TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16335 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 52520/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Marina Flocco)
- ATTORE – OPPONENTE
E
Controparte_1
(Avv. Marcello Frediani)
- CONVENUTO –
[...]
Controparte_2
[...]
CONTUMACI
[...]
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.11.2022 il debitore proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza di assegnazione emessa il 14.10.2022 nell'ambito della procedura esecutiva
R.G.E. n. 1090/2021 nella quale veniva disposto in favore della il pagamento a carico dei CP_1 terzi pignorati BPS e rispettivamente della somma di “€ 7.207,16 e 1/5 della pensione CP_2 mensile, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e dell'importo di € 701,47, fino alla concorrenza del complessivo importo di un totale di € 62.475,02”. 2
Deduceva l'opponente che il G.E. avrebbe errato nell'assegnare l'importo in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che la aveva già percepito, in conseguenza di una separata CP_1 esecuzione immobiliare, la somma di € 23.831,50.
In ragione di ciò, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione nei limiti della somma sopra indicata.
Con ordinanza del 25.8.2023 il GE, “rilevato, quanto all'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione impugnata, che sussistono ragioni per disporre la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della stessa per la limitata somma di € 23831,50 in quanto risulta comprovata la circostanza che tale importo sia già stato corrisposto al creditore procedente in data antecedente alla disposta ordinanza di assegnazione, quale ricavato dalla vendita degli immobili pignorati nell'ambito della procedura esecutiva Trib. L'Aquila R.G.E.I. n.
77/2016”, sospendeva l'ordinanza di assegnazione impugnata limitatamente all'importo di €
23.831,50 e condannava alle spese la poiché aveva “contestato l'opposizione pur essendo CP_1 stato parzialmente soddisfatto per l'importo anzidetto già in data antecedente all'udienza fissata per la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione”. All'esito, assegnava quindi termine per la riassunzione della causa nel merito.
Tempestivamente riassunta la causa, il ha quindi chiesto la conferma della Parte_1 decisione cautelare e la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. dato che la aveva indebitamente CP_1 azionato più procedure esecutive, con aggravio della condizione debitoria dell'opponente. CP_ Con comparsa depositata il 17.1.2025 si è costituita la 1 preliminarmente affermando la cessazione della materia del contendere, in quanto non risulta contestato l'avvenuto incasso da parte della creditrice dell'importo di € 23.831,50, nonché la non necessità della riassunzione dell'opposizione stante la già intervenuta sospensione da parte del GE in fase cautelare ex art. 617
c.p.c. Ha in ogni caso ribadito che le diverse esecuzioni si erano rese necessarie in quanto il credito vantato non risultava interamente soddisfatto. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e solo in via subordinata la reiezione dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Disposta con decreto del 4.3.2024 la citazione dei terzi pignorati, in quanto contraddittori necessari ex art. 102 c.p.c., né la BPS né la si sono costituite in giudizio, rimanendo CP_2 contumaci.
All'udienza del 21.11.2025 riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione, già concessi i termini di legge ex art. 189
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di BPS e che, pur ritualmente CP_2 citate, non si sono costituite in giudizio.
Parimenti in via preliminare ed in relazione alle osservazioni della riguardo alla non CP_1 necessità della riassunzione, occorre viceversa sottolineare che una volta presentato un ricorso ex art. 617 c.p.c. in fase cautelare avverso un provvedimento conclusivo dell'esecuzione forzata (quale nel caso di specie un'ordinanza di assegnazione), la mancata riassunzione della fase del merito della predetta opposizione comporta l'automatica caducazione del relativo provvedimento cautelare adottato e la riedizione del provvedimento oggetto di impugnazione. L'interesse e/o la necessità della riassunzione, pertanto, si palesano evidenti.
Venendo quindi al merito delle questioni, deve esser valorizzata la circostanza della mancata contestazione da parte della convenuta creditrice dell'avvenuto incasso della somma pari ad €
23.831,50, che dovrà pertanto essere decurtata dall'importo oggetto di assegnazione, con conseguente accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi avanzata.
Esaminando i residui profili legati alla regolamentazione delle spese di lite e alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., si osserva quanto segue.
Quanto al primo profilo, pur non avendo la contestato la circostanza dell'avvenuta CP_1 percezione dell'importo in questa sede, v'è da sottolineare che il giudizio si è reso necessario in quanto, all'udienza deputata al vaglio dell'istanza cautelare in corso di causa e alla richiesta di assegnazione delle somme, la non ha dovutamente precisato il credito, pur avendo incassato CP_1 la somma in data antecedente. Ciò, da un lato, ha indotto in errore il GE nell'assegnazione delle somme e, dall'altro, ha reso necessaria l'opposizione ex art. 617 c.p.c. tanto in fase cautelare, quanto di merito (per quanto sopra evidenziato in ordine alla necessità di riassunzione di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un'ordinanza di assegnazione somme).
Discende, pertanto, la necessitata condanna al pagamento delle spese di lite.
Deve viceversa essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., difettando la condotta tenuta dal ricorrente dei caratteri dell'assoluta pretestuosità e palese infondatezza (si vedano le pronunce delle Sezioni Unite nn. 22405/2018 e 9912/2018, per cui “La condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno […] ma 4
esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di BPS e;
CP_2
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto dispone che nell'ordinanza del
14.10.2022, laddove il GE ha assegnato “fino alla concorrenza del complessivo importo di un totale di € 62.475,02”, debba invece intendersi assegnato “fino alla concorrenza del complessivo importo di un totale di € 38.643,52”;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; CP_
- condanna la 1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Marina Flocco, dichiaratasi antistataria, liquidate in € 5.810,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per spese vive.
Così deciso, in Roma, il 21.11.2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Messina)