CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1136/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 944/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 18/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501T203733-2011 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501T203733-2011 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501T203733-2011 IRPEF-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello è stato proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 944/2022 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, che aveva annullato l'avviso di accertamento per maggior reddito, salvo la conferma dell'indeducibilità di costi per € 2.520,00, compensando le spese.
MOTIVI DI APPELLO
L'appellante deduce:
Violazione dell'ordinanza di Cassazione (litisconsorzio e sospensione ex art. 39 D.Lgs. 546/92).
Insufficiente istruttoria e erronea valutazione delle prove.
Violazione di legge (artt. 32 DPR 600/73 e 39 DPR 600/72).
L'appellata controdeduce:
Questione pregiudiziale infondata (nessuna sospensione necessaria).
Rileva che l'appello ripropone motivi già esaminati e respinti in precedenti gradi.
Ritiene l'avviso di accertamento illegittimo per carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti;
uso arbitrario di studi di settore;
mancata considerazione di fattori economici locali;
errata determinazione di sfridi e prezzi;
violazione norme IVA.
Con ordinanza dibarrimentale n.1628/25 del 16 gennaio 2925, rilevato che il giudizio di primo grado incoato da Resistente_1 si è svolto nei confronti di dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Agrigento, del Società_1 e rilevato che in questo grado del giudizio l'appellante Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, ha evocato in giudizio soltanto Resistente_1, disponeva a norma dell'art.53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Società_1
.
L'agenzia delle entrate, appellante eseguiva l'ordinanza depositando:
- copia dell'atto di appello notificato alla sig.ra Resistente_1, parte appellata;
- copia della sentenza impugnata;
- copia dell'ordinanza n. 1628/08/2025. la società Società_1
non si costituibìva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Merito dell'appello:
L'appellante ripropone argomentazioni già vagliate e respinte in più gradi di giudizio (CTP e CTR), senza apportare elementi nuovi.
La sentenza impugnata è sorretta da motivazione logico-giuridica coerente: l'Ufficio ha ricostruito il reddito con metodo induttivo in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, basandosi su calcoli astratti e studi di settore, senza considerare le peculiarità economiche (stagionalità, crisi migratoria, concorrenza).
Non è stata fornita prova della mancata risposta al questionario tale da giustificare l'inutilizzabilità dei documenti ex art. 32 DPR 600/73.
Le contestazioni su sfridi, prezzi e IVA sono rimaste generiche e non hanno superato le puntuali deduzioni della contribuente, confermate dal giudice di primo grado. metodologia di controllo e dei dati ricavati dal p.
v.c.” . Nel caso in esame , pertanto, non riscontrandosi gravi incongruenze superate dalle presunzioni utilizzate dall'Agenzia delle Entrate l'atto impugnato, fermo restando la indeducibilità dei costi per € 2.520,00 , risulta illegittimo relativamente alla determinazione dei ricavi e dei redditi e per tale parte va annullato.
La complessità delle quesioni esaminate giustifica la compensazione delle spese ivi comprese quelle relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento.
Conferma la sentenza n. 944/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento.
Compensa le spese.
Palermo,30/10/25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1136/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 944/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 18/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501T203733-2011 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501T203733-2011 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501T203733-2011 IRPEF-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello è stato proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 944/2022 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, che aveva annullato l'avviso di accertamento per maggior reddito, salvo la conferma dell'indeducibilità di costi per € 2.520,00, compensando le spese.
MOTIVI DI APPELLO
L'appellante deduce:
Violazione dell'ordinanza di Cassazione (litisconsorzio e sospensione ex art. 39 D.Lgs. 546/92).
Insufficiente istruttoria e erronea valutazione delle prove.
Violazione di legge (artt. 32 DPR 600/73 e 39 DPR 600/72).
L'appellata controdeduce:
Questione pregiudiziale infondata (nessuna sospensione necessaria).
Rileva che l'appello ripropone motivi già esaminati e respinti in precedenti gradi.
Ritiene l'avviso di accertamento illegittimo per carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti;
uso arbitrario di studi di settore;
mancata considerazione di fattori economici locali;
errata determinazione di sfridi e prezzi;
violazione norme IVA.
Con ordinanza dibarrimentale n.1628/25 del 16 gennaio 2925, rilevato che il giudizio di primo grado incoato da Resistente_1 si è svolto nei confronti di dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Agrigento, del Società_1 e rilevato che in questo grado del giudizio l'appellante Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, ha evocato in giudizio soltanto Resistente_1, disponeva a norma dell'art.53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Società_1
.
L'agenzia delle entrate, appellante eseguiva l'ordinanza depositando:
- copia dell'atto di appello notificato alla sig.ra Resistente_1, parte appellata;
- copia della sentenza impugnata;
- copia dell'ordinanza n. 1628/08/2025. la società Società_1
non si costituibìva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Merito dell'appello:
L'appellante ripropone argomentazioni già vagliate e respinte in più gradi di giudizio (CTP e CTR), senza apportare elementi nuovi.
La sentenza impugnata è sorretta da motivazione logico-giuridica coerente: l'Ufficio ha ricostruito il reddito con metodo induttivo in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, basandosi su calcoli astratti e studi di settore, senza considerare le peculiarità economiche (stagionalità, crisi migratoria, concorrenza).
Non è stata fornita prova della mancata risposta al questionario tale da giustificare l'inutilizzabilità dei documenti ex art. 32 DPR 600/73.
Le contestazioni su sfridi, prezzi e IVA sono rimaste generiche e non hanno superato le puntuali deduzioni della contribuente, confermate dal giudice di primo grado. metodologia di controllo e dei dati ricavati dal p.
v.c.” . Nel caso in esame , pertanto, non riscontrandosi gravi incongruenze superate dalle presunzioni utilizzate dall'Agenzia delle Entrate l'atto impugnato, fermo restando la indeducibilità dei costi per € 2.520,00 , risulta illegittimo relativamente alla determinazione dei ricavi e dei redditi e per tale parte va annullato.
La complessità delle quesioni esaminate giustifica la compensazione delle spese ivi comprese quelle relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento.
Conferma la sentenza n. 944/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento.
Compensa le spese.
Palermo,30/10/25
IL RELATORE IL PRESIDENTE