessariamente sulla forma del provvedimento conclusivo del giudizio, ma unicamente sul potere del giudice di pronunciarsi in ordine alle spese di lite (arg. ex Cass. 13483/2025 in motivazione), a fortiori nel caso concreto ove non vi è accordo delle parti in ordine alle spese di lite, tanto che parte convenuta ha anche chiesto la condanna ex art. 96, comma 3 cpc.
b)L'adesione alla eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Terni, radica la competenza del Tribunale di Perugia.
L'azione è stata promossa correttamente dinanzi al giudice ordinario, tuttavia, essendo convenuta una Amministrazione dello Stato, opera il Foro Erariale previsto dall'art. 25
cpc, in base al quale per le cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato sussiste la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Il Foro erariale è inderogabile, pertanto deve essere dichiarata l'incompetenza del
Tribunale di Terni in favore del Tribunale di Perugia, ove ha sede l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, che difende ex lege l'amministrazione convenuta.
III)Passando ad esaminare il regime delle spese di lite è opportuno richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento (Cass.
n. 1039/1996; n. 1848 del 2022).
In altri termini la pronuncia della incompetenza con sentenza comporta un regime di impugnazione differenziato tra il capo relativo alla competenza e quello afferente alle spese di lite.
La Suprema Corte osserva che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali: la competenza a provvedere sulle spese processuali spetta al giudice dinanzi al quale è
rimessa la causa (Cass. n. 21300/2024, richiamata in motivazione da Cass. n.13483/2025; si veda anche Cass. n. 25180/2013; Cass. n. 6106/2006).
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti che non ricorrono nel caso in esame.
Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (cfr. Cass.
n. 25180/2013).
Alla luce della argomentazioni che precedono il giudice che declina la competenza, in ragione dell'accordo delle parti intervenuto nel corso del giudizio, non ha il potere di pronunciarsi sulle spese del giudizio, questione rimessa al giudice presso il quale verrà riassunto il processo.
PQM
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1)dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Terni, essendo competente il
Tribunale di Perugia;
2)assegna alle parti il termine perentorio di giorni novanta dal deposito della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
3)nulla sulle spese.
Terni, 16.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GA RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attore E (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in via degli Offici n. 14, PERUGIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta E NEI CONFRONTI DI
(CF ), in persona del e legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in via degli Offici n. 14, PERUGIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terzo chiamato Oggetto: opposizione al provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da memorie autorizzate ex art. 189 cpc., da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
la proponendo opposizione alla ordinanza di revoca della Controparte_1
patente di guida, contraddistinta con Prot. n°0016422 del 04/05/2012, asseritamente non notificata, nonché nei confronti della “comunicata perdurante ostativa illegittimamente
opposta dalla così come comunicata in data 09/01/2024 e Controparte_1
19/01/2024”, affidandola a plurimi motivi.
Si costituiva in giudizio la , che contestava la domanda ed eccepiva la carenza del CP_1
contraddittorio e l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendo competente il
Tribunale di Perugia, sede della Avvocatura dello Stato che rappresenta ex lege l'Amministrazione dello Stato che doveva essere convenuta nel presente giudizio.
Parte attrice non prendeva posizione sulla eccezione.
Con il decreto ex art. 171 bis cpc veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , a cui parte opponente provvedeva nel termine assegnato. CP_2 CP_2
Si costituiva in giudizio il , che contestava l'opposizione ed eccepiva Controparte_2
l'incompetenza del giudice adito.
Istruita la causa documentalmente veniva fissata l'udienza di decisione, con concessione dei termini ex art. 189 cpc per lo scambio degli scritti conclusionali.
Con le memorie conclusionali parte attrice, per la prima volta, aderiva alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle controparti.
Il giudice tratteneva la causa in decisione.
II)a)Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza di parte opponente che chiede la declaratoria di incompetenza con ordinanza, in quanto l'adesione alla eccezione di incompetenza è stata espressa da parte attrice per la prima volta con gli scritti conclusionali e dunque dopo che la causa era stata rimessa in decisione, quindi non ricorrono i presupposti per assumere la decisione con ordinanza.
Peraltro per disporre quanto richiesto da parte attrice la causa dovrebbe essere rimessa sul ruolo, con inutile dispendio dei tempi del processo.
L'adesione della parte alla eccezione di incompetenza non implica che la causa debba essere decisa con ordinanza, in quanto tale adesione non incide necessariamente sulla forma del provvedimento conclusivo del giudizio, ma unicamente sul potere del giudice di pronunciarsi in ordine alle spese di lite (arg. ex Cass. 13483/2025 in motivazione), a fortiori nel caso concreto ove non vi è accordo delle parti in ordine alle spese di lite, tanto che parte convenuta ha anche chiesto la condanna ex art. 96, comma 3 cpc.
b)L'adesione alla eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Terni, radica la competenza del Tribunale di Perugia.
L'azione è stata promossa correttamente dinanzi al giudice ordinario, tuttavia, essendo convenuta una Amministrazione dello Stato, opera il Foro Erariale previsto dall'art. 25
cpc, in base al quale per le cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato sussiste la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Il Foro erariale è inderogabile, pertanto deve essere dichiarata l'incompetenza del
Tribunale di Terni in favore del Tribunale di Perugia, ove ha sede l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, che difende ex lege l'amministrazione convenuta.
III)Passando ad esaminare il regime delle spese di lite è opportuno richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento (Cass.
n. 1039/1996; n. 1848 del 2022).
In altri termini la pronuncia della incompetenza con sentenza comporta un regime di impugnazione differenziato tra il capo relativo alla competenza e quello afferente alle spese di lite.
La Suprema Corte osserva che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali: la competenza a provvedere sulle spese processuali spetta al giudice dinanzi al quale è
rimessa la causa (Cass. n. 21300/2024, richiamata in motivazione da Cass. n.13483/2025; si veda anche Cass. n. 25180/2013; Cass. n. 6106/2006).
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti che non ricorrono nel caso in esame.
Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (cfr. Cass.
n. 25180/2013).
Alla luce della argomentazioni che precedono il giudice che declina la competenza, in ragione dell'accordo delle parti intervenuto nel corso del giudizio, non ha il potere di pronunciarsi sulle spese del giudizio, questione rimessa al giudice presso il quale verrà riassunto il processo.
PQM
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1)dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Terni, essendo competente il
Tribunale di Perugia;
2)assegna alle parti il termine perentorio di giorni novanta dal deposito della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
3)nulla sulle spese.
Terni, 16.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)