Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 520
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione ordinanza di Cassazione (litisconsorzio e sospensione ex art. 39 D.Lgs. 546/92)

    La Corte ha ritenuto infondata la questione pregiudiziale relativa alla necessità di sospensione del giudizio.

  • Rigettato
    Insufficiente istruttoria e erronea valutazione delle prove

    La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logico-giuridica coerente, contestando la ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio con metodo induttivo in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 32 DPR 600/73 e 39 DPR 600/72)

    La Corte ha ritenuto che non sia stata fornita prova della mancata risposta al questionario, necessaria per giustificare l'inutilizzabilità dei documenti, e che le contestazioni su sfridi, prezzi e IVA siano rimaste generiche.

  • Accolto
    Indeducibilità costi

    La sentenza di primo grado aveva confermato l'indeducibilità di costi per € 2.520,00, e questa parte della decisione non è stata appellata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 520
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 520
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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