CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
GI MIRKO, Relatore
RO MASSIMILIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 987/2021 depositato il 23/07/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - V.macanno, 37 Loc. Colonnella 47900 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 2 e pubblicata il 28/01/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13720189000120887000 REGISTRO 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27 aprile 2018, Resistente_1 chiamava in giudizio davanti alla CTP di Roma l'Agenzia delle Entrate di Rimini e l'Agente della Riscossione per la declaratoria di inefficacia e/o l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13720189000120887000; sosteneva la ricorrente la prescrizione del credito per una cartella di pagamento notificata il 15.06.2002 ed avente ad oggetto un credito risalente all'anno
1999 nonché la violazione degli artt. 23, 24 e 97 della Costituzione art. 7, 9 e 10 della L. 241/90, artt. 1, 2,3,
5, 6 e 7 dello Statuo del Contribuente.
Le parti pubbliche si costituivano con proprie controdeduzioni.
Con sentenza n. 5198 di data 13 luglio 2020 la CTP di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della CTP di Rimini.
Il processo veniva riassunto al cospetto della CTP di Rimini nel rispetto dei termini normativamente sanciti.
Con sentenza n. 21/2021, la CTP di Rimini, decideva per l'accoglimento del ricorso e l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta che il 29 novembre 1999, la Resistente_1, con scrittura privata autenticata, registrata presso l'ufficio di Rimini 1, sub numero 840, aveva trasferito a Nominativo_1, CF_1, per un corrispettivo pari ad € 23.240,56, la propria azienda.
Tale valore, in seguito ad accertamento, era stato rettificato da € 23.240,56 ad € 69.721,68.
Le maggiori imposte liquidate con atto n. 992VQQQ84QQQQ non erano state né versate, né contestate, e quindi iscritte a ruolo, a titolo definitivo, a carico di entrambe le parti negoziali, responsabili in via solidale.
Il ruolo 137-Rimini 2002-66 era stato reso esecutivo in data 18 dicembre 2001; nei termini previsti dall'art. 24 del DPR n. 602/1973 era stato consegnato telematicamente al Concessionario della Riscossione;
in data
15 giugno 2002, a mezzo raccomandata n. 50161993772 - 4 era stata recapitata all'indirizzo di residenza della contribuente (Indirizzo_1, Bovino - FG) la cartella n. 13720020005197878001; in data 17 maggio 2011 era stata notificata un'intimazione di pagamento con raccomandata - n. 142423768179 di data 3 maggio
- consegnata personalmente alla Resistente_1 come evince dalla firma apposta sulla ricevuta in calce allegata;
in data 13 novembre 2013 era stata notificata un'ulteriore intimazione di pagamento con raccomandata – n. 67207810580-3 - consegnata nelle mani della madre convivente, Nominativo_3.
L'Agenzia delle Entrate e l'Agente per la riscossione non erano mai decaduti dall'esercizio dell'azione; la Resistente_1 – ove avesse voluto contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo sotto il profilo procedurale e temporale - avrebbe dovuto muovere le sue censure in sede di impugnativa della cartella di pagamento che era stata prodromica all'intimazione.
Al pari della decadenza anche l'eccezione in tema di prescrizione era destituita di fondamento;
il recupero di tributi erariali soggiace al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
La parte, che nel 2002 aveva ricevuto la cartella, non aveva proposto impugnativa.
Quanto alla nullità dell'intimazione, si tratta di doglianze dovevano farsi valere in sede di impugnativa della cartella.
Spese come in dispositivo.
P.Q.M.
1. ACCOGLIE l'appello.
2. REVOCA la sentenza di primo grado.
3. RESPINGE il ricorso di primo grado, così confermando la legittimità della attività della Agenzia.
4. NULLA PER SPESE in primo grado.
5. CONDANNA la parte Resistente_1 al pagamento delle spese di lite di questa fase di appello. Tali spese di lite si liquidano in complessivi euro 1.000,00, qui già incluso ogni aumento ed ogni diminuzione di legge..
Somma finale omnicomprensiva, sulla quale solo Cassa professionale ed IVA, se dovute in relazione al tipo di difesa.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
GI MIRKO, Relatore
RO MASSIMILIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 987/2021 depositato il 23/07/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - V.macanno, 37 Loc. Colonnella 47900 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 2 e pubblicata il 28/01/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13720189000120887000 REGISTRO 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27 aprile 2018, Resistente_1 chiamava in giudizio davanti alla CTP di Roma l'Agenzia delle Entrate di Rimini e l'Agente della Riscossione per la declaratoria di inefficacia e/o l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13720189000120887000; sosteneva la ricorrente la prescrizione del credito per una cartella di pagamento notificata il 15.06.2002 ed avente ad oggetto un credito risalente all'anno
1999 nonché la violazione degli artt. 23, 24 e 97 della Costituzione art. 7, 9 e 10 della L. 241/90, artt. 1, 2,3,
5, 6 e 7 dello Statuo del Contribuente.
Le parti pubbliche si costituivano con proprie controdeduzioni.
Con sentenza n. 5198 di data 13 luglio 2020 la CTP di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della CTP di Rimini.
Il processo veniva riassunto al cospetto della CTP di Rimini nel rispetto dei termini normativamente sanciti.
Con sentenza n. 21/2021, la CTP di Rimini, decideva per l'accoglimento del ricorso e l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta che il 29 novembre 1999, la Resistente_1, con scrittura privata autenticata, registrata presso l'ufficio di Rimini 1, sub numero 840, aveva trasferito a Nominativo_1, CF_1, per un corrispettivo pari ad € 23.240,56, la propria azienda.
Tale valore, in seguito ad accertamento, era stato rettificato da € 23.240,56 ad € 69.721,68.
Le maggiori imposte liquidate con atto n. 992VQQQ84QQQQ non erano state né versate, né contestate, e quindi iscritte a ruolo, a titolo definitivo, a carico di entrambe le parti negoziali, responsabili in via solidale.
Il ruolo 137-Rimini 2002-66 era stato reso esecutivo in data 18 dicembre 2001; nei termini previsti dall'art. 24 del DPR n. 602/1973 era stato consegnato telematicamente al Concessionario della Riscossione;
in data
15 giugno 2002, a mezzo raccomandata n. 50161993772 - 4 era stata recapitata all'indirizzo di residenza della contribuente (Indirizzo_1, Bovino - FG) la cartella n. 13720020005197878001; in data 17 maggio 2011 era stata notificata un'intimazione di pagamento con raccomandata - n. 142423768179 di data 3 maggio
- consegnata personalmente alla Resistente_1 come evince dalla firma apposta sulla ricevuta in calce allegata;
in data 13 novembre 2013 era stata notificata un'ulteriore intimazione di pagamento con raccomandata – n. 67207810580-3 - consegnata nelle mani della madre convivente, Nominativo_3.
L'Agenzia delle Entrate e l'Agente per la riscossione non erano mai decaduti dall'esercizio dell'azione; la Resistente_1 – ove avesse voluto contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo sotto il profilo procedurale e temporale - avrebbe dovuto muovere le sue censure in sede di impugnativa della cartella di pagamento che era stata prodromica all'intimazione.
Al pari della decadenza anche l'eccezione in tema di prescrizione era destituita di fondamento;
il recupero di tributi erariali soggiace al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
La parte, che nel 2002 aveva ricevuto la cartella, non aveva proposto impugnativa.
Quanto alla nullità dell'intimazione, si tratta di doglianze dovevano farsi valere in sede di impugnativa della cartella.
Spese come in dispositivo.
P.Q.M.
1. ACCOGLIE l'appello.
2. REVOCA la sentenza di primo grado.
3. RESPINGE il ricorso di primo grado, così confermando la legittimità della attività della Agenzia.
4. NULLA PER SPESE in primo grado.
5. CONDANNA la parte Resistente_1 al pagamento delle spese di lite di questa fase di appello. Tali spese di lite si liquidano in complessivi euro 1.000,00, qui già incluso ogni aumento ed ogni diminuzione di legge..
Somma finale omnicomprensiva, sulla quale solo Cassa professionale ed IVA, se dovute in relazione al tipo di difesa.