Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12964/2014 R.G. proposta da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia
Brescia, giusta procura in atti;
-parte attrice ed opposta-
contro
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Albanese, Controparte_1
giusta procura in atti;
-parte convenuta ed opponente-
nonché contro
; Controparte_2
-parte convenuta, contumace-
avente ad oggetto: giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente, all'udienza del 28.11.2024, sostituita,
come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c., depositato in data 11.03.2013, nella qualità di debitore Controparte_1
esecutato, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi,
iscritta al n. 240/2013 R.G.E., presso la sezione distaccata di
Putignano del Tribunale di Bari, instaurata a suo carico dall'Equitalia Sud s.p.a., cui è succeduta ex lege l'
[...]
, ha presentato opposizione all'atto di Parte_1
pignoramento presso terzi, notificatogli dall'Agente di Riscossione
ex art. 72 bis del DPR 602/1973.
pponente, dopo aver eccepito: CP_3
1) la nullità della cartella di pagamento n.
10620100001019773000 sulla base dei seguenti motivi:
a) intempestività della notifica e violazione dell'art.
25 D.P.R. 29.09.1973 n.602;
b) nullità dell'atto per violazione della L. 27.07.2000
n.212 “statuto del contribuente”;
c) intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art.3 co.
9-10 della
L.n.335 del 08.08.1995;
d) “eccezioni inerenti l'entità e determinabilità delle
sanzioni richieste in cartella”.
ha chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento opposto, con vittoria di spese e di competenze del
2 giudizio.
I.
4-Con atto di citazione, notificato in data 08.08.2014,
l' ha introdotto, nel rispetto del Parte_1
termine assegnato dal Giudice dell'Esecuzione, il merito dell'opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) dichiarare il parziale difetto di giurisdizione del
giudice adito in favore della Commissione Tributaria
provinciale, stante la natura tributaria delle pretese
poste a fondamento del pignoramento;
2) di dichiarare il parziale difetto di competenza del
giudice adito in favore del giudice del lavoro,
relativamente alle pretese aventi natura previdenziale;
3) nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in
fatto e diritto;
4) con vittoria di spese e competenze.
I.
5-Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
16.03.2015 si è costituito chiedendo: Controparte_1
1) In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare
il difetto di giurisdizione del giudice adito, ovvero la
incompetenza del Giudice adito a giudicare della presente
controversia, essendo la stessa di competenza del
Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro,
anche in ragione della sollevata questione di
litispendenza, con ogni conseguente statuizione di legge;
2) Nel merito: Accertare e dichiarare la inefficacia,
inesistenza e/o nullità dell'atto di pignoramento presso
terzi intrapreso dalla Equitalia SUD SPA ai danni
dell'odierno ricorrente, con ogni conseguente effetto di
3 legge;
3) In ogni caso accertare e dichiarare che nessuna delle somme
pignorate è dovuta alla Equitalia SUD S.P.A. e, per
l'effetto, assolvere completamente l'opponente da ogni
richiesta economica formulata ai danni dello stesso”.
I.
6-Nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, la terza pignorata, è, Controparte_2
invece, rimasta contumace.
I.
7-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
28.11.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127
ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente, deve evidenziarsi che il pignoramento esattoriale opposto, notificato dall' Controparte_4
, si fonda su quattro cartelle di pagamento e che le
[...]
contestazioni, mosse dall'opponente ineriscono esclusivamente alla cartella di pagamento n. 10620100001019773000, dell'importo di €
19.185,90, emessa per il mancato pagamento, da parte dell'opponente, di contributi previdenziali.
II.
3-Ciò posto, deve essere, innanzitutto, rigettata la domanda di accertamento del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario, presentata dall'
[...]
atteso che le contestazioni dell'opponente Parte_1
ineriscono esclusivamente a crediti di natura non tributaria.
II.
4-Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione, formulata da ambo le parti, di incompetenza per materia del Tribunale ordinario
4 in favore del Giudice del Lavoro.
II.
5-Deve, in particolare, osservarsi che, avendo l'opponente incentrato il ricorso, depositato in sede sommaria, sull'omessa notifica di una delle cartelle di pagamento, poste a base del pignoramento, la competenza funzionale a decidere l'opposizione è attribuita ex art. 617, comma 2, c.p.c. nella fase sommaria al
Giudice dell'Esecuzione e, per quella di merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. allo stesso Ufficio giudiziario cui appartiene il Giudice dell'Esecuzione medesimo.
III.
1-Acclarata la competenza del Tribunale adito a decidere sul merito dell'opposizione, la stessa, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
III.
2-Il ha, innanzitutto, eccepito la nullità della CP_1
notifica della citata cartella, posta a base del pignoramento opposto.
III.
3-L'eccezione è infondata.
III.
4-Nel caso di specie, deve innanzitutto evidenziarsi che a norma dell'art. 26, comma 1, del DPR 602 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
III.
5-Tanto premesso, la notifica della cartella di pagamento
5 de qua, è provata, in via documentale, dalla copia della cartolina, prodotta dall' nel proprio Parte_1
fascicolo di parte, da cui si evince inequivocabilmente che il plico postale, contenente la cartella, è stato consegnato in Ginosa alla via Carlo Levi s.n.c., ovverosia presso lo stesso indirizzo, indicato dall'opponente sia nel ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. sia nella comparsa di costituzione, depositata nel giudizio di merito, a mani della sig.ra qualificatasi come moglie Testimone_1
dell'opponente.
III.
6-Deve, altresì, evidenziarsi che, a fronte di tale produzione documentale, l'opponente è rimasto, del tutto, silente non avendo né nella comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16.03.2015 né nei successivi scritti difensivi specificamente contestato, alla luce della cartolina postale, prodotta dalla controparte, il perfezionamento dell'iter notificatorio.
III.
7-Deve, infine, osservarsi che è inconferente il richiamo agli adempimenti, prescritti a pena di nullità dall'art. 140 c.p.c., atteso che tale disposizione, si applica all'ipotesi, diversa dal caso di specie, in cui l'atto non venga consegnato, per irreperibilità del destinatario, né a quest'ultimo né a persona, convivente e capace, legittimata a riceverlo.
III.
8-Acclarato, pertanto, che l' ha Controparte_4 fornito la prova della regolare notifica della cartella di pagamento, sono, invece, inammissibili le eccezioni riguardanti la nullità della cartella medesima, incentrate sulla:
1) nullità dell'atto per violazione della L. 27.07.2000 n.212
“statuto del contribuente”;
2) intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art.3 co.
9-10 della L.n.335 del
08.08.1995;
3) entità e determinabilità delle sanzioni richieste in cartella.
6 III.
9-Rimarcato, in particolare, che la suddetta cartella inerisce al mancato pagamento di contributi previdenziali, deve evidenziarsi che tali doglianze, inerendo a fatti modificativi, impeditivi ed estintivi, maturati anteriormente alla notifica della cartella di pagamento, avrebbero potuto al più, ex art. 24, comma
5, del d. lgs. 46/1999, come peraltro nella specie avvenuto, costituire oggetto di opposizione, da presentare dinanzi al Giudice del Lavoro, entro il termine perentorio di quaranta giorni, decorrente dalla notifica della cartella.
III.10-Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la domanda di accertamento negativo degli ulteriori crediti, posti a base del pignoramento de quo, formulata al punto 3) delle conclusioni, della comparsa di costituzione e risposta depositata dal in data CP_1
16.03.2015, trattandosi di domanda nuova, presentata per la prima volta nella fase di merito dell'opposizione, anziché nel ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c.
III.11-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
9226/2022 “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
III.12-E, ancora, Cass. 21074/2010 “I fatti giuridici esistenti
e deducibili al momento in cui viene proposta l'opposizione, identificano la domanda ad essa sottesa e, poiché la domanda giudiziale dev'essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio, detti fatti devono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente nel corso del processo di opposizione, l'allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall'introduzione dell'opposizione, si risolve in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o modificazione della domanda, ma non una domanda nuova”.
7 III.13-In definitiva, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei rapporti processuali tra l' e Parte_1
. Controparte_1
IV.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., il valore del credito per cui si procede, pari ad € 21.416,94.
IV.
4-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 50% degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto
Scaglione: da € 5.001,00 fino ad € 26.000,00
FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
MEDIO
Studio 919,00 -50% 459,50
8 Introduttiva 777,00 -50% 388,50
Trattazione 1.680,00 -50% 840,00
Decisoria 1.701,00 -50% 850,50
Totale € 2.538,50
IV.
5-Non vi è, invece, luogo a provvedere nei rapporti processuali tra l' e la terza Parte_1
pignorata, , non potendosi configurare Controparte_2
tra le stesse alcuna soccombenza.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione,
promossa da con ricorso, ex art. 615, comma 2, Controparte_1
c.p.c. depositato in data in data 11.03.2013, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 240/2013 R.G.E.,
la cui fase di merito è stata introdotta dall' Controparte_4
, con atto di citazione notificato in data 08.08.2014,
[...]
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONDANNA al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese processuali che liquida Parte_1
in € 145,50 per esborsi ed € 2.538,50 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
C. NULLA sulle spese, nei rapporti processuali tra l'
[...]
e la Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Bari, addì 22.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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