Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02718/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2718 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Noto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Barbiera e Giovanni Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di Noto del 13 ottobre 2025 n. -OMISSIS-, con cui è stato intimato alla ricorrente di “ provvedere entro il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla notifica della presente Ordinanza, alla demolizione delle opere realizzate in difformità al titolo abilitativo.. ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il verbale di accertamento eseguito dall'Ufficio Tecnico in data 7 ottobre 2025 prot. -OMISSIS-, richiamato nella sopradetta ordinanza di demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. SA RM MO LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente esponeva che, acquistato, nel 2009, l’immobile, costituito da un fabbricato ad uso abitativo e dal terreno pertinenziale interessato dall’ordinanza di demolizione impugnata, che avrebbe presentato un’orografia caratterizzata da un rilevantissimo declivio naturale rispetto alla quota 0 rappresentata dall’ingresso nel terreno sulla strada pubblica; precisava che il fabbricato sarebbe stato costituito da due cubi solo parzialmente fuori terra, posti uno nella parte iniziale fronte strada e l’altro nella parte finale, tra di loro messi in comunicazione attraverso una porzione solo seminterrata.
Riferiva che, dato il pessimo stato di conservazione dell’immobile, aveva su di esso effettuato interventi edilizi di recupero che, per ragioni economiche, aveva frazionato e dilazionato nel tempo, chiedendo e conseguendo, pertanto, dal 2010 al 2022, ben sette titoli edilizi abilitativi.
In particolare, affermava che “ il Comune ha rilasciato le autorizzazioni edilizie del 15 luglio 2010 numero 180 e del 2 agosto 2011 numero 179 (quest’ultima rinnovata con autorizzazione edilizi del 13 settembre 2012 n. 261), riguardanti lavori di manutenzione straordinaria sull’intero fabbricato, assentiti nelle consistenze e modalità rappresentate graficamente nelle apposite tavole riguardanti sia lo stato di fatto che di progetto, indicandone dimensioni, altezze e quote nonché la rappresentazione delle sezioni. Il Comune inoltre ha assentito:
- la SCIA edilizia del 3 aprile 2018 prot 12935 riguardante interventi sull’intero fabbricato, con rappresentazione grafica contenenti misure, altezze e quote;
-la SCA del 29 maggio 2018 prot 21794 con “Relazione Tecnica asseverata” e rappresentazione grafica nelle apposite tavole dello stato di fatto del fabbricato a seguito degli interventi edilizia eseguiti in conformità ai titoli edilizi rilasciati (autorizzazioni edilizie 180/2010 e 179/2011) ed assentiti (SCIA del 3 aprile 2018);
- la CIL del 17 maggio 2021 con rappresentazione grafica nella apposita tavola dell’intervento;
- la CILA del 4 agosto 2022 prot 42278 riguardante interventi sull’intero fabbricato, rappresentati nelle apposite tavole dello stato di fatto e di progetto con relative misure ”.
2. Impugnava l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe, in quanto asseritamente illegittima per le seguenti ragioni.
2.1. Affermava, anzitutto, che il fabbricato - nella consistenza in essere alla data dell’accertamento ovvero al 7 ottobre 2025 – contrariamente a quanto riportato nel provvedimento, sarebbe stato perfettamente conforme ai titoli abilitativi rilasciati ed assentiti dallo stesso Comune.
Nell’ordinanza, infatti, vi sarebbe stato un riferimento assolutamente generico ai predetti titoli edilizi – che sarebbero stati, invero, tutti forniti di relative tavole grafiche raffiguranti stato di fatto e di progetto, con indicazione precisa e dettagliata delle misure, delle altezze e delle quote e delle sezioni del fabbricato - ignorando lo stato legittimo nei termini della conformità dello stesso a tali titoli abilitativi, primi tra tutti le autorizzazioni edilizie 180/2010 e 179/2011.
2.1.1. L’affermazione contenuta nel provvedimento, secondo cui “ le numerose SCIA e CILA, risultano carenti delle sezioni dell’edificio ”, sarebbe risultata del tutto inconducente e, comunque, illegittima, tenuto conto che: a) le stesse avrebbero presentato elaborati grafici riportanti la consistenza del fabbricato; b) tali titoli edilizi avrebbero fatto riferimento ad interventi edilizi parziali non riguardanti le sezioni dell’edificio, la cui rappresentazione, pertanto, non sarebbe stata necessaria; c) in ogni caso, il Comune per ciascuna di esse avrebbe rilasciato l’attestazione di verifica di conformità, riconoscendo la completezza della documentazione presentata.
2.1.2. L’ordine di demolire le opere realizzate in difformità al titolo sarebbe stato generico in quanto, essendo distinguibili, in termini generali, “parziali difformità” ex articolo 13 della legge regionale 16/2016, “variazioni essenziali” ex articolo 12 della legge regionale 16/2016 e “tolleranze di cantiere”, non sarebbero state individuate le opere in difformità.
La mancanza di indicazione di quali sarebbero le “ difformità al titolo edilizio ” avrebbe precluso alla ricorrente sia l’esercizio del proprio diritto alla difesa che la possibilità di presentare eventuali istanze di accertamento di conformità per la regolarizzazione.
3. In un secondo motivo di ricorso contestava, anzitutto, l’affermazione, contenuta nel provvedimento, formulata sulla base dell’accertamento effettuato sui luoghi, secondo cui il fabbricato avrebbe una “ superficie in pianta di circa mq 250… ”.
La documentazione tecnica, costituita dalle numerose tavole planimetriche sullo stato di fatto e di progetto allegate ai sette titoli abilitativi rilasciati ed assentiti dal Comune dal 2010 al 2022, avrebbe, infatti, attestato una superficie utile totale (piano seminterrato più piano terra), di circa 210 mq, uguale a quella effettivamente esistente e riscontrabile sui luoghi.
La misurazione effettuata dal Comune durante l’accertamento eseguito il 7 ottobre 2025 sarebbe, quindi, risultata errata, discostandosi in maniera sostanziale dalla reale ed effettiva superficie del fabbricato.
L’errore sarebbe dipeso dal fatto che il Comune non avrebbe considerato che solo in alcune porzione l’immobile sarebbe stato costituito da un piano seminterrato e da un piano terra, mentre in altre sarebbe stato presente solo il piano seminterrato. Per tale ragione, la moltiplicazione per due della misurazione eseguita dell’esterno del fabbricato sarebbe stata, dunque, errata.
Il Comune, inoltre, avrebbe erroneamente posto a confronto superfici catastali e superfici reali, trascurando che le prime non potrebbero essere utilizzate per definire le superfici e cubature edilizie, in quanto verrebbero determinate in applicazione di appositi criteri di calcolo di cui al D.P.R. 138/1998, secondo cui alcuni ambienti verrebbero computati in termini di percentuale delle superfici reali e, per altro verso, anderebbero computate anche le superfici scoperte pertinenziali.
Tra la planimetria del 2009 e quella del 2020 vi sarebbe stata solo una differente metodologia di redazione; invero la sovrapposizione tra le due planimetrie avrebbe fatto rilevare modestissimi scostamenti dei muri perimetrali, derivanti da semplici disallineamenti di pochi centimetri, e differenze attinenti solamente alle separazioni degli ambienti interni.
3.1. Sarebbe stato, d’altra parte, errato fare riferimento alla dichiarazione resa da parte venditrice, e riportata nell’atto di compravendita del 3 agosto 2009, secondo cui il fabbricato avrebbe avuto una “ superficie di mq 180, al tempo non ancora censito in catasto ”, in quanto si sarebbe trattato dell’indicazione dell’area di sedime del fabbricato, che non avrebbe tenuto conto del fatto che su porzione della stessa i livelli sarebbero stati due, e cioè quello seminterrato e quello a piano terra.
3.2. L’aerofotogrammetria del maggio 1966 cui avrebbe fatto riferimento il Comune sarebbe stata inconducente in quanto antecedente all’1 settembre 1967, mentre la aerofotogrammetria del “Nov 1977” avrebbe evidenziato l’esistenza del fabbricato nella identica consistenza evincibile dalla foto aerea di google maps del 2008, che avrebbe, tuttavia, di necessità, consentito di identificare solo l’area di sedime del fabbricato, sostanzialmente uguale a quella attuale, ma non avrebbe rilevato, ovviamente, la sussistenza, in alcune porzioni, sia di un piano seminterrato che di un piano terra.
4. In conclusione, affermava che nessuno degli interventi edilizi eseguiti avrebbe necessitato di permesso di costruire e\o SCIA alternativa al PdC, tenuto conto che gli stessi non avrebbero comportato realizzazione di nuove costruzioni né interventi di ristrutturazione comportanti la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con modifiche della volumetria e, pertanto, sarebbero risultati tutti regolarmente assentiti con i sette titoli edilizi abilitativi rilasciati ed assentiti.
D’altra parte, il piano seminterrato, determinato dal naturale declivio, interamente sottomesso rispetto alla quota 0 del piano di campagna esistente all’ingresso sulla via pubblica, per tale sua ultima caratteristica sarebbe stato un volume escluso dal calcolo della volumetria urbanisticamente rilevante di cui all’effettiva possibilità edificatoria.
5. In via ulteriormente subordinata affermava che, ove mai si fosse ritenuta la realizzazione, da parte della ricorrente, di opere non presenti nelle planimetrie catastali e nelle aerofoto google acquisite dall’ufficio, le stesse, comunque, sarebbero rientrate tra quelle di ristrutturazione edilizia, non necessitanti del permesso di costruire ma della semplice SCIA, non avendo portato ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, non avendo, comunque, apportato modifiche alla volumetria complessiva dell’immobile.
Conseguentemente, anche in tale ipotesi il provvedimento si sarebbe posto in contrasto con l’articolo 33 del D.P.R. 380/2001, secondo cui sono sanzionabili con la demolizione i soli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10 comma 1.
Nel caso di specie, sarebbe stata tutt’al più applicabile, dunque, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R 380/01, una sanzione pecuniaria.
6. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
7. Si costituiva in giudizio il Comune di Noto, il quale evidenziava, in sintesi, che la necessità del titolo edilizio sarebbe stata desumibile dal semplice raffronto tra la planimetria allegata al rogito del 2009 e quelle in data 2020 e dal confronto delle risultanze fotografiche, da cui sarebbero state desumibili vere e proprie trasformazioni in altezza, sagoma e cubatura.
Il significativo aumento di cubatura, per di più realizzato in zona agricola E, gravata dal vincolo idrogeologico, paesaggistico ed ambientale, sarebbe stato desumibile, altresì, dalla discrasia tra l’indicazione dell’estensione dell’immobile presente nel rogito e quanto accertato a seguito del sopralluogo.
Dall’aerofoto del 1966 sarebbe emersa, addirittura, l’inesistenza dell’immobile.
Infine, su un piano formale, evidenziava che il carattere vincolato del provvedimento avrebbe reso sufficiente una motivazione essenziale dello stesso, nella fattispecie rappresentata, in termini da ritenersi adeguati, dall’indicazione dei presupposti fattuali, accertati all’esito di un’istruttoria procedimentale supportata dall’evidenza fotografica e dal sopralluogo e dall’indicazione degli interventi abusivi palesati dal confronto tra la planimetria catastale del 2009 e quella del 2020, da cui sarebbero emersi aumenti volumetrici, di cubatura e in altezza che avrebbero interessato l’intera struttura.
Per tutte le predette ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
8. La ricorrente depositava, quindi, una memoria di replica, nella quale insisteva nelle censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio ed affermava l’inammissibilità di diversi passaggi delle difese dell’Amministrazione, in quanto costituenti, a suo modo di vedere, una integrazione postuma della motivazione del provvedimento.
Il verbale di accertamento, infatti, diversamente da quanto affermato nella memoria dell’Amministrazione, non avrebbe riportato alcun confronto con lo stato dei luoghi, ma si sarebbe basato solo sul confronto cartaceo delle due planimetrie né, nel provvedimento, si sarebbe fatto riferimento a) alla mancanza di corrispondenza del fabbricato alla planimetria dell’anno 2009 allegata al rogito di acquisto e alle del 1966 e 1977 allegate alla denuncia, b) all’accertamento di variazioni essenziali rispetto all’originario fabbricato, in altezza, sagoma e cubatura e c) al fatto che i titoli edilizi (CILA e SCIA) nulla avrebbero avuto a che vedere “ con lo stato di legittimità dell’opus cui ineriscono mancante del PDC relativo a supportare le modifiche ” .
Parimenti, avrebbe concretato un’inammissibile integrazione postuma il riferimento alle licenze nn. 180/2010 e 179/2011, non menzionate nella motivazione dell’ordine di demolizione.
In ogni caso, ribadiva che sarebbe stata nel merito errata l’affermazione secondo cui tali ultime autorizzazioni edilizie non rappresenterebbero lo stato di consistenza attuale.
Ribadiva il difetto di motivazione del provvedimento, in quanto non sarebbero state individuate le opere da demolire e, non essendo il fabbricato un bene fungibile individuabile solo per misura, facilmente modificabile, sarebbe stata insufficiente l’indicazione della differenza tra l’estensione ritenuta, in pianta, di 250,00 mq e quella di 180 mq dichiarata dai venditori.
Non vi sarebbe stata contraddizione tra le risultanze dell’atto di vendita e la dichiarazione dell’estensione di 210 mq, in quanto la superficie di 180 mq indicata nel rogito avrebbe riguardato solo l’area di sedime, a tutt’oggi immodificata, al netto delle porzioni in seminterrato.
In relazione alle aerofotogrammetrie, evidenziava che non si sarebbero poste in contraddizione né con la dichiarazione secondo cui i lavori di costruzione del fabbricato sarebbero stati “ avviati in data anteriore all’1 settembre 1967 ”, né con l’entità effettiva dell’immobile, dal momento che il manufatto rilevabile dall’aerofotogrammetria del 1967 non sarebbe stato affatto di modeste dimensioni ma avrebbe avuto una consistenza corrispondente non solo a quella dichiarata nel rogito, ma anche a quella attuale.
In conclusione, insisteva nella domanda di annullamento degli atti impugnati.
9. All’udienza del 24 febbraio 2025, uditi i difensori delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
10. Il ricorso è infondato.
11. La ricorrente ha enumerato, nell’atto introduttivo del giudizio, le diverse pratiche edilizie, presentate dal momento dell’acquisto dell’immobile nel 2009, fino al 2020, con le quali avrebbe effettuato una serie di interventi, da essa classificati come manutenzione straordinaria o, tutt’al più, come ristrutturazione edilizia leggera.
Il confronto, tuttavia, tra la planimetria dell’immobile nel 2009 (all.3 del ricorso) e quella del 2020 (all. 34 del ricorso), smentisce tale natura dei plurimi interventi realmente effettuati, restituendo, in termini inoppugnabili, al di là di quanto dichiarato e illustrato nelle relazioni scritte e nei grafici, l’intervenuto significativo ampliamento della superfice e della cubatura dell’immobile.
11.1. In tale prospettiva, è ininfluente la circostanza, evidenziata nel primo motivo di ricorso, che nel provvedimento non sarebbero stati partitamente esaminati gli interventi effettuati con ogni singola pratica edilizia, dal momento che, oltre all’oggettiva difficoltà di un’analitica considerazione dell’inconsueta pluralità di titoli, deve ritenersi sufficiente ed adeguato che nell’ordinanza, sulla base del predetto confronto tra la planimetria depositata al catasto nel 2009 e l’ultima, depositata nel 2020, si evidenzi il notevole aumento di superficie e di cubatura, non supportato dal titolo edilizio necessario, rappresentato dal permesso di costruire.
La considerazione complessiva della discrasia rilevata risponde, d’altra parte, al principio per cui la valutazione dell’impatto delle opere realizzate non deve essere effettuata in termini frammentari, ma richiede una considerazione unitaria, e ciò perché, come afferma la giurisprudenza " la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte, ad esempio per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato. In altre parole, al fine di verificare l'unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, deve tenersi conto, oltre che del profilo strutturale, anche dell'elemento funzionale, onde constatare se le varie opere, anche se edificate in strutture separate, siano comunque strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico ” (così, di recente, Cons. Stato, 5 luglio 2024, n. 5968).
Deve, pertanto, ritenersi, in tal senso, che la considerazione generale dell’impatto e dell’aumento di cubatura e superficie prodotto dagli interventi effettivamente e complessivamente realizzati, al di là dei dati progettuali enunciati nelle singole pratiche edilizie presentate, sia del tutto legittima, oltre che significativa, in quanto idonea a far venire in rilievo l’abusiva realizzazione di volumi e superfici ulteriori rispetto a quanto originariamente presente nell’area, di consistenza tale da escludere certamente la possibilità di una loro qualificazione come “parziali difformità” o, tanto meno, una loro riconducibilità alle c.d. “tolleranze di cantiere”.
11.2. D’altra parte, al di là della tipologia astratta di titoli edilizi, nel caso di specie, deve ritenersi, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, che la presentazione e l’illustrazione grafica delle sezioni dell’edificio sarebbe stata, non solo utile, ma necessaria, in considerazione della particolare conformazione dell’immobile, costituito da un piano interrato e da uno fuori terra e caratterizzato – circostanza incontestata - da vani sfalsati in altezza messi in comunicazione da scale di collegamento.
11.3. Né può ritenersi dirimente la verifica di conformità effettuata ed espressa dal Comune per i singoli interventi, sia per la prevalenza, appena illustrata, della considerazione complessiva della trasformazione edilizia prodotta dall’insieme dei medesimi interventi, sia, più in generale, per la permanenza, in capo all’Amministrazione comunale, dei poteri di vigilanza in materia urbanistica ed edilizia, che rendono pienamente legittimo l’accertamento degli abusi eventualmente commessi in violazione di quanto dichiarato nelle comunicazioni e segnalazioni presentate.
11.4. In definitiva, la modalità di indicazione ed individuazione degli abusi commessi deve ritenersi pienamente legittima e non in contrasto con il diritto di difesa del ricorrente al quale la formulazione del provvedimento non ha comunque impedito di dimostrare, come in effetti ha tentato di fare nel ricorso, la regolarità delle opere realizzate.
11.5. In conclusione, per tutte le predette ragioni, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso.
12. In relazione al secondo motivo di ricorso si rivela priva di fondamento l’affermazione secondo cui l’estensione delle superfici utili non sarebbe di 250 mq., come ritenuto e indicato dall’Amministrazione nel provvedimento, bensì di soli 210 mq, dal momento che tale supposta più ridotta quantificazione della superficie occupata dall’immobile non è supportata e non è evincibile in maniera agevole da alcuna documentazione giustificativa, né da alcun calcolo tecnico rinvenibile negli allegati del ricorso.
D’altra parte, non è vero che non sia stata tenuta in considerazione la dedotta minore estensione del piano seminterrato rispetto al piano terra, dal momento che dalla planimetria del 2020 si ricava la sostanziale coincidenza dei volumi urbanisticamente rilevanti dei due livelli (ad eccezione, dunque, delle verande presenti nel piano terra).
Né può tanto meno invocarsi la diversità dei criteri di calcolo della superficie applicabili a fini catastali, dal momento che, nella fattispecie, vengono in rilievo le misure effettive delle superfici e non vi è prova specifica dell’asserita diversità dei criteri di calcolo della superficie dichiarata nel rogito notarile e di quella misurata nel corso dell’accertamento da parte dell’Amministrazione.
Infine, non è vero che l’indicazione, nel rogito notarile, di una superficie dell’immobile di 180 mq farebbe riferimento solo all’area di sedime, dal momento che nell’atto non si rinviene tale ultima precisazione, ed anzi in esso si precisa che il fabbricato è “ composto da un vano al piano seminterrato e da sei piccoli vani ed accessori, con annessa veranda al piano terreno ”.
Inoltre, l’affermazione secondo cui la dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto avrebbe fatto riferimento alla sola superficie di ingombro dell’immobile, senza tener conto delle porzioni che avrebbero avuto un doppio livello, appare assolutamente arbitraria anche alla luce degli oneri dichiarativi gravanti sul proprietario all’atto della stipula di un contratto di compravendita immobiliare, che attengono alla superficie completa dell’immobile.
12.1. Priva di fondamento è poi la tesi, sostenuta nell’ultimo punto del secondo motivo di ricorso, secondo cui il piano seminterrato determinato dal naturale declivio costituirebbe un volume escluso dal calcolo della volumetria urbanisticamente rilevante, dal momento che, al contrario, “ in materia di edilizia la realizzazione di un volume interrato determina una alterazione dello stato dei luoghi rilevante sul piano urbanistico ed edilizio, salvo che per le sue caratteristiche non possa essere riferita ad un "volume tecnico" e correttamente l'Amministrazione tiene conto della volumetria relativa alla parte interrata del manufatto, in quanto - così come testualmente previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 380 del 2001 - il computo della volumetria di un edificio deve essere effettuato con riferimento all'opera in ogni suo elemento, compresi gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici, con la conseguenza che anche le opere realizzate entro terra, qualora adibite ad attività umane di tipo continuativo, devono essere considerate ai fini dei calcoli delle volumetrie assentibili in ordine ai carichi urbanistici che ne derivano ” (Cons. Stato, Sez. IV, 20/6/2023, n. 6046).
13. In ogni caso, va rilevato che l’asserita misura della superficie, di 210 mq., riportata dalla ricorrente risulta, comunque, inferiore a quella di 180 mq riportata nell’atto di acquisto dell’immobile e, per la relativa differenza di superficie, rimane dunque incontestabile l’assenza dell’unico idoneo titolo edilizio, costituito dal permesso di costruire.
Il riferimento a tale difformità di estensione appare sufficiente per la congrua motivazione del provvedimento, in quanto per la determinazione ed individuazione delle porzioni realizzate senza titolo può essere sufficiente il confronto delle planimetrie tenute in considerazione per l’accertamento dell’abuso.
14. Inconducenti sono le censure formulate nel ricorso basate sulle risultanze delle aerofoto del maggio 1966 e del novembre 1977, in quanto la prima rivela, anzi, l’inesistenza, a quella data, di alcun manufatto, mentre la seconda, invero non particolarmente nitida, mostra, comunque, un fabbricato avente una forma, all’estremità destra, nella stessa foto, apparentemente diversa.
15. Alla luce dei predetti rilievi deve ritenersi infondato anche il motivo di ricorso sollevato in via subordinata, in quanto, a fronte dell’accertata realizzazione di nuovi volumi e superfici, non può farsi riferimento alla nozione di “ristrutturazione edilizia” ma sarebbero stati necessari, come già ripetuto, la richiesta ed il rilascio del permesso di costruire.
16. Per tutte le predette ragioni, il provvedimento, al di là delle censure dedotte nella memoria di replica sull’asserita integrazione postuma della motivazione da parte del Comune, che possono ritenersi assorbite dalla rilevata infondatezza dei motivi di ricorso, appare indenne, dai vizi denunciati dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
17. Le spese di causa, tuttavia, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
SA RM MO LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA RM MO LA | AG NN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.