Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Sentenza 8 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02006/2026REG.PROV.COLL.
N. 03613/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3613 del 2024, proposto dai signori-OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- l’Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
- la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 16513/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. IA RA e udito per la parte appellante l’avvocato Giorgia Rulli come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. I ricorrenti, genitori del minore-OMISSIS- - un bambino di 11 anni affetto da una malattia rara denominata “sindrome di Jacobs”, con successiva diagnosi di disturbo dello spettro autistico – hanno esposto:
- che in data 13 marzo 2020 il minore era stato sottoposto a valutazione presso il Policlinico Umberto I che gli aveva diagnosticato, oltre alla sindrome di Jacobs, anche la sindrome dello spettro autistico prescrivendo un intervento integrato urgente, costruito tra la famiglia, la scuola e il -OMISSIS-di riferimento, oltre all’avvio di un progetto per l’integrazione scolastica;
- che in data 23 febbraio 2021 al minore era stato certificato da un neuropsichiatra infantile della SL Roma 3 il disturbo dello spettro autistico, disabilità intellettiva di grado lieve, disturbo ansioso da separazione dell’infanzia e sindrome di Jacobs;
- che in data 26 aprile 2022 il Policlinico di Tor Vergata aveva confermato la diagnosi di disturbo dello spettro autistico, con disturbo della sfera emozionale, prescrivendo “ l’avvio di terapia cognitivo comportamentale come da Linee Guida I.S.S. con cadenza plurisettimanale ”;
- che sin dal maggio 2020 avevano presentato domanda di inserimento del minore presso il centro convenzionato “Anffas” per ricevere la terapia cognitivo comportamentale e successivamente, in data 20 dicembre 2021 con lettera di diffida avevano chiesto alla SL di fornire la terapia comportamentale con metodo A.B.A.;
- che stante l’inerzia della SL, avevano sottoposto il minore a trattamenti di natura psicoeducativo privatamente e solo per poche ore settimanali, sostenendo una spesa di circa 300,00 euro mensili, come da fatture allegate.
1.2. Con ricorso proposto il 10 novembre 2022 i ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, adivano il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per chiedere:
- l’accertamento del diritto del minore NO RA -OMISSIS-a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 16 ore settimanali;
- la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata, ai sensi dell’art. 2- bis , L. n. 241/1990, da quantificarsi in complessivi € 3.695,00 per spese terapia comportamentale erogata da terzi, salvo le spese successive all’instaurazione del giudizio ed € 5.000,00 per danno non patrimoniale subito dal minore in ragione dell’omessa erogazione della terapia da parte della SL convenuta.
1.3. Si costituiva per resistere al ricorso l’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 evidenziando che il minore non era stato ancora stato visitato dal servizio -OMISSIS-(Unità tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva) e che, pertanto, non poteva sussistere alcun obbligo dell’Amministrazione di procedere al pagamento delle spese sostenute dai genitori. Inoltre la SL depositava una relazione, a firma del Direttore UOC -OMISSIS-Neuropsichiatria Infantile della SL Roma 3, sull’intervento educativo ABA con considerazioni specialistiche riguardo anche alla intensità della terapia.
1.4. Si costituiva altresì la Regione Lazio, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, “ atteso che con il ricorso si impugna il silenzio di un’altra pubblica amministrazione, la Asl Roma 3 ”. Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
1.5. Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti chiedevano l’annullamento della nota del Direttore UOC -OMISSIS-Dr. -OMISSIS-, prot. n. 10800/2019 depositata in giudizio in data 29 novembre 2022, nonché la Relazione del dott. -OMISSIS-.
1.6. Nel corso del giudizio la SL Roma 3 depositava la nota prot. n. 27323 del 21 aprile 2023, a firma del Direttore f.f. UOC TSMREE, dott. -OMISSIS-, il quale con riferimento al caso di specie sosteneva che “ si ritiene opportuno l’avvio di un progetto riabilitativo erogabile in maniera indiretta che preveda per il periodo di un anno: Intervento di psicoterapia a indirizzo cognitivo comportamentale (tale tecnica psicoterapeutica rappresenta la metodologia d’intervento come target su aspetti in comorbidità come ansia, iperattività) con la seguente frequenza e tipologia: - Una ora e ½ a settimana di terapia di gruppo; - Due ore settimanali di psicoterapia individuale; - Intervento quindicinale di un’ora ciascuna di parent training per supporto alla genitorialità ”.
1.7. I ricorrenti depositavano memoria con la quale dichiaravano di accettare la proposta terapeutica della SL e di volere proseguire il giudizio soltanto per il risarcimento del danno, deducendo di avere sostenuto delle spese per poter garantire al proprio figlio le cure di cui aveva bisogno a causa della perdurante condotta omissiva della SL che non aveva mai predisposto alcun piano terapeutico per il minore, se non in seguito alla presentazione del ricorso dinnanzi al TAR.
1.8. Con sentenza n. 16513/2023 il TAR per il Lazio:
- ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti relativamente alla domanda di accertamento del diritto alla erogazione della terapia ABA nei termini inizialmente richiesti;
- ha ritenuto soltanto parzialmente fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale che ha quantificato in complessivi € 6.097,00;
- ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che sarebbe derivato al minore per non aver potuto godere degli effetti migliorativi di interventi riabilitativi erogati in maniera più intensiva.
2.1. Con atto notificato il 7 maggio 2024 i genitori del minore hanno proposto appello avverso la sentenza chiedendo a questo Consiglio il riconoscimento dell’intero danno patrimoniale richiesto, riconosciuto dal TAR solo per un limitato periodo, nonché il danno non patrimoniale chiesto nella misura di € 5.000,00, interamente negato dal giudice di prime cure.
2.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di appello così rubricato:
1) Error in iudicando – contraddittorietà ed illogicità della motivazione - omessa valutazione della cronologia delle prescrizioni specialistiche – omessa valutazione della legittima aspettativa.
2.2. La SL Roma 3 e la Regione Lazio, pur ritualmente intimate, non si sono costituite nel giudizio di appello.
2.3. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Sotto un primo profilo gli appellanti impugnano il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, pur ritenendo fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dai ricorrenti, ne ha ridotto la quantificazione rispetto a quanto domandato in ricorso in ragione del dies a quo da prendersi in considerazione per il computo delle spese risarcibili.
La sentenza ha così motivato sul punto: “ Nel caso di specie la prima richiesta documentata agli atti e formulata direttamente alla Asl reca la data del 17 dicembre 2023 ( rectius : 2021 - nds) e risulta tramessa alla SL in data 20 dicembre 2021. Ora, per quanto le Linee guida regionali di cui alla DGR Regione Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018 in realtà attribuiscano al Pediatra di libera scelta la formulazione del sospetto di disturbo dello spettro autistico e il compito di indirizzare la persona all’Unità funzionale multidisciplinare ASD aziendale della SL di residenza, in applicazione del principio di buona amministrazione deve ritenersi che la SL, una volta ricevuta la richiesta (sia pure formulata in termini di “diffida” ad ottenere il trattamento ABA) con la documentazione ivi allegata, è stata posta nella condizione di procedere, come difatti ha fatto nel corso del giudizio, all’effettuazione della “diagnosi” da parte dell’Unità funzionale del -OMISSIS-e alla successiva presa in carico del minore con la predisposizione del Progetto terapeutico-abilitativo-educativo. Per cui da tale data (20 dicembre 2021) può ritenersi l’avvio del procedimento per la presa in carico del minore da parte della SL. Quanto invece ai termini per la conclusione del procedimento, come disciplinato nelle richiamate Linee guida, il Collegio osserva che in esse non si rinviene la fissazione di termini per cui deve farsi applicazione del termine generale di trenta giorni previsto dal comma 2 dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Tuttavia nel caso di specie la proposta di progetto da parte della SL è intervenuta solo ad aprile 2023. Ne consegue che il minore non è stato tempestivamente preso in carico dalla SL per cui i genitori hanno dovuto sopperire a tale carenza affidandosi alle terapie che hanno ritenuto più consone e sostenendo i relativi costi. Pertanto ritiene il Collegio che la SL debba provvedere al rimborso delle spese sostenute e documentate dai genitori per le terapie erogate al minore dopo che era venuto a scadere il termine per la conclusione del procedimento e nelle more della conclusione dello stesso, ossia con decorrenza dal 19 gennaio 2022 a sino ad aprile 2023 quando è intervenuta la proposta di progetto per il minore da parte della SL ”.
3.1. Gli appellanti, pertanto, contestano l’individuazione del dies a quo operata dal giudice di primo grado e sostengono che la prima valutazione e diagnosi del minore -OMISSIS-sarebbe risalente al 2020, ed è stata effettuata dal Policlinico Gemelli e Umberto I che prescrisse “ un intervento integrato urgente, costruito tra la famiglia, la scuola e il -OMISSIS-di riferimento, oltre all’avvio di un progetto per l’integrazione scolastica ”.
Deducono gli appellanti che in seguito a detta valutazione presentarono domanda presso il Centro AN (che è una struttura privata convenzionata con la SL) nel maggio 2020. Ne inferiscono che proprio “ …Con l’inserimento di -OMISSIS-presso il Centro AN, i genitori hanno chiesto alla Asl, che opera tramite centri convenzionati, in base all’art. 26 della L. 833/78, di poter ricevere le terapie che gli erano state prescritte urgentemente ”; e che del resto, sarebbe oltremodo ingiusto ritenere che solo il cittadino che proceda a diffidare la SL a fornire una prestazione che la stessa dovrebbe fornire per legge, debba essere considerato come titolare del diritto a ricevere detta prestazione.
3.2. La censura è infondata.
Appare infatti condivisibile la statuizione adottata dal giudice di prime cure il quale ha rilevato come le Linee guida regionali di cui alla DGR Regione Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018 - con cui è stato approvato il documento tecnico contenente le linee di indirizzo regionale per i disturbi dello spettro autistico - attribuiscano al Pediatra di libera scelta la formulazione del sospetto di disturbo dello spettro autistico e il compito di indirizzare la persona all’Unità funzionale multidisciplinare ASD aziendale della SL di residenza.
Le suddette linee guida stabiliscono, inoltre, che spetta esclusivamente al servizio competente dell’Azienda Sanitaria Locale (Unità Operativa Complessa U.O.C. TSMREE) – e non già a strutture private convenzionate od a strutture ospedaliere – l’erogazione di qualsivoglia trattamento sanitario terapeutico, il quale peraltro deve essere parametrato su precisi standard concernenti l’individuazione del personale coinvolto, l’individuazione degli obiettivi prefissati, nonché l’utilità del trattamento erogato che deve essere facilmente riscontrabile.
Ne consegue che il riconoscimento dell’eventuale trattamento riabilitativo comportamentale necessita di previa visita multidisciplinare da parte del Servizio Competente della SL (U.O.C. TSMREE) al quale, nel caso di specie, non risultano essersi mai rivolti gli appellanti prima della proposizione del ricorso al TAR.
D’altra parte sono gli stessi ricorrenti a esporre che già in data 13 marzo 2020 il minore era stato sottoposto a valutazione presso il Policlinico Umberto I, struttura pubblica che gli aveva diagnosticato, oltre alla sindrome di Jacobs, anche la sindrome dello spettro autistico, prescrivendo pertanto un intervento integrato urgente, costruito tra la famiglia, la scuola e – appunto – “ il -OMISSIS-di riferimento ”, oltre all’avvio di un progetto per l’integrazione scolastica.
Ne deriva l’infondatezza dell’assunto secondo cui “ …, nel caso di specie, si è in presenza di una prestazione sanitaria che non è stata fornita per la perdurante inerzia della SL, nonostante vi siano strutture pubbliche o convenzionate, quale è il Centro Anffas, autonomamente contattato dai ricorrenti e a sua volta rimasto inoperoso sull’istanza inoltrata, che forniscano la terapia richiesta ”.
In realtà la prenotazione in lista di attesa presso un centro privato convenzionato è circostanza inconferente rispetto alla necessità di rivolgersi alla U.O.C. competente della SL di riferimento, sicché – come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure - è soltanto nel corso del giudizio di primo grado che la SL (proprio per essere stata intimata in giudizio) è stata finalmente coinvolta e posta nella condizione di attivarsi in favore del minore, procedendo quindi all’effettuazione della “diagnosi” da parte dell’Unità funzionale del -OMISSIS-e alla successiva presa in carico del minore medesimo con la predisposizione del Progetto terapeutico-abilitativo-educativo.
Con conseguente infondatezza del motivo di appello e conferma della sentenza di primo grado che ha ritenuto risarcibile il danno patrimoniale per il limitato periodo intercorrente dal 19 gennaio 2022 sino ad aprile 2023.
4. È invece fondato il motivo di appello articolato avverso il capo della sentenza che non ha riconosciuto il danno non patrimoniale, in margine al quale il giudice di prime cure ha così motivato la propria decisione: “ …Palesemente generica e priva di supporto probatoria è la richiesta del risarcimento di danni che asseritamente il minore avrebbe subito per non aver potuto godere di cure in misura più intensiva ”.
Premesso che il riconoscimento del danno non patrimoniale deve comunque essere limitato al periodo dal 19 gennaio 2022 a sino ad aprile 2023, va richiamata sul punto la recente pronuncia di questa Sezione che con la sentenza n. 1373 del 12 febbraio 2024 ha così statuito: “ …Trattasi di pregiudizio riconducibile – secondo la corretta impostazione difensiva di primo grado – al quadro del danno “esistenziale” o “dinamico-relazionale”, in quanto inerente all’impedimento opposto dalla condotta lesiva alla capacità del danneggiato -OMISSIS-, per il quale, per indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 24 novembre 2022, n. 10346), sebbene non possa essere considerato risarcibile in re ipsa, è sempre ammessa la prova per presunzioni semplici, qualora il danneggiato alleghi elementi di fatto dai quali è possibile inferire l’esistenza e l’entità del pregiudizio lamentato.
43. Ebbene, anche a questo riguardo, può prescindersi dagli interventi specificamente individuati nel Progetto Individualizzato predisposto in data 22 aprile 2022, non dovendosi operare una valutazione – di ordine tecnico-scientifico – sul nesso di causalità tra quegli interventi, per la parte propriamente sanitaria o riabilitativa, ed il mancato (o ritardato) recupero -OMISSIS- del minore, ma piuttosto apprezzare, in un’ottica probatoria di ordine squisitamente presuntivo, il depauperamento della vita del minore che l’inerzia amministrativa ha provocato con particolare riguardo alle sue espressioni sociali e relazionali, in ambito scolastico e non.
Deve in proposito ritenersi che proprio l’assenza di una idonea rete di supporto, -OMISSIS-, causata dalla mancata tempestiva predisposizione del Progetto Individualizzato, ha fatto sì che la sua qualità di vita ne risentisse significativamente, non potendo ritenersi idonei a sopperire a tale mancanza, per la loro frammentarietà e slegamento da una cornice unitaria e coordinata dei bisogni assistenziali del minore, gli interventi autonomamente attuati dai suoi genitori.
44. La natura non oggettivamente definibile del pregiudizio de quo ne impone infine la liquidazione equitativa, che ad avviso del Collegio deve tradursi nella misura risarcitoria di € 10.000,00 per ogni annualità in cui si è protratta l’inerzia amministrativa… ”.
Alla stregua dei principi testé richiamati, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dagli odierni appellanti in primo grado, dovendosi prendere in considerazione, ai fini della liquidazione, il periodo di poco più di un anno in cui si è protratta l’inerzia amministrativa; tuttavia, poiché i ricorrenti hanno quantificato con il ricorso in primo grado l’importo richiesto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in € 5.000,00, deve essere loro riconosciuta detta somma, stante il divieto per il giudice di decidere ultra petita , costituendo domanda nuova in appello la richiesta di quantificare equitativamente tale danno nella diversa misura indicata nella citata sentenza n.1373/2024.
5. L’appello in conclusione deve essere in parte respinto ed in parte accolto nei sensi indicati in motivazione e precisati in dispositivo.
6. L’SL Roma 3 deve essere condannata alla refusione delle spese del giudizio di appello sostenute dai ricorrenti per entrambi i gradi del giudizio, nella complessiva misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie come in motivazione, e per l’effetto:
- condanna la SL Roma 3 al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli appellanti, nella complessiva misura di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dalla liquidazione e fino all’effettivo soddisfo;
- condanna la SL Roma 3 al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 4 e 11 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
FF CO, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
IA RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA | FF CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.