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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2234/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti, 5 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1199-1266 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1199-1266 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1414/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'Avviso di accertamento prot. n. 1199/1266 del 07/12/2023 notificato il 10/04/2024 - relativo a IMU anni
2018 e 2019 del Comune di Canicatti (cfr. provvedimento originariamente impugnato – in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa (in breve): vizi di motivazione, vizi nella procedura di notifica, prescrizione del debito tributario, disconoscimento della copia, illegittimità del processo notificatorio a mezzo società privata nonché omessa sottoscrizione – cfr. ricorso in atti).
Ha concluso per l'annullamento.
Il Comune di Canicattì si è costituito (in data 31 ottobre 2025) ha contro dedotto e versato documentazione a sostegno della propria pretesa.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 5509, del 1 marzo 2024) ha chiarito che “ … in tema di
IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cassazione, n. 1694 del 24/01/2018 e n. 26431 del 08/11/2017).
Come dedotto dalla stessa parte ricorrente la pretesa fa riferimento ai dati catastali: elementi che devono ritenersi conosciuti o conoscibili.
2.- Il Giudice di vertice (Sentenza del 14/04/2020 n. 7800/5 ) ha chiarito (in breve) che l 'eventuale nullità della notifica della cartella esattoriale è suscettibile di “sanatoria per raggiungimento dello scopo” (articoli
156 e 160 c.p.c.), se l'atto è impugnato tempestivamente davanti al giudice tributario: “ … l'inesistenza e' configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo …" (Cassazione, 28/10/2016 n. 21865).
3.- La pretesa qui in contestazione – come dedotto dalla stessa ricorrente - è riferita alle annualità 2018 e
2019, il provvedimento è del 7 dicembre 2023 e la notifica è avvenuta il 10 aprile 2024.
Dal provvedimento prodotto in atti si evince che allo stesso è stato attribuito il n. di protocollo 49978 del 7 dicembre 2023 (cfr. provvedimento originariamente impugnato).
Va richiamato il principio della c.d. “scissione degli effetti” della notifica (Cassazione, Ordinanza n. 29854 del 20 novembre 2024).
4.- Va disattesa la richiesta di produzione dell' originale della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento ex art. 149 cod. proc. civ..
La relativa censura e richiesta sono state formulate in maniera generica.
5.- La Corte di cassazione (sentenza n. 16557/2019) ha ritenuto che “ … In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
La ricorrente si è limitata a censurare genericamente la conformità senza indicare espressamente in quali parti e in cosa consisterebbero le lamentate “difformità”.
6.- La contribuente ha dedotto che la “ … Società postale privata ..” sarebbe “ … inidentificata e inidentificabile….”: da ciò farebbe scaturire la “ … Illegittimità del processo notificatorio. Soggetto intervenuto non qualificato privo della licenza autorizzativa…” (cfr. ricorso in atti).
Il motivo è generico: la contribuente non ha spiegato su quali elementi (trattandosi di società “non identificata e non identificabile”) ritiene che la stessa sarebbe priva dei requisiti di legge ai fini della notifica.
Gli atti di accertamento tributario delle Agenzie Fiscali e degli altri enti impositori possono essere notificati a mezzo corriere privato: il d.lgs. 58/2011 ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano
(cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 299/2020).
Eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati, diversi da Banca_1, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa.
Si richiama, inoltre, l'effetto “sanante”, ex art. 156 cpc dell'avvenuta impugnazione.
7.- Come indicato in calce al provvedimento impugnato la firma autografa è stata sostituita (art. 1 c. 87 legge
549 del 1995) con la “firma stampa” (cfr. provvedimento impugnato).
La Corte di cassazione (n. 29820/2021) ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere individuate nella complessità della controversia e nella molteplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA EN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2234/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti, 5 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1199-1266 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1199-1266 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1414/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'Avviso di accertamento prot. n. 1199/1266 del 07/12/2023 notificato il 10/04/2024 - relativo a IMU anni
2018 e 2019 del Comune di Canicatti (cfr. provvedimento originariamente impugnato – in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa (in breve): vizi di motivazione, vizi nella procedura di notifica, prescrizione del debito tributario, disconoscimento della copia, illegittimità del processo notificatorio a mezzo società privata nonché omessa sottoscrizione – cfr. ricorso in atti).
Ha concluso per l'annullamento.
Il Comune di Canicattì si è costituito (in data 31 ottobre 2025) ha contro dedotto e versato documentazione a sostegno della propria pretesa.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 5509, del 1 marzo 2024) ha chiarito che “ … in tema di
IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cassazione, n. 1694 del 24/01/2018 e n. 26431 del 08/11/2017).
Come dedotto dalla stessa parte ricorrente la pretesa fa riferimento ai dati catastali: elementi che devono ritenersi conosciuti o conoscibili.
2.- Il Giudice di vertice (Sentenza del 14/04/2020 n. 7800/5 ) ha chiarito (in breve) che l 'eventuale nullità della notifica della cartella esattoriale è suscettibile di “sanatoria per raggiungimento dello scopo” (articoli
156 e 160 c.p.c.), se l'atto è impugnato tempestivamente davanti al giudice tributario: “ … l'inesistenza e' configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo …" (Cassazione, 28/10/2016 n. 21865).
3.- La pretesa qui in contestazione – come dedotto dalla stessa ricorrente - è riferita alle annualità 2018 e
2019, il provvedimento è del 7 dicembre 2023 e la notifica è avvenuta il 10 aprile 2024.
Dal provvedimento prodotto in atti si evince che allo stesso è stato attribuito il n. di protocollo 49978 del 7 dicembre 2023 (cfr. provvedimento originariamente impugnato).
Va richiamato il principio della c.d. “scissione degli effetti” della notifica (Cassazione, Ordinanza n. 29854 del 20 novembre 2024).
4.- Va disattesa la richiesta di produzione dell' originale della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento ex art. 149 cod. proc. civ..
La relativa censura e richiesta sono state formulate in maniera generica.
5.- La Corte di cassazione (sentenza n. 16557/2019) ha ritenuto che “ … In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
La ricorrente si è limitata a censurare genericamente la conformità senza indicare espressamente in quali parti e in cosa consisterebbero le lamentate “difformità”.
6.- La contribuente ha dedotto che la “ … Società postale privata ..” sarebbe “ … inidentificata e inidentificabile….”: da ciò farebbe scaturire la “ … Illegittimità del processo notificatorio. Soggetto intervenuto non qualificato privo della licenza autorizzativa…” (cfr. ricorso in atti).
Il motivo è generico: la contribuente non ha spiegato su quali elementi (trattandosi di società “non identificata e non identificabile”) ritiene che la stessa sarebbe priva dei requisiti di legge ai fini della notifica.
Gli atti di accertamento tributario delle Agenzie Fiscali e degli altri enti impositori possono essere notificati a mezzo corriere privato: il d.lgs. 58/2011 ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano
(cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 299/2020).
Eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati, diversi da Banca_1, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa.
Si richiama, inoltre, l'effetto “sanante”, ex art. 156 cpc dell'avvenuta impugnazione.
7.- Come indicato in calce al provvedimento impugnato la firma autografa è stata sostituita (art. 1 c. 87 legge
549 del 1995) con la “firma stampa” (cfr. provvedimento impugnato).
La Corte di cassazione (n. 29820/2021) ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere individuate nella complessità della controversia e nella molteplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA EN