Art. 18.
Per i ((bambini)) liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Per i ((bambini)) liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.