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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 366/2025 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
[...] avv. ti COSTABILE ANTONIO e GALEOTTO GAETANO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'avv.to COLANTUONO ANNARITA, come da mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 20.01.2025 i ricorrenti esponevano di essere dipendenti a tempo indeterminato della convenuta con il profilo professionale
CPS – Infermiere ex categorie D del CCNL del Personale del Comparto
Sanità del 21.05.2018, tutti addetti presso il P.O. “ Controparte_1
” di Salerno. Rappresentavano di aver svolto la loro attività
[...] lavorativa osservando turni sulle 24 ore nei giorni feriali e festivi infrasettimanali, come da cartellini marcatempo allegati, senza tuttavia godere del riposo compensativo o della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario regolarmente corrisposto dall'azienda dal 2023. Evidenziavano che alcun riscontro avevano sortito le precedenti richieste avanzate alla convenuta.
Per i suesposti motivi i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:”
1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL Integrativo del Comparto Sanità del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali per i periodi per cui è causa, come sopra indicati, e per l'effetto:
2. condannare l CP_1 resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: : € 1.123,00; Parte_1
: € 2.133,00; : € 1.351,00; oltre Parte_2 Parte_3 interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l resistente, in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Si costituiva, seppur tardivamente, la convenuta e comunicava l'avvenuto pagamento delle somme richieste in ricorso.
Nelle note autorizzate i ricorrenti davano atto della corresponsione del dovuto ma solo in pendenza di giudizio, chiedendo quindi la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna alle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori dei ricorrenti contenute nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 24.09.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'intervenuta liquidazione delle somme richieste da parte dell' Controparte_1 consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. possano esserci delle ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, al fine di stabilire il riparto delle spese giudiziali, deve tenersi conto tanto del recente orientamento consolidatosi in seno alla Corte regolatrice sulla questione di diritto trattata - cui anche l'intestato Tribunale si è adeguato melius re perpensa - quanto del comportamento extraprocessuale serbato dalla parte convenuta, che ha provveduto alla corresponsione della somma dovuta ai ricorrenti immediatamente dopo la diffida e la proposizione della domanda giudiziale da parte degli stessi.
Sulla scorta di tali argomentazioni, le spese del giudizio devono essere poste nella misura della metà a carico dell'Ente ospedaliero, rimanendo compensate tra le parti per il loro residuo ammontare.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna la convenuta al pagamento della metà delle spese processuali che si liquidano per intero in euro 1.314,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la restante metà.
Salerno, 24.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino