TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1933/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1933/2025 avente per oggetto: interdizione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
PARTE RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il Pubblico Ministero ricorrente:
“Si pronunci l'interdizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.9.2025 il P.M., su segnalazione del Centro di Salute Mentale di
Saluzzo, ha chiesto la pronuncia di interdizione di , nata a [...] CP_2
(MAROCCO) il 24/12/2005, residente a [...], assumendo che questa fosse in condizioni di infermità fisica e mentale tali da renderla totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.
pagina 1 di 3 Instaurato il contraddittorio, la convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 29.10.2025, si è proceduto all'esame della sig.ra e sono stati sentiti i genitori CP_2
della stessa e lo psichiatra dott. Persona_1
Alla successiva udienza del 3.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone l'accoglimento della domanda di interdizione proposta nei confronti di CP_2
La documentazione prodotta dal PM attesta che l'interdicenda è affetta da alterazioni comportamentali in deficit cognitivo di livello grave, che non ha autonomie nel quotidiano e richiede una supervisione h
24, non ha minima contezza di sé stessa, non è in grado di esprimere minimamente una relazionalità strutturata e adeguata e non ha alcuna consapevolezza né della propria condizione sanitaria né degli aspetti amministrativi.
Il quadro emerso dai documenti richiamati appare totalmente confermato dall'esito dell'esame esperito in udienza che è risultato sfavorevole all'interdicenda, la quale ha dichiarato di essere nata “il 24 del
25”, non ha saputo riferire il mese e l'anno in corso e ha risposto a gran parte delle domande pronunciando frasi non comprensibili e apparentemente non coerenti, tanto che è stato necessario interrompere l'esame.
Il dott. sentito quale persona informata, ha inoltre dichiarato che non si esclude che Per_1
l'interdicenda abbia momenti di collaborazione e tranquillità, ma che, tuttavia, tali momenti si alternano ad altri in cui si esprime con atteggiamenti connotati da forte aggressività.
Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato evidenzia una infermità psico-fisica tale da comportare una effettiva totale riduzione CP_2
della capacità di provvedere ai propri interessi e pertanto necessita di protezione giuridica.
Deve inoltre ritenersi che la forma di tutela massima sia quella maggiormente conforme alle esigenze ed alle condizioni della sig.ra atteso, da un lato, che la condizione psicopatologica di cui è CP_2
affetta la pone in condizione di grave debolezza psichica con possibilità di circonvenzione, dall'altro, che il quadro psicopatologico comporta l'insufficienza della misura dell'amministrazione di sostegno essendo impensabile di poter ottenere dall'interessata una qualsivoglia forma di collaborazione.
La nomina del tutore compete al Giudice Tutelare.
Le spese processuali seguono la disciplina degli artt. 131 e 145 DPR 115/2002.
pagina 2 di 3 Il compenso dell'interprete, liquidato con separato provvedimento, viene posto a carico dell'interdetta, trattandosi di attività posta in essere nel suo esclusivo interesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente nei confronti di , nata a CP_1
Casablanca il 24.12.2005.
Spese di giudizio come da art. 145 e 131 DPR 115/2002.
Pone le spese dell'interprete, liquidate come da separato provvedimento, a carico dell'interdetta.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3