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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/11/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
N. 1780/2024 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 25/11/2025, che viene riaperto alle ore 12.40 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 12.40, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa NA DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa NA Di LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1780 del Ruolo Generale Affari Conteziosi
Civili dell'anno 2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Calogero LE e Antonino Parte_1
LE ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del secondo in Frosinone alla via Fedele
Calvosa n. 39 giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12
- parte convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza
(da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha opposto l'atto di Parte_1
precetto notificatogli dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria dello Stato in data 07/08/2024 pedissequo a Sentenza n. 72/2024 resa dalla Corte dei
Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte in data 17/06/2024 intimandogli il pagamento della somma di € 8.108.067,32 nel termine di trenta giorni dalla notifica, preavvisando in difetto l'esecuzione forzata;
egli ne eccepisce l'illegittimità perché alla data della notifica, l'intimato aveva già proposto appello avverso la sentenza in data
15/07/2024 sicchè a mente dell'art. 90 comma 2 del Codice di Giustizia Contabile,
l'efficacia esecutiva del titolo era sospesa ex lege e il non avrebbe potuto notificare Contr
il precetto, del quale dunque egli invoca declaratoria di nullità e/o illegittimità per difetto in capo al creditore del diritto di agire in executivis;
vinte le spese di giudizio con clausola di distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Costituitosi in giudizio, il (di seguito solo Controparte_1
ha riconosciuto che la proposizione dell'appello avverso la sentenza azionata ne Contr
sospende l'efficacia esecutiva e quindi preclude al creditore il diritto di agire per il forzoso recupero del credito, ma ha precisato che la notifica del precetto, pedissequo alla sentenza, aveva la sola funzione di offrire al debitore la possibilità di accedere alla rateizzazione del debito, anche in considerazione del disposto dell'art. 190, comma 5,
D.Lgs. 174/2016; che certamente alla notifica dell'atto di precetto, che non costituisce un atto dell'esecuzione ma è soltanto prodromico ad essa, non avrebbe fatto seguito alcun atto esecutivo in pendenza di impugnazione avverso il titolo. Ha pertanto invocato il rigetto dell'opposizione con salvezza di spese di lite.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. che nessuna ha depositato, all'udienza del 14/01/2025 la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale previa concessione di termine alle parti per deposito di note conclusive, che parimenti nessuna ha depositato, e all'esito della odierna discussione viene decisa come segue.
2. L'opposizione è fondata. L'opponente fa valere un unico motivo di opposizione costituito dal difetto di titolo esecutivo sotteso al precetto, costituito dalla Sentenza n. 72/24 emessa dalla Corte dei
Conti il 17/06/2024 e impugnata nei termini di legge il 15/07/2024; tale ultima circostanza è incontestata e l'opposto ha in effetti rilevato la legittima invocazione Contr
da parte del dell'art. 190 comma 4 CGC che sancisce che “La proposizione Pt_1
dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici”.
Orbene, intanto non risulta che, a mente del disposto del comma 5 della medesima disposizione secondo la quale “Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva”, la sentenza sia stata dichiarata provvisoriamente esecutiva;
inoltre, sebbene, come correttamente rilevato dal l'atto di precetto non costituisca atto dell'esecuzione, essendo Contr
meramente prodromico ad essa, esso è comunque un atto esecutivo, che postula, per la sua legittimità ed efficacia, la preesistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo.
Nella misura in cui, quindi, la sentenza della Corte dei Conti, notificata in uno col precetto opposto dopo la proposizione dell'appello da parte del aveva perso la Pt_1 propria efficacia esecutiva e non costituiva più dunque un titolo efficace ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'atto di precetto non avrebbe potuto essere notificato.
Risulta peraltro dagli atti di causa che l'appello è stato notificato dal in data Pt_1
13/07/2024 ed è stato trasmesso con pec del 15/07/2024 all'Ufficio del Ruolo Generale
Giudizi di Appello presso la Corte dei Conti, per cui la notifica del precetto avvenuta il
04/08/2024 è avvenuta in difetto di titolo esecutivo sotteso, il che rende l'atto illegittimo.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, sui valori medi previsti per lo scaglione di valore superiore ad € 520.000, tenuto conto del valore del precetto opposto, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta e ridotta della metà quella decisoria in considerazione dell'omesso deposito delle note conclusive;
il tutto con riduzione della metà attesa la scarsa complessità della controversia. Le spese sono poste a carico di parte opposta, non ravvisandosi i presupposti per una compensazione dal momento che la condotta del ha dato causa al presente giudizio, essendo stato il precetto notificato dopo la Contr
comunicazione dell'interposto appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n.
1780 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa da
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avente ad oggetto “opposizione a precetto”, a qualificarsi come opposizione
[...]
all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che il Controparte_1
non ha diritto di agire esecutivamente in danno dell'opponente
[...] Parte_1
sulla base dell'atto di precetto notificato il 04/08/2024;
- condanna parte opposta a rifondere alla parte opponente le spese di giudizio, che si liquidano in € 5.826,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per Legge, a distrarsi in favore degli Avv.ti Calogero LE e
Antonino LE, dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA Di LA
SEZIONE CIVILE
N. 1780/2024 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 25/11/2025, che viene riaperto alle ore 12.40 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 12.40, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa NA DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa NA Di LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1780 del Ruolo Generale Affari Conteziosi
Civili dell'anno 2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Calogero LE e Antonino Parte_1
LE ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del secondo in Frosinone alla via Fedele
Calvosa n. 39 giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12
- parte convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza
(da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha opposto l'atto di Parte_1
precetto notificatogli dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria dello Stato in data 07/08/2024 pedissequo a Sentenza n. 72/2024 resa dalla Corte dei
Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte in data 17/06/2024 intimandogli il pagamento della somma di € 8.108.067,32 nel termine di trenta giorni dalla notifica, preavvisando in difetto l'esecuzione forzata;
egli ne eccepisce l'illegittimità perché alla data della notifica, l'intimato aveva già proposto appello avverso la sentenza in data
15/07/2024 sicchè a mente dell'art. 90 comma 2 del Codice di Giustizia Contabile,
l'efficacia esecutiva del titolo era sospesa ex lege e il non avrebbe potuto notificare Contr
il precetto, del quale dunque egli invoca declaratoria di nullità e/o illegittimità per difetto in capo al creditore del diritto di agire in executivis;
vinte le spese di giudizio con clausola di distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Costituitosi in giudizio, il (di seguito solo Controparte_1
ha riconosciuto che la proposizione dell'appello avverso la sentenza azionata ne Contr
sospende l'efficacia esecutiva e quindi preclude al creditore il diritto di agire per il forzoso recupero del credito, ma ha precisato che la notifica del precetto, pedissequo alla sentenza, aveva la sola funzione di offrire al debitore la possibilità di accedere alla rateizzazione del debito, anche in considerazione del disposto dell'art. 190, comma 5,
D.Lgs. 174/2016; che certamente alla notifica dell'atto di precetto, che non costituisce un atto dell'esecuzione ma è soltanto prodromico ad essa, non avrebbe fatto seguito alcun atto esecutivo in pendenza di impugnazione avverso il titolo. Ha pertanto invocato il rigetto dell'opposizione con salvezza di spese di lite.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. che nessuna ha depositato, all'udienza del 14/01/2025 la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale previa concessione di termine alle parti per deposito di note conclusive, che parimenti nessuna ha depositato, e all'esito della odierna discussione viene decisa come segue.
2. L'opposizione è fondata. L'opponente fa valere un unico motivo di opposizione costituito dal difetto di titolo esecutivo sotteso al precetto, costituito dalla Sentenza n. 72/24 emessa dalla Corte dei
Conti il 17/06/2024 e impugnata nei termini di legge il 15/07/2024; tale ultima circostanza è incontestata e l'opposto ha in effetti rilevato la legittima invocazione Contr
da parte del dell'art. 190 comma 4 CGC che sancisce che “La proposizione Pt_1
dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici”.
Orbene, intanto non risulta che, a mente del disposto del comma 5 della medesima disposizione secondo la quale “Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva”, la sentenza sia stata dichiarata provvisoriamente esecutiva;
inoltre, sebbene, come correttamente rilevato dal l'atto di precetto non costituisca atto dell'esecuzione, essendo Contr
meramente prodromico ad essa, esso è comunque un atto esecutivo, che postula, per la sua legittimità ed efficacia, la preesistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo.
Nella misura in cui, quindi, la sentenza della Corte dei Conti, notificata in uno col precetto opposto dopo la proposizione dell'appello da parte del aveva perso la Pt_1 propria efficacia esecutiva e non costituiva più dunque un titolo efficace ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'atto di precetto non avrebbe potuto essere notificato.
Risulta peraltro dagli atti di causa che l'appello è stato notificato dal in data Pt_1
13/07/2024 ed è stato trasmesso con pec del 15/07/2024 all'Ufficio del Ruolo Generale
Giudizi di Appello presso la Corte dei Conti, per cui la notifica del precetto avvenuta il
04/08/2024 è avvenuta in difetto di titolo esecutivo sotteso, il che rende l'atto illegittimo.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, sui valori medi previsti per lo scaglione di valore superiore ad € 520.000, tenuto conto del valore del precetto opposto, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta e ridotta della metà quella decisoria in considerazione dell'omesso deposito delle note conclusive;
il tutto con riduzione della metà attesa la scarsa complessità della controversia. Le spese sono poste a carico di parte opposta, non ravvisandosi i presupposti per una compensazione dal momento che la condotta del ha dato causa al presente giudizio, essendo stato il precetto notificato dopo la Contr
comunicazione dell'interposto appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n.
1780 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa da
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avente ad oggetto “opposizione a precetto”, a qualificarsi come opposizione
[...]
all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che il Controparte_1
non ha diritto di agire esecutivamente in danno dell'opponente
[...] Parte_1
sulla base dell'atto di precetto notificato il 04/08/2024;
- condanna parte opposta a rifondere alla parte opponente le spese di giudizio, che si liquidano in € 5.826,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per Legge, a distrarsi in favore degli Avv.ti Calogero LE e
Antonino LE, dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA Di LA