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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7898 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33992/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI RD ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33992/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. LASSINI ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato P.IVA_1 in CORSO DI PORTA VITTORIA, 18 MILANO presso il difensore avv. LASSINI ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Controparte_1 P.IVA_2 PIERLUIGI , elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 9 ROMA presso il difensore avv. FEDERICI PIERLUIGI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per Parte opponente come da memoria n. 1 ex art 183 Vi co cpc Per Parte opposta come da note di trattazione scritta depositate in data 12/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal tribunale di Milano il decreto ingiuntivo N. 7261/2022 Controparte_1
Rg 14381/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 22/4/2022 e pubblicato in data 05/05/2022
,ingiungente a il pagamento dell'importo di euro Parte_2
6711,11,oltre interessi , compenso professionale per la procedura monitoria di euro 800,00 , esborsi di euro 145,50, rimborso forf 15%, cpa ed iva, a fronte del mancato pagamento di n. 7 fatture dell'importo totale di euro 7311,11 emesse a seguito di somministrazione di servizi telefoni ,da cui era stato detratto l'importo di euro 600,00 pagato dall'opponente a titolo di cauzione
Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 24/6/2022 Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 5/9/2022 , Parte_1 conveniva in giudizio al fine di far accertare che nulla era dovuto a e far revocare CP_1 CP_1
pagina 1 di 5 il decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva parte opponente che nel giudizio monitorio aveva fondato le proprie ragioni su CP_1 due schede contrattuali illeggibili da cui non era dato evincere né i servizi forniti ne i relativi costi e uno stralcio di condizioni generali di contratto da cui non si evinceva la sottoscrizione e neppure se erano state allegate alle schede contrattuali;
deduceva in ogni caso che non erano state sottoscritte e che non si riferivano alle schede contrattuali dimesse.
Deduceva che le fatture dimesse in sede monitoria non potevano , da sole ,costituire prova del credito in quanto atti di provenienza unilaterale , contestava la rispondenza tra i piani tariffari dei contratti e quelli esposti in bolletta e che siano stati resi i servizi emergenti dalle fatture
Deduceva che in merito alla rete fissa , la stessa non era stata attivata presso le due sedi e che la fornitura delle SIM ricaricabili era stata sospesa da la quale non avrebbe mai attivato le Sim CP_1
; deduceva inoltre la mancata attivazione delle “licenze digitali”
Deduceva quindi la non debenza dei costi per i servizi mai resi e per i corrispettivi per recesso/disattivazione
Deduceva che ,nonostante le contestazioni delle prime fatture , la fatturazione continuava a fronte di nessuna somministrazione di servizi
Deduceva che nessun sollecito di pagamento era intervenuto
Deduceva che doveva essere restituita la somma di euro 600,00 versata a titolo di cauzione
Si costituiva in causa la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione , la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto o comunque l'accertamento del credito di con condanna di CP_1 [...]
al pagamento Pt_1
Deduceva parte opposta che nel novembre 2020 , parte opponente aveva sottoscritto con tre CP_1 contratti che richiamavano le relative condizioni generali di contratto (diverse da quelle prodotte , per errore , in sede monitoria) del tutto conosciute dall'utente come da dichiarazioni contenute nelle schede contrattuali.
Deduceva che le offerte allegate ai contratti erano in linea con i costi espressi nelle fatture
Deduceva che tutti i servizi erano stati attivati come da documentazione prodotta , mentre con riguardo alla rete mobile , a seguito di rilevamento in data 10/12/2020 di traffico anomalo di sms, che superava il limite di contratto ,il servizio veniva sospeso con conseguente disattivazione nel marzo 2021 , anche per morosità, di tutti i servizi
Deduceva che le fatture prodotte dovevano costituire idonea prova del credito in quanto riportanti il traffico telefonico e rilevava la mancata contestazione ante causam
Deduceva che la domanda riconvenzionale doveva essere disattesa in quanto la somma di euro 600,00 era sta pagata a garanzia e trattenuta da a fronte della persistente morosità CP_1
pagina 2 di 5 Deduceva il proprio diritto al risarcimento ex art 96 cpc co 1
All'udienza del 9/1/23 le parti davano atto di un accordo transattivo che doveva perfezionarsi con l'esecuzione e il Giudice fissava altra udienza
All'udienza del 18/7/23 il Giudice , stante il fallimento dell'accordo transattivo, concedeva i termini istruttori
All'udienza del 13/12/2023 Il Giudice respingeva le richieste istruttorie e rinviava per pc
All'udienza del 17/3/2025 celebrata mediante trattazione scritta il OP tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190 cpc
**********************
,attrice sostanziale,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di Controparte_1 adempimento contro deducendo di essere creditrice Controparte_2 della somma di euro 6.711,11 portata da n. 7 fatture rimaste impagate ed emesse a seguito di somministrazione di servizi telefonici e dal trattenimento dell'importo di euro 600,00 versato a titolo di cauzione
Parte opposta si è difesa disconoscendo le schede contrattuali e le sottoscrizioni nonché le condizioni generali di contratto e allegando l'illegittimità dei costi esposti nelle fatture azionate in quanto non corrispondenti a quelle dei piani tariffari di cui ai contratti e contestando l'attivazione dei servizi
Sulla illegittimità del decreto ingiuntivo
Innanzi tutto, va rilevata la illegittimità del decreto ingiuntivo. Nella procedura monitoria , le pretese di si fondano su schede contrattuali e condizioni generali di contratto non ,in tutto, CP_1 corrispondenti alle fatture azionate. E' la stessa in comparsa di costituzione a rilevare CP_1
l'errore nella produzione delle condizioni generali di contratto ed ,inoltre , nel giudizio di opposizione sono state prodotte più schede contrattuali rispetto al giudizio monitorio. Si verte nell'ipotesi di una emendatio libelli che rende illegittimo il decreto ingiuntivo opposto
Il decreto ingiuntivo andrà dunque revocato ( sent Rg 31710 /2016 Trib di Milano Sez XI Giudice
Gentile) Il Giudice , però , nel giudizio di opposizione potrà valutare alla luce delle produzioni di causa, nel merito , la domanda d CP_1
Sulle pretese di CP_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art. 1218 e 2967 cc e dal CP_1 principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa pagina 3 di 5 creditoria(cass sez unite n. 13533/2001) ed uguale criterio , a posizione invertite , si applica ove il contraente , convenuto in adempimento ,a sua volta eccepisca l'inadempimento dell'altro contraente
Tutto quanto precede va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù del quale ,la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.Nel caso, poi ,di contestazione di fattura
è onere del somministrante dimostrare la correttezza dei costi in relazione al contratto e alla somministrazione.
Nel caso di specie , risulta provato il rapporto commerciale intervenuto tra le odierne parti .Sebbene parte opponente abbia contestato le schede contrattuali dimesse , la loro sottoscrizione e la corretta attivazione dei servizi , non ha negato l'esistenza di un rapporto commerciale inter partes , che , peraltro , nel caso di specie ,non necessita di prova scritta né ad sustantiam né ad probationem .
Al fine , però, di dare prova della correttezza dei costi espressi nelle bollette , non potranno essere utilizzate le schede contrattuali dimesse né i documenti prodotti (doc 2,3,4) finalizzati a dimostrare le attivazioni poiché ,a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni , effettuato da parte opponente nell'atto introduttivo e nella memoria n. 1 ex art 183 VI co cpc , parte opposta non ha , in concreto, proposto istanza di verificazione.
Quanto alle fatture prodotte in sede monitoria e alla loro rilevanza probatoria si rileva che le fatture in quanto atti di provenienza unilaterale non costituiscono, in caso di contestazione, prova certa dei costi e dei servizi resi. E' vero che non sono state dimesse contestazioni ante causam delle fatture , ma non può non considerarsi la contestazione delle stesse nel presente giudizio anche alla luce dell'impossibilità di raffrontare i costi in esse espressi con valide schede contrattuali
Nel caso dei servizi telefonici, la Corte di Cassazione , per orientamento costante ha statuito che l'operatore telefonico , in caso di contestazione della fattura , deve provare la veridicità della bolletta attraverso la produzione dei tabulati e ,in quel caso , è l'utente che deve provare il cattivo funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi o che il disservizio è stato tale da inficiare la fatturazione (Cassazione civile sez 3 Ordinanza n. 15061/2025)
Sola la fattura n.AM23545352/20 relativa al periodo 27/11-15/12/2020 di euro 759,00 riporta il dettaglio chiamate (sms-mms) a dimostrazione che , nel periodo di riferimento , il servizio era attivo.
L'utente non ha offerto di provare , in specifico che tale servizio in realtà non era stato effettuato , ragione per cui, la fattura andrà pagata.
Le altre fatture azionate non riportano i tabulati telefonici , anzi ha allegato la sospensione CP_1 del servizio di sms
I costi di attivazione di cui alla fattura AN04465852/21 non sono provati , cosi come non provata risulta la somministrazione del servizio “Digitel Solution”
pagina 4 di 5 Il pagamento delle altre fatture quindi non è dovuto
A fronte della debenza del solo importo di euro 759,00 si dovrà considerare la detrazione da detto importo della somma di euro 600,00 trattenuta da quale somma versata da parte opponente CP_1
a titolo di cauzione talchè parte opponente sarà tenuta al pagamento dell'importo di euro 159,00 oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura AM23545352/20
Spese di lite compensate
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
Accoglie
Parzialmente l'opposizione e
Revoca il decreto ingiuntivo opposto N.7261/2022 Rg 14381/2022 del Tribunale di Milano non dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore a pagare a la somma di euro 159,00 oltre interessi moratori come in Controparte_1 motivazione
Spese compensate tra le parti
Milano, 20 ottobre 2025
Il OP GI RD
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI RD ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33992/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. LASSINI ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato P.IVA_1 in CORSO DI PORTA VITTORIA, 18 MILANO presso il difensore avv. LASSINI ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Controparte_1 P.IVA_2 PIERLUIGI , elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 9 ROMA presso il difensore avv. FEDERICI PIERLUIGI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per Parte opponente come da memoria n. 1 ex art 183 Vi co cpc Per Parte opposta come da note di trattazione scritta depositate in data 12/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal tribunale di Milano il decreto ingiuntivo N. 7261/2022 Controparte_1
Rg 14381/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 22/4/2022 e pubblicato in data 05/05/2022
,ingiungente a il pagamento dell'importo di euro Parte_2
6711,11,oltre interessi , compenso professionale per la procedura monitoria di euro 800,00 , esborsi di euro 145,50, rimborso forf 15%, cpa ed iva, a fronte del mancato pagamento di n. 7 fatture dell'importo totale di euro 7311,11 emesse a seguito di somministrazione di servizi telefoni ,da cui era stato detratto l'importo di euro 600,00 pagato dall'opponente a titolo di cauzione
Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 24/6/2022 Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 5/9/2022 , Parte_1 conveniva in giudizio al fine di far accertare che nulla era dovuto a e far revocare CP_1 CP_1
pagina 1 di 5 il decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva parte opponente che nel giudizio monitorio aveva fondato le proprie ragioni su CP_1 due schede contrattuali illeggibili da cui non era dato evincere né i servizi forniti ne i relativi costi e uno stralcio di condizioni generali di contratto da cui non si evinceva la sottoscrizione e neppure se erano state allegate alle schede contrattuali;
deduceva in ogni caso che non erano state sottoscritte e che non si riferivano alle schede contrattuali dimesse.
Deduceva che le fatture dimesse in sede monitoria non potevano , da sole ,costituire prova del credito in quanto atti di provenienza unilaterale , contestava la rispondenza tra i piani tariffari dei contratti e quelli esposti in bolletta e che siano stati resi i servizi emergenti dalle fatture
Deduceva che in merito alla rete fissa , la stessa non era stata attivata presso le due sedi e che la fornitura delle SIM ricaricabili era stata sospesa da la quale non avrebbe mai attivato le Sim CP_1
; deduceva inoltre la mancata attivazione delle “licenze digitali”
Deduceva quindi la non debenza dei costi per i servizi mai resi e per i corrispettivi per recesso/disattivazione
Deduceva che ,nonostante le contestazioni delle prime fatture , la fatturazione continuava a fronte di nessuna somministrazione di servizi
Deduceva che nessun sollecito di pagamento era intervenuto
Deduceva che doveva essere restituita la somma di euro 600,00 versata a titolo di cauzione
Si costituiva in causa la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione , la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto o comunque l'accertamento del credito di con condanna di CP_1 [...]
al pagamento Pt_1
Deduceva parte opposta che nel novembre 2020 , parte opponente aveva sottoscritto con tre CP_1 contratti che richiamavano le relative condizioni generali di contratto (diverse da quelle prodotte , per errore , in sede monitoria) del tutto conosciute dall'utente come da dichiarazioni contenute nelle schede contrattuali.
Deduceva che le offerte allegate ai contratti erano in linea con i costi espressi nelle fatture
Deduceva che tutti i servizi erano stati attivati come da documentazione prodotta , mentre con riguardo alla rete mobile , a seguito di rilevamento in data 10/12/2020 di traffico anomalo di sms, che superava il limite di contratto ,il servizio veniva sospeso con conseguente disattivazione nel marzo 2021 , anche per morosità, di tutti i servizi
Deduceva che le fatture prodotte dovevano costituire idonea prova del credito in quanto riportanti il traffico telefonico e rilevava la mancata contestazione ante causam
Deduceva che la domanda riconvenzionale doveva essere disattesa in quanto la somma di euro 600,00 era sta pagata a garanzia e trattenuta da a fronte della persistente morosità CP_1
pagina 2 di 5 Deduceva il proprio diritto al risarcimento ex art 96 cpc co 1
All'udienza del 9/1/23 le parti davano atto di un accordo transattivo che doveva perfezionarsi con l'esecuzione e il Giudice fissava altra udienza
All'udienza del 18/7/23 il Giudice , stante il fallimento dell'accordo transattivo, concedeva i termini istruttori
All'udienza del 13/12/2023 Il Giudice respingeva le richieste istruttorie e rinviava per pc
All'udienza del 17/3/2025 celebrata mediante trattazione scritta il OP tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190 cpc
**********************
,attrice sostanziale,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di Controparte_1 adempimento contro deducendo di essere creditrice Controparte_2 della somma di euro 6.711,11 portata da n. 7 fatture rimaste impagate ed emesse a seguito di somministrazione di servizi telefonici e dal trattenimento dell'importo di euro 600,00 versato a titolo di cauzione
Parte opposta si è difesa disconoscendo le schede contrattuali e le sottoscrizioni nonché le condizioni generali di contratto e allegando l'illegittimità dei costi esposti nelle fatture azionate in quanto non corrispondenti a quelle dei piani tariffari di cui ai contratti e contestando l'attivazione dei servizi
Sulla illegittimità del decreto ingiuntivo
Innanzi tutto, va rilevata la illegittimità del decreto ingiuntivo. Nella procedura monitoria , le pretese di si fondano su schede contrattuali e condizioni generali di contratto non ,in tutto, CP_1 corrispondenti alle fatture azionate. E' la stessa in comparsa di costituzione a rilevare CP_1
l'errore nella produzione delle condizioni generali di contratto ed ,inoltre , nel giudizio di opposizione sono state prodotte più schede contrattuali rispetto al giudizio monitorio. Si verte nell'ipotesi di una emendatio libelli che rende illegittimo il decreto ingiuntivo opposto
Il decreto ingiuntivo andrà dunque revocato ( sent Rg 31710 /2016 Trib di Milano Sez XI Giudice
Gentile) Il Giudice , però , nel giudizio di opposizione potrà valutare alla luce delle produzioni di causa, nel merito , la domanda d CP_1
Sulle pretese di CP_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art. 1218 e 2967 cc e dal CP_1 principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa pagina 3 di 5 creditoria(cass sez unite n. 13533/2001) ed uguale criterio , a posizione invertite , si applica ove il contraente , convenuto in adempimento ,a sua volta eccepisca l'inadempimento dell'altro contraente
Tutto quanto precede va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù del quale ,la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.Nel caso, poi ,di contestazione di fattura
è onere del somministrante dimostrare la correttezza dei costi in relazione al contratto e alla somministrazione.
Nel caso di specie , risulta provato il rapporto commerciale intervenuto tra le odierne parti .Sebbene parte opponente abbia contestato le schede contrattuali dimesse , la loro sottoscrizione e la corretta attivazione dei servizi , non ha negato l'esistenza di un rapporto commerciale inter partes , che , peraltro , nel caso di specie ,non necessita di prova scritta né ad sustantiam né ad probationem .
Al fine , però, di dare prova della correttezza dei costi espressi nelle bollette , non potranno essere utilizzate le schede contrattuali dimesse né i documenti prodotti (doc 2,3,4) finalizzati a dimostrare le attivazioni poiché ,a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni , effettuato da parte opponente nell'atto introduttivo e nella memoria n. 1 ex art 183 VI co cpc , parte opposta non ha , in concreto, proposto istanza di verificazione.
Quanto alle fatture prodotte in sede monitoria e alla loro rilevanza probatoria si rileva che le fatture in quanto atti di provenienza unilaterale non costituiscono, in caso di contestazione, prova certa dei costi e dei servizi resi. E' vero che non sono state dimesse contestazioni ante causam delle fatture , ma non può non considerarsi la contestazione delle stesse nel presente giudizio anche alla luce dell'impossibilità di raffrontare i costi in esse espressi con valide schede contrattuali
Nel caso dei servizi telefonici, la Corte di Cassazione , per orientamento costante ha statuito che l'operatore telefonico , in caso di contestazione della fattura , deve provare la veridicità della bolletta attraverso la produzione dei tabulati e ,in quel caso , è l'utente che deve provare il cattivo funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi o che il disservizio è stato tale da inficiare la fatturazione (Cassazione civile sez 3 Ordinanza n. 15061/2025)
Sola la fattura n.AM23545352/20 relativa al periodo 27/11-15/12/2020 di euro 759,00 riporta il dettaglio chiamate (sms-mms) a dimostrazione che , nel periodo di riferimento , il servizio era attivo.
L'utente non ha offerto di provare , in specifico che tale servizio in realtà non era stato effettuato , ragione per cui, la fattura andrà pagata.
Le altre fatture azionate non riportano i tabulati telefonici , anzi ha allegato la sospensione CP_1 del servizio di sms
I costi di attivazione di cui alla fattura AN04465852/21 non sono provati , cosi come non provata risulta la somministrazione del servizio “Digitel Solution”
pagina 4 di 5 Il pagamento delle altre fatture quindi non è dovuto
A fronte della debenza del solo importo di euro 759,00 si dovrà considerare la detrazione da detto importo della somma di euro 600,00 trattenuta da quale somma versata da parte opponente CP_1
a titolo di cauzione talchè parte opponente sarà tenuta al pagamento dell'importo di euro 159,00 oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura AM23545352/20
Spese di lite compensate
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
Accoglie
Parzialmente l'opposizione e
Revoca il decreto ingiuntivo opposto N.7261/2022 Rg 14381/2022 del Tribunale di Milano non dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore a pagare a la somma di euro 159,00 oltre interessi moratori come in Controparte_1 motivazione
Spese compensate tra le parti
Milano, 20 ottobre 2025
Il OP GI RD
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