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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 446/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 446/2024 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Elisa Pelella
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio (pronuncia ex art. 473bis. 49 c.p.c. – cumulo di domande)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal signor e dalla signora Parte_1 ; matrimonio celebrato in Ravenna, in data 26.06.2019, con atto trascritto/iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Ravenna atto n. 136, anno 2019, parte 1; b) Ordinare al Comune di Ravenna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 3 c) Confermare il provvedimento della separazione e Disporre che i coniugi provvedano al proprio personale mantenimento essendo i medesimi titolari di adeguati redditi;
d) Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la sig.ra CP_1 esponendo: - di avere contratto matrimonio con quest'ultima in Ravenna in data 26.06.2019,
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (anno 2019, atto n. 136 parte 1); - che dall'unione non sono nati figli, chiedendo emettersi pronuncia di separazione personale con contestuale rimessione della causa sul ruolo al fine della pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La sig.ra ritualmente evocata in causa non si è costituita venendo dichiarata contumace. CP_1
Il PM in sede ha spiegato rituale intervento.
Con sentenza n. 3394/2024 emanata nel presente giudizio ex art. 473bis. 49 c.p.c. è stata emanata sentenza di separazione personale.
Rimessa la causa sul ruolo, parte ricorrente ha dichiarato di non volersi riconciliare e di voler addivenire a sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice relatore rilevata l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori ex art. 473bis. 22 c.p.c. né la necessità di svolgimento di attività istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in sede ha concluso come da nota del 20.5.2025.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra le parti deve essere accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza definitiva n. 3394/2024 pubblicata il 30.09.2024 è stata pronunziata dall'intestato Tribunale sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo trascorso il termine di legge senza che vi sia stata riconciliazione.
Nulla per le spese di lite, attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.06.2019 tra Parte_1
in Ravenna (RA), trascritto al registro degli atti di matrimonio al n. 136, Parte I, Controparte_1 anno 2019 del Comune di Ravenna (RA);
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 17.7.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 446/2024 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Elisa Pelella
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio (pronuncia ex art. 473bis. 49 c.p.c. – cumulo di domande)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal signor e dalla signora Parte_1 ; matrimonio celebrato in Ravenna, in data 26.06.2019, con atto trascritto/iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Ravenna atto n. 136, anno 2019, parte 1; b) Ordinare al Comune di Ravenna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 3 c) Confermare il provvedimento della separazione e Disporre che i coniugi provvedano al proprio personale mantenimento essendo i medesimi titolari di adeguati redditi;
d) Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la sig.ra CP_1 esponendo: - di avere contratto matrimonio con quest'ultima in Ravenna in data 26.06.2019,
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (anno 2019, atto n. 136 parte 1); - che dall'unione non sono nati figli, chiedendo emettersi pronuncia di separazione personale con contestuale rimessione della causa sul ruolo al fine della pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La sig.ra ritualmente evocata in causa non si è costituita venendo dichiarata contumace. CP_1
Il PM in sede ha spiegato rituale intervento.
Con sentenza n. 3394/2024 emanata nel presente giudizio ex art. 473bis. 49 c.p.c. è stata emanata sentenza di separazione personale.
Rimessa la causa sul ruolo, parte ricorrente ha dichiarato di non volersi riconciliare e di voler addivenire a sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice relatore rilevata l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori ex art. 473bis. 22 c.p.c. né la necessità di svolgimento di attività istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in sede ha concluso come da nota del 20.5.2025.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra le parti deve essere accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza definitiva n. 3394/2024 pubblicata il 30.09.2024 è stata pronunziata dall'intestato Tribunale sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo trascorso il termine di legge senza che vi sia stata riconciliazione.
Nulla per le spese di lite, attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.06.2019 tra Parte_1
in Ravenna (RA), trascritto al registro degli atti di matrimonio al n. 136, Parte I, Controparte_1 anno 2019 del Comune di Ravenna (RA);
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 17.7.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 3 di 3