CASS
Sentenza 6 ottobre 2023
Sentenza 6 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2023, n. 40803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40803 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
lette la memoria e le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO TOBIA CAPUTO, difensore della parte civile AR NN TI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese in favore della menzionata parte civile, come da allegata nota;
letta la memoria dell'Avv. FIORINO RUGGIO, il quale ha preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero e si è limitato a chiedere, con ulteriori argomentazioni, l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/09/2022, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza del 10/11/2017 del Tribunale di Lecce: a) dichiarava non doversi Penale Sent. Sez. 2 Num. 40803 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 13/09/2023 procedere nei confronti di NN PE per il reato di truffa aggravata (dall'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità) ai danni di NN TI AR per essere lo stesso reato estinto per prescrizione;
b) confermava la condanna dello stesso NN PE al risarcimento del danno cagionato alla predetta NN TI AR, costituita parte civile. L'illecito attribuito al PE era consistito nell'avere tratto in errore NN TI AR rappresentandole come conveniente l'acquisto delle quote di Via Milano s.a.s. di EN AN & C. delle quali erano titolari lo stesso NN PE e il figlio di lui VA PE, tacendole, invece, la pesante situazione debitoria della stessa società, così inducendo la AR ad acquistare le menzionate quote (per C 8.000,00 quella di NN PE e per C 6.000,00 quella di VA PE), stipulando un contratto che essa, se non indotta in errore nel modo predetto, non avrebbe concluso. 2. Avverso l'indicata sentenza del 14/09/2022 della Corte d'appello di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NN PE, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) , cod. proc. pen., la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce: a) non avrebbe motivato in ordine alla propria richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire i documenti che non erano stati ammessi dal Tribunale di Lecce all'udienza dell'8 settembre 2017; b) avrebbe motivato in ordine alla propria responsabilità civile in modo apparente e illogico, ignorando i motivi che erano stati prospettati nel proprio atto di appello, e trascurando, in particolare, che: la AR acquistò le quote, interamente versate, di due soci accomandanti, i quali non possono contrarre obbligazioni in nome della società e non rispondono delle obbligazioni sociali;
dal dibattimento sarebbe emerso che «all'atto della vendita della quota quanto c'era da riferire sullo stato dell'arte veniva messo sul tavolo»; la AR, inizialmente, intendeva acquistare solo la quota di VA PE e solo successivamente volle acquistare anche quella del padre ricorrente;
quand'anche vi fossero stati dei debiti della società sottaciuti, «raccomandante non avrebbe sposato le obbligazioni sociali ma, per contro, avrebbe potuto adire il giudice per la responsabilità che l'amministratore aveva nella gestione dell'azienda»; «la AR, quale accomandante, non poteva trarre profitto di alcunché perché nella società in accomandita semplice il profitto, gli utili, vanno deliberati, così come gli stipendi, e gli emolumenti di sorta, tanto vero che avendo il 70% del capitale poteva porre all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci qualunque decisione». 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Con la sentenza n. 182 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. che erano state sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, e all'art. 48 CDFUE. Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha chiarito che, a seguito della maturazione della prescrizione, il «giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)», con l'ulteriore precisazione che, con «riguardo al "fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale». Tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche, il giudice penale, qualora non sia intervenuta la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, deve verificare non se sussista la responsabilità di questi «al di là di ogni ragionevole dubbio», bensì riscontrare la sussistenza della condotta illecita fonte del diritto al risarcimento in favore della parte civile. A tale proposito, la Corte costituzionale ha altresì chiarito come la «natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell - alto grado di probabilità logica" (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio- 3 11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)». 3. La Corte d'appello di Lecce ha rispettato tali principi, dovendosi ritenere che essa abbia adeguatamente e non illogicamente motivato in ordine all'integrazione, per effetto della condotta del PE, di un illecito aquiliano, per avere la stessa condotta provocato alla parte civile NN TI AR un «danno ingiusto» secondo l'art. 2043 cod. civ. La Corte d'appello di Lecce ha in particolare evidenziato come, secondo quanto era stato dichiarato dalla persona offesa, il PE, nel corso delle trattative per la compravendita delle quote (propria e del figlio VA) di Via Milano s.a.s. di EN AN & C. s.a.s., le avesse offerto rassicurazioni in ordine alla bontà dell'affare che ella si accingeva a concludere e, in particolare, nel discutere della situazione dell'attività commerciale che veniva svolta dall'impresa sociale, aveva omesso di avvertirla delle reali situazioni economiche in cui versava l'attività commerciale, in particolare, dei comprovati debiti che gravavano sulla società per canoni scaduti e fornitori di merce in attesa di pagamento. Da ciò le conseguenze, tratte dalla Corte d'appello di Lecce in modo del tutto logico: che tale illecita condotta del PE aveva leso la sfera patrimoniale della AR, in quanto l'aveva indotta a concludere un contratto che, in assenza della stessa condotta, non avrebbe mai concluso;
della risarcibilità dei danni derivanti da tale lesione, costituiti, almeno quanto a quelli di immediata emersione, dalla totale - o, quanto meno, parziale - perdita della somma corrisposta per l'acquisto di quote che, essendo di una società in sostanziale dissesto, evidentemente non valevano quanto pagato per esse sul presupposto che la stessa società godesse, invece, di "buona salute". Tale motivazione non risulta scalfita dalle censure del ricorrente, atteso che esse non appaiono tali da escludere le indicate lesioni della sfera patrimoniale della AR - costituita dalla conclusione di un acquisto di quote che, in assenza dell'evidenziata condotta illecita del PE, essa non avrebbe comprato - e conseguente evidenziato danno derivante dalla stessa lesione, atteso che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, tali estremi del ravvisato illecito aquiliano non sono esclusi né dal fatto che l'acquisto riguardò le quote di due soci accomandanti, né dall'asserito intento iniziale della AR di acquistare 4 le sole quote del figlio del ricorrente, né dalla possibilità della AR di agire nei confronti dell'amministratore della società, né, infine, dai poteri della AR discendenti dal fatto che essa avrebbe detenuto la quota del 70% della società. Il Collegio reputa infine che la Corte d'appello di Lecce abbia implicitamente fornito una logica risposta negativa alla richiesta di acquisizione documentale che era stata avanzata dalla difesa del PE - come richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (peraltro, nel senso che, nel giudizio di appello, l'acquisizione di documenti è rituale anche senza la necessità di un'ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento: Sez. 5, n. 36450 del 22/04/2004, Communara, Rv. 230238-01) -, atteso che tale documentazione appariva diretta a evidenziare circostanze, come quella che alla AR sarebbe stato chiarito che essa avrebbe acquistato quote di soci accomandanti (pag. 1 della sentenza impugnata), che, per quanto già detto, apparivano ininfluenti al fine di accertare la sussistenza, nei termini che si sono esposti, dell'illecito aquiliano attribuito al PE. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dall'inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna del PE alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile NN TI AR, che si liquidano in complessivi € 3.420,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AR NN TI che liquida in complessivi € 3.420,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 13/09/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
lette la memoria e le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO TOBIA CAPUTO, difensore della parte civile AR NN TI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese in favore della menzionata parte civile, come da allegata nota;
letta la memoria dell'Avv. FIORINO RUGGIO, il quale ha preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero e si è limitato a chiedere, con ulteriori argomentazioni, l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/09/2022, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza del 10/11/2017 del Tribunale di Lecce: a) dichiarava non doversi Penale Sent. Sez. 2 Num. 40803 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 13/09/2023 procedere nei confronti di NN PE per il reato di truffa aggravata (dall'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità) ai danni di NN TI AR per essere lo stesso reato estinto per prescrizione;
b) confermava la condanna dello stesso NN PE al risarcimento del danno cagionato alla predetta NN TI AR, costituita parte civile. L'illecito attribuito al PE era consistito nell'avere tratto in errore NN TI AR rappresentandole come conveniente l'acquisto delle quote di Via Milano s.a.s. di EN AN & C. delle quali erano titolari lo stesso NN PE e il figlio di lui VA PE, tacendole, invece, la pesante situazione debitoria della stessa società, così inducendo la AR ad acquistare le menzionate quote (per C 8.000,00 quella di NN PE e per C 6.000,00 quella di VA PE), stipulando un contratto che essa, se non indotta in errore nel modo predetto, non avrebbe concluso. 2. Avverso l'indicata sentenza del 14/09/2022 della Corte d'appello di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NN PE, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) , cod. proc. pen., la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce: a) non avrebbe motivato in ordine alla propria richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire i documenti che non erano stati ammessi dal Tribunale di Lecce all'udienza dell'8 settembre 2017; b) avrebbe motivato in ordine alla propria responsabilità civile in modo apparente e illogico, ignorando i motivi che erano stati prospettati nel proprio atto di appello, e trascurando, in particolare, che: la AR acquistò le quote, interamente versate, di due soci accomandanti, i quali non possono contrarre obbligazioni in nome della società e non rispondono delle obbligazioni sociali;
dal dibattimento sarebbe emerso che «all'atto della vendita della quota quanto c'era da riferire sullo stato dell'arte veniva messo sul tavolo»; la AR, inizialmente, intendeva acquistare solo la quota di VA PE e solo successivamente volle acquistare anche quella del padre ricorrente;
quand'anche vi fossero stati dei debiti della società sottaciuti, «raccomandante non avrebbe sposato le obbligazioni sociali ma, per contro, avrebbe potuto adire il giudice per la responsabilità che l'amministratore aveva nella gestione dell'azienda»; «la AR, quale accomandante, non poteva trarre profitto di alcunché perché nella società in accomandita semplice il profitto, gli utili, vanno deliberati, così come gli stipendi, e gli emolumenti di sorta, tanto vero che avendo il 70% del capitale poteva porre all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci qualunque decisione». 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Con la sentenza n. 182 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. che erano state sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, e all'art. 48 CDFUE. Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha chiarito che, a seguito della maturazione della prescrizione, il «giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)», con l'ulteriore precisazione che, con «riguardo al "fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale». Tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche, il giudice penale, qualora non sia intervenuta la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, deve verificare non se sussista la responsabilità di questi «al di là di ogni ragionevole dubbio», bensì riscontrare la sussistenza della condotta illecita fonte del diritto al risarcimento in favore della parte civile. A tale proposito, la Corte costituzionale ha altresì chiarito come la «natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell - alto grado di probabilità logica" (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio- 3 11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)». 3. La Corte d'appello di Lecce ha rispettato tali principi, dovendosi ritenere che essa abbia adeguatamente e non illogicamente motivato in ordine all'integrazione, per effetto della condotta del PE, di un illecito aquiliano, per avere la stessa condotta provocato alla parte civile NN TI AR un «danno ingiusto» secondo l'art. 2043 cod. civ. La Corte d'appello di Lecce ha in particolare evidenziato come, secondo quanto era stato dichiarato dalla persona offesa, il PE, nel corso delle trattative per la compravendita delle quote (propria e del figlio VA) di Via Milano s.a.s. di EN AN & C. s.a.s., le avesse offerto rassicurazioni in ordine alla bontà dell'affare che ella si accingeva a concludere e, in particolare, nel discutere della situazione dell'attività commerciale che veniva svolta dall'impresa sociale, aveva omesso di avvertirla delle reali situazioni economiche in cui versava l'attività commerciale, in particolare, dei comprovati debiti che gravavano sulla società per canoni scaduti e fornitori di merce in attesa di pagamento. Da ciò le conseguenze, tratte dalla Corte d'appello di Lecce in modo del tutto logico: che tale illecita condotta del PE aveva leso la sfera patrimoniale della AR, in quanto l'aveva indotta a concludere un contratto che, in assenza della stessa condotta, non avrebbe mai concluso;
della risarcibilità dei danni derivanti da tale lesione, costituiti, almeno quanto a quelli di immediata emersione, dalla totale - o, quanto meno, parziale - perdita della somma corrisposta per l'acquisto di quote che, essendo di una società in sostanziale dissesto, evidentemente non valevano quanto pagato per esse sul presupposto che la stessa società godesse, invece, di "buona salute". Tale motivazione non risulta scalfita dalle censure del ricorrente, atteso che esse non appaiono tali da escludere le indicate lesioni della sfera patrimoniale della AR - costituita dalla conclusione di un acquisto di quote che, in assenza dell'evidenziata condotta illecita del PE, essa non avrebbe comprato - e conseguente evidenziato danno derivante dalla stessa lesione, atteso che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, tali estremi del ravvisato illecito aquiliano non sono esclusi né dal fatto che l'acquisto riguardò le quote di due soci accomandanti, né dall'asserito intento iniziale della AR di acquistare 4 le sole quote del figlio del ricorrente, né dalla possibilità della AR di agire nei confronti dell'amministratore della società, né, infine, dai poteri della AR discendenti dal fatto che essa avrebbe detenuto la quota del 70% della società. Il Collegio reputa infine che la Corte d'appello di Lecce abbia implicitamente fornito una logica risposta negativa alla richiesta di acquisizione documentale che era stata avanzata dalla difesa del PE - come richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (peraltro, nel senso che, nel giudizio di appello, l'acquisizione di documenti è rituale anche senza la necessità di un'ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento: Sez. 5, n. 36450 del 22/04/2004, Communara, Rv. 230238-01) -, atteso che tale documentazione appariva diretta a evidenziare circostanze, come quella che alla AR sarebbe stato chiarito che essa avrebbe acquistato quote di soci accomandanti (pag. 1 della sentenza impugnata), che, per quanto già detto, apparivano ininfluenti al fine di accertare la sussistenza, nei termini che si sono esposti, dell'illecito aquiliano attribuito al PE. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dall'inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna del PE alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile NN TI AR, che si liquidano in complessivi € 3.420,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AR NN TI che liquida in complessivi € 3.420,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 13/09/2023.