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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/08/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 422/2020 R.G. avente ad oggetto: nullità clausole contratto di finanziamento – ripetizione somme
PROMOSSA DA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Umberto Filici ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo 156, Controparte_1 capitale sociale euro 10.084.445.147,92 i.v.a., iscritta nel registro delle imprese ufficio di Torino al n. aderente al P.IVA_1 [...]
e al Fondo , Controparte_2 Controparte_3 iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e
Capogruppo del iscritto nell'albo di cui Controparte_4 all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo (già , CP_5 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1 giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti CP_5 conclusioni:
“In via principale: 1) Per i motivi di cui alla parte espositiva, accertare
e dichiarare l'errata indicazione del TAEG da parte della CP_5 nel contratto di finanziamento - prestito personale n. 403136032
[...] intercorso tra le parti. Infatti, nell'ambito del calcolo del TAEG va inserita la polizza assicurativa, per tutti i motivi di cui in premessa. Ai sensi degli artt. 117 e 125 bis, commi 6 e 7 TUB, Voglia, quindi, accertare e dichiarare la nullità parziale del già menzionato contratto nella parte in cui è errata la indicazione del TAEG e per l'effetto disporre la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT (pari all'2,63% per l'anno 2009) accertando come dovuta all'attrice la somma pagata in eccesso e quantificata in euro 26.573,44,o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. In virtù di quanto sopra, piaccia accertare e dichiarare che il sig. ha indebitamente Parte_1 versato la somma di euro 26.573,44, per l'effetto condannare la parte convenuta alla ripetizione di tale somma- oltre interessi legali e rivalutazione- in favore dell'istante ovvero alla diversa maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa, sempre oltre interessi legali e rivalutazione;
2) In via gradata, stante la mancata indicazione nel contratto oggetto di causa del TAE, ed avendo dimostrato che il TAE ( 11,54%) è superiore al TAN ( 11,00%), siamo in presenza di violazione della normativa vigente con conseguente diritto per parte attrice di ottenere la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT (pari all'2,63% per l'anno 2009) accertando come dovuta all'attrice la somma pagata in eccesso e quantificata in euro 26.573,44,o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. In virtù di quanto sopra, piaccia accertare e dichiarare che il sig. ha indebitamente Parte_1
Pag. 2 versato la somma di euro 26.573,44, per l'effetto condannare la parte convenuta alla ripetizione di tale somma- oltre interessi legali e rivalutazione- in favore dell'istante ovvero alla diversa maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa, sempre oltre interessi legali e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per Legge”.
A sostegno della domanda evidenzia come l'attore avesse sottoscritto, in data 20.04.2009, con l'allora , poi divenuta, con procedimento di CP_6 fusione per incorporazione, il contratto Controparte_7 di prestito personale nr. 403136032. Sottolineava come l'importo totale finanziato, alla data del 20.04.2009, in favore dell'attore era pari a Euro
43.437,72 mentre la somma netta erogata era di Euro 40.000,00. Inoltre, sottolineava come il regolamento negoziale in oggetto prevedeva che l'importo finanziato dovesse essere restituito in nr. 120 rate mensili, con inizio 8 giugno 2009, così che l'importo complessivo da restituire – comprensivo di interessi e spese varie – ammontava a complessivi Euro
72.216,59. Sottolineava, infine, che nel documento contrattuale veniva indicato il TAEG pari al 12% e TAN pari all'11%.
Evidenziava che sottoscriveva, contestualmente al Parte_1 finanziamento, tre contratti di assicurazione a tutela del credito denominate “Contratto di Assicurazione – Copertura Prestiti Personali”
Polizze nr. 159, 160 e 271 stipulate da con Società Cattolica di CP_6
Assicurazioni coop. a.r.l.
Successivamente, l'attore rilevava la presenza di alcune violazioni di legge nel rapporto contrattuale, come da consulenza di parte allegata agli atti, commesse dall'istituto bancario in materia di trasparenza nei confronti del cliente.
Al riguardo, specificava che confrontando gli importi corrisposti ed il
TAEG indicato nel contratto, emergeva una errata indicazione del tasso effettivo annuo globale da parte della banca. In particolare, risultava che
Pag. 3 la Banca non avesse inserito nel TAEG i costi relativi alla polizza assicurativa richiesta obbligatoriamente per la concessione del finanziamento, nel “costo totale del credito”, così che a fronte di un
TAEG apparente indicato nel contratto pari al 12%, veniva invece riscontrato un TAEG effettivo pari al 13,95%.
Sottolineava, inoltre, di aver proposto, per i motivi sopra richiamati, ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario che aveva rigettato l'istanza.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava integralmente la domanda e ne chiedeva il rigetto, sottolineando che, ad ogni modo, le polizze assicurative avevano natura facoltativa e, quindi, il calcolo del
TAEG risultava corretto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., in seguito al deposito delle memorie la causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio. Successivamente al deposito dell'elaborato peritale la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
In seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda risulta fondata e va accolta nei termini che seguono.
In particolare, risulta fondata l'eccezione di difformità del TAEG indicato in contratto rispetto al TAEG effettivo. Invero, questione controversa tra le parti risulta essere l'inclusione o meno dei costi dei tre contratti di assicurazione a tutela del credito denominati “Contratto di
Assicurazione – Copertura Prestiti Personali” Polizze nr. 159, 160 e 271 stipulate da con Società Cattolica di Assicurazioni coop. a.r.l.. CP_6
Al riguardo, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessaria e sufficiente che la detta spesa
Pag. 4 risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (ex multis, Cass., 05.04.2017, n. 8806; Cass., 03.03.2025, n.5593).
Inoltre, secondo giurisprudenza di merito prevalente, sebbene sia onere del soggetto finanziato offrire la prova che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, purtuttavia, tale prova può essere offerta anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti quali, ad esempio, la copertura del credito della polizza, la contestualità di sottoscrizione, l'indennizzo proporzionato al debito residuo (ex multis,
Trib. Benevento, 04.10.2022, n.2144; Trib. Livorno, 05.11.2021, n.869;
Trib. Taranto, 27.04.2023, n.963). Invero, ai fini dell'inserimento nel calcolo del TAEG del costo assicurativo, non rileva la definizione contrattuale, ma l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito. In generale, la banca può dimostrare il contrario, ad esempio provando che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza oppure che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio o ancora che sia stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito.
Orbene, nel rapporto contrattuale oggetto di controversia, sussistono plurimi elementi presuntivi come enucleati in sede giurisprudenziale, concordanti circa il carattere accessorio e necessario o quanto meno, alla luce dell'orientamento esposto, strettamente connesso sul piano funzionale, della polizza rispetto all'erogazione del credito.
In primo luogo va sottolineata la contestualità temporale della polizza rispetto al finanziamento;
in secondo luogo, va evidenziata l'inclusione
Pag. 5 della polizza nello stesso testo contrattuale;
in terzo luogo, va sottolineata la previsione di copertura specifica della polizza in relazione allo stesso finanziamento oggetto di causa, ovvero, in altri termini, l'esplicita finalità di assicurazione del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dall'attore; in quarto luogo, lo stesso contratto di finanziamento indica l'importo totale dovuto, come comprensivo del costo dell'assicurazione. Tale ultimo profilo si configura alquanto significativo atteso che, stante l'addizione degli importi compiuta proprio dalla banca per calcolare il costo del credito, la mancata inclusione di costi della stessa nell'ambito del computo del TAEG risulta contraddittoria.
La circostanza dedotta dalla convenuta che la stessa polizza fosse condizione solo facoltativa e non necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, si fonda esclusivamente sul fatto che, nel riquadro presente in contratto, risultasse che si trattava di polizze assicurative “alle quali il Sig. ha ritenuto di aderire in Parte_1 occasione della stipula del finanziamento” (cfr. p. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
L'indicazione cui fa riferimento la convenuta risulta tuttavia meramente generica e contraddetta dalle ulteriori evidenze contrattuali come sopra esposte. Inoltre, la banca non ha offerto alcuna prova contraria. Infine, comunque, emerge per tabulas uno stretto collegamento funzionale e, pertanto, i costi della polizza costituiscono elementi rilevanti del TAEG.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “ogni volta che, in sede di erogazione di un finanziamento, viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata 'contestualità' dà luogo
a una presunzione iuris tantum di 'collegamento', presunzione che, tuttavia, può essere vinta dando prova della totale assenza di
'funzionalità' della polizza a garantire la restituzione del finanziamento,
e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato
Pag. 6 soltanto l''occasione' per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi
(ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta” (Cass., 5 aprile 2017, n.
8806).
Orbene, quanto alla funzione, dallo stesso schema richiamato e individuato da parte convenuta, emerge il senso della copertura assicurativa a tutela del rischio del credito a favore di stessa per tutta la durata del finanziamento. In particolare, lo schema sopra ricordato richiama le polizze ed in particolare, nelle condizioni di assicurazione con Cattolica, all'Art. 3 “BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI” compare “Beneficiario delle prestazioni è l'Assicurato stesso, che conferisce al Contraente mandato irrevocabile ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla Compagnia in base al Contratto di
Assicurazione. Resta inteso che gli indennizzi che la Compagnia corrisponderà in virtù del suddetto mandato al Contraente verranno utilizzati dallo stesso per la decurtazione ed estinzione del debito che
l'Assicurato ha nei confronti del medesimo in base al Contratto di finanziamento”. Inoltre, all'art. 26 “INDENNIZZO PER IL CASO DI
INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO” è previsto che “L'Indennizzo previsto nel caso di Invalidità Totale
Permanente da Infortunio consiste in un importo pari al Debito
Residuo”.
Infine, all'art. 39 “INDENNIZZO PER IL CASO DI MALATTIA
GRAVE” è previsto che “L'Indennizzo previsto nel caso di Malattia
Grave consiste in un importo pari al Debito Residuo”.
Per la polizza con la “Lombarda Vita”, nelle condizioni di assicurazione, all'art. 6 è previsto che “Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Finanziamento stipulato da ciascun singolo Assicurato
Pag. 7 ed è pari al debito residuo” e all'art. 14 “Beneficiari delle prestazioni” si legge che “In caso di morte dell'Assicurato, Beneficiario è l'Ente
Erogatore del finanziamento” (per tutti i richiami, cfr. allegato 5 della produzione attorea).
Per il rilievo del costo di polizza ai fini del computo del TAEG, a fronte delle reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni circa il corretto computo del TAEG, nonché per le condizioni contrattuali è stata disposta
CTU.
La relazione del consulente, dott. , basata sulla Persona_1 documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel contraddittorio tra le parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni.
L'ausiliario, seguendo quanto indicato nel quesito, ha evidenziato che:
- “Il TAEG dichiarato nel contratto è pari al 12,00%, mentre quello ricalcolato è pari al 13,96%” (cfr. p. 13);
- “risulta una differenza di tassi (+1,96%) e in ossequio al quesito posto dall'Illustrissimo Giudice, ovvero nel caso vi sia divergenza tra tasso applicato e quello pattuito, il sottoscritto ha provveduto all'applicazione, in luogo del tasso pattuito, dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB
e, per l'effetto, ha rideterminato l'ammontare delle somme da restituire
a parte attrice a titolo di interessi” (cfr. p. 13).
L'ausiliario, quindi, ha elaborato due ipotesi di calcolo: “La prima consiste nell'applicare l'art. 125-bis, comma 6 del T.U.B., che prevede:
"sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Nella seconda ipotesi di
Pag. 8 calcolo le spese di cui al contratto non vengo eliminate;
lo scrivente dunque non elimina dal conteggio le altre spese ed oneri, che restano incluse. Conseguentemente il finanziato originario (di Euro 43.437,72) non viene ridotto del valore degli oneri finanziati (di Euro 3.437,72)”.
A fronte di tanto, risulta adottabile la seconda ipotesi essendo stato eccepito prettamente l'incidenza dei costi assicurativi in ordine alle discrepanze, poi, individuate rispetto al TAEG.
Alla luce di tanto, risulta una situazione creditoria per l'attore pari ad
€.9.054,15, pari alla differenza tra €.20.926,85 (somma ricalcolata a credito dell'attore) e €.11.872,70 (importo delle rate ancora da pagare).
La convenuta va, pertanto, condannata alla restituzione, in favore di
, della somma di €.9.054,15 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda e fino all'effettivo soddisfo per quanto sopra evidenziato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del decisum e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 422/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda di nullità contrattuale proposta da Parte_1 nei confronti di ora , per le ragioni CP_5 Controparte_1 di cui in parte motiva e, per l'effetto;
- condanna in persona del legele rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di della somma €.9.054,15 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna in persona del legele rapp.te p.t., a Controparte_1 pagare in favore di le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€.5.077,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con
Pag. 9 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Umberto Filici dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in favore del CTU, dott. , Persona_1 con decreto del 25 febbraio 2022.
Così deciso in Lagonegro il 5 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 422/2020 R.G. avente ad oggetto: nullità clausole contratto di finanziamento – ripetizione somme
PROMOSSA DA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Umberto Filici ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo 156, Controparte_1 capitale sociale euro 10.084.445.147,92 i.v.a., iscritta nel registro delle imprese ufficio di Torino al n. aderente al P.IVA_1 [...]
e al Fondo , Controparte_2 Controparte_3 iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e
Capogruppo del iscritto nell'albo di cui Controparte_4 all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo (già , CP_5 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1 giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti CP_5 conclusioni:
“In via principale: 1) Per i motivi di cui alla parte espositiva, accertare
e dichiarare l'errata indicazione del TAEG da parte della CP_5 nel contratto di finanziamento - prestito personale n. 403136032
[...] intercorso tra le parti. Infatti, nell'ambito del calcolo del TAEG va inserita la polizza assicurativa, per tutti i motivi di cui in premessa. Ai sensi degli artt. 117 e 125 bis, commi 6 e 7 TUB, Voglia, quindi, accertare e dichiarare la nullità parziale del già menzionato contratto nella parte in cui è errata la indicazione del TAEG e per l'effetto disporre la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT (pari all'2,63% per l'anno 2009) accertando come dovuta all'attrice la somma pagata in eccesso e quantificata in euro 26.573,44,o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. In virtù di quanto sopra, piaccia accertare e dichiarare che il sig. ha indebitamente Parte_1 versato la somma di euro 26.573,44, per l'effetto condannare la parte convenuta alla ripetizione di tale somma- oltre interessi legali e rivalutazione- in favore dell'istante ovvero alla diversa maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa, sempre oltre interessi legali e rivalutazione;
2) In via gradata, stante la mancata indicazione nel contratto oggetto di causa del TAE, ed avendo dimostrato che il TAE ( 11,54%) è superiore al TAN ( 11,00%), siamo in presenza di violazione della normativa vigente con conseguente diritto per parte attrice di ottenere la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT (pari all'2,63% per l'anno 2009) accertando come dovuta all'attrice la somma pagata in eccesso e quantificata in euro 26.573,44,o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. In virtù di quanto sopra, piaccia accertare e dichiarare che il sig. ha indebitamente Parte_1
Pag. 2 versato la somma di euro 26.573,44, per l'effetto condannare la parte convenuta alla ripetizione di tale somma- oltre interessi legali e rivalutazione- in favore dell'istante ovvero alla diversa maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa, sempre oltre interessi legali e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per Legge”.
A sostegno della domanda evidenzia come l'attore avesse sottoscritto, in data 20.04.2009, con l'allora , poi divenuta, con procedimento di CP_6 fusione per incorporazione, il contratto Controparte_7 di prestito personale nr. 403136032. Sottolineava come l'importo totale finanziato, alla data del 20.04.2009, in favore dell'attore era pari a Euro
43.437,72 mentre la somma netta erogata era di Euro 40.000,00. Inoltre, sottolineava come il regolamento negoziale in oggetto prevedeva che l'importo finanziato dovesse essere restituito in nr. 120 rate mensili, con inizio 8 giugno 2009, così che l'importo complessivo da restituire – comprensivo di interessi e spese varie – ammontava a complessivi Euro
72.216,59. Sottolineava, infine, che nel documento contrattuale veniva indicato il TAEG pari al 12% e TAN pari all'11%.
Evidenziava che sottoscriveva, contestualmente al Parte_1 finanziamento, tre contratti di assicurazione a tutela del credito denominate “Contratto di Assicurazione – Copertura Prestiti Personali”
Polizze nr. 159, 160 e 271 stipulate da con Società Cattolica di CP_6
Assicurazioni coop. a.r.l.
Successivamente, l'attore rilevava la presenza di alcune violazioni di legge nel rapporto contrattuale, come da consulenza di parte allegata agli atti, commesse dall'istituto bancario in materia di trasparenza nei confronti del cliente.
Al riguardo, specificava che confrontando gli importi corrisposti ed il
TAEG indicato nel contratto, emergeva una errata indicazione del tasso effettivo annuo globale da parte della banca. In particolare, risultava che
Pag. 3 la Banca non avesse inserito nel TAEG i costi relativi alla polizza assicurativa richiesta obbligatoriamente per la concessione del finanziamento, nel “costo totale del credito”, così che a fronte di un
TAEG apparente indicato nel contratto pari al 12%, veniva invece riscontrato un TAEG effettivo pari al 13,95%.
Sottolineava, inoltre, di aver proposto, per i motivi sopra richiamati, ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario che aveva rigettato l'istanza.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava integralmente la domanda e ne chiedeva il rigetto, sottolineando che, ad ogni modo, le polizze assicurative avevano natura facoltativa e, quindi, il calcolo del
TAEG risultava corretto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., in seguito al deposito delle memorie la causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio. Successivamente al deposito dell'elaborato peritale la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
In seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda risulta fondata e va accolta nei termini che seguono.
In particolare, risulta fondata l'eccezione di difformità del TAEG indicato in contratto rispetto al TAEG effettivo. Invero, questione controversa tra le parti risulta essere l'inclusione o meno dei costi dei tre contratti di assicurazione a tutela del credito denominati “Contratto di
Assicurazione – Copertura Prestiti Personali” Polizze nr. 159, 160 e 271 stipulate da con Società Cattolica di Assicurazioni coop. a.r.l.. CP_6
Al riguardo, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessaria e sufficiente che la detta spesa
Pag. 4 risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (ex multis, Cass., 05.04.2017, n. 8806; Cass., 03.03.2025, n.5593).
Inoltre, secondo giurisprudenza di merito prevalente, sebbene sia onere del soggetto finanziato offrire la prova che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, purtuttavia, tale prova può essere offerta anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti quali, ad esempio, la copertura del credito della polizza, la contestualità di sottoscrizione, l'indennizzo proporzionato al debito residuo (ex multis,
Trib. Benevento, 04.10.2022, n.2144; Trib. Livorno, 05.11.2021, n.869;
Trib. Taranto, 27.04.2023, n.963). Invero, ai fini dell'inserimento nel calcolo del TAEG del costo assicurativo, non rileva la definizione contrattuale, ma l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito. In generale, la banca può dimostrare il contrario, ad esempio provando che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza oppure che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio o ancora che sia stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito.
Orbene, nel rapporto contrattuale oggetto di controversia, sussistono plurimi elementi presuntivi come enucleati in sede giurisprudenziale, concordanti circa il carattere accessorio e necessario o quanto meno, alla luce dell'orientamento esposto, strettamente connesso sul piano funzionale, della polizza rispetto all'erogazione del credito.
In primo luogo va sottolineata la contestualità temporale della polizza rispetto al finanziamento;
in secondo luogo, va evidenziata l'inclusione
Pag. 5 della polizza nello stesso testo contrattuale;
in terzo luogo, va sottolineata la previsione di copertura specifica della polizza in relazione allo stesso finanziamento oggetto di causa, ovvero, in altri termini, l'esplicita finalità di assicurazione del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dall'attore; in quarto luogo, lo stesso contratto di finanziamento indica l'importo totale dovuto, come comprensivo del costo dell'assicurazione. Tale ultimo profilo si configura alquanto significativo atteso che, stante l'addizione degli importi compiuta proprio dalla banca per calcolare il costo del credito, la mancata inclusione di costi della stessa nell'ambito del computo del TAEG risulta contraddittoria.
La circostanza dedotta dalla convenuta che la stessa polizza fosse condizione solo facoltativa e non necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, si fonda esclusivamente sul fatto che, nel riquadro presente in contratto, risultasse che si trattava di polizze assicurative “alle quali il Sig. ha ritenuto di aderire in Parte_1 occasione della stipula del finanziamento” (cfr. p. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
L'indicazione cui fa riferimento la convenuta risulta tuttavia meramente generica e contraddetta dalle ulteriori evidenze contrattuali come sopra esposte. Inoltre, la banca non ha offerto alcuna prova contraria. Infine, comunque, emerge per tabulas uno stretto collegamento funzionale e, pertanto, i costi della polizza costituiscono elementi rilevanti del TAEG.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “ogni volta che, in sede di erogazione di un finanziamento, viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata 'contestualità' dà luogo
a una presunzione iuris tantum di 'collegamento', presunzione che, tuttavia, può essere vinta dando prova della totale assenza di
'funzionalità' della polizza a garantire la restituzione del finanziamento,
e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato
Pag. 6 soltanto l''occasione' per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi
(ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta” (Cass., 5 aprile 2017, n.
8806).
Orbene, quanto alla funzione, dallo stesso schema richiamato e individuato da parte convenuta, emerge il senso della copertura assicurativa a tutela del rischio del credito a favore di stessa per tutta la durata del finanziamento. In particolare, lo schema sopra ricordato richiama le polizze ed in particolare, nelle condizioni di assicurazione con Cattolica, all'Art. 3 “BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI” compare “Beneficiario delle prestazioni è l'Assicurato stesso, che conferisce al Contraente mandato irrevocabile ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla Compagnia in base al Contratto di
Assicurazione. Resta inteso che gli indennizzi che la Compagnia corrisponderà in virtù del suddetto mandato al Contraente verranno utilizzati dallo stesso per la decurtazione ed estinzione del debito che
l'Assicurato ha nei confronti del medesimo in base al Contratto di finanziamento”. Inoltre, all'art. 26 “INDENNIZZO PER IL CASO DI
INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO” è previsto che “L'Indennizzo previsto nel caso di Invalidità Totale
Permanente da Infortunio consiste in un importo pari al Debito
Residuo”.
Infine, all'art. 39 “INDENNIZZO PER IL CASO DI MALATTIA
GRAVE” è previsto che “L'Indennizzo previsto nel caso di Malattia
Grave consiste in un importo pari al Debito Residuo”.
Per la polizza con la “Lombarda Vita”, nelle condizioni di assicurazione, all'art. 6 è previsto che “Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Finanziamento stipulato da ciascun singolo Assicurato
Pag. 7 ed è pari al debito residuo” e all'art. 14 “Beneficiari delle prestazioni” si legge che “In caso di morte dell'Assicurato, Beneficiario è l'Ente
Erogatore del finanziamento” (per tutti i richiami, cfr. allegato 5 della produzione attorea).
Per il rilievo del costo di polizza ai fini del computo del TAEG, a fronte delle reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni circa il corretto computo del TAEG, nonché per le condizioni contrattuali è stata disposta
CTU.
La relazione del consulente, dott. , basata sulla Persona_1 documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel contraddittorio tra le parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni.
L'ausiliario, seguendo quanto indicato nel quesito, ha evidenziato che:
- “Il TAEG dichiarato nel contratto è pari al 12,00%, mentre quello ricalcolato è pari al 13,96%” (cfr. p. 13);
- “risulta una differenza di tassi (+1,96%) e in ossequio al quesito posto dall'Illustrissimo Giudice, ovvero nel caso vi sia divergenza tra tasso applicato e quello pattuito, il sottoscritto ha provveduto all'applicazione, in luogo del tasso pattuito, dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB
e, per l'effetto, ha rideterminato l'ammontare delle somme da restituire
a parte attrice a titolo di interessi” (cfr. p. 13).
L'ausiliario, quindi, ha elaborato due ipotesi di calcolo: “La prima consiste nell'applicare l'art. 125-bis, comma 6 del T.U.B., che prevede:
"sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Nella seconda ipotesi di
Pag. 8 calcolo le spese di cui al contratto non vengo eliminate;
lo scrivente dunque non elimina dal conteggio le altre spese ed oneri, che restano incluse. Conseguentemente il finanziato originario (di Euro 43.437,72) non viene ridotto del valore degli oneri finanziati (di Euro 3.437,72)”.
A fronte di tanto, risulta adottabile la seconda ipotesi essendo stato eccepito prettamente l'incidenza dei costi assicurativi in ordine alle discrepanze, poi, individuate rispetto al TAEG.
Alla luce di tanto, risulta una situazione creditoria per l'attore pari ad
€.9.054,15, pari alla differenza tra €.20.926,85 (somma ricalcolata a credito dell'attore) e €.11.872,70 (importo delle rate ancora da pagare).
La convenuta va, pertanto, condannata alla restituzione, in favore di
, della somma di €.9.054,15 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda e fino all'effettivo soddisfo per quanto sopra evidenziato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del decisum e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 422/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda di nullità contrattuale proposta da Parte_1 nei confronti di ora , per le ragioni CP_5 Controparte_1 di cui in parte motiva e, per l'effetto;
- condanna in persona del legele rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di della somma €.9.054,15 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna in persona del legele rapp.te p.t., a Controparte_1 pagare in favore di le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€.5.077,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con
Pag. 9 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Umberto Filici dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in favore del CTU, dott. , Persona_1 con decreto del 25 febbraio 2022.
Così deciso in Lagonegro il 5 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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