CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1504/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7193/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240053274506 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento N. 293 2024 00532745 06 relativa ad II.DD. ed IVA anno d'imposta 2019 per un valore di € 1.597,22.
Il ricorrente esponeva che la cartella è scaturita dalla dichiarazione IRAP anno d'imposta 2019 per non aver questi indicato le compensazioni effettuate a fronte del credito proveniente dall'anno precedente e che ciò avrebbe determinato un errore nel calcolo del credito residuo maggiore di quello realmente maturato, precisando che però aveva presentato dichiarazione integrativa ultrannuale con l'inserimento in essa anche le delle compensazioni effettuate e con la diminuzione dell'importo del credito nella misura reale richiesta a rimborso.
Con atto di costituzione in giudizio del 3.10.2024, l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dei dati di cui alla dichiarazione integrativa ultrannuale presentata dal ricorrente, comunicava di aver effettuato lo sgravio totale della partita di ruolo e per gli effetti chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 19.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che l'Agenzia delle Entrate di Catania ha comunicato e documentato l'avvenuto sgravio dell'impugnata cartella di pagamento ed ha richiesto la cessazione della materia del contendere, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Tenuto conto che il ricorrente, nonostante l'originaria omissione in sede di dichiarazione fiscale, ha presentato dichiarazione integrativa ultrannuale della quale l'Agenzia delle Entrate ben avrebbe potuto tener conto prima di operare l'iscrizione a ruolo delle somme trasfuse nell'impugnata cartella di pagamento, le spese del giudizio vengono poste a carico dell'ADE e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Catania al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, Dott. Difensore_1, in € 150,00, oltre IVA ed accessori come per legge e CUT.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 19.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7193/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240053274506 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento N. 293 2024 00532745 06 relativa ad II.DD. ed IVA anno d'imposta 2019 per un valore di € 1.597,22.
Il ricorrente esponeva che la cartella è scaturita dalla dichiarazione IRAP anno d'imposta 2019 per non aver questi indicato le compensazioni effettuate a fronte del credito proveniente dall'anno precedente e che ciò avrebbe determinato un errore nel calcolo del credito residuo maggiore di quello realmente maturato, precisando che però aveva presentato dichiarazione integrativa ultrannuale con l'inserimento in essa anche le delle compensazioni effettuate e con la diminuzione dell'importo del credito nella misura reale richiesta a rimborso.
Con atto di costituzione in giudizio del 3.10.2024, l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dei dati di cui alla dichiarazione integrativa ultrannuale presentata dal ricorrente, comunicava di aver effettuato lo sgravio totale della partita di ruolo e per gli effetti chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 19.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che l'Agenzia delle Entrate di Catania ha comunicato e documentato l'avvenuto sgravio dell'impugnata cartella di pagamento ed ha richiesto la cessazione della materia del contendere, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Tenuto conto che il ricorrente, nonostante l'originaria omissione in sede di dichiarazione fiscale, ha presentato dichiarazione integrativa ultrannuale della quale l'Agenzia delle Entrate ben avrebbe potuto tener conto prima di operare l'iscrizione a ruolo delle somme trasfuse nell'impugnata cartella di pagamento, le spese del giudizio vengono poste a carico dell'ADE e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Catania al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, Dott. Difensore_1, in € 150,00, oltre IVA ed accessori come per legge e CUT.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 19.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)