Versione
21 novembre 1967
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23 ottobre 1999
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Art. 18.
Per i ((bambini)) liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Per i ((bambini)) liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Commentari • 6
- 1. Contestazioni Su Straordinari Non Dichiarati Dal Datore Di Lavoro: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 settembre 2025 · 2.0857773
[…] Limiti per categorie speciali: i lavoratori minorenni non possono svolgere lavoro straordinario per legge (art.18 L.977/1967). […]
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6787Provvedimento: […] d) che il Tribunale aveva trascurato il fatto che l'essere stato il BU sottoposto ad un orario di lavoro superiore ad 8 ore giornaliere e 44 settimanali si poneva in contrasto con la legge sull'apprendistato, e anche con l'art. 18 della legge n. 977/1967 che stabilisce per gli adolescenti un orario massimo di 40 ore settimanali.Leggi di più...
- effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione di corrispondente qualificazione·
- elemento caratteristico del contratto di apprendistato·
- conseguenze·
- configurabilità·
- costituzione del rapporto·
- assunzione·
- lavoro subordinato·
- lavoro·
- tirocinio (apprendistato)