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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16298/2024, vertente
TRA
OMA (RM), 09/06/1978), con il patrocinio dell'avv. ORSINI Parte_1
ALESSANDRO; E
(RO (RM), 21/08/1975), con il patrocinio dell'avv. ORSINI CP_1
ALESSANDRO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 02/06/2016 (trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio Stato Civile del Comune di Roma atto n. 226, parte 2, Serie A04, Anno 2016).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 501/2025 pubbl. il 03/03/2025
(n. cronol. 629/2025 del 03/03/2025) del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare l'uno all'altro ogni variazione di residenza, domicilio e dimora. 2) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
3) La casa coniugale, di proprietà del sig. per la quota indivisa di 3/16 e CP_1 dallo stesso posseduta in via esclusiva (docc. nn. 15 - 17), sita in Roma, via di Villa
Serventi n. 7, int. 2/A, rimane nella disponibilità esclusiva del marito al quale viene assegnata, con quanto in essa contenuto. La moglie se ne è già allontanata, asportando i suoi beni ed effetti personali, essendosi trasferita nell'appartamento sito in via V. Banal
n. 31, scala E, interno 1;
4) I figli minori e continueranno a convivere nella casa coniugale con il Per_1 Per_2 padre, mantenendo la formale residenza in via V. Banal n. 31, scala E, int. 1, Roma, e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge
54/2006 in materia di affidamento condiviso: entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Conformemente al disposto di cui all'art. 473 bis.12, ultimo comma c.p.c. si allega al presente ricorso un piano genitoriale (doc. n. 18) che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche e sportive, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, in base al quale i ricorrenti hanno concordato le modalità di frequentazione che seguono.
5) La madre avrà diritto di avere e tenere con sé i figli, presso la propria abitazione, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati con il padre, dal sabato ore 14.00 e fino alle ore 19.00 della domenica;
- durante la settimana la madre avrà facoltà di tenere i figli con sé per due giorni, il lunedì, dall'uscita di scuola e fino alle 19,30 ed il venerdì dall'uscita di scuola al sabato fino alle 14.00 con pernottamento presso l'abitazione della madre in via V. Banal n. 31/E,
Roma;
- le festività natalizie saranno trascorse dai figli per metà con il padre e per metà con la madre alternando di anno in anno i periodi (dal 26.12 al 31.12 e dal 01.01 al 06.01); le giornate del 24.12 e del 25.12 i ragazzi le trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre;
- le festività pasquali saranno trascorse dai figli con il padre e con la madre alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- per le vacanze estive i figli trascorreranno con i genitori eguali periodi di complessivi quindici giorni con l'uno e con l'altro, anche divisibili in due periodi di sette/otto giorni ciascuno, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
1) La sig.ra si impegna a versare al sig. , a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli e la somma mensile complessiva di €. 300,00# Per_1 Per_2
(euro trecento/00#), da corrispondere al domicilio del padre entro il giorno 10 di ogni mese;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie riguardanti i figli minori saranno previamente concordate tra i genitori e suddivise tra gli stessi nella misura del 50 % ciascuno;
quanto alla suddivisione delle spese in ordinarie e straordinarie si farà riferimento al protocollo d'intesa intervenuto il
17.12.2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati. 2) I coniugi manifestano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02/06/2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16298/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 02/06/2016 (trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio Stato Civile del Comune di Roma atto n. 226, parte 2, Serie A04, Anno 2016) tra Pt_1 RO (RM), 09/06/1978) e (RO (RM),
[...] CP_1
21/08/1975), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 05/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16298/2024, vertente
TRA
OMA (RM), 09/06/1978), con il patrocinio dell'avv. ORSINI Parte_1
ALESSANDRO; E
(RO (RM), 21/08/1975), con il patrocinio dell'avv. ORSINI CP_1
ALESSANDRO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 02/06/2016 (trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio Stato Civile del Comune di Roma atto n. 226, parte 2, Serie A04, Anno 2016).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 501/2025 pubbl. il 03/03/2025
(n. cronol. 629/2025 del 03/03/2025) del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare l'uno all'altro ogni variazione di residenza, domicilio e dimora. 2) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
3) La casa coniugale, di proprietà del sig. per la quota indivisa di 3/16 e CP_1 dallo stesso posseduta in via esclusiva (docc. nn. 15 - 17), sita in Roma, via di Villa
Serventi n. 7, int. 2/A, rimane nella disponibilità esclusiva del marito al quale viene assegnata, con quanto in essa contenuto. La moglie se ne è già allontanata, asportando i suoi beni ed effetti personali, essendosi trasferita nell'appartamento sito in via V. Banal
n. 31, scala E, interno 1;
4) I figli minori e continueranno a convivere nella casa coniugale con il Per_1 Per_2 padre, mantenendo la formale residenza in via V. Banal n. 31, scala E, int. 1, Roma, e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge
54/2006 in materia di affidamento condiviso: entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Conformemente al disposto di cui all'art. 473 bis.12, ultimo comma c.p.c. si allega al presente ricorso un piano genitoriale (doc. n. 18) che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche e sportive, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, in base al quale i ricorrenti hanno concordato le modalità di frequentazione che seguono.
5) La madre avrà diritto di avere e tenere con sé i figli, presso la propria abitazione, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati con il padre, dal sabato ore 14.00 e fino alle ore 19.00 della domenica;
- durante la settimana la madre avrà facoltà di tenere i figli con sé per due giorni, il lunedì, dall'uscita di scuola e fino alle 19,30 ed il venerdì dall'uscita di scuola al sabato fino alle 14.00 con pernottamento presso l'abitazione della madre in via V. Banal n. 31/E,
Roma;
- le festività natalizie saranno trascorse dai figli per metà con il padre e per metà con la madre alternando di anno in anno i periodi (dal 26.12 al 31.12 e dal 01.01 al 06.01); le giornate del 24.12 e del 25.12 i ragazzi le trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre;
- le festività pasquali saranno trascorse dai figli con il padre e con la madre alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- per le vacanze estive i figli trascorreranno con i genitori eguali periodi di complessivi quindici giorni con l'uno e con l'altro, anche divisibili in due periodi di sette/otto giorni ciascuno, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
1) La sig.ra si impegna a versare al sig. , a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli e la somma mensile complessiva di €. 300,00# Per_1 Per_2
(euro trecento/00#), da corrispondere al domicilio del padre entro il giorno 10 di ogni mese;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie riguardanti i figli minori saranno previamente concordate tra i genitori e suddivise tra gli stessi nella misura del 50 % ciascuno;
quanto alla suddivisione delle spese in ordinarie e straordinarie si farà riferimento al protocollo d'intesa intervenuto il
17.12.2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati. 2) I coniugi manifestano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02/06/2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16298/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 02/06/2016 (trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio Stato Civile del Comune di Roma atto n. 226, parte 2, Serie A04, Anno 2016) tra Pt_1 RO (RM), 09/06/1978) e (RO (RM),
[...] CP_1
21/08/1975), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 05/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi