Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5420
CASS
Sentenza 15 aprile 2002

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Il sistema delineato dal diritto di famiglia non attribuisce, in costanza di matrimonio, al coniuge non proprietario alcun potere sulla proprietà esclusiva dell'altro coniuge, ne' gli conferisce il potere di impedirgli il compimento degli atti di disposizione che non condivide, a meno che non si dimostri che tali atti comportino la concreta violazione degli obblighi di assistenza economico - materiale della famiglia incombenti sul coniuge proprietario.

La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica.

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  • 1Sulla validità delle fideiussioni rilasciate in conformità al modulo predisposto dall’ABI
    https://www.dirittobancario.it/ · 19 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5420
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5420
Data del deposito : 15 aprile 2002

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