Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 113
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti prodromici

    Il giudice ha ritenuto che il ricorso non sia mai stato notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendo un vizio procedurale insanabile che viola il principio del contraddittorio e determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Tardività del deposito del ricorso

    Il giudice ha riscontrato un vizio di tardività nel deposito del ricorso, avvenuto il 16 giugno 2025, oltre i trenta giorni dalla notifica del 2 maggio 2025, termine perentorio stabilito dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito

    La questione della prescrizione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per tardività del deposito e omessa notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 113
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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