Ordinanza collegiale 10 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 2 maggio 2022
Sentenza 15 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/07/2022, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2022
N. 01233/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01345/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2021, proposto da
SI DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Attilio Galati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
e per la conseguente condanna del resistente a rilasciare copia di detti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. F. Cannoletta, in sostituzione dell'avv. P. A. Galati, per la parte ricorrente;
Premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Casarano, all’esibizione della seguente documentazione amministrativa: modello RETR-PENS di prima liquidazione della pensione dell’istante, comprendente le retribuzioni e le quote utilizzate per il calcolo della pensione;
Rilevato che:
a ) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b ) ciò detto, e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS nonché del mancato adempimento da parte di quest’ultimo agli incombenti istruttori disposti da questo TAR con ordinanza n. 237/2022, tesi ad acquisire “una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso della ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (modello RETR-PENS di prima liquidazione della pensione dell’istante, comprendente le retribuzioni e le quote utilizzate per il calcolo della pensione), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza - della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990” , con successiva ordinanza n. 691/2022 questa Sezione ha reiterato l’ordine impartito, rinviando la causa, per il prosieguo, all’udienza camerale del 29.6.2022;
c ) nel termine fissato da questo TAR con la precitata ordinanza n. 691/2022 (gg. 15 decorrenti dalla data di notificazione della stessa presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui la ricorrente è stata espressamente onerata), l’INPS non ha fornito i chiarimenti richiesti;
d ) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “Laddove l ’ Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell ’ art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell ’ art. 116 comma 2, c.p.c.” (TAR Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113);
e ) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che, con riferimento alla documentazione richiesta (modello RETR-PENS di prima liquidazione della pensione dell’istante), è senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione, trattandosi, per un verso, di documentazione da ritenersi già formata e detenuta dall’Amministrazione, preesistente - in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica;
Ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di accogliere il ricorso, con conseguente ordine all’INPS, sede di Casarano, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i suddetti modelli – ovvero, nell’eventualità in cui sia stata collocata in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per la ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse;
Ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Galati, in quanto dichiaratosi anticipatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPS, sede di Casarano, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, il modello RETR-PENS di prima liquidazione della pensione – ovvero, nell’eventualità in cui la ricorrente sia stata collocata in congedo prima dell’introduzione del chiesto modello, un modello equivalente – con facoltà per la ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessive € 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, avv. Pietro Attilio Galati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO