Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 2
Il sistema delineato dal diritto di famiglia non attribuisce, in costanza di matrimonio, al coniuge non proprietario alcun potere sulla proprietà esclusiva dell'altro coniuge, ne' gli conferisce il potere di impedirgli il compimento degli atti di disposizione che non condivide, a meno che non si dimostri che tali atti comportino la concreta violazione degli obblighi di assistenza economico - materiale della famiglia incombenti sul coniuge proprietario.
La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica.
Commentario • 1
- 1. Sulla validità delle fideiussioni rilasciate in conformità al modulo predisposto dall’ABIhttps://www.dirittobancario.it/ · 19 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5420 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GR CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la difende unitamente all'avvocato RICCARDO MANCUSO LO SARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UT SALVATORE, UT VENERINA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE T22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, difesi dall'avvocato GIUSEPPE PENNINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
IA AE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 21261/99 proposto da:
IA AE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PANETTERIA 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SINESIO, difeso dall'avvocato AE CAPONNETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
UT SALVATORE, UT VENERINA, GR CA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 612/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 08/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato MANCUSO LO SARDO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CAPONNETTO AE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19 gennaio ed il 3 febbraio 1996 LI RE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, LV e EN TT e AE BB e, premesso di essere coniugata con quest'ultimo, esponeva che con atto del 10 aprile 1987 i convenuti avevano proceduto all'aumento del capitale sociale della snc Master Lab, costituita il 4.12.1986 da EN TT e AE BB, da lire 2.000.000 a lire 60.000.000, con contestuale ingresso nella compagine sociale di LV TT.
Precisava l'attrice che il nuovo socio aveva conferito in società un'azienda individuale del valore di L. 10.273.730 e che il restante capitale sociale era stato sottoscritto per lire 5.307.000 da AE BB e per lire 14.419.270 da EN TT. Aggiungeva che con lo stesso atto il BB aveva ceduto a titolo gratuito agli altri soci quote della sua partecipazione, sicché il capitale sociale risultava alla fine ripartito nella misura di L. 20.000.000 per ciascun socio.
Deducendo che siffatta cessione, per la quale doveva reputarsi necessario il rispetto dei requisiti formali della donazione, era stata compiuta senza il suo consenso ed intervento e che si configurava l'eventualità di una sua prossima separazione dal marito, domandava che venisse dichiarata la nullità dell'atto per difetto di forma e venisse pronunciata condanna nei confronti dei convenuti TT alla restituzione degli utili riscossi in ragione della quota di capitale ad essi gratuitamente ceduta. Subordinatamente chiedeva che la cessione fosse dichiarata nulla limitatamente alla quota sociale a lei spettante in forza del rapporto di coniugio, con la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione.
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio.
LV e EN TT contestavano siccome infondata la domanda, rilevando essere intervenuta tra le parti convenute non una gratuita cessione di quota sociale, ma un trasferimento di quote in pagamento di debiti pregressi del BB;
domandavano inoltre in via riconvenzionale la condanna dell'attrice alla restituzione di quanto da essa percepito sugli utili indebitamente non distribuiti dal marito;
costituendosi in corso di causa con altro difensore, deducevano ancora il difetto di legittimazione attiva dell'istante per l'infondatezza del richiamo al regime della comunione legale tra coniugi.
Il convenuto BB allegava invece di essere stato indotto alla cessione gratuita delle quote in favore degli zii TT dalla prospettiva di una imminente separazione dalla moglie e perciò dall'intento di sottrarsi ai conseguenti suoi obblighi matrimoniali di mantenimento;
rappresentava quindi la recuperata sussistenza delle condizioni dell'unità e della pace familiare e dichiarava pertanto di rimettersi alla decisione del giudice.
Il Tribunale adito, in funzione monocratica, con sentenza 29 luglio 1997, dichiarava la nullità della donazione di quote della "Master Lab di BB AE snc", stipulata il 10.4.1987 tra il BB e i TT, rigettava la domanda restitutoria avanzata dalla RE, e compensava tra le parti le spese di lite in ragione della metà, con accollo solidale ai convenuti della metà residua. Proposto gravame dai TT, cui resistevano il BB e la RE, la Corte d'appello di Palermo, con sentenza 30.4/8.7.99, in riforma della impugnata decisione, rigettava la domanda di nullità proposta dalla RE condannandola al rimborso in favore degli appellanti delle spese del giudizio di primo grado.
Condannava quel giudice la stessa RE ed il BB, in solido, al rimborso in favore del TT delle spese del giudizio d'appello.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione LI RE sulla base di due motivi.
Resistono con distinti controricorsi LV e EN TT e AE BB il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato ad un'unica censura.
I ricorrenti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è preliminarmente proceduto alla riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto rileva con il primo motivo del ricorso principale la RE che essendo l'azione di nullità ex art. 1421 cc legittimata dalla necessità di evitare una lesione al proprio diritto e quindi un danno alla propria sfera giuridica, non era fondatamente contestabile che siffatta necessità scaturiva dalla violazione da parte del coniuge, attraverso il compiuto atto negoziale di cessione gratuita delle quote sociali, dell'art. 143 ultimo comma cc secondo il quale ciascun coniuge è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione anche alle proprie sostanze.
Aveva pertanto errato la Corte del merito nel ritenere insussistente la legittimazione attiva di essa RE essendo del tutto evidente come, nel caso di specie, la declaratoria di nullità per difetto di forma della donazione delle quote sociali si ponesse in posizione strumentale al mantenimento del livello contributivo agli obblighi familiari.
Osserva ancora che la ritenuta carenza legittimazione attiva era stata fondata dal giudice del gravame di merito sull'erronea considerazione secondo cui essa ricorrente non avesse offerto alcuna prova in ordine alle capacità reddituali proprie e del coniuge laddove, al contrario, sul punto era stata fornita ampia prova documentale mediante la produzione dei modelli 740 relativi al periodo considerato, così come era stato opportunamente dimostrato che il valore delle quote oggetto della donazione era di entità tale da risultare sproporzionatamente eccessivo rispetto ai redditi complessivi del donante.
Nè, ad avviso della RE, poteva superarsi la mancanza dell'atto pubblico con la considerazione che la donazione fosse di modico valore ai sensi dell'art. 783 cc, giacché di essa non ricorrevano di certo i presupposti, avuto riguardo all'entità economica dei beni donati considerata obiettivamente nonché in rapporto alla esigua capacità patrimoniale del donante.
La doglianza non può essere accolta.
È ferma giurisprudenza di questa Suprema Corte che l'art. 1421 cc, in virtù del quale la nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che propone tale azione dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (V. Cass. N. 1553/81, N. 7197/93).
Ciò premesso appaiono corrette e comunque, in quanto congruamente motivate, non censurabili in questa sede le considerazioni svolte dalla Corte del merito per escludere che la RE versasse in un rapporto giuridicamente apprezzabile rispetto al negozio di cessione di quote sociali dal coniuge BB ai TT, di cui chiede dichiararsi la nullità.
Al riguardo premesso che nel presente giudizio era stato accertato in modo ormai incontrovertibile che titolare esclusivo delle quote di partecipazione alla società era il BB, ha rilevato la Corte territoriale che il sistema delineato dal diritto di famiglia, in esso compreso il disposto di cui all'art. 143 cc, non attribuisce, in costanza di matrimonio, al coniuge non proprietario alcun potere sulla proprietà esclusiva dell'altro coniuge, ne' gli conferisce il potere di impedirgli il compimento di atti di disposizione che non condivide, a meno che non si dimostri che tali atti comportino la concreta violazione degli obblighi di assistenza economico-materiale della famiglia incombenti sul coniuge proprietario (v. Cass. n. 5415/92). Tale prova, secondo il qui insindacabile apprezzamento del giudice del gravame di merito, non era stata fornita dall'attuale ricorrente, con la conseguenza che l'eccezione del difetto di legittimazione a proporre l'azione di nullità ex art. 1421 cc, peraltro rilevabile d'ufficio, doveva esser ritenuta fondata, con il conseguente rigetto anche della domanda di nullità dalla stessa proposta, in ordine alla quale in carenza di un interesse giuridicamente rilevante della RE a proporre l'azione, quel giudice non poteva neppure esercitare poteri officiosi.
Occorre quindi esaminare, per evidenti ragioni di priorità logico- giuridica, l'unico motivo del ricorso incidentale con il quale si denunzia in riferimento all'art. 360 n. 5 cpc, omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva il ricorrente che convenuto dalla moglie nel giudizio dalla stessa volto a far dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 10.4.1987, non si era opposto a tale richiesta e che, costituitosi nel giudizio d'appello, chiedendo la conferma della sentenza di prime cure ed il rigetto dell'impugnazione del TT, aveva aderito alla richiesta declaratoria di nullità avanzata dalla RE, deducendo peraltro la mancanza dei requisiti formali dell'atto di donazione.
Senonché la Corte territoriale, rigettando la domanda della RE, non aveva in alcun modo statuito sulla richiesta declaratoria di nullità da lui proposta, pur avendo considerato, in sede di regolamento delle spese del giudizio d'appello, la posizione di contrasto nei confronti degli appellanti assunta da esso BB, nei cui riguardi, peraltro, nessuna preclusione esisteva in ordine alla rilevabilità della invalidità del negozio di donazione potendo essa, ai sensi dell'art. 1421 cc, esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse in ogni stato e grado del processo(egli del resto, avendo sottoscritto il contratto, era comunque legittimato all'esercizio dell'azione "de qua").
Chiede pertanto nella inerzia del giudice di secondo grado, che a detta declaratoria di nullità provveda questo giudice di legittimità, atteso l'insanabile difetto del requisito formale della stipulazione per atto pubblico richiesto dall'art. 782 cc e non essendovi sul punto necessità di specifiche indagini di fatto. Il ricorso è infondato.
Il BB, convenuto in prime cure dalla moglie RE LI che aveva chiesto dichiararsi la nullità, per difetto di forma, della cessione a titolo gratuito delle quote di capitale sociale effettuata dal coniuge in favore del TT, si era rimesso in quella sede alla statuizione equitativa del giudice adito.
Dichiarata dal Tribunale la nullità della donazione di quote della "Master Lab di BB AE snc" stipulata il 10.4.1987 tra l'attuale ricorrente incidentale ed i nominati TTa fronte del gravame proposto dai predetti che avevano chiesto declaratoria di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda attrice per difetto di legittimazione attiva ed in subordine il rigetto della domanda medesima perché infondata in fatto e in diritto, il BB ha chiesto la conferma della decisione di primo grado in ogni sua parte e pertanto la conferma della declaratoria di nullità della cessione delle quote sociali, conformemente alle istanze nello stesso senso avanzate dalla RE.
È pacifico, pertanto, che il BB, il quale in primo grado aveva dimostrato assoluta indifferenza all'esito della controversia rimettendosi alla statuizione equitativa del giudice, ha in secondo grado resistito al gravame del TT aderendo sostanzialmente all'impugnazione della RE senza assumere una posizione autonoma rispetto a quella del coniuge.
È evidente allora che la Corte siciliana, dopo aver correttamente statuito, come specificato nella disamina del primo motivo del ricorso principale, il rigetto della domanda di nullità proposta dalla RE, come conseguenza della accertata carenza di legittimazione ad agire in capo alla medesima, non era certamente tenuta a pronunciarsi su di una posizione del BB distinta da quella della moglie ne' aveva il potere di esaminare d'ufficio la questione di nullità del contratto di cessione delle quote in termini diversi da quelli prospettati dalla RE, tanto che, in sede di liquidazione delle spese di secondo grado, quel giudice ha addossato ad entrambi in via solidale il relativo onere, proprio per la posizione di contrasto assunta anche dal BB nei confronti degli appellanti TT, in adesione alle richieste della consorte.
Non sussiste pertanto, ad avviso del Collegio, il vizio motivazionale lamentato dal ricorrente incidentale.
Neppure sussiste tale vizio, prospettato dalla RE nel secondo motivo del ricorso principale, con riguardo alla regolamentazione delle spese di seconde cure, posto che le stesse sono state correttamente poste dalla Corte palermitana, nell'ambito della discrezionalità in "subiecta materia" operante, a carico di entrambi gli attuali ricorrenti, proprio perché il BB "intervenuto in primo grado e successivamente costituitosi nel giudizio di appello, aveva adesivamente proposto domanda di declaratoria di nullità della donazione de quo" (cosi testualmente nel motivo d'impugnazione), il cui rigetto era stato pronunciato dal giudice del gravame di merito. Alla stregua delle svolte argomentazioni entrambi i ricorsi vanno rigettati mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002