CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 506/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Comune di Campobello Di Mazara - Via Garibaldi 91021 Campobello Di Mazara TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Sardegna 7 91022 Castelvetrano TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002355000 TARES
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002355000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, RGR n. 506/25, Ricorrente_1, impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 29980202500002355000 relativo al veicolo FIAT Panda tg. Targa_2, deducendo la violazione dell'art. 86 D.P.R. 602/73 e la propria condizione di invalido civile (80%) con riconoscimento di handicap ex L. 104/92.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Si costituiva altresì, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il difetto di giurisdizione sulle cartelle per sanzioni stradali e, nel merito, il mancato assolvimento degli oneri formali (modello F3 e annotazione sul libretto).
All'udienza del 13.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte limitatamente alle cartelle afferenti sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Il giudizio prosegue per la quota parte del debito relativa a tributi (Bollo Auto, TARES).
Ancora in via preliminare si dichiara l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate non riguardando la controversia il merito della debenza del tributo ma esclusivamente la legittimità del preavviso di fermo amministrativo.
Nel merito si rileva quanto appresso:
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione. L'Amministrazione resistente fonda il proprio diniego sul mancato adeguamento del veicolo (annotazione sul libretto) e sull'omessa presentazione del modello
F3.
Tale prospettazione non è condivisibile. L'orientamento giurisprudenziale più evoluto (ex multis, CGT Reggio Emilia n. 12/2024; CGT Lazio n.
845/2025) interpreta estensivamente il divieto di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 alla specie invocabile. Tale norma, letta in combinato disposto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, impedisce l'esecuzione e l'adozione di misure cautelari su beni "indispensabili" alla vita e alla dignità della persona.
Non è contestato che il soggetto sia portatore di handicap grave, il veicolo, quindi, non rappresenta un mero bene patrimoniale, bensì un ausilio necessario alla deambulazione e all'esercizio dei diritti civili fondamentali.
Di conseguenza, l'autovettura del disabile deve considerarsi bene impignorabile e non assoggettabile a fermo, a prescindere dall'adattamento tecnico del mezzo, purché ne sia provato l'utilizzo abituale da parte del beneficiario della L. 104/92.
L'eccezione dell'Agente della Riscossione circa la mancata presentazione del "Modello F3" degrada un diritto soggettivo perfetto a mero onere burocratico.
Come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, la tutela del disabile è sottratta alla discrezionalità formale dell'ente riscossore: la prova della disabilità e della proprietà del mezzo prodotta in giudizio sana ogni precedente carenza procedurale.
L'iscrizione del fermo su un veicolo di modesto valore commerciale (FIAT Panda), a fronte di un debito tributario non elevato e in presenza di gravi patologie del proprietario, Banca_1 una violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, causando un sacrificio eccessivo al diritto alla salute rispetto all'interesse del fisco.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle per sanzioni stradali;
Accoglie il ricorso per la restante parte e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n.
29980202500002355000 in quanto riferito a beni indispensabili ex art. 50 D.P.R. 602/73; Ordina la cessazione della procedura cautelare sul veicolo tg. Targa_2
Spese compensate
Così deciso in Trapani in data 13.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 506/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Comune di Campobello Di Mazara - Via Garibaldi 91021 Campobello Di Mazara TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Sardegna 7 91022 Castelvetrano TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002355000 TARES
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500002355000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, RGR n. 506/25, Ricorrente_1, impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 29980202500002355000 relativo al veicolo FIAT Panda tg. Targa_2, deducendo la violazione dell'art. 86 D.P.R. 602/73 e la propria condizione di invalido civile (80%) con riconoscimento di handicap ex L. 104/92.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Si costituiva altresì, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il difetto di giurisdizione sulle cartelle per sanzioni stradali e, nel merito, il mancato assolvimento degli oneri formali (modello F3 e annotazione sul libretto).
All'udienza del 13.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte limitatamente alle cartelle afferenti sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Il giudizio prosegue per la quota parte del debito relativa a tributi (Bollo Auto, TARES).
Ancora in via preliminare si dichiara l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate non riguardando la controversia il merito della debenza del tributo ma esclusivamente la legittimità del preavviso di fermo amministrativo.
Nel merito si rileva quanto appresso:
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione. L'Amministrazione resistente fonda il proprio diniego sul mancato adeguamento del veicolo (annotazione sul libretto) e sull'omessa presentazione del modello
F3.
Tale prospettazione non è condivisibile. L'orientamento giurisprudenziale più evoluto (ex multis, CGT Reggio Emilia n. 12/2024; CGT Lazio n.
845/2025) interpreta estensivamente il divieto di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 alla specie invocabile. Tale norma, letta in combinato disposto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, impedisce l'esecuzione e l'adozione di misure cautelari su beni "indispensabili" alla vita e alla dignità della persona.
Non è contestato che il soggetto sia portatore di handicap grave, il veicolo, quindi, non rappresenta un mero bene patrimoniale, bensì un ausilio necessario alla deambulazione e all'esercizio dei diritti civili fondamentali.
Di conseguenza, l'autovettura del disabile deve considerarsi bene impignorabile e non assoggettabile a fermo, a prescindere dall'adattamento tecnico del mezzo, purché ne sia provato l'utilizzo abituale da parte del beneficiario della L. 104/92.
L'eccezione dell'Agente della Riscossione circa la mancata presentazione del "Modello F3" degrada un diritto soggettivo perfetto a mero onere burocratico.
Come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, la tutela del disabile è sottratta alla discrezionalità formale dell'ente riscossore: la prova della disabilità e della proprietà del mezzo prodotta in giudizio sana ogni precedente carenza procedurale.
L'iscrizione del fermo su un veicolo di modesto valore commerciale (FIAT Panda), a fronte di un debito tributario non elevato e in presenza di gravi patologie del proprietario, Banca_1 una violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, causando un sacrificio eccessivo al diritto alla salute rispetto all'interesse del fisco.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle per sanzioni stradali;
Accoglie il ricorso per la restante parte e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n.
29980202500002355000 in quanto riferito a beni indispensabili ex art. 50 D.P.R. 602/73; Ordina la cessazione della procedura cautelare sul veicolo tg. Targa_2
Spese compensate
Così deciso in Trapani in data 13.02.2026
Il Giudice Monocratico