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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 646 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
, C.F: , nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
entrambi residenti in [...];
, nata a [...] l'[...], C.F: Parte_2 C.F._3
residente in [...]nella C.da Sant'Anna, in proprio e nalla qualità di legale rappresenantante pro tempore della P. Iva n. CP_2 P.IVA_1
tutti elettivamente domiciliati in Favara, Corso Vittorio Veneto n. 82, presso lo studio degli Avv.ti
Rosalia Bottaro ( ; PEC: e Salvatore CodiceFiscale_4 Email_1
Virgone (C.F: ; PEC , dai quali sono C.F._5 Email_2
rappresentati e difesi, per procura in calce agli atti di citazione;
ATTRICE
pagina 1 di 31 contro con sede Controparte_3
in Roma, Via Mario Carucci n.131, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma: , società con unico socio, in persona del Suo Procuratore speciale sig. Dott. P.IVA_2
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_3 C.F._6
giusta “procura speciale e revoca di procura”, con firma autenticata in Notar Dott. di Persona_1
Roma del 14.09.2020 (Rep. n°46371, Racc. n°21174), registrata addì 22.09.2020 al n°9173 serie IT
Agenzia delle Entrate di Roma, nella qualità di mandataria e procuratore della
[...]
, con sede in Canicattì nel Parte_4
Viale Regina Margherita n°63/65, Cod. Fisc./P.I. , giusta Procura del 14.01.2020, con P.IVA_3
firma autenticata in Notar di Canicattì Rep. 14614, elett.te e per gli effetti del Persona_2
presente giudizio dom.ta in Canicattì nel Corso Garibaldi n°123 presso lo Studio e la persona dell'Avv.
Vincenzo Avanzato (Cod. Fisc. - PEC: CodiceFiscale_7
dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in calce alla Email_3
comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_4 C.F._8
residente nella Via C. Marx n. 37, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Daniela Natale (C.F.: - pec: C.F._9
- fax 0922/520349), presso il cui studio in Agrigento, Viale della Email_4
Vittoria n. 145, è elettivamente domiciliato;
TERZO CHIAMATO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_5 C.F._10
pagina 2 di 31 residente in [...], C.da Montagna sn, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Daniela Natale (C.F.: - pec: C.F._9
- fax 0922/520349), presso il cui studio in Agrigento, Viale della Email_4
Vittoria n. 145, è elettivamente domiciliato;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Voglia il Tribunale di Agrigento rigettata ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, revocare ovvero ritenere e dichiarare nullo e\o inefficace, con ogni statuizione
conseguente, il decreto ingiuntivo opposto ed in particolare: ritenere e dichiarare la nullità,
l'inefficacia, l'illegittimità del d.i., anche ai sensi dell'art. 50 T.U.B, per carenza di prova scritta del
credito azionato e, comunque, per i motivi indicati al punto 1 dell'atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo;
In caso di mancato accoglimento della precedente domanda, in via principale e nel
merito: ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione di cui all'atto pubblico del 23.05.2016, a
rogito del notaio , nonché della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della Persona_2
Legge 10 ottobre 1990, n. 287, c.d. legge “Antitrust” e, per l'effetto, accertare l'insussistenza e/o
infondatezza del credito ex adverso azionato e non dovuta la somma ingiunta, per i motivi indicati al
punto 2. dell'atto di citazione in opposizione a d.i; ritenere e dichiarare, senza alcuna inversione
dell'onere probatorio, la nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione dell'art. 1956 cc
e, per l'effetto, accertare l'insussistenza e/o infondatezza del credito ex adverso azionato e non dovuta
la somma ingiunta per i motivi indicati al punto 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo; in via gradata, ritenere e dichiarare la violazione dell'art. 1957 c.c. con conseguente
liberazione degli opposti dalla garanzia fideiussoria prestata e, per l'effetto, accertare l'insussistenza
e/o infondatezza del credito ex adverso azionato e non dovuta la somma ingiunta per i motivi indicati
pagina 3 di 31 al punto 4 dell'atto di citazione in opposizione a d.i.; in via ulteriormente gradata, accertare e
dichiarare le criticità di cui risultano affetti i rapporti bancari de quo agitur, per i motivi indicati al
punto 5 dell'atto di citazione in opposizione a d.i. ed in particolare: ritenere e dichiarare la nullità
della clausola sulla pattuizione di interessi usurari relativa al contratto di apertura di credito in conto
Cont corrente fondiaria a , e, per l'effetto, disporre la conversione forzosa del contratto da oneroso a
gratuito, con conseguente rideterminazione del saldo reale, espungendo dal conteggio tutto quanto
addebitato a titolo di interessi, commissioni, spese ed altri oneri, da imputare a sorte capitale, così da
ottenere l'effettivo importo ancora dovuto;
ritenere e dichiarare che il TAEG contrattualmente
convenuto nei rapporti di credito de quo agitur è difforme al TAEG realmente applicato e, per l'effetto,
dichiarare la nullità di ogni pattuizione afferente gli interessi corrispettivi, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 117, comma 6, T.U.B., disponendo il ricalcolo degli interessi ad un tasso sostitutivo pari al
rendimento minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT), rilevato nei 12 mesi antecedenti la
conclusione del contratto;
ritenere e dichiarare la nullità, anche ex art. 1283 c.c., delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e\o anatocistiche;
conseguentemente, rideterminare i saldi
reali imputando a sorte capitale quanto pagato in virtù delle clausole contrattuali nulle e/o
annullabili; nella denegata ipotesi di riconoscimento delle ragioni di credito della ritenere e Pt_4
dichiarare il Sig. , obbligato in solido, anche in via di regresso, al pagamento di Controparte_4
quanto dovuto all'Istituto di credito opposto. Con vittoria di compensi professionali di giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta: “VOGLIA IL GIUDICE Rejectis adversis. In linea principale:
Ritenere e dichiarare inammissibile e, comunque, infondata l'opposizione ex adverso proposta e ciò
per le suesposte argomentazioni;
Conseguentemente confermare in toto l'opposto Decreto Ingiuntivo
n°973/2020 del 31.12.2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento, Dott. Enrico Legnini. In
subordine (e senza recesso): Ritenere e dichiarare che la , tra l'altro, è creditore Parte_4
della e della sig.ra della complessiva somma di €. CP_2 Parte_2
pagina 4 di 31 245.330,87, oltre agli interessi convenzionalmente pattuiti a far data dal 27.10.2020 sino al soddisfo,
e, in ogni caso, entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della L. n.108/96 e ciò in esito
all'“apertura di credito fondiario a S.A.L. ai sensi degli artt. 38 e segg. D.lgs. 385/1983” e di cui al
Ricorso per Decreto ingiuntivo;
Conseguentemente condannare la in persona del Suo CP_2
leg.le rappr.te pro tempore, sig.ra in solido tra loro, all'immediato Parte_2
pagamento, in favore della della complessiva Controparte_7
somma di €. 245.330,87, oltre agli interessi convenzionalmente pattuiti a far data dal 27.10.2020 sino
al soddisfo, e, in ogni caso, entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della L. n.108/96 e ciò in esito
all'“apertura di credito fondiario a S.A.L. ai sensi degli artt. 38 e segg. D.lgs. 385/1983” e di cui al
Ricorso per Decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi”.
Nell'interesse del chiamato “VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO Respinta ogni Controparte_4
contraria istanza, eccezione e difesa preliminarmente - ritenere e dichiarare l'inammissibilità, per le
ragioni esposte in narrativa, della domanda formulata dagli opponenti nei confronti del Sig. CP_4
- per l'effetto estromettere lo stesso dal presente giudizio;
nel merito e gradatamente - ritenere
[...]
e dichiarare la nullità integrale del contratto di fidejussione per tutte le ragioni esposte in narrativa e,
per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste al Sig. in virtù del Controparte_4
detto contratto di fidejussione;
- ritenere e dichiarare la nullità della clausola di cui al punto e)
dell'art. 11 del detto contratto e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di escutere la
fidejussione e, per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste al Sig. Controparte_4
in virtù del detto contratto di fidejussione;
- comunque e con qualsiasi statuizione, ritenere e dichiarare
non dovute le somme richieste al Sig. in virtù del detto contratto di fidejussione;
- Controparte_4
condannare gli attori al risarcimento, in favore del comparente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c.. Con vittoria di spese”.
pagina 5 di 31 Nell'interesse del chiamato : “VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO Respinta ogni Controparte_5
contraria istanza, eccezione e difesa preliminarmente - ritenere e dichiarare l'inammissibilità, per le
ragioni esposte in narrativa, della domanda formulata nei confronti del terzo chiamato Sig. _5
- sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in
[...]
capo al Sig. - per l'effetto estromettere lo stesso dal presente giudizio;
comunque e Controparte_5
con qualunque statuizione ritenere e dichiarare non dovute le somme richiesta al Sig. _5
- condannare gli attori al risarcimento, in favore del comparente, ai sensi e per gli effetti
[...]
dell'art 96 c.p.c.. Con vittoria di spese”.
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 793/2020, Il Tribunale di Agrigento ha ingiunto
1.1.1. alla società a , a CP_2 Parte_2 Parte_2 CP_1
e a di pagare in solido, alla , le
[...] Parte_1 Parte_4
somme di: A. € 192.443,59; B. € 32.332,13; C. € 20.555,15; D. gli interessi e le spese del monitorio;
1.1.2. a , di pagare alla la Parte_5 Parte_4
somma di € 192.443,59 oltre interessi e spese del monitorio.
1.2. Il provvedimento monitorio era stato richiesto dalla in relazione Parte_4
alle pretese creditorie derivanti:
1.2.1. dalla apertura di credito in conto corrente fondiario a S.A.L. contratta con la società
giusta Atto in Notar di Canicattì del 23.05.2016 (Rep. CP_2 Persona_2
n°8602, Racc. n°60691), revocata in data 17.05.2018, che presentava, alla data del pagina 6 di 31 29.10.2018, un saldo passivo di €.335.971,51, oltre interessi convenzionali;
1.2.2. dalla fideiussione rilasciata da , Parte_6 Parte_2 CP_1
e , fino a concorrenza di Euro
[...] Parte_1 Parte_7
450.000, in seno all'atto pubblico di apertura di credito predetto;
1.2.3. dalla transazione stipulata dalla , , CP_8 Parte_6 Parte_8 Parte_9
, e avente ad oggetto il
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
pagamento della somma complessiva di €.170.000,00, di cui €.70.000,00 da corrispondere alla Banca intestataria previa accensione di mutuo ipotecario in favore del sig. ed €.100.000,00 in una unica soluzione, il tutto a parziale Persona_3
soddisfazione del debito complessivo derivante dall'apertura di credito predetta;
1.2.4. dalla esposizione derivante dall'apertura di credito in conto corrente n°2043641
contratta dalla con la revocata in data 17.5.2018, che presentava, alla CP_2 Pt_4
data del 29.10.2018, un saldo passivo di €.77.909,86, oltre agli interessi convenzionalmente pattuiti;
1.2.5. dalla fideiussione rilasciata da Parte_2 Controparte_1 Pt_1
fino alla concorrenza di euro 120.000,00, giusta “lettera di fideiussione” del
[...]
03.07.2017;
1.2.6. dalla rideterminazione del credito conseguita alla escussione, in data 25/30.01.2019
da parte della , della garanzia, ex L. 662/1996, del Parte_4 [...]
(Fondo di garanzia) per l'importo di €.48.000,00; Controparte_9
1.2.7. dall'esposizione derivante dal mutuo chirografario n°20/53769, contratto dalla con la , che presentava, alla data del 29.10.2018, un CP_2 Parte_4
pagina 7 di 31 debito di €.65.065,63 oltre agli interessi convenzionalmente pattuiti;
1.2.8. dalla fideiussione rilasciata da e Parte_2 Controparte_1
, fino alla concorrenza di euro 120.000,00, giusta “lettera di fideiussione” Parte_1
del 03.07.2017;
1.2.9. dalla rideterminazione del credito derivante dal pagamento da parte della CP_2
della somma di €.3.350,00 nel periodo 15.01.2020/14.02.2020, in esecuzione di una transazione stipulata con la e risolta con missiva del medesimo istituto di Pt_4
credito del 3.8.2020 contenente la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione.
1.3. Gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, con distinti atti di citazione, introduttivi di tre giudizi iscritti ai numeri di ruolo generale affari contenziosi di questo Tribunale 646/2021, 995/2021 e 689/2021.
1.4. I tre giudizi sono stati riuniti con provvedimento del 27/9/2021.
1.5. A sostegno dell'opposizione, gli ingiunti:
1.5.1. hanno affermato l'inidoneità della documentazione contabile depositata in sede monitoria ai fini della prova del credito e ciò sia per la non conformità del contenuto di detta documentazione alle prescrizioni di cui all'art. 50 TUB, sia per l'irrilevanza probatoria, in sede di opposizione, della documentazione contabile prevista dalla richiamata disposizione del TUB;
1.5.2. hanno eccepito la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti da Parte_1
, per violazione della disciplina Controparte_1 Parte_2
antitrust in quanto riproduttivi del cd. Modello ABI sanzionato con provvedimento pagina 8 di 31 della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, dunque costituenti contratti “a valle”
attuativi di una intesa vietata;
1.5.3. hanno eccepito la liberazione dei fidieussori e Parte_1 Controparte_1
dall'obbligazione contratta con fideiussione del 3/7/2017, ai sensi dell'art. 1956 c.c.
poiché la Banca avrebbe continuato ad erogare credito alla società pur CP_2
conoscendo circostanze tali da consentire di ritenere che la società versasse in condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
1.5.4. hanno eccepito la liberazione dei fidieussori e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 1957 c.c. affermando la violazione del Parte_2
termine di decadenza previsto da quest'ultima disposizione;
1.5.5. hanno eccepito
- la pattuizione di interessi usurari;
- l'errata indicazione del TAEG/ISC e la nullità delle clausole che prevedono condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate ovvero un TAEG diverso da quello realmente applicato;
- l'indeterminatezza della indicazione del tasso d'interesse creditore;
- l'invalidità della clausola floor:
- l'applicazione di interessi ultralegali non dovuti;
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- l'applicazione di spese e commissioni in difetto di pattuizione o giustificazione causale. pagina 9 di 31 1.6. e , hanno inoltre chiesto di poter chiamare in causa Parte_1 Controparte_1
per essere garantiti da quest'ultimo in relazione alle conseguenze Controparte_4
pregiudizievoli del presente giudizio. A sostegno della domanda, hanno invocato l'atto di modifica di apertura di credito in conto corrente fondiario a del 20.06.2016, a rogito CP_6
del notaio , rep. n.8675, registrato in Canicattì l'1.07.2016 al n. 2415 Persona_6
Serie IT, con il quale era subentrato rilasciando garanzia per le obbligazioni Controparte_4
oggetto del presente giudizio fino alla concorrenza di € 450.000,00.
1.7. e la hanno chiesto di poter chiamare in causa Parte_2 CP_2 [...]
chiedendo di accertarne la responsabilità per l'inadempimento dell'atto di _5
transazione intercorso con l'Istituto di credito opposto, manlevando la società opponente da ogni obbligo di pagamento e, in ogni caso, di condannarlo a rifondere ogni somma che l'opponente dovesse essere condannata a corrispondere in favore dell'opposto. A sostegno di tali domande, hanno dedotto che il coniuge di _5 Parte_2
avrebbe agito come amministratore di fatto ed unico gerente della società e avrebbe CP_2
curato tutti i rapporti con la Banca mentre l'opponente avrebbe Parte_2
assunto solo la veste formale di amministratore su disposizione dello stesso _5
1.8. La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle opposizioni chiedendone il rigetto previa autorizzazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
1.9. Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, è stata autorizzata la chiamata dei terzi e CP_4 _5
1.10. La si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare _5
l'inammissibilità della domanda avanzata nei suoi confronti poiché “non connessa, né per il pagina 10 di 31 titolo né per l'oggetto, alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente”. Nel merito, ha contestato di essere stato amministratore di fatto della società riferendo di esserne CP_2
solo dipendente a tempo determinato. Ha inoltre affermato di non aver assunto nessuna obbligazione e di aver partecipato alla transazione depositata da parte opponente solo quale soggetto incaricato del materiale pagamento delle rate.
1.11. Si è costituito in giudizio anche il terzo chiamato eccependo Controparte_4
l'inammissibilità della domanda avanzata nei suoi confronti e l'infondatezza nel merito della domanda medesima. Ha eccepito, in particolare, la nullità della fideiussione prestata per violazione della disciplina antitrust e la mancata dimostrazione dell'effettiva sussistenza del credito fatto valere in via monitoria dalla P_
. Verificato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D. Lgs.
[...]
28/2010, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie, è stata disposta una CTU contabile.
1.13. La causa è stata poi trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sull'eccezione di nullità delle fideiussioni
2.1. Tutto ciò premesso, ritiene in primo luogo il Tribunale che sia priva di fondamento e debba essere disattesa l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti.
2.2. In base alla prospettazione di questi ultimi, i contratti di fideiussione sarebbero invalidi poiché costituirebbero contratti “a valle” di una intesa vietata ai sensi dell'art. 2 della l. n.
pagina 11 di 31 sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
2.3. Dev'essere data continuità, sul punto, all'argomentazione della giurisprudenza di merito
(Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, Sentenza n. 7015/2022 pubbl. il 06/09/2022;
Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, Sentenza n. 9340/2022 pubbl. il 28/11/2022,
entrambe edite da Giurisprudenza delle Imprese) per la quale:
2.3.1. in materia di nullità dei contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza,
costituiscono controversie c.d. stand alone quelle non direttamente fondate su fatti accertati in sede amministrativa (o giudiziale) di accertamento della violazione antitrust;
2.3.2. costituiscono controversie stand alone, dunque, quelle in cui si affermi, in via di azione o di eccezione, la nullità di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI,
stipulate in un periodo diverso rispetto a quello esaminato dalla Banca d'Italia nel procedimento concluso con il noto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, che si fondava sul parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data
22.8.2003 all'esito di indagini svolte nel settore bancario;
2.3.3. in tali controversie (cd. stand alone), l'accertamento amministrativo è privo del carattere di prova privilegiata che invece assume nelle ipotesi in cui il contratto “a valle” sia stato stipulato proprio nel periodo oggetto dell'accertamento;
2.3.4. trovano pertanto applicazione, in tali casi, le ordinarie regole proprie del giudizio civile e dunque l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione al disposto dell'art. 2 L. 287/90 ricade interamente sulla parte che ha formulato detta contestazione;
pagina 12 di 31 2.3.5. tale gravoso onere probatorio implica la necessità di fornire elementi anche indiziari atti a confermare la prosecuzione dell'intesa illecita anche successivamente al periodo accertato dall'Autorità antitrust;
2.3.6. in materia di fideiussioni bancarie di cui si affermi la nullità poiché conformi ad una intesa tra gli operatori di mercato volta ad uniformare i contratti di garanzia proposti alla clientela anche in periodi diversi da quelli coperti dall'accertamento dell'Autorità
di vigilanza, tale prova (anche indiziaria) deve incentrarsi sul fatto che gli istituti di credito operanti sul territorio nazionale hanno iniziato e/o continuato ad applicare in maniera uniforme le medesime clausole ritenute illegittime anche prima e/o dopo il periodo oggetto di verifica da parte della predetta Autorità garante;
2.3.7. il solo fatto che l'istituto bancario convenuto abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole non può ritenersi di per se stesso elemento sufficiente a dare effettivo conto, sia pure in termini indiziari, della permanenza –
successiva al provvedimento della Banca d'Italia - di un'intesa rilevante nella sua estensione e pervasività sul piano antitrust.
2.4. Facendo applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onere assertivo e probatorio,
va evidenziato che gli odierni opponenti non hanno adeguatamente allegato né dimostrato alcun elemento dal quale desumere che, nel periodo di stipula delle fideiussioni qui in esame -e dunque negli anni 2016 e 2017-, permanesse un'intesa rilevante sul piano antitrust di cui i predetti contratti costituivano attuazione. Gli odierni attori si sono infatti limitati ad un generico richiamo al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55 del
2.5.2005, relativo ad un periodo ben precedente al momento della conclusione dei contratti di fideiussione in esame, emesso all'esito di un accertamento amministrativo del tutto privo pagina 13 di 31 di efficacia probatoria nell'odierno procedimento.
2.5. Neppure può essere attinto alcun elemento di giudizio dalla documentazione depositata dalla parte opponente in data 14/6/2024 trattandosi di documenti depositati in violazione dei termini di preclusione istruttori.
2.6. L'eccezione di nullità, anche solo parziale, dei contratti di fideiussione è dunque infondata e va disattesa. Ne consegue l'infondatezza anche dell'ulteriore eccezione di decadenza sollevata ex art. 1957 c.c., trattandosi di questione conseguenziale all'accertamento dell'affermata nullità per violazione della disciplina antitrust della clausola delle fideiussioni di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
3. Sull'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
3.1. Anche l'eccezione sollevata dagli opponenti invocando l'art. 1956 c.c. è priva di fondamento.
3.2. Va ricordato sul punto che <
garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore,
senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche>> (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 2524 del 07/02/2006 (Rv. 586911 - 01).
3.3. Nel caso di specie, gli opponenti non hanno neppure allegato alcunché in relazione all'entità e alla collocazione temporale dell'affermato peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale.
pagina 14 di 31 3.4. Inoltre, il credito che la avrebbe concesso senza previa informazione ai fideiussori Pt_4
è stato concesso contestualmente all'assunzione dell'obbligazione di garanzia dei fideiussori, in data 3/7/2017. Ne consegue che la prospettazione della parte attrice non può
neppure astrattamente integrare i presupposti applicativi di cui all'art. 1956 c.c.,
disposizione che trova applicazione solo in caso di peggioramento delle condizioni del debitore principale e di concessioni di credito non autorizzate e successive, dunque non contestuali, all'assunzione dell'obbligo di garanzia da parte del fideiussore.
4. Sulla prova del credito
4.1. Ritiene il Tribunale che la parte convenuta-opposta abbia fornito la dimostrazione della sussistenza del credito fatto valere in via monitoria.
4.2. Va ricordato che la pretesa deriva
4.2.1. della esposizione debitoria derivante dalla apertura di credito in conto corrente fondiario a S.A.L. contratta con la società giusta Atto in Notar CP_2 Per_2
di Canicattì del 23.05.2016 (Rep. n°8602, Racc. n°60691 revocata in data
[...]
17.05.2018;
4.2.2. dalla esposizione derivante dall'apertura di credito in conto corrente n°2043641
contratta dalla con la Banca, revocata in data 17.5.2018; CP_2
4.2.3. dall'esposizione derivante dal mutuo chirografario n°20/53769, contratto dalla con la in data 3/7/2017. CP_2 Parte_4
4.3. Con riferimento ai rapporti di conto corrente, dev'essere richiamato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale <la norma di cui all del>d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio,
pagina 15 di 31 mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,
sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne
consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità
dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che,
subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 14640 del 06/06/2018 (Rv. 649121 - 01)).
4.4. Va infatti ribadito che la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23313
del 27/09/2018 (Rv. 650905 - 01)).
4.5. Va distinto, in merito, l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito),
dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto pagina 16 di 31 ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità
ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21092 del 19/10/2016 (Rv.
642941 - 01)).
4.6. Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati al caso di specie deve ritenersi che la banca opposta abbia provato la sua pretesa depositando i contratti su cui si fonda il rapporto nonché gli estratti conto relativi all'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento.
4.7. Quanto al conto corrente fondiario ipotecario n. 20\44231, sono stati infatti depositati,
come accertato anche dal CTU nominato:
4.7.1. il contratto di apertura di credito in conto corrente a con documento di sintesi CP_6
e relative condizioni economiche (doc. 1 fasc. monitorio);
4.7.2. la lettera di apertura di conto corrente e norme che regolano i conti correnti di corrispondenza del 23/05/2016 (doc. 1 fasc. monitorio);
4.7.3. gli estratti conto completi di scalari e conteggio competenze liquidate, per i periodi che vanno ininterrottamente dal 26/05/2016 (con saldo pari a zero prima della prima operazione) al 23/10/2018 (con saldo pari a € 335.971,51- prima dello storno a sofferenza) (doc. 17 fasc. monitorio);
4.8. Quanto al conto corrente n. 20\43641, sono stati depositati
4.8.1. la lettera-contratto di apertura di credito in conto corrente con documento di sintesi del 30/06/2014 (doc. 4 fascicolo monitorio);
pagina 17 di 31 4.8.2. la lettera – contratto di apertura di credito con condizioni economiche del 03/07/2017
(doc. 4 fascicolo monitorio);;
4.8.3. gli estratti conto completi di scalari e conteggio competenze liquidate, per i periodi che vanno ininterrottamente dal 30/06/2014 (con saldo pari a zero prima della prima operazione) al 23/10/2018 (con saldo, prima dello storno a sofferenza, pari ad €
77.909,86) (doc. 18 fasc. monitorio).
4.9. Risultano dunque documentati sia i termini contrattuali pattuiti che l'andamento dei rapporti conto corrente.
4.10. Con riferimento al contratto di mutuo, deve essere data continuità ai principi di diritto per i quali <
danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv.
654047 - 01)); con riferimento ai contratti di finanziamento e di mutuo, tale principio generale di riparto dell'onere della prova si traduce nell'affermazione in base alla quale l'attore sostanziale, che assuma essere titolare del credito restitutorio derivante dal contratto,
è onerato di fornire dimostrazione dell'avvenuta consegna della somma e del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, gravando invece sul convenuto sostanziale l'onere di provare gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi che intenda fare valere (v.
Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018 (Rv. 651538
pagina 18 di 31 - 02)).
4.11. La Banca convenuta ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante depositando, con riferimento al mutuo chirografario n. 20\53769:
4.11.1. il contratto di mutuo chirografario n. 020/053769/21 del 03/07/2017 contenente la contestuale quietanza di erogazione sottoscritta dalla società (doc. 8 fasc. CP_2
monitorio);
4.11.2. il documento di sintesi e piano di ammortamento del mutuo chirografario(doc. 8 fasc.
monitorio).
4.12. La società convenuta-opposta ha dunque documentato il titolo contrattuale dell'obbligazione con le relative scadenze di pagamento.
4.13. La convenuta ha inoltre documentato di aver revocato tutti gli affidamenti in conto corrente (lettera del 17/5/2017) e di aver comunicato in data 3.8.2020 alla società debitrice la decadenza dal benefico del termine e la risoluzione della transazione stipulata per consentire alla società debitrice il pagamento del debito residuo del mutuo chirografario secondo nuove scadenze.
5. Sull'accertamento dei saldi dei rapporti obbligatori
5.1. Passando all'esame delle singole doglianze sollevate dalla parte attrice in relazione alle condizioni contrattuali e all'andamento dei rapporti obbligatori, ritiene innanzitutto il
Tribunale che sia infondata l'eccezione sollevata dalla parte attrice in relazione alla lamentata violazione della disciplina antiusura.
5.2. L'eccezione è stata sollevata da parte opponente in modo del tutto generico, senza neppure alcun riferimento allo specifico contenuto obbligatorio del contratto interessato pagina 19 di 31 dalla dedotta nullità, al tasso effettivo applicato e al tasso soglia in ipotesi applicabile.
5.3. La parte attrice ha sollevato l'eccezione rimandando ad una consulenza tecnica di parte il cui contenuto non è tuttavia attendibile e non ha consentito, pertanto, di disporre alcun approfondimento tecnico, che avrebbe avuto carattere evidentemente esplorativo in difetto di una compiuta deduzione e dimostrazione della plausibilità della doglianza.
5.4. Il consulente di parte attrice, infatti, per la determinazione del TEG applicato dalla banca sul rapporto in questione, ha utilizzato una formula (cfr. pag. 18 della relazione) diversa rispetto a quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - ed. agosto 2009, par. C3 a), in G.U. 29/8/2009 .
5.5. La formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia, richiede infatti di eseguire l'operazione seguente: interessi X 36500 / numeri debitori + oneri su base annua x 100 /
accordato.
5.6. Il consulente di parte ha invece
5.6.1. del tutto eliso il primo termine dell'equazione sostituendolo senza alcuna giustificazione tecnica con il tasso nominale;
5.6.2. apoditticamente indicato tra gli oneri su base annua di cui al secondo termine dell'operazione la cifra 5.000, corrispondente non già agli oneri effettivi ma al limite massimo della commissione trimestrale su fido accordato.
5.7. La complessiva inattendibilità dell'allegazione impone pertanto di disattendere l'eccezione in questione.
5.8. È infondata anche l'eccezione relativa alla dedotta, errata indicazione del TAEG/ISC.
Va ricordato sul punto il principio di diritto in base al quale <
pagina 20 di 31 l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è
solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385
del 1993 >> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv. 666991 - 01)).
5.9. Non è fondata neppure la doglianza riferita alla indeterminatezza della indicazione del tasso d'interesse creditore. Come dedotto dalla parte convenuta –e non specificamente contestato dall'odierna parte attrice- nel corso del rapporto non risultano essersi verificati i presupposti di applicazione della clausola cosicché ogni accertamento in ordine alla validità
della disposizione contrattuale è irrilevante.
5.10. Dev'essere disattesa anche l'eccezione d'invalidità della clausola c.d. floor con la quale le parti hanno concordato una soglia minima al di sotto della quale non potesse scendere il tasso d'interesse debitore variabile. Dev'essere data continuità, sul punto, all'orientamento giurisprudenziale per il quale tale tipologia di clausola costituisce la legittima espressione dell'autonomia negoziale delle parti;
la clausola, inoltre, neppure rientra tra le condizioni che devono essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.
non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi ivi contemplate (Tribunale Napoli,
04/02/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 04/02/2021), n.1114).
5.11. Del tutto generica è anche la doglianza relativa all'applicazione di spese e commissioni in difetto di pattuizione scritta. La parte attrice non ha infatti indicato neppure una singola voce di costo in concreto applicata nel corso dello svolgimento del rapporto in assenza di specifica previsione contrattuale.
pagina 21 di 31 5.12. Quanto alla doglianza relativa alla applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi, è stato conferito mandato ad un CTU che ha provveduto a rideterminare i saldi dei rapporti oggetto di causa eliminando gli effetti della capitalizzazione composta e ciò in quanto:
5.12.1. per il periodo sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, l'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013 (legge di stabilità), ha modificato, con effetto dal
1/1/2014, il comma 2 dell'art. 120 TUB, disponendo che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
5.12.2. per il periodo successivo al 3 agosto 2016, il D.L. N. 18/2016 conv. con L. N.
49/2016, all'art.17-BIS ha disposto una nuova modifica dell'art. 120 TUB
demandando al CICR l'individuazione dei criteri di produzione degli interessi e precisando che Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: (a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
(b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido 1) gli pagina 22 di 31 interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare,
anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo). Non essendo stati documentati dalla società convenuta opposta i presupposti applicativi della capitalizzazione degli interessi nei termini appena richiamati, il CTU ha correttamente escluso dal riconteggio del saldo l'effetto anatocistico indebitamente prodottosi.
5.13. La relazione peritale non è stata in alcun modo contestata dalla società convenuta-
opposta che non ha presentato osservazioni.
5.14. Il CTU ha proceduto alla rideterminazione dei saldi dei due rapporti di conto corrente tenendo conto invece delle osservazioni della parte attrice che ha chiesto di includere nel calcolo anche le somme medio tempore incassate dalla _1
. All'esito delle operazioni peritali e richiamando le conclusioni e le argomentazioni
[...]
esposte dal CTU nominato, deve pertanto affermarsi che i saldi dei due conti correnti sono i seguenti:
5.15.1. il saldo del conto corrente n. 20\44231 va rideterminato in Euro 190.999,36 al
13/01/2021 oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati;
5.15.2. il saldo del conto corrente n. 20\43641 va rideterminato in Euro 32.598,99 al
13/01/2021 oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati.
pagina 23 di 31 5.16. Nessuna rideterminazione può invece interessare il saldo del contratto di mutuo chirografario, non interessato dalla questione posta in relazione all'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
5.17. Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato e che gli odierni attori-opponenti devono essere condannati al pagamento in favore della società convenuta opposta delle seguenti somme
5.17.1. Euro 190.999,36, quale saldo debitore del conto corrente n. 20\44231 al 13/01/2021,
oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati sino al saldo;
5.17.2. Euro 32.598,99, quale saldo debitore del conto corrente n. 20\43641 al 13/01/2021,
oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati sino al saldo;
5.17.3. € 20.555,15, quale debito residuo del mutuo chirografario n°20/53769, oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al saldo;
6. Sulla domanda avanzata nei confronti del terzo chiamato Controparte_4
6.1. e , hanno chiamato in causa per essere Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
garantiti da quest'ultimo in relazione alle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio.
A sostegno della domanda hanno invocato l'atto di modifica di apertura di credito in conto corrente fondiario a del 20.06.2016, a rogito del notaio , rep. CP_6 Persona_6
n.8675, registrato in Canicattì l'1.07.2016 al n. 2415 Serie IT, con il quale Controparte_4
ha rilasciato garanzia per le obbligazioni oggetto del presente giudizio fino alla concorrenza di € 450.000,00.
6.2. costituendosi, ha affermato l'inammissibilità della chiamata in regresso Controparte_4
chiesta dal debitore principale che non potrebbe pretendere che l'obbligazione contratta pagina 24 di 31 “possa essere estinta a mezzo di un pagamento che rimanga definitivamente in capo al garante” (v. comparsa di costituzione pag. 6).
6.3. L'eccezione d'inammissibilità va disattesa poiché la chiamata di risulta essere CP_4
stata richiesta ed effettuata da parte degli opponenti e , Parte_1 Controparte_1
fideiussori a loro volta del debitore principale . CP_2
6.4. Va allora ricordato che <
verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 13/04/2022 (Rv. 664671 - 01)).
6.5. Ciò chiarito, risulta circostanza pacifica tra le parti in causa che si sia Controparte_4
costituito fideiussore in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di apertura di
Cont credito in conto corrente fondiario a del 1/6/2016 fino a concorrenza della somma di
Euro 450.000,00.
6.6. Sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso da parte di e Parte_1
poiché la fideiussione è stata prestata da una pluralità di garanti, inclusi Controparte_1
e , in modo contestuale, per il medesimo Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
debito, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, elementi tutti ritraibili dal testo del contratto pagina 25 di 31 sottoscritto da tutti i cofideiussori.
6.7. Ne consegue che il terzo chiamato va condannato al pagamento in Controparte_4
favore di e delle somme che questi ultimi saranno tenuti a Parte_1 Controparte_1
pagare alla società odierna convenuta a titolo di saldo del conto corrente n. 20\44231, nei limiti della porzione spettante a ed a condizione che i cofideiussori Controparte_4
documentino l'esecuzione dei pagamenti in favore del creditore.
6.8. Trattandosi di pronuncia condizionata e non risultando allo stato l'esecuzione di pagamenti da parte di e , non è possibile in questa sede Parte_1 Controparte_1
quantificare il dovuto in via di (eventuale) regresso. Deve tuttavia riaffermarsi, quale criterio di quantificazione, che, vertendosi in materia di confideiussione, trova applicazione nei rapporti interni tra i coobbligati la regola di cui all'art. 1298 c.c., con la conseguenza che in mancanza di un diverso criterio di riparto interno (che nel caso di specie non risulta dagli atti e documenti di causa), può farsi applicazione della presunzione di uguaglianza delle quote.
7. Sulla domanda avanzata nei confronti del terzo chiamato Controparte_5
7.1. e la hanno chiamato in causa Parte_2 CP_2 _5
chiedendo di accertarne la responsabilità per l'inadempimento dell'atto di
[...]
transazione intercorso con l'Istituto di credito opposto, manlevando la società opponente da ogni obbligo di pagamento e, in ogni caso, di condannarlo a rifondere ogni somma che l'opponente dovesse essere condannata a corrispondere in favore dell'opposto.
7.2. A sostegno di tali domande hanno dedotto che il _5
7.2.1. avrebbe agito come amministratore di fatto ed unico gerente della società e CP_2
pagina 26 di 31 avrebbe curato tutti i rapporti con la mentre l'opponente Pt_4 Parte_2
avrebbe assunto solo la veste formale di amministratore su disposizione
[...]
dello stesso _5
7.2.2. ha sottoscritto una transazione impegnandosi ad eseguire il pagamento del debito della società nei confronti della per Euro 65.000,00. CP_2 Pt_4
7.3. La domanda è infondata.
7.4. Sotto un primo profilo, va osservato che è priva di rilievo l'assunzione da parte di
[...]
di un eventuale ruolo di amministratore di fatto della non derivando, _5 CP_2
dall'esercizio di tale funzione di fatto, obbligazioni dirette in capo al gestore, che agisce pur sempre spendendo il nome sociale e non assume pertanto obbligazioni in proprio. Neppure
la società ha avanzato un'azione di responsabilità per mala gestio CP_2
dell'amministratore. L'esercizio di tale azione avrebbe richiesto l'allegazione e la dimostrazione in modo specifico e puntuale degli atti di gestione dannosi contestati, del danno al patrimonio sociale e del collegamento causale tra i due elementi appena indicati.
7.5. Sotto un secondo profilo, neppure può affermarsi l'esistenza di un diritto della CP_2
ad essere garantita dal in virtù della transazione da questi sottoscritta. _5
7.6. Va innanzitutto osservato che dal documento depositato da parte attrice (doc. 10
fascicolo di parte attrice , peraltro privo di data, si evince che il CP_2 _5
sottoscrisse la scrittura quale mero delegato al pagamento. L'unico passaggio in cui si menziona il ruolo di questi è infatti contenuto al punto 7 della transazione in cui si stabilisce che “il pagamento, poiché la Geotech è improduttiva sotto il profilo economico, verrà
effettuato dal sig. ”. Il tenore letterale della clausola appena richiamata Controparte_5
induce a ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta al paradigma di cui all'art. 1269 pagina 27 di 31 c.c. ed infatti le parti menzionano il quale mero esecutore del pagamento. In _5
nessuna altra disposizione negoziale si menziona il né si stabilisce l'insorgere di _5
nuove obbligazioni a carico di obbligati diversi da quelli originari. Ne consegue che il
[...]
non può essere qualificato come un coobbligato in solido della società _5 CP_2
avverso il quale sia esercitabile l'azione di regresso prevista dall'art. 1299 c.c..
7.7. Neppure la parte attrice ha allegato alcunché in ordine al contenuto del rapporto sottostante di provvista (delegante-delegato), da cui far discendere eventuali conseguenze in termini di inadempimento contrattuale nei confronti della parte delegante. Il deficit assertivo che caratterizza la domanda avanzata nei confronti del non ne consente _5
l'accoglimento, dunque, neanche sotto tale profilo.
7.8. Neppure assume rilievo la disposizione di cui all'art. 1180 c.c. invocata dalla parte attrice. L'adempimento del terzo, infatti, costituisce un mero comportamento avente efficacia solutoria e non determina, di per sé, l'insorgere di nuovi obblighi a carico dei soggetti coinvolti nella vicenda obbligatoria.
8. Le spese
8.1. Le spese seguono il criterio della soccombenza. Ne consegue che
8.1.1. con riferimento al rapporto processuale tra gli attori opponenti e la parte convenuta opposta, la rideterminazione del saldo dei rapporti contrattuali intercorsi giustifica la compensazione delle spese nella misura di un quarto;
per l'ulteriore quota di tre quarti, gli opponenti devono essere condannati alla refusione delle spese in favore della parte convenuta opposta, risultata creditrice e vittoriosa in relazione alla domanda di condanna avanzata;
8.1.2. il terzo chiamato dev'essere condannato alla rifusione delle spese di Controparte_4
lite in favore degli attori opponenti e;
la pronuncia di Parte_1 Controparte_1
pagina 28 di 31 condanna alle spese, tuttavia, va subordinata nella sua efficacia, come la pronuncia sulla domanda di regresso, alla concreta dimostrazione, da parte degli attori Pt_1
e , dell'adempimento nei confronti del creditore principale
[...] Controparte_1
odierno convenuto;
8.1.3. gli attori opponenti e devono essere Parte_2 CP_2
condannati alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato _5
.
[...]
8.2. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della società
convenuta opposta che ha dato causa alla necessità dell'indagine peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 646/2021 promossa da , Parte_1
, e contro Controparte_1 Parte_2 CP_2
nella Controparte_3
qualità di mandataria e procuratore della Parte_4
, con la chiamata in causa di e di
[...] Controparte_4 Controparte_5
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 973/2020 emesso il 31/12/2020 dal Tribunale di Agrigento, nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e
[...] CP_2
2) condanna , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e pagare in favore della società convenuta
[...] CP_2
a. la somma di Euro 190.999,36, quale saldo debitore del conto corrente n. 20\44231 al
13/01/2021, oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati;
pagina 29 di 31 b. la somma di Euro 32.598,99, quale saldo debitore del conto corrente n. 20\43641 al
13/01/2021, oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati;
c. la somma di € 20.555,15, quale debito residuo del mutuo chirografario n°20/53769, oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al saldo;
3) condanna al pagamento in favore di e Controparte_4 Parte_1 CP_1
delle somme che questi ultimi saranno tenuti a pagare alla società odierna
[...]
convenuta a titolo di saldo del conto corrente n. 20\44231, nei limiti della porzione spettante al medesimo ed a condizione che i cofideiussori documentino l'esecuzione dei Controparte_4
pagamenti in favore dell'odierna convenuta opposta in esecuzione della comune fideiussione;
4) respinge ogni domanda avanzata nei confronti di ; Controparte_5
5) compensa le spese nella misura di un quarto in relazione al rapporto processuale tra la parte attrice e la società convenuta;
6) per l'ulteriore quota di tre quarti, condanna gli opponenti alla refusione delle spese della parte convenuta opposta che liquida nella misura, già ridotta in ragione della parziale compensazione,
di Euro 8.000,00, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
7) condanna il terzo chiamato alla rifusione delle spese di lite in favore degli Controparte_4
attori opponenti e , spese che liquida nella somma complessiva Parte_1 Controparte_1
di Euro 5.700,00 oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
anche quest'ultima pronuncia sulle spese è condizionata alla condizione che i cofideiussori e Pt_1 CP_1
documentino l'esecuzione dei pagamenti in favore dell'odierna convenuta opposta in esecuzione della comune fideiussione;
8) condanna gli attori opponenti alla rifusione delle Parte_10
pagina 30 di 31 spese di lite in favore del terzo chiamato , spese che liquida nella somma Controparte_5
complessiva di Euro 5.700,00 oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
9) pone le spese di CTU a carico della società convenuta opposta.
Agrigento, 30/01/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
287 del 1990 ed infatti il relativo contenuto sarebbe riproduttivo dello schema ABI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 646 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
, C.F: , nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
entrambi residenti in [...];
, nata a [...] l'[...], C.F: Parte_2 C.F._3
residente in [...]nella C.da Sant'Anna, in proprio e nalla qualità di legale rappresenantante pro tempore della P. Iva n. CP_2 P.IVA_1
tutti elettivamente domiciliati in Favara, Corso Vittorio Veneto n. 82, presso lo studio degli Avv.ti
Rosalia Bottaro ( ; PEC: e Salvatore CodiceFiscale_4 Email_1
Virgone (C.F: ; PEC , dai quali sono C.F._5 Email_2
rappresentati e difesi, per procura in calce agli atti di citazione;
ATTRICE
pagina 1 di 31 contro con sede Controparte_3
in Roma, Via Mario Carucci n.131, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma: , società con unico socio, in persona del Suo Procuratore speciale sig. Dott. P.IVA_2
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_3 C.F._6
giusta “procura speciale e revoca di procura”, con firma autenticata in Notar Dott. di Persona_1
Roma del 14.09.2020 (Rep. n°46371, Racc. n°21174), registrata addì 22.09.2020 al n°9173 serie IT
Agenzia delle Entrate di Roma, nella qualità di mandataria e procuratore della
[...]
, con sede in Canicattì nel Parte_4
Viale Regina Margherita n°63/65, Cod. Fisc./P.I. , giusta Procura del 14.01.2020, con P.IVA_3
firma autenticata in Notar di Canicattì Rep. 14614, elett.te e per gli effetti del Persona_2
presente giudizio dom.ta in Canicattì nel Corso Garibaldi n°123 presso lo Studio e la persona dell'Avv.
Vincenzo Avanzato (Cod. Fisc. - PEC: CodiceFiscale_7
dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in calce alla Email_3
comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_4 C.F._8
residente nella Via C. Marx n. 37, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Daniela Natale (C.F.: - pec: C.F._9
- fax 0922/520349), presso il cui studio in Agrigento, Viale della Email_4
Vittoria n. 145, è elettivamente domiciliato;
TERZO CHIAMATO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_5 C.F._10
pagina 2 di 31 residente in [...], C.da Montagna sn, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Daniela Natale (C.F.: - pec: C.F._9
- fax 0922/520349), presso il cui studio in Agrigento, Viale della Email_4
Vittoria n. 145, è elettivamente domiciliato;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Voglia il Tribunale di Agrigento rigettata ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, revocare ovvero ritenere e dichiarare nullo e\o inefficace, con ogni statuizione
conseguente, il decreto ingiuntivo opposto ed in particolare: ritenere e dichiarare la nullità,
l'inefficacia, l'illegittimità del d.i., anche ai sensi dell'art. 50 T.U.B, per carenza di prova scritta del
credito azionato e, comunque, per i motivi indicati al punto 1 dell'atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo;
In caso di mancato accoglimento della precedente domanda, in via principale e nel
merito: ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione di cui all'atto pubblico del 23.05.2016, a
rogito del notaio , nonché della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della Persona_2
Legge 10 ottobre 1990, n. 287, c.d. legge “Antitrust” e, per l'effetto, accertare l'insussistenza e/o
infondatezza del credito ex adverso azionato e non dovuta la somma ingiunta, per i motivi indicati al
punto 2. dell'atto di citazione in opposizione a d.i; ritenere e dichiarare, senza alcuna inversione
dell'onere probatorio, la nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione dell'art. 1956 cc
e, per l'effetto, accertare l'insussistenza e/o infondatezza del credito ex adverso azionato e non dovuta
la somma ingiunta per i motivi indicati al punto 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo; in via gradata, ritenere e dichiarare la violazione dell'art. 1957 c.c. con conseguente
liberazione degli opposti dalla garanzia fideiussoria prestata e, per l'effetto, accertare l'insussistenza
e/o infondatezza del credito ex adverso azionato e non dovuta la somma ingiunta per i motivi indicati
pagina 3 di 31 al punto 4 dell'atto di citazione in opposizione a d.i.; in via ulteriormente gradata, accertare e
dichiarare le criticità di cui risultano affetti i rapporti bancari de quo agitur, per i motivi indicati al
punto 5 dell'atto di citazione in opposizione a d.i. ed in particolare: ritenere e dichiarare la nullità
della clausola sulla pattuizione di interessi usurari relativa al contratto di apertura di credito in conto
Cont corrente fondiaria a , e, per l'effetto, disporre la conversione forzosa del contratto da oneroso a
gratuito, con conseguente rideterminazione del saldo reale, espungendo dal conteggio tutto quanto
addebitato a titolo di interessi, commissioni, spese ed altri oneri, da imputare a sorte capitale, così da
ottenere l'effettivo importo ancora dovuto;
ritenere e dichiarare che il TAEG contrattualmente
convenuto nei rapporti di credito de quo agitur è difforme al TAEG realmente applicato e, per l'effetto,
dichiarare la nullità di ogni pattuizione afferente gli interessi corrispettivi, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 117, comma 6, T.U.B., disponendo il ricalcolo degli interessi ad un tasso sostitutivo pari al
rendimento minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT), rilevato nei 12 mesi antecedenti la
conclusione del contratto;
ritenere e dichiarare la nullità, anche ex art. 1283 c.c., delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e\o anatocistiche;
conseguentemente, rideterminare i saldi
reali imputando a sorte capitale quanto pagato in virtù delle clausole contrattuali nulle e/o
annullabili; nella denegata ipotesi di riconoscimento delle ragioni di credito della ritenere e Pt_4
dichiarare il Sig. , obbligato in solido, anche in via di regresso, al pagamento di Controparte_4
quanto dovuto all'Istituto di credito opposto. Con vittoria di compensi professionali di giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta: “VOGLIA IL GIUDICE Rejectis adversis. In linea principale:
Ritenere e dichiarare inammissibile e, comunque, infondata l'opposizione ex adverso proposta e ciò
per le suesposte argomentazioni;
Conseguentemente confermare in toto l'opposto Decreto Ingiuntivo
n°973/2020 del 31.12.2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento, Dott. Enrico Legnini. In
subordine (e senza recesso): Ritenere e dichiarare che la , tra l'altro, è creditore Parte_4
della e della sig.ra della complessiva somma di €. CP_2 Parte_2
pagina 4 di 31 245.330,87, oltre agli interessi convenzionalmente pattuiti a far data dal 27.10.2020 sino al soddisfo,
e, in ogni caso, entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della L. n.108/96 e ciò in esito
all'“apertura di credito fondiario a S.A.L. ai sensi degli artt. 38 e segg. D.lgs. 385/1983” e di cui al
Ricorso per Decreto ingiuntivo;
Conseguentemente condannare la in persona del Suo CP_2
leg.le rappr.te pro tempore, sig.ra in solido tra loro, all'immediato Parte_2
pagamento, in favore della della complessiva Controparte_7
somma di €. 245.330,87, oltre agli interessi convenzionalmente pattuiti a far data dal 27.10.2020 sino
al soddisfo, e, in ogni caso, entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della L. n.108/96 e ciò in esito
all'“apertura di credito fondiario a S.A.L. ai sensi degli artt. 38 e segg. D.lgs. 385/1983” e di cui al
Ricorso per Decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi”.
Nell'interesse del chiamato “VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO Respinta ogni Controparte_4
contraria istanza, eccezione e difesa preliminarmente - ritenere e dichiarare l'inammissibilità, per le
ragioni esposte in narrativa, della domanda formulata dagli opponenti nei confronti del Sig. CP_4
- per l'effetto estromettere lo stesso dal presente giudizio;
nel merito e gradatamente - ritenere
[...]
e dichiarare la nullità integrale del contratto di fidejussione per tutte le ragioni esposte in narrativa e,
per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste al Sig. in virtù del Controparte_4
detto contratto di fidejussione;
- ritenere e dichiarare la nullità della clausola di cui al punto e)
dell'art. 11 del detto contratto e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di escutere la
fidejussione e, per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste al Sig. Controparte_4
in virtù del detto contratto di fidejussione;
- comunque e con qualsiasi statuizione, ritenere e dichiarare
non dovute le somme richieste al Sig. in virtù del detto contratto di fidejussione;
- Controparte_4
condannare gli attori al risarcimento, in favore del comparente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c.. Con vittoria di spese”.
pagina 5 di 31 Nell'interesse del chiamato : “VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO Respinta ogni Controparte_5
contraria istanza, eccezione e difesa preliminarmente - ritenere e dichiarare l'inammissibilità, per le
ragioni esposte in narrativa, della domanda formulata nei confronti del terzo chiamato Sig. _5
- sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in
[...]
capo al Sig. - per l'effetto estromettere lo stesso dal presente giudizio;
comunque e Controparte_5
con qualunque statuizione ritenere e dichiarare non dovute le somme richiesta al Sig. _5
- condannare gli attori al risarcimento, in favore del comparente, ai sensi e per gli effetti
[...]
dell'art 96 c.p.c.. Con vittoria di spese”.
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 793/2020, Il Tribunale di Agrigento ha ingiunto
1.1.1. alla società a , a CP_2 Parte_2 Parte_2 CP_1
e a di pagare in solido, alla , le
[...] Parte_1 Parte_4
somme di: A. € 192.443,59; B. € 32.332,13; C. € 20.555,15; D. gli interessi e le spese del monitorio;
1.1.2. a , di pagare alla la Parte_5 Parte_4
somma di € 192.443,59 oltre interessi e spese del monitorio.
1.2. Il provvedimento monitorio era stato richiesto dalla in relazione Parte_4
alle pretese creditorie derivanti:
1.2.1. dalla apertura di credito in conto corrente fondiario a S.A.L. contratta con la società
giusta Atto in Notar di Canicattì del 23.05.2016 (Rep. CP_2 Persona_2
n°8602, Racc. n°60691), revocata in data 17.05.2018, che presentava, alla data del pagina 6 di 31 29.10.2018, un saldo passivo di €.335.971,51, oltre interessi convenzionali;
1.2.2. dalla fideiussione rilasciata da , Parte_6 Parte_2 CP_1
e , fino a concorrenza di Euro
[...] Parte_1 Parte_7
450.000, in seno all'atto pubblico di apertura di credito predetto;
1.2.3. dalla transazione stipulata dalla , , CP_8 Parte_6 Parte_8 Parte_9
, e avente ad oggetto il
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
pagamento della somma complessiva di €.170.000,00, di cui €.70.000,00 da corrispondere alla Banca intestataria previa accensione di mutuo ipotecario in favore del sig. ed €.100.000,00 in una unica soluzione, il tutto a parziale Persona_3
soddisfazione del debito complessivo derivante dall'apertura di credito predetta;
1.2.4. dalla esposizione derivante dall'apertura di credito in conto corrente n°2043641
contratta dalla con la revocata in data 17.5.2018, che presentava, alla CP_2 Pt_4
data del 29.10.2018, un saldo passivo di €.77.909,86, oltre agli interessi convenzionalmente pattuiti;
1.2.5. dalla fideiussione rilasciata da Parte_2 Controparte_1 Pt_1
fino alla concorrenza di euro 120.000,00, giusta “lettera di fideiussione” del
[...]
03.07.2017;
1.2.6. dalla rideterminazione del credito conseguita alla escussione, in data 25/30.01.2019
da parte della , della garanzia, ex L. 662/1996, del Parte_4 [...]
(Fondo di garanzia) per l'importo di €.48.000,00; Controparte_9
1.2.7. dall'esposizione derivante dal mutuo chirografario n°20/53769, contratto dalla con la , che presentava, alla data del 29.10.2018, un CP_2 Parte_4
pagina 7 di 31 debito di €.65.065,63 oltre agli interessi convenzionalmente pattuiti;
1.2.8. dalla fideiussione rilasciata da e Parte_2 Controparte_1
, fino alla concorrenza di euro 120.000,00, giusta “lettera di fideiussione” Parte_1
del 03.07.2017;
1.2.9. dalla rideterminazione del credito derivante dal pagamento da parte della CP_2
della somma di €.3.350,00 nel periodo 15.01.2020/14.02.2020, in esecuzione di una transazione stipulata con la e risolta con missiva del medesimo istituto di Pt_4
credito del 3.8.2020 contenente la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione.
1.3. Gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, con distinti atti di citazione, introduttivi di tre giudizi iscritti ai numeri di ruolo generale affari contenziosi di questo Tribunale 646/2021, 995/2021 e 689/2021.
1.4. I tre giudizi sono stati riuniti con provvedimento del 27/9/2021.
1.5. A sostegno dell'opposizione, gli ingiunti:
1.5.1. hanno affermato l'inidoneità della documentazione contabile depositata in sede monitoria ai fini della prova del credito e ciò sia per la non conformità del contenuto di detta documentazione alle prescrizioni di cui all'art. 50 TUB, sia per l'irrilevanza probatoria, in sede di opposizione, della documentazione contabile prevista dalla richiamata disposizione del TUB;
1.5.2. hanno eccepito la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti da Parte_1
, per violazione della disciplina Controparte_1 Parte_2
antitrust in quanto riproduttivi del cd. Modello ABI sanzionato con provvedimento pagina 8 di 31 della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, dunque costituenti contratti “a valle”
attuativi di una intesa vietata;
1.5.3. hanno eccepito la liberazione dei fidieussori e Parte_1 Controparte_1
dall'obbligazione contratta con fideiussione del 3/7/2017, ai sensi dell'art. 1956 c.c.
poiché la Banca avrebbe continuato ad erogare credito alla società pur CP_2
conoscendo circostanze tali da consentire di ritenere che la società versasse in condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
1.5.4. hanno eccepito la liberazione dei fidieussori e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 1957 c.c. affermando la violazione del Parte_2
termine di decadenza previsto da quest'ultima disposizione;
1.5.5. hanno eccepito
- la pattuizione di interessi usurari;
- l'errata indicazione del TAEG/ISC e la nullità delle clausole che prevedono condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate ovvero un TAEG diverso da quello realmente applicato;
- l'indeterminatezza della indicazione del tasso d'interesse creditore;
- l'invalidità della clausola floor:
- l'applicazione di interessi ultralegali non dovuti;
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- l'applicazione di spese e commissioni in difetto di pattuizione o giustificazione causale. pagina 9 di 31 1.6. e , hanno inoltre chiesto di poter chiamare in causa Parte_1 Controparte_1
per essere garantiti da quest'ultimo in relazione alle conseguenze Controparte_4
pregiudizievoli del presente giudizio. A sostegno della domanda, hanno invocato l'atto di modifica di apertura di credito in conto corrente fondiario a del 20.06.2016, a rogito CP_6
del notaio , rep. n.8675, registrato in Canicattì l'1.07.2016 al n. 2415 Persona_6
Serie IT, con il quale era subentrato rilasciando garanzia per le obbligazioni Controparte_4
oggetto del presente giudizio fino alla concorrenza di € 450.000,00.
1.7. e la hanno chiesto di poter chiamare in causa Parte_2 CP_2 [...]
chiedendo di accertarne la responsabilità per l'inadempimento dell'atto di _5
transazione intercorso con l'Istituto di credito opposto, manlevando la società opponente da ogni obbligo di pagamento e, in ogni caso, di condannarlo a rifondere ogni somma che l'opponente dovesse essere condannata a corrispondere in favore dell'opposto. A sostegno di tali domande, hanno dedotto che il coniuge di _5 Parte_2
avrebbe agito come amministratore di fatto ed unico gerente della società e avrebbe CP_2
curato tutti i rapporti con la Banca mentre l'opponente avrebbe Parte_2
assunto solo la veste formale di amministratore su disposizione dello stesso _5
1.8. La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle opposizioni chiedendone il rigetto previa autorizzazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
1.9. Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, è stata autorizzata la chiamata dei terzi e CP_4 _5
1.10. La si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare _5
l'inammissibilità della domanda avanzata nei suoi confronti poiché “non connessa, né per il pagina 10 di 31 titolo né per l'oggetto, alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente”. Nel merito, ha contestato di essere stato amministratore di fatto della società riferendo di esserne CP_2
solo dipendente a tempo determinato. Ha inoltre affermato di non aver assunto nessuna obbligazione e di aver partecipato alla transazione depositata da parte opponente solo quale soggetto incaricato del materiale pagamento delle rate.
1.11. Si è costituito in giudizio anche il terzo chiamato eccependo Controparte_4
l'inammissibilità della domanda avanzata nei suoi confronti e l'infondatezza nel merito della domanda medesima. Ha eccepito, in particolare, la nullità della fideiussione prestata per violazione della disciplina antitrust e la mancata dimostrazione dell'effettiva sussistenza del credito fatto valere in via monitoria dalla P_
. Verificato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D. Lgs.
[...]
28/2010, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie, è stata disposta una CTU contabile.
1.13. La causa è stata poi trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sull'eccezione di nullità delle fideiussioni
2.1. Tutto ciò premesso, ritiene in primo luogo il Tribunale che sia priva di fondamento e debba essere disattesa l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti.
2.2. In base alla prospettazione di questi ultimi, i contratti di fideiussione sarebbero invalidi poiché costituirebbero contratti “a valle” di una intesa vietata ai sensi dell'art. 2 della l. n.
pagina 11 di 31 sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
2.3. Dev'essere data continuità, sul punto, all'argomentazione della giurisprudenza di merito
(Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, Sentenza n. 7015/2022 pubbl. il 06/09/2022;
Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, Sentenza n. 9340/2022 pubbl. il 28/11/2022,
entrambe edite da Giurisprudenza delle Imprese) per la quale:
2.3.1. in materia di nullità dei contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza,
costituiscono controversie c.d. stand alone quelle non direttamente fondate su fatti accertati in sede amministrativa (o giudiziale) di accertamento della violazione antitrust;
2.3.2. costituiscono controversie stand alone, dunque, quelle in cui si affermi, in via di azione o di eccezione, la nullità di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI,
stipulate in un periodo diverso rispetto a quello esaminato dalla Banca d'Italia nel procedimento concluso con il noto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, che si fondava sul parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data
22.8.2003 all'esito di indagini svolte nel settore bancario;
2.3.3. in tali controversie (cd. stand alone), l'accertamento amministrativo è privo del carattere di prova privilegiata che invece assume nelle ipotesi in cui il contratto “a valle” sia stato stipulato proprio nel periodo oggetto dell'accertamento;
2.3.4. trovano pertanto applicazione, in tali casi, le ordinarie regole proprie del giudizio civile e dunque l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione al disposto dell'art. 2 L. 287/90 ricade interamente sulla parte che ha formulato detta contestazione;
pagina 12 di 31 2.3.5. tale gravoso onere probatorio implica la necessità di fornire elementi anche indiziari atti a confermare la prosecuzione dell'intesa illecita anche successivamente al periodo accertato dall'Autorità antitrust;
2.3.6. in materia di fideiussioni bancarie di cui si affermi la nullità poiché conformi ad una intesa tra gli operatori di mercato volta ad uniformare i contratti di garanzia proposti alla clientela anche in periodi diversi da quelli coperti dall'accertamento dell'Autorità
di vigilanza, tale prova (anche indiziaria) deve incentrarsi sul fatto che gli istituti di credito operanti sul territorio nazionale hanno iniziato e/o continuato ad applicare in maniera uniforme le medesime clausole ritenute illegittime anche prima e/o dopo il periodo oggetto di verifica da parte della predetta Autorità garante;
2.3.7. il solo fatto che l'istituto bancario convenuto abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole non può ritenersi di per se stesso elemento sufficiente a dare effettivo conto, sia pure in termini indiziari, della permanenza –
successiva al provvedimento della Banca d'Italia - di un'intesa rilevante nella sua estensione e pervasività sul piano antitrust.
2.4. Facendo applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onere assertivo e probatorio,
va evidenziato che gli odierni opponenti non hanno adeguatamente allegato né dimostrato alcun elemento dal quale desumere che, nel periodo di stipula delle fideiussioni qui in esame -e dunque negli anni 2016 e 2017-, permanesse un'intesa rilevante sul piano antitrust di cui i predetti contratti costituivano attuazione. Gli odierni attori si sono infatti limitati ad un generico richiamo al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55 del
2.5.2005, relativo ad un periodo ben precedente al momento della conclusione dei contratti di fideiussione in esame, emesso all'esito di un accertamento amministrativo del tutto privo pagina 13 di 31 di efficacia probatoria nell'odierno procedimento.
2.5. Neppure può essere attinto alcun elemento di giudizio dalla documentazione depositata dalla parte opponente in data 14/6/2024 trattandosi di documenti depositati in violazione dei termini di preclusione istruttori.
2.6. L'eccezione di nullità, anche solo parziale, dei contratti di fideiussione è dunque infondata e va disattesa. Ne consegue l'infondatezza anche dell'ulteriore eccezione di decadenza sollevata ex art. 1957 c.c., trattandosi di questione conseguenziale all'accertamento dell'affermata nullità per violazione della disciplina antitrust della clausola delle fideiussioni di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
3. Sull'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
3.1. Anche l'eccezione sollevata dagli opponenti invocando l'art. 1956 c.c. è priva di fondamento.
3.2. Va ricordato sul punto che <
garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore,
senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche>> (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 2524 del 07/02/2006 (Rv. 586911 - 01).
3.3. Nel caso di specie, gli opponenti non hanno neppure allegato alcunché in relazione all'entità e alla collocazione temporale dell'affermato peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale.
pagina 14 di 31 3.4. Inoltre, il credito che la avrebbe concesso senza previa informazione ai fideiussori Pt_4
è stato concesso contestualmente all'assunzione dell'obbligazione di garanzia dei fideiussori, in data 3/7/2017. Ne consegue che la prospettazione della parte attrice non può
neppure astrattamente integrare i presupposti applicativi di cui all'art. 1956 c.c.,
disposizione che trova applicazione solo in caso di peggioramento delle condizioni del debitore principale e di concessioni di credito non autorizzate e successive, dunque non contestuali, all'assunzione dell'obbligo di garanzia da parte del fideiussore.
4. Sulla prova del credito
4.1. Ritiene il Tribunale che la parte convenuta-opposta abbia fornito la dimostrazione della sussistenza del credito fatto valere in via monitoria.
4.2. Va ricordato che la pretesa deriva
4.2.1. della esposizione debitoria derivante dalla apertura di credito in conto corrente fondiario a S.A.L. contratta con la società giusta Atto in Notar CP_2 Per_2
di Canicattì del 23.05.2016 (Rep. n°8602, Racc. n°60691 revocata in data
[...]
17.05.2018;
4.2.2. dalla esposizione derivante dall'apertura di credito in conto corrente n°2043641
contratta dalla con la Banca, revocata in data 17.5.2018; CP_2
4.2.3. dall'esposizione derivante dal mutuo chirografario n°20/53769, contratto dalla con la in data 3/7/2017. CP_2 Parte_4
4.3. Con riferimento ai rapporti di conto corrente, dev'essere richiamato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale <la norma di cui all del>d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio,
pagina 15 di 31 mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,
sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne
consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità
dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che,
subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 14640 del 06/06/2018 (Rv. 649121 - 01)).
4.4. Va infatti ribadito che la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23313
del 27/09/2018 (Rv. 650905 - 01)).
4.5. Va distinto, in merito, l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito),
dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto pagina 16 di 31 ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità
ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21092 del 19/10/2016 (Rv.
642941 - 01)).
4.6. Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati al caso di specie deve ritenersi che la banca opposta abbia provato la sua pretesa depositando i contratti su cui si fonda il rapporto nonché gli estratti conto relativi all'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento.
4.7. Quanto al conto corrente fondiario ipotecario n. 20\44231, sono stati infatti depositati,
come accertato anche dal CTU nominato:
4.7.1. il contratto di apertura di credito in conto corrente a con documento di sintesi CP_6
e relative condizioni economiche (doc. 1 fasc. monitorio);
4.7.2. la lettera di apertura di conto corrente e norme che regolano i conti correnti di corrispondenza del 23/05/2016 (doc. 1 fasc. monitorio);
4.7.3. gli estratti conto completi di scalari e conteggio competenze liquidate, per i periodi che vanno ininterrottamente dal 26/05/2016 (con saldo pari a zero prima della prima operazione) al 23/10/2018 (con saldo pari a € 335.971,51- prima dello storno a sofferenza) (doc. 17 fasc. monitorio);
4.8. Quanto al conto corrente n. 20\43641, sono stati depositati
4.8.1. la lettera-contratto di apertura di credito in conto corrente con documento di sintesi del 30/06/2014 (doc. 4 fascicolo monitorio);
pagina 17 di 31 4.8.2. la lettera – contratto di apertura di credito con condizioni economiche del 03/07/2017
(doc. 4 fascicolo monitorio);;
4.8.3. gli estratti conto completi di scalari e conteggio competenze liquidate, per i periodi che vanno ininterrottamente dal 30/06/2014 (con saldo pari a zero prima della prima operazione) al 23/10/2018 (con saldo, prima dello storno a sofferenza, pari ad €
77.909,86) (doc. 18 fasc. monitorio).
4.9. Risultano dunque documentati sia i termini contrattuali pattuiti che l'andamento dei rapporti conto corrente.
4.10. Con riferimento al contratto di mutuo, deve essere data continuità ai principi di diritto per i quali <
danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv.
654047 - 01)); con riferimento ai contratti di finanziamento e di mutuo, tale principio generale di riparto dell'onere della prova si traduce nell'affermazione in base alla quale l'attore sostanziale, che assuma essere titolare del credito restitutorio derivante dal contratto,
è onerato di fornire dimostrazione dell'avvenuta consegna della somma e del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, gravando invece sul convenuto sostanziale l'onere di provare gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi che intenda fare valere (v.
Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018 (Rv. 651538
pagina 18 di 31 - 02)).
4.11. La Banca convenuta ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante depositando, con riferimento al mutuo chirografario n. 20\53769:
4.11.1. il contratto di mutuo chirografario n. 020/053769/21 del 03/07/2017 contenente la contestuale quietanza di erogazione sottoscritta dalla società (doc. 8 fasc. CP_2
monitorio);
4.11.2. il documento di sintesi e piano di ammortamento del mutuo chirografario(doc. 8 fasc.
monitorio).
4.12. La società convenuta-opposta ha dunque documentato il titolo contrattuale dell'obbligazione con le relative scadenze di pagamento.
4.13. La convenuta ha inoltre documentato di aver revocato tutti gli affidamenti in conto corrente (lettera del 17/5/2017) e di aver comunicato in data 3.8.2020 alla società debitrice la decadenza dal benefico del termine e la risoluzione della transazione stipulata per consentire alla società debitrice il pagamento del debito residuo del mutuo chirografario secondo nuove scadenze.
5. Sull'accertamento dei saldi dei rapporti obbligatori
5.1. Passando all'esame delle singole doglianze sollevate dalla parte attrice in relazione alle condizioni contrattuali e all'andamento dei rapporti obbligatori, ritiene innanzitutto il
Tribunale che sia infondata l'eccezione sollevata dalla parte attrice in relazione alla lamentata violazione della disciplina antiusura.
5.2. L'eccezione è stata sollevata da parte opponente in modo del tutto generico, senza neppure alcun riferimento allo specifico contenuto obbligatorio del contratto interessato pagina 19 di 31 dalla dedotta nullità, al tasso effettivo applicato e al tasso soglia in ipotesi applicabile.
5.3. La parte attrice ha sollevato l'eccezione rimandando ad una consulenza tecnica di parte il cui contenuto non è tuttavia attendibile e non ha consentito, pertanto, di disporre alcun approfondimento tecnico, che avrebbe avuto carattere evidentemente esplorativo in difetto di una compiuta deduzione e dimostrazione della plausibilità della doglianza.
5.4. Il consulente di parte attrice, infatti, per la determinazione del TEG applicato dalla banca sul rapporto in questione, ha utilizzato una formula (cfr. pag. 18 della relazione) diversa rispetto a quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - ed. agosto 2009, par. C3 a), in G.U. 29/8/2009 .
5.5. La formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia, richiede infatti di eseguire l'operazione seguente: interessi X 36500 / numeri debitori + oneri su base annua x 100 /
accordato.
5.6. Il consulente di parte ha invece
5.6.1. del tutto eliso il primo termine dell'equazione sostituendolo senza alcuna giustificazione tecnica con il tasso nominale;
5.6.2. apoditticamente indicato tra gli oneri su base annua di cui al secondo termine dell'operazione la cifra 5.000, corrispondente non già agli oneri effettivi ma al limite massimo della commissione trimestrale su fido accordato.
5.7. La complessiva inattendibilità dell'allegazione impone pertanto di disattendere l'eccezione in questione.
5.8. È infondata anche l'eccezione relativa alla dedotta, errata indicazione del TAEG/ISC.
Va ricordato sul punto il principio di diritto in base al quale <
pagina 20 di 31 l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è
solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385
del 1993 >> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv. 666991 - 01)).
5.9. Non è fondata neppure la doglianza riferita alla indeterminatezza della indicazione del tasso d'interesse creditore. Come dedotto dalla parte convenuta –e non specificamente contestato dall'odierna parte attrice- nel corso del rapporto non risultano essersi verificati i presupposti di applicazione della clausola cosicché ogni accertamento in ordine alla validità
della disposizione contrattuale è irrilevante.
5.10. Dev'essere disattesa anche l'eccezione d'invalidità della clausola c.d. floor con la quale le parti hanno concordato una soglia minima al di sotto della quale non potesse scendere il tasso d'interesse debitore variabile. Dev'essere data continuità, sul punto, all'orientamento giurisprudenziale per il quale tale tipologia di clausola costituisce la legittima espressione dell'autonomia negoziale delle parti;
la clausola, inoltre, neppure rientra tra le condizioni che devono essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.
non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi ivi contemplate (Tribunale Napoli,
04/02/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 04/02/2021), n.1114).
5.11. Del tutto generica è anche la doglianza relativa all'applicazione di spese e commissioni in difetto di pattuizione scritta. La parte attrice non ha infatti indicato neppure una singola voce di costo in concreto applicata nel corso dello svolgimento del rapporto in assenza di specifica previsione contrattuale.
pagina 21 di 31 5.12. Quanto alla doglianza relativa alla applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi, è stato conferito mandato ad un CTU che ha provveduto a rideterminare i saldi dei rapporti oggetto di causa eliminando gli effetti della capitalizzazione composta e ciò in quanto:
5.12.1. per il periodo sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, l'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013 (legge di stabilità), ha modificato, con effetto dal
1/1/2014, il comma 2 dell'art. 120 TUB, disponendo che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
5.12.2. per il periodo successivo al 3 agosto 2016, il D.L. N. 18/2016 conv. con L. N.
49/2016, all'art.17-BIS ha disposto una nuova modifica dell'art. 120 TUB
demandando al CICR l'individuazione dei criteri di produzione degli interessi e precisando che Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: (a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
(b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido 1) gli pagina 22 di 31 interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare,
anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo). Non essendo stati documentati dalla società convenuta opposta i presupposti applicativi della capitalizzazione degli interessi nei termini appena richiamati, il CTU ha correttamente escluso dal riconteggio del saldo l'effetto anatocistico indebitamente prodottosi.
5.13. La relazione peritale non è stata in alcun modo contestata dalla società convenuta-
opposta che non ha presentato osservazioni.
5.14. Il CTU ha proceduto alla rideterminazione dei saldi dei due rapporti di conto corrente tenendo conto invece delle osservazioni della parte attrice che ha chiesto di includere nel calcolo anche le somme medio tempore incassate dalla _1
. All'esito delle operazioni peritali e richiamando le conclusioni e le argomentazioni
[...]
esposte dal CTU nominato, deve pertanto affermarsi che i saldi dei due conti correnti sono i seguenti:
5.15.1. il saldo del conto corrente n. 20\44231 va rideterminato in Euro 190.999,36 al
13/01/2021 oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati;
5.15.2. il saldo del conto corrente n. 20\43641 va rideterminato in Euro 32.598,99 al
13/01/2021 oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati.
pagina 23 di 31 5.16. Nessuna rideterminazione può invece interessare il saldo del contratto di mutuo chirografario, non interessato dalla questione posta in relazione all'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
5.17. Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato e che gli odierni attori-opponenti devono essere condannati al pagamento in favore della società convenuta opposta delle seguenti somme
5.17.1. Euro 190.999,36, quale saldo debitore del conto corrente n. 20\44231 al 13/01/2021,
oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati sino al saldo;
5.17.2. Euro 32.598,99, quale saldo debitore del conto corrente n. 20\43641 al 13/01/2021,
oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati sino al saldo;
5.17.3. € 20.555,15, quale debito residuo del mutuo chirografario n°20/53769, oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al saldo;
6. Sulla domanda avanzata nei confronti del terzo chiamato Controparte_4
6.1. e , hanno chiamato in causa per essere Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
garantiti da quest'ultimo in relazione alle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio.
A sostegno della domanda hanno invocato l'atto di modifica di apertura di credito in conto corrente fondiario a del 20.06.2016, a rogito del notaio , rep. CP_6 Persona_6
n.8675, registrato in Canicattì l'1.07.2016 al n. 2415 Serie IT, con il quale Controparte_4
ha rilasciato garanzia per le obbligazioni oggetto del presente giudizio fino alla concorrenza di € 450.000,00.
6.2. costituendosi, ha affermato l'inammissibilità della chiamata in regresso Controparte_4
chiesta dal debitore principale che non potrebbe pretendere che l'obbligazione contratta pagina 24 di 31 “possa essere estinta a mezzo di un pagamento che rimanga definitivamente in capo al garante” (v. comparsa di costituzione pag. 6).
6.3. L'eccezione d'inammissibilità va disattesa poiché la chiamata di risulta essere CP_4
stata richiesta ed effettuata da parte degli opponenti e , Parte_1 Controparte_1
fideiussori a loro volta del debitore principale . CP_2
6.4. Va allora ricordato che <
verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 13/04/2022 (Rv. 664671 - 01)).
6.5. Ciò chiarito, risulta circostanza pacifica tra le parti in causa che si sia Controparte_4
costituito fideiussore in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di apertura di
Cont credito in conto corrente fondiario a del 1/6/2016 fino a concorrenza della somma di
Euro 450.000,00.
6.6. Sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso da parte di e Parte_1
poiché la fideiussione è stata prestata da una pluralità di garanti, inclusi Controparte_1
e , in modo contestuale, per il medesimo Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
debito, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, elementi tutti ritraibili dal testo del contratto pagina 25 di 31 sottoscritto da tutti i cofideiussori.
6.7. Ne consegue che il terzo chiamato va condannato al pagamento in Controparte_4
favore di e delle somme che questi ultimi saranno tenuti a Parte_1 Controparte_1
pagare alla società odierna convenuta a titolo di saldo del conto corrente n. 20\44231, nei limiti della porzione spettante a ed a condizione che i cofideiussori Controparte_4
documentino l'esecuzione dei pagamenti in favore del creditore.
6.8. Trattandosi di pronuncia condizionata e non risultando allo stato l'esecuzione di pagamenti da parte di e , non è possibile in questa sede Parte_1 Controparte_1
quantificare il dovuto in via di (eventuale) regresso. Deve tuttavia riaffermarsi, quale criterio di quantificazione, che, vertendosi in materia di confideiussione, trova applicazione nei rapporti interni tra i coobbligati la regola di cui all'art. 1298 c.c., con la conseguenza che in mancanza di un diverso criterio di riparto interno (che nel caso di specie non risulta dagli atti e documenti di causa), può farsi applicazione della presunzione di uguaglianza delle quote.
7. Sulla domanda avanzata nei confronti del terzo chiamato Controparte_5
7.1. e la hanno chiamato in causa Parte_2 CP_2 _5
chiedendo di accertarne la responsabilità per l'inadempimento dell'atto di
[...]
transazione intercorso con l'Istituto di credito opposto, manlevando la società opponente da ogni obbligo di pagamento e, in ogni caso, di condannarlo a rifondere ogni somma che l'opponente dovesse essere condannata a corrispondere in favore dell'opposto.
7.2. A sostegno di tali domande hanno dedotto che il _5
7.2.1. avrebbe agito come amministratore di fatto ed unico gerente della società e CP_2
pagina 26 di 31 avrebbe curato tutti i rapporti con la mentre l'opponente Pt_4 Parte_2
avrebbe assunto solo la veste formale di amministratore su disposizione
[...]
dello stesso _5
7.2.2. ha sottoscritto una transazione impegnandosi ad eseguire il pagamento del debito della società nei confronti della per Euro 65.000,00. CP_2 Pt_4
7.3. La domanda è infondata.
7.4. Sotto un primo profilo, va osservato che è priva di rilievo l'assunzione da parte di
[...]
di un eventuale ruolo di amministratore di fatto della non derivando, _5 CP_2
dall'esercizio di tale funzione di fatto, obbligazioni dirette in capo al gestore, che agisce pur sempre spendendo il nome sociale e non assume pertanto obbligazioni in proprio. Neppure
la società ha avanzato un'azione di responsabilità per mala gestio CP_2
dell'amministratore. L'esercizio di tale azione avrebbe richiesto l'allegazione e la dimostrazione in modo specifico e puntuale degli atti di gestione dannosi contestati, del danno al patrimonio sociale e del collegamento causale tra i due elementi appena indicati.
7.5. Sotto un secondo profilo, neppure può affermarsi l'esistenza di un diritto della CP_2
ad essere garantita dal in virtù della transazione da questi sottoscritta. _5
7.6. Va innanzitutto osservato che dal documento depositato da parte attrice (doc. 10
fascicolo di parte attrice , peraltro privo di data, si evince che il CP_2 _5
sottoscrisse la scrittura quale mero delegato al pagamento. L'unico passaggio in cui si menziona il ruolo di questi è infatti contenuto al punto 7 della transazione in cui si stabilisce che “il pagamento, poiché la Geotech è improduttiva sotto il profilo economico, verrà
effettuato dal sig. ”. Il tenore letterale della clausola appena richiamata Controparte_5
induce a ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta al paradigma di cui all'art. 1269 pagina 27 di 31 c.c. ed infatti le parti menzionano il quale mero esecutore del pagamento. In _5
nessuna altra disposizione negoziale si menziona il né si stabilisce l'insorgere di _5
nuove obbligazioni a carico di obbligati diversi da quelli originari. Ne consegue che il
[...]
non può essere qualificato come un coobbligato in solido della società _5 CP_2
avverso il quale sia esercitabile l'azione di regresso prevista dall'art. 1299 c.c..
7.7. Neppure la parte attrice ha allegato alcunché in ordine al contenuto del rapporto sottostante di provvista (delegante-delegato), da cui far discendere eventuali conseguenze in termini di inadempimento contrattuale nei confronti della parte delegante. Il deficit assertivo che caratterizza la domanda avanzata nei confronti del non ne consente _5
l'accoglimento, dunque, neanche sotto tale profilo.
7.8. Neppure assume rilievo la disposizione di cui all'art. 1180 c.c. invocata dalla parte attrice. L'adempimento del terzo, infatti, costituisce un mero comportamento avente efficacia solutoria e non determina, di per sé, l'insorgere di nuovi obblighi a carico dei soggetti coinvolti nella vicenda obbligatoria.
8. Le spese
8.1. Le spese seguono il criterio della soccombenza. Ne consegue che
8.1.1. con riferimento al rapporto processuale tra gli attori opponenti e la parte convenuta opposta, la rideterminazione del saldo dei rapporti contrattuali intercorsi giustifica la compensazione delle spese nella misura di un quarto;
per l'ulteriore quota di tre quarti, gli opponenti devono essere condannati alla refusione delle spese in favore della parte convenuta opposta, risultata creditrice e vittoriosa in relazione alla domanda di condanna avanzata;
8.1.2. il terzo chiamato dev'essere condannato alla rifusione delle spese di Controparte_4
lite in favore degli attori opponenti e;
la pronuncia di Parte_1 Controparte_1
pagina 28 di 31 condanna alle spese, tuttavia, va subordinata nella sua efficacia, come la pronuncia sulla domanda di regresso, alla concreta dimostrazione, da parte degli attori Pt_1
e , dell'adempimento nei confronti del creditore principale
[...] Controparte_1
odierno convenuto;
8.1.3. gli attori opponenti e devono essere Parte_2 CP_2
condannati alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato _5
.
[...]
8.2. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della società
convenuta opposta che ha dato causa alla necessità dell'indagine peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 646/2021 promossa da , Parte_1
, e contro Controparte_1 Parte_2 CP_2
nella Controparte_3
qualità di mandataria e procuratore della Parte_4
, con la chiamata in causa di e di
[...] Controparte_4 Controparte_5
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 973/2020 emesso il 31/12/2020 dal Tribunale di Agrigento, nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e
[...] CP_2
2) condanna , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e pagare in favore della società convenuta
[...] CP_2
a. la somma di Euro 190.999,36, quale saldo debitore del conto corrente n. 20\44231 al
13/01/2021, oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati;
pagina 29 di 31 b. la somma di Euro 32.598,99, quale saldo debitore del conto corrente n. 20\43641 al
13/01/2021, oltre ulteriori interessi convenzionali successivamente maturati;
c. la somma di € 20.555,15, quale debito residuo del mutuo chirografario n°20/53769, oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al saldo;
3) condanna al pagamento in favore di e Controparte_4 Parte_1 CP_1
delle somme che questi ultimi saranno tenuti a pagare alla società odierna
[...]
convenuta a titolo di saldo del conto corrente n. 20\44231, nei limiti della porzione spettante al medesimo ed a condizione che i cofideiussori documentino l'esecuzione dei Controparte_4
pagamenti in favore dell'odierna convenuta opposta in esecuzione della comune fideiussione;
4) respinge ogni domanda avanzata nei confronti di ; Controparte_5
5) compensa le spese nella misura di un quarto in relazione al rapporto processuale tra la parte attrice e la società convenuta;
6) per l'ulteriore quota di tre quarti, condanna gli opponenti alla refusione delle spese della parte convenuta opposta che liquida nella misura, già ridotta in ragione della parziale compensazione,
di Euro 8.000,00, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
7) condanna il terzo chiamato alla rifusione delle spese di lite in favore degli Controparte_4
attori opponenti e , spese che liquida nella somma complessiva Parte_1 Controparte_1
di Euro 5.700,00 oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
anche quest'ultima pronuncia sulle spese è condizionata alla condizione che i cofideiussori e Pt_1 CP_1
documentino l'esecuzione dei pagamenti in favore dell'odierna convenuta opposta in esecuzione della comune fideiussione;
8) condanna gli attori opponenti alla rifusione delle Parte_10
pagina 30 di 31 spese di lite in favore del terzo chiamato , spese che liquida nella somma Controparte_5
complessiva di Euro 5.700,00 oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
9) pone le spese di CTU a carico della società convenuta opposta.
Agrigento, 30/01/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
287 del 1990 ed infatti il relativo contenuto sarebbe riproduttivo dello schema ABI