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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 19/02/2026, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2894/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11430/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000609 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso l'avviso di accertamento dettagliatamente specificato in epigrafe, relativo a IMU 2019, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: diritto all'esenzione per la prima casa, prescrizione.
Si è costituta Publiservizi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Del tutto condivisibili sono le doglianze di parte ricorrente, secondo cui l' avviso di accertamento IMU identificativo 40402500000609 impugnato non riporta la esenzione dall'IMU per la prima casa, in cui la ricorrente è proprietaria al 50% con il coniuge ed in cui risiede da anni, per l'immobile sito in Indirizzo_1
, identificato in NCEU al foglio 7, numero 189 sub 02, categoria catastale A/2, rendita catastale di euro
704,96. Inoltre l'Ente impositore ha notificato l'accertamento il 09.04.2025, otre i termini di prescrizione.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11430/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000609 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso l'avviso di accertamento dettagliatamente specificato in epigrafe, relativo a IMU 2019, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: diritto all'esenzione per la prima casa, prescrizione.
Si è costituta Publiservizi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Del tutto condivisibili sono le doglianze di parte ricorrente, secondo cui l' avviso di accertamento IMU identificativo 40402500000609 impugnato non riporta la esenzione dall'IMU per la prima casa, in cui la ricorrente è proprietaria al 50% con il coniuge ed in cui risiede da anni, per l'immobile sito in Indirizzo_1
, identificato in NCEU al foglio 7, numero 189 sub 02, categoria catastale A/2, rendita catastale di euro
704,96. Inoltre l'Ente impositore ha notificato l'accertamento il 09.04.2025, otre i termini di prescrizione.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese