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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12744 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46217 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 10.12.2025 e vertente
TRA elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 76, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pietro Pozzaglia, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Bella per procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2024 il ricorrente, premettendo di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma esponeva che in data 20.5.2020 la
[...]
(d'ora innanzi anche aveva Controparte_1 CP_1 deliberato il suo pensionamento di vecchiaia, con decorrenza dal 1.2.2020, quantificando la pensione lorda annua in euro 57.698,01 (poi rivalutato al 1.1.2024 in euro 66.988,67), lamentava di avere presentato reclamo in data 15.5.2023 chiedendo alla di ricalcolare la pensione nel rispetto delle medie CP_1
1 reddituali, degli scaglioni di redditi e dei tetti reddituali correttamente rivalutati ai sensi degli artt. 2, 10 comma 1 lett. a L. 576/1980; che il reclamo era stato respinto;
che in data 31.10.2023 aveva proposto ricorso amministrativo, parimenti respinto;
che si era dunque resa necessaria la presente azione giudiziaria. Deduceva in punto di diritto: I) quale fosse la disciplina della Cassa Forense di calcolo della pensione di vecchiaia del ricorrente in base al sistema pro rata;
II) l'errato aggiornamento degli scaglioni di reddito e dei tetti reddituali di cui agli artt. 2 comma 5 e 10 comma 1 lett. a) Legge n. 576/1980 ed i suoi effetti sulla determinazione della pensione di vecchiaia del ricorrente, ai sensi della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9698 del 23/4/2010; III) quale fosse il corretto calcolo delle medie reddituali del ricorrente, di cui agli artt. 2 comma 1,2 e 10, comma 1 lett. a) della Legge n. 576/1980, effettuato in forza di quanto disposto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17996 del 4/7/2019; IV) quale fosse l'importo della pensione di vecchiaia del ricorrente correttamente calcolata alla data del 1/2/2020 in forza delle sentenze Cassazione n. 9698/10 e n. 17996/19; V) l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla CP_1 nei procedimenti Corte di Appello di Firenze R.G. 15/2018 e Corte di Appello di Milano R.G. 661/2019, di inefficacia della contribuzione versata dai ricorrenti nelle annualità in cui siano stati corrisposti contributi soggettivi utili a fine pensionistico in misura inferiore ai tetti reddituali correttamente aggiornati. Concludeva chiedendo di: “Accertare e dichiarare la contrarietà del D.M. del 30 settembre 1982 del Ministero del Lavoro rispetto all'art. 27 della L. n. 576/1980 e, ove ritenuto, disapplicarlo nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.. Accertare la contrarietà dell'art. 1 del Regolamento per il recupero degli anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione approvato con D.M. del 27 dicembre 2011, il quale dispone: “Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla per i quali risulti accertata CP_1 un'omissione, anche parziale, nel pagamento ributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione”, con il limite della delega conferita dal Legislatore alla in materia di salvaguardia del suo bilancio CP_1 tecnico cinquantennale, ai sen i artt. 2 e 3 del D.lgs. 509/1994 e dell'art. 3 comma 12 della Legge n. 335/1995, in quanto la norma incide sul diritto del ricorrente all'erogazione della sua pensione di vecchiaia in base alla contribuzione effettivamente versata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. n. 576/1980 e, conseguentemente, dichiararla disapplicabile nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.. In via principale: A. Accertare l'erronea determinazione dell'importo della pensione corrisposta al ricorrente dalla sin dal 1/2/2020 e, Controparte_2 per l'effetto, accertare e dichiarare che, già a quella medesima data, la pensione in godimento al ricorrente doveva ammontare a euro 84.886,60 (euro ottantaquattromilaottocentottantasei/60). Per l'ulteriore effetto Condannare la all'erogazione della pensione di vecchiaia in favore del Sig. CP_1 [...]
sua misura correttamente rivalutata in base agli indici I Pt_1 deliberati dalla (allo stato quantificati sino alla data del 31/5/2024), nella CP_1 misura pari l'importo annuo di euro 98.555.22 (euro
2 novantottomilacinquecentocinquantacinque/22) cui applicare le successive rivalutazioni secondo quanto previsto nel presente atto;
B. Dichiarare - nell'ipotesi di sollevata eccezione di inefficacia ai fini pensionistici delle annualità per le quali è causa – la validità a fini pensionistici (art. 3 comma 1 della Legge n. 576/1980), di tutti i redditi dichiarati dal ricorrente nei Modd. 5 delle rispettive annualità, in considerazione del rilievo che la maggiorazione della pensione di vecchiaia deve ritenersi effetto automatico del ricalcolo della stessa eseguito in base alla corretta rivalutazione dei parametri di legge. C. Dichiarare l'inapplicabilità – in caso di avversa contestazione – nei confronti del ricorrente del disposto dell'art. 1 del Regolamento per il recupero degli anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione approvato con D.M. del 27 dicembre 2011, in assenza di inadempimento e/o omissione alcuna da parte del Sig. dell'obbligo Parte_1 del versamento della contribuzione previdenziale dovuta alla in CP_1 base ai tetti reddituali da questa annualmente deliberati . D. Accertare, in ogni scenario, che il ricorrente ha maturato, alla data del 31/10/2024, importi a titolo di arretrati di pensione comprensivi di rivalutazione monetaria nella misura di € 143.609,35 (euro centoquarantatremilseicenonove/35) e, per l'effetto, condannare la a corrispondere al Sig. CP_1 Parte_1 la somma di euro 143.609 toquarantatremilseicen accessori come per legge. In via subordinata E. Previa condanna della nei confronti del Sig. all'erogazione CP_1 Parte_1 della pensione di vecchiaia, dei ratei di pensione arretrati e delle differenze di rivalutazione della sua pensione, nella misura e dalla data indicati in via principale ai punti A. e C., compensare per quanto di ragione gli importi dei suddetti arretrati e differenze con quello della contribuzione soggettiva utile ai fine pensionistici calcolata sull'eccedenza dei nuovi tetti reddituali rivalutati rispetto ai tetti reddituali ufficiali deliberati annualmente dalla . CP_1
Si costituiva tempestivamente in g la contestando la fondatezza CP_1 della domanda e chiedendone il rigetto e, in subordine, in via riconvenzionale domandava di: “accertare che la , per il calcolo dell'emolumento pensionistico CP_1 erogato, ha preso in considera redditi per i quali la contribuzione risulta effettivamente corrisposta e, conseguentemente, accertare la correttezza della pensione di vecchiaia riconosciuta dalla in favore dell'Avv. CP_1 Pt_1
- in via ulteriormente subordinata, acc l'intervenuta pres debito contributivo correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi pensionabili sulla base dell'indice Istat 1979/1980 per gli anni fino al 2012 incluso, condannare il professionista sia al pagamento dell'onere pari alla riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia per le annualità dal 1991 al 1993 e dal 1995 al 2012, facendo espressa riserva di produrre l'esatto conteggio dell'importo dovuto dal ricorrente ai fini della costituzione della rendita, sia al versamento dei contributi omessi non prescritti per gli anni dal 2013 al 2020, per un importo pari ad € 18.788,00, oltre interessi e con salvezza, per l'Ente, di adottare gli atti di accertamento delle sanzioni previste dall'ordinamento previdenziale di categoria;
- in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Il.mo Tribunale adito non dovesse ritenere applicabile il “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione”, confermare la parte del trattamento pensionistico calcolato in base ai redditi sui quali risulta effettivamente corrisposta la contribuzione, con applicazione
3 dell'indice Istat richiesto dal ricorrente solo per gli anni dal 2013 in avanti, con conseguente rideterminazione della pensione nella misura di € 5.009,27 mensili lordi alla decorrenza, con arretrati maturati dall'1/02/2020 al 31/10/2024, pari ad € 36.595,27, previo pagamento da parte del ricorrente della maggiore contribuzione dovuta, pari ad € 18.788,00, oltre interessi e con salvezza, per l'Ente, di adottare gli atti di accertamento delle sanzioni previste dall'ordinamento previdenziale di categoria.
- in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse rigettare integralmente le domande formulate dalla presente difesa, accertare il diritto dell'Avv. alla riliquidazione del trattamento Pt_1 pensionistico con applicazione de e di rivalutazione richiesto a partire dal 1982, anziché dal 1981, con rideterminazione della pensione nella misura di € 5.351,23 mensili lordi alla decorrenza, con arretrati maturati dall'1/02/2020 al 31/10/2024 pari ad € 58.512,43”. Udite le parti, la causa – istruita solo documentalmente – era decisa all'udienza del 10.12.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1.Con il primo motivo di censura il ricorrente si duole delle modalità con cui è stata quantificata la pensione di vecchiaia, affermando che essa avrebbe dovuto essere liquidata previa rivalutazione dei redditi a partire dall'anno 1980, secondo l'indice medio Istat dell'anno 1980 (relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980) pari al 21,1%, anziché a partire dal 1981, secondo l'indice medio Istat relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 pari al 18,7% applicato concretamente dalla CP_1
La censura è fondata. La Suprema Corte (Cass. 9698/2010; Cass. 16585/23; Cass. 27609/24; Cass. 22836/2025, Cass. 22836/2025) ha affermato che la rivalutazione dei redditi sui quali calcolare la pensione di vecchiaia opera in conformità dell'art. 27 comma 4 L. 576/80, ovvero facendo applicazione dell'indice medio Istat relativo all'anno 1980, di entrata in vigore della legge e dunque sulla base della variazione Istat registrata nell'anno precedente (1979). Queste sentenze poggiano sulla decisione di cui alle SS.UU. n. 7281/2004 per cui l'art. 27 comma 4 cit., è norma non di diritto transitorio, ma generale che opera non solo per le pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, ma anche per quelle successive. Il fatto che la L. 576/1980 sia applicabile alle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, non toglie che ai fini del calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei 10 migliori redditi computati sui 15 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, operi previa rivalutazione di detti redditi a partire dall'anno 1980 (anno di entrata in vigore della legge). Non osta, poi, a siffatta interpretazione la circostanza che il d.m. 30.9.1982 adottato su delibera del c.d.a. della ex art. 16 L. 576/80, faccia decorrere CP_1 la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dall'anno 1981: la delibera, infatti, ha valore meramente ricognitivo della variazione Istat registrata nell'anno precedente e non incide sulla norma di legge di cui all'art. 27 comma 4 cit. in tema di decorrenza della prima valutazione. Inoltre trattandosi di atto regolamentare non può confliggere con la fonte normativa, di rango superiore, e se in contrasto con essa, può essere disapplicato. Ne discende che è fondata la domanda con cui il ricorrente chiede la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di vecchiaia sulla scorta della
4 sopra citata rivalutazione reddituale a partire dall'anno 1980, sia pure nei limiti di quanto di seguito espresso.
2.Sostiene il ricorrente, poi, che applicato il tetto reddituale di cui all'art. 10 L. 576/1980 non ai singoli redditi, ma alla media reddituale e operati i dovuti conteggi la pensione complessivamente a lui spettante, in forza della sommatoria dei quattro pro rata di calcolo, con decorrenza dalla data del 1 febbraio 2020, ammonti ad euro 84.886,60, importo che confrontato con quello erroneamente determinato dalla nel prospetto di calcolo comunicato al ricorrente (doc. 1) CP_1 inizialmente pari ad euro 57.698,01, integra una differenza annua della pensione vecchiaia a favore del alla suddetta data del 1.2.2.20 pari ad euro Pt_1
25.097,16. Deduce, altresì che il suddetto importo della pensione di euro 84.886,60, rivalutato in base agli indici ISTAT ammonti alla data del 31.10.2024 ad euro 98.555.22 e che in conseguenza della differenza annua tra l'importo della pensione di vecchiaia determinato dalla e quello di cui correttamente CP_1 ricalcolato, dalla data del 1.2.2020 sino alla data del 31.10.2024, spettino arretrati di pensione di vecchiaia, rivalutati in base agli indici ISTAT deliberati dalla nel periodo dal 2020 al 2024, pari ad euro 134.222,18, importo che CP_1 ulteriormente rivalutato ammonta ad euro 143.609,35. Tuttavia la ha specificamente contestato tali conteggi (elaborando calcoli CP_1 alternativi, cfr. docc. 31 e 31.1.) sotto diversi aspetti evidenziando innanzitutto che il ricalcolo della pensione operato dal ricorrente si basa sull'applicazione del
“tetto reddituale” di cui all'art. 10 L. n. 576 del 1980 alla “media reddituale” anziché ai singoli redditi;
che il ricorrente ha inserito nel calcolo anche l'anno 2020; che per gli anni 2019 e 2020 sono stati presi in considerazione redditi diversi da quelli dichiarati con il Mod. 5; che manca l'indicazione del moltiplicatore degli anni di anzianità di iscrizione;
che vi sono incongruità nell'indicazione degli scaglioni;
che non sono cumulabili interessi e rivalutazione.
3. Ritiene l'Ufficio che rilievo assorbente - nel senso della non utilizzabilità dei sopra indicati conteggi sviluppati dal ricorrente – rivesta nel caso in esame la parziale omissione contributiva.
3.a. Sul punto la deduce l'inefficacia ai fini pensionistici degli anni nei CP_1 quali vi è stata un'omissione contributiva, anche solo parziale, non più recuperabile perché ormai prescritta. Segnatamente afferma che ciò è sancito espressamente dal “Regolamento per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione” – deliberato dal Comitato dei Delegati del 16.12.2005 e approvato con delibera interministeriale del 24.7.2006, pubblicato in G.U. il 16.8.2006 (doc. 24 fasc. res.) – successivamente modificato in “Regolamento per il recupero degli anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione” – deliberato dal Comitato dei Delegati del 23.9.2011 e approvato con delibera interministeriale del 27.12.2011 (doc. 24.1. fasc. res;
doc. 20 fasc. ric.) – ove all'art. 1 è stabilito che “sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla per i quali risulti CP_1 accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione”.
5
3.b. Il ricorrente replica che tale Regolamento vada disapplicato per violazione di legge e che anche la giurisprudenza di merito lo ha interpretato in chiave restrittiva, escludendo che esso si riferisca a fattispecie come quella in oggetto.
3.c. La contestazione del ricorrente è parzialmente fondata. Occorre preliminarmente esaminare il tema dell'omissione contributiva, ovvero dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva per la parte corrispondente alla differenza tra la rivalutazione dei redditi dovuta (indice medio ISTAT del 1980) e la rivalutazione invece applicata dalla (indice medio ISTAT del 1981). CP_1 Non è condivisibile l'idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell'obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Pertanto la rivalutazione dei redditi incide sul quantum contributivo, nel senso che quest'ultimo ascende a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo e ciò emerge chiaramente dall'impianto della L. 576/80. Infatti ai sensi dell'art.16, comma 4 il contributo soggettivo minimo (art.10, comma 2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all'art.10, co.1 l. n.576/80, invece, l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l'aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all'art.10, co.1), viene aumentato di anno in anno l'importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione). Dunque, poiché il ricorrente ha pacificamente versato contributi ex art.10, comma 1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l'esistenza di una violazione dell'obbligazione contributiva. L'inadempimento nemmeno può essere “sanato” dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art.11: nel caso di specie rileva l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla sola lettera a) dell'art.10, essendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia (v. l'art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell'art.10, co.1). Non potrebbe neppure soccorrere l'eventuale difesa per cui l'inadempimento non vi sarebbe in quanto, all'epoca, fu pagato il contributo come richiesto dalla CP_1 sulla base della rivalutazione dei redditi operata dalla sicché non vi fu CP_1 errore addebitabile, stante la buona fede. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha più affermato che l'errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell'obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass.7729/04): pertanto tale profilo attiene non all'inadempimento, il quale sussiste come violazione dell'obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell'art.1218 c.c..
6 Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l'inadempimento (v. Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Nel caso di specie il ricorrente nulla ha allegato e provato di specifico sul punto, limitandosi ad una generica e tardiva deduzione nelle note conclusive, sicchè la prova liberatoria non è stata fornita e deve perciò concludersi che l'inadempimento (parziale) sussiste, che è imputabile e che non vi sia stata qui mora credendi non risultando essere stato offerto all'ente alcun pagamento prima del novembre 2024.
3.d. Accertato, dunque, che vi è stato inadempimento all'obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione. Ai sensi dell'art.2, co.1 l. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. La Corte di Cassazione con plurimi arresti (cfr. Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all' “effettiva contribuzione” dell'art.2, che essa non significa “integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l'annualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si “commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione e che il calcolo della pensione si fa
“prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” (cfr. anche Cass. 15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull'art. 2 L. 773/82, che ha un testo identico a quello dell'art. 2 L. 576/80). Pertanto, contrariamente a quanto previsto nel sopra citato Regolamento del 2011, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e l'aggettivo effettiva introduce un parametro di commisurazione della pensione solo con riferimento al quantum della contribuzione effettivamente versata. Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui – non vigendo il principio dell'automatismo della prestazione pensionistica – la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici.
7 È, pertanto, in ragione dell'assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l'obbligo contributivo, non v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente” versata (Cass. 22836/2025). Peraltro l'assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell'irrilevanza della maturata prescrizione: anche ove il contributo non fosse prescritto la prestazione non sarebbe comunque dovuta. A fortiori se il contributo è prescritto non è dovuta la prestazione pensionistica maggiorata nel quantum. Nel primo caso, tuttavia, il contributo può essere versato, mentre nel secondo l'avente diritto può attivare rimedi diversi per far fronte al danno derivante dal minore trattamento pensionistico, ma non può versare il contributo prescritto. Il ricorrente sul punto ha affermato la possibilità di versare anche i contributi prescritti, in forza della delibera del c.d.a. della Cassa del 21.2.2013 (doc. 21 fasc. ricorrente): tuttavia la prescrizione – qui decennale - dei contributi previdenziali è disciplinata da normative imperative ed essa, nel caso di specie espressamente eccepita dalla resistente, è rilevabile anche d'ufficio trattandosi di obbligazione contributiva indisponibile a cui neppure l'ente può rinunciare.
4. Il ricorrente ha comunque espressamente dichiarato, sia pure in via subordinata, di essere disposto al versamento della differenza tra i contributi soggettivi utili ai fini pensionistici corrisposti nelle annualità di iscrizione alla e quelli calcolati sui tetti reddituali aggiornati, chiedendo la compensazione CP_1 tra queste somme e il proprio maggiore credito legato alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento degli arretrati. Pertanto entro questi limiti – dei contributi non prescritti - può essere accolta la sua domanda. Specularmente, quindi, deve essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla con cui questa ha richiesto, in via subordinata, l'accertamento CP_1 dell'intervenuta prescrizione del debito contributivo per gli anni fino al 2012 incluso e la condanna del ricorrente al versamento dei contributi parzialmente omessi dal 2013 al 2020. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale della CP_1 con cui questa ha chiesto – con riguardo ai contributi prescritti - la condanna del professionista al pagamento dell'onere pari alla riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia (per le annualità dal 1991 al 1993 e dal 1995 al 2012), atteso che la difetta di interesse in tale senso, potendo essere solo il CP_1 ricorrente a svolgere una tale domanda: il ricorrente tuttavia non ha mai formulato tale domanda, ma anzi l'ha espressamente contestata nella memoria depositata a seguito della riconvenzionale. In particolare la ha, con conteggio corretto e recepibile, quantificato i CP_1 contributi omessi (derivanti dall'innalzamento del tetto reddituale e dalla circostanza che l'iscritto ha superato il tetto in detti anni) e non prescritti, relativi agli anni dal 2013 al 2020, in complessivi euro 18.788,00 (cfr. doc. 25 fasc. res.), oltre interessi come in atti, importo che non è stato specificamente contestato dal ricorrente. Né, per le ragioni sopra esposte (cfr. punto 3 c), può essere decurtato l'importo dovuto a tale titolo di contribuzione soggettiva delle somme versate a titolo di contributo di solidarietà nella misura del 3%.
8 Ne discende che deve essere confermata la parte del trattamento pensionistico calcolato in base ai redditi sui quali risulta effettivamente corrisposta la contribuzione, con applicazione dell'indice Istat richiesto dal ricorrente solo per gli anni dal 2013 in avanti, con conseguente rideterminazione della pensione nella misura complessiva lorda annua di euro 65.120,13 pari ad euro 5.009,27 lordi mensili alla decorrenza del 1.2.2020 e con condanna della al CP_1 pagamento degli arretrati maturati dall'1.2.2020 al 31.10.2024, pari ad euro 36.595,27, il tutto secondo i corretti conteggi di cui ai docc. 29 e 29.1 fasc. res., non specificamente contestati dal ricorrente e previo pagamento da parte del ricorrente della maggiore contribuzione dovuta, pari ad € 18.788,00, oltre interessi. Sul punto deve evidenziarsi, in particolare che i conteggi risultano correttamente sviluppati tenendo conto della rivalutazione reddituale con riguardo alle sole annualità dal 2013 compreso in avanti, per le quali, pur a seguito della rivalutazione secondo l'indice medio Istat indicato dal ricorrente, risultano comunque integralmente versati i contributi dovuti o che comunque non sono prescritti, facendo applicazione del criterio di calcolo secondo cui deve essere considerato solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo obbligatorio e quindi compresa entro il tetto reddituale anno per anno vigente, secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 7280/2004) e costituzionale (Corte cost. sent. n. 132/1984) e ribadita da ultimo dal Regolamento della previdenza forense (di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 – Approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024 – G.U. Serie Generale n. 238 del 10 ottobre 2024).
5. In ragione della parziale soccombenza del ricorrente appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite per un mezzo, ponendo il residuo mezzo a carico della CP_1
Non appaiono poi sussistere i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 96 c.p.c. per la condanna della al risarcimento del danno, richiesta nella CP_1 memoria avverso la riconvenzionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
1. accerta l'erronea determinazione dell'importo della pensione di vecchiaia corrisposta al ricorrente dalla in Controparte_2 quanto l'entità dei redditi da assumere per il calcolo della media ex art. 2 comma
2 e 10 comma 1 lett. a) L. 576/1980 (cd. tetto reddituale) avrebbe dovuto essere rivalutata a partire dall'anno 1980 applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980; 2. in accoglimento della domanda riconvenzionale della Controparte_2 accerta l'intervenuta prescrizione del debito contributivo
[...] correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi pensionabili sulla base dell'indice Istat 1979- 1980 per gli anni fino al 2012 incluso e condanna il ricorrente al versamento dei contributi omessi e non prescritti per gli anni dal 2013 al 2020 pari ad euro 18.788,00 oltre interessi come in memoria;
9 3. applicato il coefficiente di rivalutazione di cui al capo 1 e prese in considerazione soltanto le annualità dal 2013 in avanti, condanna la
[...]
alla riliquidazione della pensione di vecchiaia nella Controparte_2 misura annua lorda di euro 65.120,46 (euro 5.009,27 mensili lordi), alla data del 1.2.2020 oltre rivalutazione monetaria successiva;
4. condanna la al pagamento in favore Controparte_2 del ricorrente degli arretrati di pensione maturati dal 1.2.2020 al 31.10.2024 nella misura di euro 36.595,27 oltre accessori come per legge;
5. compensa i suddetti importi di dare avere tra le parti fino a reciproca concorrenza;
6. rigetta le altre domande delle parti;
7. compensa le spese di lite per un mezzo e condanna la Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente del residuo mezzo,
[...] frazione che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre rimb. forf. al 15% iva e cpa come per legge.
Roma 10.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
10
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46217 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 10.12.2025 e vertente
TRA elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 76, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pietro Pozzaglia, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Bella per procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2024 il ricorrente, premettendo di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma esponeva che in data 20.5.2020 la
[...]
(d'ora innanzi anche aveva Controparte_1 CP_1 deliberato il suo pensionamento di vecchiaia, con decorrenza dal 1.2.2020, quantificando la pensione lorda annua in euro 57.698,01 (poi rivalutato al 1.1.2024 in euro 66.988,67), lamentava di avere presentato reclamo in data 15.5.2023 chiedendo alla di ricalcolare la pensione nel rispetto delle medie CP_1
1 reddituali, degli scaglioni di redditi e dei tetti reddituali correttamente rivalutati ai sensi degli artt. 2, 10 comma 1 lett. a L. 576/1980; che il reclamo era stato respinto;
che in data 31.10.2023 aveva proposto ricorso amministrativo, parimenti respinto;
che si era dunque resa necessaria la presente azione giudiziaria. Deduceva in punto di diritto: I) quale fosse la disciplina della Cassa Forense di calcolo della pensione di vecchiaia del ricorrente in base al sistema pro rata;
II) l'errato aggiornamento degli scaglioni di reddito e dei tetti reddituali di cui agli artt. 2 comma 5 e 10 comma 1 lett. a) Legge n. 576/1980 ed i suoi effetti sulla determinazione della pensione di vecchiaia del ricorrente, ai sensi della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9698 del 23/4/2010; III) quale fosse il corretto calcolo delle medie reddituali del ricorrente, di cui agli artt. 2 comma 1,2 e 10, comma 1 lett. a) della Legge n. 576/1980, effettuato in forza di quanto disposto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17996 del 4/7/2019; IV) quale fosse l'importo della pensione di vecchiaia del ricorrente correttamente calcolata alla data del 1/2/2020 in forza delle sentenze Cassazione n. 9698/10 e n. 17996/19; V) l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla CP_1 nei procedimenti Corte di Appello di Firenze R.G. 15/2018 e Corte di Appello di Milano R.G. 661/2019, di inefficacia della contribuzione versata dai ricorrenti nelle annualità in cui siano stati corrisposti contributi soggettivi utili a fine pensionistico in misura inferiore ai tetti reddituali correttamente aggiornati. Concludeva chiedendo di: “Accertare e dichiarare la contrarietà del D.M. del 30 settembre 1982 del Ministero del Lavoro rispetto all'art. 27 della L. n. 576/1980 e, ove ritenuto, disapplicarlo nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.. Accertare la contrarietà dell'art. 1 del Regolamento per il recupero degli anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione approvato con D.M. del 27 dicembre 2011, il quale dispone: “Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla per i quali risulti accertata CP_1 un'omissione, anche parziale, nel pagamento ributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione”, con il limite della delega conferita dal Legislatore alla in materia di salvaguardia del suo bilancio CP_1 tecnico cinquantennale, ai sen i artt. 2 e 3 del D.lgs. 509/1994 e dell'art. 3 comma 12 della Legge n. 335/1995, in quanto la norma incide sul diritto del ricorrente all'erogazione della sua pensione di vecchiaia in base alla contribuzione effettivamente versata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. n. 576/1980 e, conseguentemente, dichiararla disapplicabile nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.. In via principale: A. Accertare l'erronea determinazione dell'importo della pensione corrisposta al ricorrente dalla sin dal 1/2/2020 e, Controparte_2 per l'effetto, accertare e dichiarare che, già a quella medesima data, la pensione in godimento al ricorrente doveva ammontare a euro 84.886,60 (euro ottantaquattromilaottocentottantasei/60). Per l'ulteriore effetto Condannare la all'erogazione della pensione di vecchiaia in favore del Sig. CP_1 [...]
sua misura correttamente rivalutata in base agli indici I Pt_1 deliberati dalla (allo stato quantificati sino alla data del 31/5/2024), nella CP_1 misura pari l'importo annuo di euro 98.555.22 (euro
2 novantottomilacinquecentocinquantacinque/22) cui applicare le successive rivalutazioni secondo quanto previsto nel presente atto;
B. Dichiarare - nell'ipotesi di sollevata eccezione di inefficacia ai fini pensionistici delle annualità per le quali è causa – la validità a fini pensionistici (art. 3 comma 1 della Legge n. 576/1980), di tutti i redditi dichiarati dal ricorrente nei Modd. 5 delle rispettive annualità, in considerazione del rilievo che la maggiorazione della pensione di vecchiaia deve ritenersi effetto automatico del ricalcolo della stessa eseguito in base alla corretta rivalutazione dei parametri di legge. C. Dichiarare l'inapplicabilità – in caso di avversa contestazione – nei confronti del ricorrente del disposto dell'art. 1 del Regolamento per il recupero degli anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione approvato con D.M. del 27 dicembre 2011, in assenza di inadempimento e/o omissione alcuna da parte del Sig. dell'obbligo Parte_1 del versamento della contribuzione previdenziale dovuta alla in CP_1 base ai tetti reddituali da questa annualmente deliberati . D. Accertare, in ogni scenario, che il ricorrente ha maturato, alla data del 31/10/2024, importi a titolo di arretrati di pensione comprensivi di rivalutazione monetaria nella misura di € 143.609,35 (euro centoquarantatremilseicenonove/35) e, per l'effetto, condannare la a corrispondere al Sig. CP_1 Parte_1 la somma di euro 143.609 toquarantatremilseicen accessori come per legge. In via subordinata E. Previa condanna della nei confronti del Sig. all'erogazione CP_1 Parte_1 della pensione di vecchiaia, dei ratei di pensione arretrati e delle differenze di rivalutazione della sua pensione, nella misura e dalla data indicati in via principale ai punti A. e C., compensare per quanto di ragione gli importi dei suddetti arretrati e differenze con quello della contribuzione soggettiva utile ai fine pensionistici calcolata sull'eccedenza dei nuovi tetti reddituali rivalutati rispetto ai tetti reddituali ufficiali deliberati annualmente dalla . CP_1
Si costituiva tempestivamente in g la contestando la fondatezza CP_1 della domanda e chiedendone il rigetto e, in subordine, in via riconvenzionale domandava di: “accertare che la , per il calcolo dell'emolumento pensionistico CP_1 erogato, ha preso in considera redditi per i quali la contribuzione risulta effettivamente corrisposta e, conseguentemente, accertare la correttezza della pensione di vecchiaia riconosciuta dalla in favore dell'Avv. CP_1 Pt_1
- in via ulteriormente subordinata, acc l'intervenuta pres debito contributivo correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi pensionabili sulla base dell'indice Istat 1979/1980 per gli anni fino al 2012 incluso, condannare il professionista sia al pagamento dell'onere pari alla riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia per le annualità dal 1991 al 1993 e dal 1995 al 2012, facendo espressa riserva di produrre l'esatto conteggio dell'importo dovuto dal ricorrente ai fini della costituzione della rendita, sia al versamento dei contributi omessi non prescritti per gli anni dal 2013 al 2020, per un importo pari ad € 18.788,00, oltre interessi e con salvezza, per l'Ente, di adottare gli atti di accertamento delle sanzioni previste dall'ordinamento previdenziale di categoria;
- in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Il.mo Tribunale adito non dovesse ritenere applicabile il “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione”, confermare la parte del trattamento pensionistico calcolato in base ai redditi sui quali risulta effettivamente corrisposta la contribuzione, con applicazione
3 dell'indice Istat richiesto dal ricorrente solo per gli anni dal 2013 in avanti, con conseguente rideterminazione della pensione nella misura di € 5.009,27 mensili lordi alla decorrenza, con arretrati maturati dall'1/02/2020 al 31/10/2024, pari ad € 36.595,27, previo pagamento da parte del ricorrente della maggiore contribuzione dovuta, pari ad € 18.788,00, oltre interessi e con salvezza, per l'Ente, di adottare gli atti di accertamento delle sanzioni previste dall'ordinamento previdenziale di categoria.
- in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse rigettare integralmente le domande formulate dalla presente difesa, accertare il diritto dell'Avv. alla riliquidazione del trattamento Pt_1 pensionistico con applicazione de e di rivalutazione richiesto a partire dal 1982, anziché dal 1981, con rideterminazione della pensione nella misura di € 5.351,23 mensili lordi alla decorrenza, con arretrati maturati dall'1/02/2020 al 31/10/2024 pari ad € 58.512,43”. Udite le parti, la causa – istruita solo documentalmente – era decisa all'udienza del 10.12.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1.Con il primo motivo di censura il ricorrente si duole delle modalità con cui è stata quantificata la pensione di vecchiaia, affermando che essa avrebbe dovuto essere liquidata previa rivalutazione dei redditi a partire dall'anno 1980, secondo l'indice medio Istat dell'anno 1980 (relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980) pari al 21,1%, anziché a partire dal 1981, secondo l'indice medio Istat relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 pari al 18,7% applicato concretamente dalla CP_1
La censura è fondata. La Suprema Corte (Cass. 9698/2010; Cass. 16585/23; Cass. 27609/24; Cass. 22836/2025, Cass. 22836/2025) ha affermato che la rivalutazione dei redditi sui quali calcolare la pensione di vecchiaia opera in conformità dell'art. 27 comma 4 L. 576/80, ovvero facendo applicazione dell'indice medio Istat relativo all'anno 1980, di entrata in vigore della legge e dunque sulla base della variazione Istat registrata nell'anno precedente (1979). Queste sentenze poggiano sulla decisione di cui alle SS.UU. n. 7281/2004 per cui l'art. 27 comma 4 cit., è norma non di diritto transitorio, ma generale che opera non solo per le pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, ma anche per quelle successive. Il fatto che la L. 576/1980 sia applicabile alle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, non toglie che ai fini del calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei 10 migliori redditi computati sui 15 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, operi previa rivalutazione di detti redditi a partire dall'anno 1980 (anno di entrata in vigore della legge). Non osta, poi, a siffatta interpretazione la circostanza che il d.m. 30.9.1982 adottato su delibera del c.d.a. della ex art. 16 L. 576/80, faccia decorrere CP_1 la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dall'anno 1981: la delibera, infatti, ha valore meramente ricognitivo della variazione Istat registrata nell'anno precedente e non incide sulla norma di legge di cui all'art. 27 comma 4 cit. in tema di decorrenza della prima valutazione. Inoltre trattandosi di atto regolamentare non può confliggere con la fonte normativa, di rango superiore, e se in contrasto con essa, può essere disapplicato. Ne discende che è fondata la domanda con cui il ricorrente chiede la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di vecchiaia sulla scorta della
4 sopra citata rivalutazione reddituale a partire dall'anno 1980, sia pure nei limiti di quanto di seguito espresso.
2.Sostiene il ricorrente, poi, che applicato il tetto reddituale di cui all'art. 10 L. 576/1980 non ai singoli redditi, ma alla media reddituale e operati i dovuti conteggi la pensione complessivamente a lui spettante, in forza della sommatoria dei quattro pro rata di calcolo, con decorrenza dalla data del 1 febbraio 2020, ammonti ad euro 84.886,60, importo che confrontato con quello erroneamente determinato dalla nel prospetto di calcolo comunicato al ricorrente (doc. 1) CP_1 inizialmente pari ad euro 57.698,01, integra una differenza annua della pensione vecchiaia a favore del alla suddetta data del 1.2.2.20 pari ad euro Pt_1
25.097,16. Deduce, altresì che il suddetto importo della pensione di euro 84.886,60, rivalutato in base agli indici ISTAT ammonti alla data del 31.10.2024 ad euro 98.555.22 e che in conseguenza della differenza annua tra l'importo della pensione di vecchiaia determinato dalla e quello di cui correttamente CP_1 ricalcolato, dalla data del 1.2.2020 sino alla data del 31.10.2024, spettino arretrati di pensione di vecchiaia, rivalutati in base agli indici ISTAT deliberati dalla nel periodo dal 2020 al 2024, pari ad euro 134.222,18, importo che CP_1 ulteriormente rivalutato ammonta ad euro 143.609,35. Tuttavia la ha specificamente contestato tali conteggi (elaborando calcoli CP_1 alternativi, cfr. docc. 31 e 31.1.) sotto diversi aspetti evidenziando innanzitutto che il ricalcolo della pensione operato dal ricorrente si basa sull'applicazione del
“tetto reddituale” di cui all'art. 10 L. n. 576 del 1980 alla “media reddituale” anziché ai singoli redditi;
che il ricorrente ha inserito nel calcolo anche l'anno 2020; che per gli anni 2019 e 2020 sono stati presi in considerazione redditi diversi da quelli dichiarati con il Mod. 5; che manca l'indicazione del moltiplicatore degli anni di anzianità di iscrizione;
che vi sono incongruità nell'indicazione degli scaglioni;
che non sono cumulabili interessi e rivalutazione.
3. Ritiene l'Ufficio che rilievo assorbente - nel senso della non utilizzabilità dei sopra indicati conteggi sviluppati dal ricorrente – rivesta nel caso in esame la parziale omissione contributiva.
3.a. Sul punto la deduce l'inefficacia ai fini pensionistici degli anni nei CP_1 quali vi è stata un'omissione contributiva, anche solo parziale, non più recuperabile perché ormai prescritta. Segnatamente afferma che ciò è sancito espressamente dal “Regolamento per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione” – deliberato dal Comitato dei Delegati del 16.12.2005 e approvato con delibera interministeriale del 24.7.2006, pubblicato in G.U. il 16.8.2006 (doc. 24 fasc. res.) – successivamente modificato in “Regolamento per il recupero degli anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione” – deliberato dal Comitato dei Delegati del 23.9.2011 e approvato con delibera interministeriale del 27.12.2011 (doc. 24.1. fasc. res;
doc. 20 fasc. ric.) – ove all'art. 1 è stabilito che “sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla per i quali risulti CP_1 accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione”.
5
3.b. Il ricorrente replica che tale Regolamento vada disapplicato per violazione di legge e che anche la giurisprudenza di merito lo ha interpretato in chiave restrittiva, escludendo che esso si riferisca a fattispecie come quella in oggetto.
3.c. La contestazione del ricorrente è parzialmente fondata. Occorre preliminarmente esaminare il tema dell'omissione contributiva, ovvero dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva per la parte corrispondente alla differenza tra la rivalutazione dei redditi dovuta (indice medio ISTAT del 1980) e la rivalutazione invece applicata dalla (indice medio ISTAT del 1981). CP_1 Non è condivisibile l'idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell'obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Pertanto la rivalutazione dei redditi incide sul quantum contributivo, nel senso che quest'ultimo ascende a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo e ciò emerge chiaramente dall'impianto della L. 576/80. Infatti ai sensi dell'art.16, comma 4 il contributo soggettivo minimo (art.10, comma 2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all'art.10, co.1 l. n.576/80, invece, l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l'aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all'art.10, co.1), viene aumentato di anno in anno l'importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione). Dunque, poiché il ricorrente ha pacificamente versato contributi ex art.10, comma 1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l'esistenza di una violazione dell'obbligazione contributiva. L'inadempimento nemmeno può essere “sanato” dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art.11: nel caso di specie rileva l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla sola lettera a) dell'art.10, essendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia (v. l'art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell'art.10, co.1). Non potrebbe neppure soccorrere l'eventuale difesa per cui l'inadempimento non vi sarebbe in quanto, all'epoca, fu pagato il contributo come richiesto dalla CP_1 sulla base della rivalutazione dei redditi operata dalla sicché non vi fu CP_1 errore addebitabile, stante la buona fede. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha più affermato che l'errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell'obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass.7729/04): pertanto tale profilo attiene non all'inadempimento, il quale sussiste come violazione dell'obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell'art.1218 c.c..
6 Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l'inadempimento (v. Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Nel caso di specie il ricorrente nulla ha allegato e provato di specifico sul punto, limitandosi ad una generica e tardiva deduzione nelle note conclusive, sicchè la prova liberatoria non è stata fornita e deve perciò concludersi che l'inadempimento (parziale) sussiste, che è imputabile e che non vi sia stata qui mora credendi non risultando essere stato offerto all'ente alcun pagamento prima del novembre 2024.
3.d. Accertato, dunque, che vi è stato inadempimento all'obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione. Ai sensi dell'art.2, co.1 l. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. La Corte di Cassazione con plurimi arresti (cfr. Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all' “effettiva contribuzione” dell'art.2, che essa non significa “integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l'annualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si “commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione e che il calcolo della pensione si fa
“prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” (cfr. anche Cass. 15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull'art. 2 L. 773/82, che ha un testo identico a quello dell'art. 2 L. 576/80). Pertanto, contrariamente a quanto previsto nel sopra citato Regolamento del 2011, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e l'aggettivo effettiva introduce un parametro di commisurazione della pensione solo con riferimento al quantum della contribuzione effettivamente versata. Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui – non vigendo il principio dell'automatismo della prestazione pensionistica – la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici.
7 È, pertanto, in ragione dell'assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l'obbligo contributivo, non v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente” versata (Cass. 22836/2025). Peraltro l'assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell'irrilevanza della maturata prescrizione: anche ove il contributo non fosse prescritto la prestazione non sarebbe comunque dovuta. A fortiori se il contributo è prescritto non è dovuta la prestazione pensionistica maggiorata nel quantum. Nel primo caso, tuttavia, il contributo può essere versato, mentre nel secondo l'avente diritto può attivare rimedi diversi per far fronte al danno derivante dal minore trattamento pensionistico, ma non può versare il contributo prescritto. Il ricorrente sul punto ha affermato la possibilità di versare anche i contributi prescritti, in forza della delibera del c.d.a. della Cassa del 21.2.2013 (doc. 21 fasc. ricorrente): tuttavia la prescrizione – qui decennale - dei contributi previdenziali è disciplinata da normative imperative ed essa, nel caso di specie espressamente eccepita dalla resistente, è rilevabile anche d'ufficio trattandosi di obbligazione contributiva indisponibile a cui neppure l'ente può rinunciare.
4. Il ricorrente ha comunque espressamente dichiarato, sia pure in via subordinata, di essere disposto al versamento della differenza tra i contributi soggettivi utili ai fini pensionistici corrisposti nelle annualità di iscrizione alla e quelli calcolati sui tetti reddituali aggiornati, chiedendo la compensazione CP_1 tra queste somme e il proprio maggiore credito legato alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento degli arretrati. Pertanto entro questi limiti – dei contributi non prescritti - può essere accolta la sua domanda. Specularmente, quindi, deve essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla con cui questa ha richiesto, in via subordinata, l'accertamento CP_1 dell'intervenuta prescrizione del debito contributivo per gli anni fino al 2012 incluso e la condanna del ricorrente al versamento dei contributi parzialmente omessi dal 2013 al 2020. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale della CP_1 con cui questa ha chiesto – con riguardo ai contributi prescritti - la condanna del professionista al pagamento dell'onere pari alla riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia (per le annualità dal 1991 al 1993 e dal 1995 al 2012), atteso che la difetta di interesse in tale senso, potendo essere solo il CP_1 ricorrente a svolgere una tale domanda: il ricorrente tuttavia non ha mai formulato tale domanda, ma anzi l'ha espressamente contestata nella memoria depositata a seguito della riconvenzionale. In particolare la ha, con conteggio corretto e recepibile, quantificato i CP_1 contributi omessi (derivanti dall'innalzamento del tetto reddituale e dalla circostanza che l'iscritto ha superato il tetto in detti anni) e non prescritti, relativi agli anni dal 2013 al 2020, in complessivi euro 18.788,00 (cfr. doc. 25 fasc. res.), oltre interessi come in atti, importo che non è stato specificamente contestato dal ricorrente. Né, per le ragioni sopra esposte (cfr. punto 3 c), può essere decurtato l'importo dovuto a tale titolo di contribuzione soggettiva delle somme versate a titolo di contributo di solidarietà nella misura del 3%.
8 Ne discende che deve essere confermata la parte del trattamento pensionistico calcolato in base ai redditi sui quali risulta effettivamente corrisposta la contribuzione, con applicazione dell'indice Istat richiesto dal ricorrente solo per gli anni dal 2013 in avanti, con conseguente rideterminazione della pensione nella misura complessiva lorda annua di euro 65.120,13 pari ad euro 5.009,27 lordi mensili alla decorrenza del 1.2.2020 e con condanna della al CP_1 pagamento degli arretrati maturati dall'1.2.2020 al 31.10.2024, pari ad euro 36.595,27, il tutto secondo i corretti conteggi di cui ai docc. 29 e 29.1 fasc. res., non specificamente contestati dal ricorrente e previo pagamento da parte del ricorrente della maggiore contribuzione dovuta, pari ad € 18.788,00, oltre interessi. Sul punto deve evidenziarsi, in particolare che i conteggi risultano correttamente sviluppati tenendo conto della rivalutazione reddituale con riguardo alle sole annualità dal 2013 compreso in avanti, per le quali, pur a seguito della rivalutazione secondo l'indice medio Istat indicato dal ricorrente, risultano comunque integralmente versati i contributi dovuti o che comunque non sono prescritti, facendo applicazione del criterio di calcolo secondo cui deve essere considerato solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo obbligatorio e quindi compresa entro il tetto reddituale anno per anno vigente, secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 7280/2004) e costituzionale (Corte cost. sent. n. 132/1984) e ribadita da ultimo dal Regolamento della previdenza forense (di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 – Approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024 – G.U. Serie Generale n. 238 del 10 ottobre 2024).
5. In ragione della parziale soccombenza del ricorrente appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite per un mezzo, ponendo il residuo mezzo a carico della CP_1
Non appaiono poi sussistere i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 96 c.p.c. per la condanna della al risarcimento del danno, richiesta nella CP_1 memoria avverso la riconvenzionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
1. accerta l'erronea determinazione dell'importo della pensione di vecchiaia corrisposta al ricorrente dalla in Controparte_2 quanto l'entità dei redditi da assumere per il calcolo della media ex art. 2 comma
2 e 10 comma 1 lett. a) L. 576/1980 (cd. tetto reddituale) avrebbe dovuto essere rivalutata a partire dall'anno 1980 applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980; 2. in accoglimento della domanda riconvenzionale della Controparte_2 accerta l'intervenuta prescrizione del debito contributivo
[...] correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi pensionabili sulla base dell'indice Istat 1979- 1980 per gli anni fino al 2012 incluso e condanna il ricorrente al versamento dei contributi omessi e non prescritti per gli anni dal 2013 al 2020 pari ad euro 18.788,00 oltre interessi come in memoria;
9 3. applicato il coefficiente di rivalutazione di cui al capo 1 e prese in considerazione soltanto le annualità dal 2013 in avanti, condanna la
[...]
alla riliquidazione della pensione di vecchiaia nella Controparte_2 misura annua lorda di euro 65.120,46 (euro 5.009,27 mensili lordi), alla data del 1.2.2020 oltre rivalutazione monetaria successiva;
4. condanna la al pagamento in favore Controparte_2 del ricorrente degli arretrati di pensione maturati dal 1.2.2020 al 31.10.2024 nella misura di euro 36.595,27 oltre accessori come per legge;
5. compensa i suddetti importi di dare avere tra le parti fino a reciproca concorrenza;
6. rigetta le altre domande delle parti;
7. compensa le spese di lite per un mezzo e condanna la Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente del residuo mezzo,
[...] frazione che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre rimb. forf. al 15% iva e cpa come per legge.
Roma 10.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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