Articolo 18 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 17Articolo 19
Versione
21 novembre 1967
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Versione
23 ottobre 1999
Art. 18.
Per i ((bambini)) liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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