Versione
15 marzo 1986
15 marzo 1986
Art. 9. (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari; secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
3. Per l'anno finanziario 1986 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari; secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
3. Per l'anno finanziario 1986 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 26/07/1995, n. 402Provvedimento: N. 402 ORDINANZA 20-26 LUGLIO 1995 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2, primo alinea, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla …Leggi di più...
- ord. 402/95. regione emilia romagna·
- inquinamento·
- modifica, con 'ius superveniens', delle norme di legge statale che si assumono violate·
- restituzione degli atti ai giudici 'a quibus'.