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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1406/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1207/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 138191 2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano propone appello avverso la sentenza nr. 1207/2024, emessa in composizione monocratica dalla Sezione 11^ di quella CGT nel Resistente_1procedimento iscritto in primo grado al nr.4504/2023, con la quale è stato accolto il ricorso di avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni per mancato pagamento del contributo unificato tributario richiesto dalla Segreteria della CGT di primo grado con riferimento ad un ricorso, quello che ha dato vita al procedimento iscritto in primo grado al nr. 2305/2020, per il quale vi era stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nella motivazione del provvedimento qui impugnato si osserva che il provvedimento di revoca della ammissione del contribuente al gratuito patrocinio è riferibile, indipendentemente da ogni considerazione sulla sua ritualità, al proc. nr. 2324/2020 nel quale fu emesso e che la sua efficacia non può automaticamente estendersi al procedimento nr. 2305/2020, nel quale è pure parte il sig. Resistente_1.
Si deve osservare che con sentenza nr. 750/2021 della CTP di Milano vennero rigettati i ricorsi Società_1 Resistente_1riuniti proposti da Srl in liquidazione (proc. Nr. 2324/2020), (proc. nr. 2305/2020), Nominativo_1 (proc. nr. 2265/2020) e Nominativo_2 (proc. nr. 2246/2020), tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai quali tutti si estendono gli effetti della revoca della ammissione al beneficio disposta dal presidente del collegio di primo grado con decreto del 28/3/2024, emesso a seguito di istanza di liquidazione di compensi professionali presentata dal dott. Difensore_1, comune difensore di tutte le parti private, nella veste di difensore della sig.ra Nominativo_2, posto che nel giudizio era stata accertata l'infondatezza delle iniziative giudiziarie di tutti e quattro i contribuenti e, quindi, la colpa grave che ne aveva connotato la condotta processuale.
E dal momento che non risulta che tale provvedimento sia stato oggetto di una rituale impugnazione, per far valere l'incompetenza dell'organo (il presidente del collegio giudicante) che aveva adottato il provvedimento di revoca, risulta pertinente in questa sede il richiamo ad un precedente in termini di questa Corte emesso nel procedimento nr. 324/2024, nel quale un Collegio di questa Sezione, preso atto della inammissibilità della tardiva opposizione della parte al decreto del presidente del collegio di primo grado che aveva revocato, per manifesta infondatezza della domanda, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel proc. nr. 2324/2020, ha concluso che “Tali essendo le premesse di fatto dell'odierno contenzioso, è controverso in questa sede se il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente emesso da organo incompetente (il Presidente del Collegio giudicante) sia da ritenere atto inesistente, quindi privo di ogni effetto giuridico, oppure semplicemente affetto da un vizio – l'incompetenza – che avrebbe dovuto essere fatto valere nei tempi e modi di legge, così che, in difetto di una iniziativa tempestiva da parte del soggetto legittimato ed avente interesse ad agire, tale vizio sarebbe risultato sanato, con la conseguente efficacia dell'atto di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.
La seconda soluzione, accolta dai primi giudici, pare anche a questo Collegio corretta, essendo conforme ai principi generali che la mera incompetenza dell'organo che ha emesso un atto del procedimento non ne determina l'inesistenza, ma solo la nullità, sanabile se non dedotta tempestivamente da un soggetto dotato di interesse e legittimazione ad agire per farla valere. (cfr. ord. nr. 31476/2019 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, per la quale: “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.) .
Da quanto sin qui detto discende che è fondato l'appello dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado, cui consegue, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria della piena legittimità della pretesa di pagamento del CUT fatta valere dall'ufficio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o disattesa ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
· Accoglie l'appello dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza nr. 1207/2024, emessa il 19/3/2024 in composizione monocratica dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 11^ nel proc. nr. 4504/2023, conferma la legittimità dell'invito al pagamento di contributo unificato tributario 2023 in atti meglio identificato, impugnato da Resistente_1;
· Condanna l'appellato Resistente_1 a rifondere all'appellante Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di appello.
Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1406/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1207/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 138191 2023 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano propone appello avverso la sentenza nr. 1207/2024, emessa in composizione monocratica dalla Sezione 11^ di quella CGT nel Resistente_1procedimento iscritto in primo grado al nr.4504/2023, con la quale è stato accolto il ricorso di avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni per mancato pagamento del contributo unificato tributario richiesto dalla Segreteria della CGT di primo grado con riferimento ad un ricorso, quello che ha dato vita al procedimento iscritto in primo grado al nr. 2305/2020, per il quale vi era stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nella motivazione del provvedimento qui impugnato si osserva che il provvedimento di revoca della ammissione del contribuente al gratuito patrocinio è riferibile, indipendentemente da ogni considerazione sulla sua ritualità, al proc. nr. 2324/2020 nel quale fu emesso e che la sua efficacia non può automaticamente estendersi al procedimento nr. 2305/2020, nel quale è pure parte il sig. Resistente_1.
Si deve osservare che con sentenza nr. 750/2021 della CTP di Milano vennero rigettati i ricorsi Società_1 Resistente_1riuniti proposti da Srl in liquidazione (proc. Nr. 2324/2020), (proc. nr. 2305/2020), Nominativo_1 (proc. nr. 2265/2020) e Nominativo_2 (proc. nr. 2246/2020), tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai quali tutti si estendono gli effetti della revoca della ammissione al beneficio disposta dal presidente del collegio di primo grado con decreto del 28/3/2024, emesso a seguito di istanza di liquidazione di compensi professionali presentata dal dott. Difensore_1, comune difensore di tutte le parti private, nella veste di difensore della sig.ra Nominativo_2, posto che nel giudizio era stata accertata l'infondatezza delle iniziative giudiziarie di tutti e quattro i contribuenti e, quindi, la colpa grave che ne aveva connotato la condotta processuale.
E dal momento che non risulta che tale provvedimento sia stato oggetto di una rituale impugnazione, per far valere l'incompetenza dell'organo (il presidente del collegio giudicante) che aveva adottato il provvedimento di revoca, risulta pertinente in questa sede il richiamo ad un precedente in termini di questa Corte emesso nel procedimento nr. 324/2024, nel quale un Collegio di questa Sezione, preso atto della inammissibilità della tardiva opposizione della parte al decreto del presidente del collegio di primo grado che aveva revocato, per manifesta infondatezza della domanda, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel proc. nr. 2324/2020, ha concluso che “Tali essendo le premesse di fatto dell'odierno contenzioso, è controverso in questa sede se il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente emesso da organo incompetente (il Presidente del Collegio giudicante) sia da ritenere atto inesistente, quindi privo di ogni effetto giuridico, oppure semplicemente affetto da un vizio – l'incompetenza – che avrebbe dovuto essere fatto valere nei tempi e modi di legge, così che, in difetto di una iniziativa tempestiva da parte del soggetto legittimato ed avente interesse ad agire, tale vizio sarebbe risultato sanato, con la conseguente efficacia dell'atto di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.
La seconda soluzione, accolta dai primi giudici, pare anche a questo Collegio corretta, essendo conforme ai principi generali che la mera incompetenza dell'organo che ha emesso un atto del procedimento non ne determina l'inesistenza, ma solo la nullità, sanabile se non dedotta tempestivamente da un soggetto dotato di interesse e legittimazione ad agire per farla valere. (cfr. ord. nr. 31476/2019 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, per la quale: “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.) .
Da quanto sin qui detto discende che è fondato l'appello dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado, cui consegue, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria della piena legittimità della pretesa di pagamento del CUT fatta valere dall'ufficio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o disattesa ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
· Accoglie l'appello dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza nr. 1207/2024, emessa il 19/3/2024 in composizione monocratica dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 11^ nel proc. nr. 4504/2023, conferma la legittimità dell'invito al pagamento di contributo unificato tributario 2023 in atti meglio identificato, impugnato da Resistente_1;
· Condanna l'appellato Resistente_1 a rifondere all'appellante Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di appello.
Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.