Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 62
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo di prescrizione, applicando il termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. e sottolineando la mancata impugnazione della cartella di pagamento originaria.

  • Rigettato
    Inefficacia dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha affermato che le doglianze relative alla nullità dell'intimazione dovevano essere fatte valere in sede di impugnativa della cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 62
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo