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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLIGNANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1338/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10676202500001160000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620190005453381000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200009238060000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620220007490333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240026851174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200015932747000 CATASTO-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/10/2025 Ricorrente_1 adiva codesta Corte al fine di ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10676202500001160000. A sostegno del ricorso , la difesa del ricorrente deduceva preliminarmente l'inesistenza della notificazione dell'atto opposto e delle cartelle prodromiche, in quanto eseguita tramite l'indirizzo PEC asseritamente non risultante dai pubblici registri ufficiali (IPA, REGINDE o INIPEC). Eccepiva, inoltre la nullità della notifica delle cartelle presupposte, la carenza di presupposti del preavviso per mancata indicazione dei beni immobili oggetto della misura, nonché la prescrizione dei crediti tributari per decorso dei termini triennali e quinquennali.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ( AdeR), contestando integralmente le avverse pretese.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di inesistenza della notifica sollevata dal ricorrente è priva di pregio giuridico e smentita dalle risultanze documentali. Risulta provato che l'indirizzo mittente notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione. gov.it è puntualmente inserito nel registro IPA (gestito da AgID) nella scheda relativa alla "Direzione Regionale
Puglia" di AdeR. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il registro IPA costituisce pubblico elenco ai fini delle notificazioni telematiche effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni. Ne consegue che la riconducibilità dell'indirizzo al mittente istituzionale è certa, garantendo il diritto di difesa e l'affidabilità del contenuto dell'atto.
Va poi accolta l'eccezione preliminare di AdeR circa l'inammissibilità delle doglianze relative alle cartelle di pagamento poste a base della misura cautelare. Dagli atti di causa emerge che le cartelle nn.
10620190005453381000, 10620200009238060000, 10620200015932747000, 10620220007490333000 e
10620240026851174000 sono state ritualmente notificate in date comprese tra il 2019 e il 2025. Inoltre,
l'Agente della Riscossione ha prodotto copia di numerosi avvisi di intimazione notificati al contribuente (in data 15/06/2022, 03/10/2023 e 06/05/2025). Tali atti, non essendo stati tempestivamente impugnati, hanno cristallizzato la pretesa tributaria, rendendo le cartelle definitive;
infatti ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. lgs. n. 546/92, la mancata impugnazione di un atto ne preclude la contestazione in sede di impugnazione dell'atto successivo, che resta sindacabile solo per vizi propri.
Le eccezioni di prescrizione sono parimenti infondate. La notifica dei citati avvisi di intimazione ha utilmente interrotto il decorso dei termini prescrizionali, sia essi triennali o quinquennali. Per quanto concerne l'omessa specificazione dei beni immobili nel preavviso di ipoteca, si osserva che tale atto ha natura preventiva ed è volto a consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione entro
30 giorni per evitare il gravame. L'indicazione specifica degli immobili avviene solo in sede di effettiva iscrizione ipotecaria, come previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Infine, la contestazione circa la mancanza di un prospetto analitico degli interessi è inammissibile , trattandosi di vizio che avrebbe dovuto essere fatto valere avverso le cartelle di pagamento ormai divenute definitive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e conferma la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLIGNANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1338/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10676202500001160000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620190005453381000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200009238060000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620220007490333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240026851174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200015932747000 CATASTO-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/10/2025 Ricorrente_1 adiva codesta Corte al fine di ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10676202500001160000. A sostegno del ricorso , la difesa del ricorrente deduceva preliminarmente l'inesistenza della notificazione dell'atto opposto e delle cartelle prodromiche, in quanto eseguita tramite l'indirizzo PEC asseritamente non risultante dai pubblici registri ufficiali (IPA, REGINDE o INIPEC). Eccepiva, inoltre la nullità della notifica delle cartelle presupposte, la carenza di presupposti del preavviso per mancata indicazione dei beni immobili oggetto della misura, nonché la prescrizione dei crediti tributari per decorso dei termini triennali e quinquennali.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ( AdeR), contestando integralmente le avverse pretese.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di inesistenza della notifica sollevata dal ricorrente è priva di pregio giuridico e smentita dalle risultanze documentali. Risulta provato che l'indirizzo mittente notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione. gov.it è puntualmente inserito nel registro IPA (gestito da AgID) nella scheda relativa alla "Direzione Regionale
Puglia" di AdeR. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il registro IPA costituisce pubblico elenco ai fini delle notificazioni telematiche effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni. Ne consegue che la riconducibilità dell'indirizzo al mittente istituzionale è certa, garantendo il diritto di difesa e l'affidabilità del contenuto dell'atto.
Va poi accolta l'eccezione preliminare di AdeR circa l'inammissibilità delle doglianze relative alle cartelle di pagamento poste a base della misura cautelare. Dagli atti di causa emerge che le cartelle nn.
10620190005453381000, 10620200009238060000, 10620200015932747000, 10620220007490333000 e
10620240026851174000 sono state ritualmente notificate in date comprese tra il 2019 e il 2025. Inoltre,
l'Agente della Riscossione ha prodotto copia di numerosi avvisi di intimazione notificati al contribuente (in data 15/06/2022, 03/10/2023 e 06/05/2025). Tali atti, non essendo stati tempestivamente impugnati, hanno cristallizzato la pretesa tributaria, rendendo le cartelle definitive;
infatti ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. lgs. n. 546/92, la mancata impugnazione di un atto ne preclude la contestazione in sede di impugnazione dell'atto successivo, che resta sindacabile solo per vizi propri.
Le eccezioni di prescrizione sono parimenti infondate. La notifica dei citati avvisi di intimazione ha utilmente interrotto il decorso dei termini prescrizionali, sia essi triennali o quinquennali. Per quanto concerne l'omessa specificazione dei beni immobili nel preavviso di ipoteca, si osserva che tale atto ha natura preventiva ed è volto a consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione entro
30 giorni per evitare il gravame. L'indicazione specifica degli immobili avviene solo in sede di effettiva iscrizione ipotecaria, come previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Infine, la contestazione circa la mancanza di un prospetto analitico degli interessi è inammissibile , trattandosi di vizio che avrebbe dovuto essere fatto valere avverso le cartelle di pagamento ormai divenute definitive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e conferma la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.