Art. 4.
L'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa.
Il termine previsto dall' articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , gia' prorogato di novanta giorni dall' articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394 , convertito in legge dalla legge 1 ottobre 1985, n. 485 , e' prorogato di altri trenta giorni.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 4, secondo comma:
Il testo del primo comma dell'art. 21 (Convocazione dei corpi elettorali) della legge n. 195/1958 e' il seguente:
"Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio".
L'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa.
Il termine previsto dall' articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , gia' prorogato di novanta giorni dall' articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394 , convertito in legge dalla legge 1 ottobre 1985, n. 485 , e' prorogato di altri trenta giorni.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 4, secondo comma:
Il testo del primo comma dell'art. 21 (Convocazione dei corpi elettorali) della legge n. 195/1958 e' il seguente:
"Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio".