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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1590/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200007655646000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210005120668000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620230008984073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 16.06.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando tre cartelle di pagamento per tasse automobilistiche relative agli anni 2015,
2016 e 2018, per un importo complessivo di 401,87 euro.
Il contribuente eccepiva in via principale l'omessa notifica degli atti prodromici, ossia gli avvisi di accertamento, da parte dell'Ente impositore, denunciando in tal modo un vizio procedurale che avrebbe in tesi determinato la nullità delle cartelle.
In via subordinata, il ricorrente opponeva l'eccezione di prescrizione del credito, sostenendo che, anche in caso di notifica regolare, il termine triennale per l'azione di riscossione ex art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 sarebbe comunque decorso, essendo le imposte relative agli anni 2015-2018 e la notifica delle cartelle avvenuta solo nel marzo 2025.
A sostegno, il ricorrente invocava la giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza a Sezioni Unite
n. 23397 del 2016, e chiedeva la sospensione degli atti impugnati per fumus boni iuris e periculum in mora, oltre alla condanna delle resistenti al pagamento delle spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava le proprie controdeduzioni in data 30 luglio 2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla stessa resistente, poiché dal fascicolo non ne emergeva traccia.
In subordine, l'Agenzia eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il deposito in cancelleria era avvenuto il 16 giugno 2025, oltre i trenta giorni dalla notifica del 2 maggio
2025, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
La Regione Puglia depositava a sua volta le controdeduzioni, sostenendo di aver notificato regolarmente gli avvisi di accertamento per posta raccomandata entro i termini di legge, fornendo come prova le date di notifica del 14 novembre 2017 per il 2015, del 5 dicembre 2018 per il 2016 e del 10 settembre 2020 per il
2018, interrompendo così la prescrizione.
Riguardo alla successiva fase riscossiva, la Regione sollevava un difetto di legittimazione passiva, affermando che ogni questione relativa alla notifica delle cartelle e alla eventuale ulteriore interruzione della prescrizione rientrasse nella esclusiva competenza dell'Agente della riscossione, titolare dell'azione esecutiva, rinviando alle sue deduzioni e riservandosi il diritto al discarico ai sensi del d.lgs. n. 110 del 2024 in caso di accertata responsabilità dell'Agenzia.
La Regione concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con ordinanza interlocutoria dell'11 settembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, in composizione monocratica, rigettava l'istanza di sospensione presentata dal ricorrente. A tal riguardo, il giudice riteneva che nella fattispecie non sussistessero i presupposti per la sospensione, in particolare il periculum in mora, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento cautelare, liquidate in 100,00 euro.
All'udienza pubblica del 15.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, emerge con chiarezza dagli atti di causa che il ricorso non è mai stato notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L'omessa notifica ad una parte essenziale del contraddittorio costituisce un vizio procedurale insanabile che determina l'inammissibilità dell'atto introduttivo, poiché viola il principio del contraddittorio e preclude alla parte non notificata la possibilità di difendersi tempestivamente, a nulla rilevando che la stessa si sia effettivamente costiuita per sovrappiù di diligenza, avendo espressamente eccepito la menzionata carenza.
In secondo luogo, e con ancor maggiore rilevanza, si riscontra un vizio di tardività nel deposito del ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria. Dagli atti di causa si evince che il ricorso è stato notificato a mezzo pec alla Regione Puglia in data 2 maggio
2025.
Con riguardo alla fase successiva del deposito, l'articolo 22 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, stabilisce in modo perentorio che il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice competente entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione alle parti resistenti.
Nel caso di specie, il ricorso risulta essere stato depositato soltanto in data 16 giugno 2025, come attestato dalla data di protocollo riportata nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Computando il termine dei trenta giorni dalla notifica del 2 maggio 2025, il deposito avrebbe dovuto avvenire entro il 1 giugno 2025. Il deposito effettuato il 16 giugno 2025 risulta quindi palesemente oltre il termine tassativamente previsto dalla legge.
La giurisprudenza costante ribadisce il carattere perentorio di tale termine, la cui inosservanza comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal merito delle questioni sollevate. Pertanto, il gravame appare viziato da un duplice e concomitante motivo di inammissibilità, sia per la mancata notifica ad una delle parti resistenti, sia, in via ancor più decisiva, per il tardivo deposito dello stesso oltre il termine di legge.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Da ultimo, tenuto conto della liquidazione delle spese già effettuata in fase cautelare e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1590/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200007655646000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210005120668000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620230008984073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 16.06.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando tre cartelle di pagamento per tasse automobilistiche relative agli anni 2015,
2016 e 2018, per un importo complessivo di 401,87 euro.
Il contribuente eccepiva in via principale l'omessa notifica degli atti prodromici, ossia gli avvisi di accertamento, da parte dell'Ente impositore, denunciando in tal modo un vizio procedurale che avrebbe in tesi determinato la nullità delle cartelle.
In via subordinata, il ricorrente opponeva l'eccezione di prescrizione del credito, sostenendo che, anche in caso di notifica regolare, il termine triennale per l'azione di riscossione ex art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 sarebbe comunque decorso, essendo le imposte relative agli anni 2015-2018 e la notifica delle cartelle avvenuta solo nel marzo 2025.
A sostegno, il ricorrente invocava la giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza a Sezioni Unite
n. 23397 del 2016, e chiedeva la sospensione degli atti impugnati per fumus boni iuris e periculum in mora, oltre alla condanna delle resistenti al pagamento delle spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava le proprie controdeduzioni in data 30 luglio 2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla stessa resistente, poiché dal fascicolo non ne emergeva traccia.
In subordine, l'Agenzia eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il deposito in cancelleria era avvenuto il 16 giugno 2025, oltre i trenta giorni dalla notifica del 2 maggio
2025, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
La Regione Puglia depositava a sua volta le controdeduzioni, sostenendo di aver notificato regolarmente gli avvisi di accertamento per posta raccomandata entro i termini di legge, fornendo come prova le date di notifica del 14 novembre 2017 per il 2015, del 5 dicembre 2018 per il 2016 e del 10 settembre 2020 per il
2018, interrompendo così la prescrizione.
Riguardo alla successiva fase riscossiva, la Regione sollevava un difetto di legittimazione passiva, affermando che ogni questione relativa alla notifica delle cartelle e alla eventuale ulteriore interruzione della prescrizione rientrasse nella esclusiva competenza dell'Agente della riscossione, titolare dell'azione esecutiva, rinviando alle sue deduzioni e riservandosi il diritto al discarico ai sensi del d.lgs. n. 110 del 2024 in caso di accertata responsabilità dell'Agenzia.
La Regione concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con ordinanza interlocutoria dell'11 settembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, in composizione monocratica, rigettava l'istanza di sospensione presentata dal ricorrente. A tal riguardo, il giudice riteneva che nella fattispecie non sussistessero i presupposti per la sospensione, in particolare il periculum in mora, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento cautelare, liquidate in 100,00 euro.
All'udienza pubblica del 15.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, emerge con chiarezza dagli atti di causa che il ricorso non è mai stato notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L'omessa notifica ad una parte essenziale del contraddittorio costituisce un vizio procedurale insanabile che determina l'inammissibilità dell'atto introduttivo, poiché viola il principio del contraddittorio e preclude alla parte non notificata la possibilità di difendersi tempestivamente, a nulla rilevando che la stessa si sia effettivamente costiuita per sovrappiù di diligenza, avendo espressamente eccepito la menzionata carenza.
In secondo luogo, e con ancor maggiore rilevanza, si riscontra un vizio di tardività nel deposito del ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria. Dagli atti di causa si evince che il ricorso è stato notificato a mezzo pec alla Regione Puglia in data 2 maggio
2025.
Con riguardo alla fase successiva del deposito, l'articolo 22 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, stabilisce in modo perentorio che il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice competente entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione alle parti resistenti.
Nel caso di specie, il ricorso risulta essere stato depositato soltanto in data 16 giugno 2025, come attestato dalla data di protocollo riportata nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Computando il termine dei trenta giorni dalla notifica del 2 maggio 2025, il deposito avrebbe dovuto avvenire entro il 1 giugno 2025. Il deposito effettuato il 16 giugno 2025 risulta quindi palesemente oltre il termine tassativamente previsto dalla legge.
La giurisprudenza costante ribadisce il carattere perentorio di tale termine, la cui inosservanza comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal merito delle questioni sollevate. Pertanto, il gravame appare viziato da un duplice e concomitante motivo di inammissibilità, sia per la mancata notifica ad una delle parti resistenti, sia, in via ancor più decisiva, per il tardivo deposito dello stesso oltre il termine di legge.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Da ultimo, tenuto conto della liquidazione delle spese già effettuata in fase cautelare e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026