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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8068 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 33137/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Giudice rel Dott. Chiara Delmonte
GiudiceDott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 25/09/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 05/01/1990 a CORLEONE (PA) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]15 Controparte_1 con l'Avv. GIUDICI SIMONA presso cui è domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_2 data e luogo di nascita: 15/10/1982 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]15 Controparte 1 con l'Avv. ADREANI PAOLA e CERINI SIMONA presso cui è domiciliato giusta procura in atti
Parte convenuta CP 3 nata a MAGENTA [...]in [...] curatore speciale avv Valentina
Cerullo, in proprio ex art 86 c.p.c.
" in persona del Sostituto Con comunicazione all' Parte 2
-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9 ottobre 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in OSSONA (MI) il 22/10/2015(anno 2015 atto n. 7 parte 1).
Dal matrimonio è nata Persona 1 12/12/2021
Parte 1 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 25/09/2024
Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando ulteriori domande in ordine alla genitorialità ed alle ricadute economiche della separazione;
viste le allegazioni in atti sono stati coinvolti i SS a cui è stata delegata un'indagine conoscitiva sul nucleo famigliare.
Il marito resistente si è costituito in data 30 ottobre 2024 ha avanzato ulteriori domande che hanno reso necessaria la nomina dell'avv Valentina Cerullo quale curatrice speciale della bambina.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 23 gennaio 2025, presenti entrambi i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e su concorde richiesta delle parti si è così provveduto: genitori e curatore concordano con l'adozione dei seguenti provvedimenti in attesa del completamento delle indagini ai SS ed in conseguenza il Tribune, ritenuto che, nel contesto attuato costituiscano l'unica soluzione possibile così provvede
1) Dispone l'affido di CP_3 ai SS con limitazione della responabilità con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
2) Prende atto che i genitori concordano in via provvisoria di stabilirsi la madre al piano superiore ed il padre al piano inferiore della casa famigliare composta da due unità abitative che possono essere agevolmente distinte. Si impegnano a concordare con i procuratori ed il curatore i tempi del rientro con impegno di ciascun coniuge a consegnare all'altro le chiavi dell'unità in cui abita, a non mettersi in relazione con l'altro astenendosi dal compiere atti emulativi.
3) Dispone che i SS dell'Ente affidatario di concerto con il curatore speciale ed in collaborazione con le competenti ASST provvedano a:
Attivare l'immediata ripresa scolastica della minore con impegno del curatore, per le vie brevi, a comunicare alla dirigente -preallertata dalla madre sulla complessa situazione-
i tempi di frequntazioni o gli accorgimenti necessari come verranno nel corso del tempo aggiornati;
CP Procedere a valutazione ed eventuale presa in carico del padre presso il per verificare l'uso di sostanze stupefacenti del tipo anfetamina e cocaina attivando gli eventuali interventi a supporto;
- Procedere a valutazione psicodiagnostica su entrambi i genitori
Procedere a valutazione NPI per la bambina con particolare riferimento al ritardo nel
-
linguaggio con possibilità per i genitori di rivolgersi a servizio privato con costi al 50% ed attivando gli interventi di supporto necessari;
Provvedere, con urgenza, a scandire e regolamentare gli incontri di CP 3 con il padre: inizialmente alla presenza dei SS o di un educatore per facilitarne la ripresa ed il passaggio tra i genitori ed in una seconda fase, se coerente con l'evoluzione della situazione, prevedendo momenti di autonomia padre/ minore con i modi più tutelanti per la bambina verificando l'eventuale ruolo vicariante nella relazione della zia Pt 3 che gode della fiducia di entrambi i genitori;
Attivare in entrambi i contesti, con urgenza, un percorso di ADM al fine di verificare la qualità relazione;
Prendere contatti con la scuola della bambina;
Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 settembre 2025 0 immediatamente in caso di urgenza previo confronto con il curatore speciale 4) Dispone che le parti comproprietarie sostengano le spese di mutuo e tutte le spese per della casa famigliare al 50%;
5) Dispone che i genitori sostengano al 50% ciascuno la retta e le spese scolastiche della bambina;
6) Dispone che la madre continui a percepire pe rinetro l'AUU per la minore
Le parti riservano di insistere nelle istanze istruttorie in da successiva al deposito della relazione dei
SS rinunciando al deposito di memorie ex art 473 bis. 23 c.p.c e chiedono che il procedimento sia rinviato in prosecuzione udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c.
Parte convenuta rinuncia alla domanda di annullamento del matrimonio e prende atto della volontà della moglie di separarsi
All'udienza del 9 ottobre 2025, fissata in prosecuzione udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. Le parti, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, hanno dichiarato concordemente: di rinunciare alle istanze istruttorie formulate;
- di rinunciare alle memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
- di impegnarsi, congiuntamente al curatore e ai propri difensori, a trovare un accordo rispetto al rimborso del finanziamento acceso dal sig. CP 2 così da eliminare il;
ed hanno chiesto che il Tribunale si pronunciasse sullo stato delle persone, rinviando l'udienza per quel che riguarda la genitorialità.
Il Giudice delegato ha così provveduto ritenuto necessario, svolgere tutti gli approfondimenti già delegati ai SS, soprattutto per quel che riguarda la valutazione psicodiagnostica delle parti nonché acquisire relazioni di aggiornamento dal
CPS da cui la signora ha riferito di essere stata presa in carico in data 27 marzo 2025, Pt 1
1) Conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del 23 gennaio 2025 e gli incarichi ivi conferiti ai SS di Milano;
2) Dispone che i SS del Comune di Milano depositino una relazione di aggiornamento sino al
30 luglio 2026 o immediatamente in caso di pregiudizio coordinandosi con il curatore;
3) Rinvia il procedimento all'udienza al 16 settembre 2026 alle ore 9,30 per l'ulteriore corso
4) Rimette la causa in decisione per quel che riguarda lo status delle persone;
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.33137/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile in OSSONA (MI) il 22/10/2015 CP 2
(anno 2015 atto n. 7 parte 1);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di OSSONA (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Maria Laura Amato Dott. Chiara Delmonte
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Giudice rel Dott. Chiara Delmonte
GiudiceDott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 25/09/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 05/01/1990 a CORLEONE (PA) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]15 Controparte_1 con l'Avv. GIUDICI SIMONA presso cui è domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_2 data e luogo di nascita: 15/10/1982 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]15 Controparte 1 con l'Avv. ADREANI PAOLA e CERINI SIMONA presso cui è domiciliato giusta procura in atti
Parte convenuta CP 3 nata a MAGENTA [...]in [...] curatore speciale avv Valentina
Cerullo, in proprio ex art 86 c.p.c.
" in persona del Sostituto Con comunicazione all' Parte 2
-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9 ottobre 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in OSSONA (MI) il 22/10/2015(anno 2015 atto n. 7 parte 1).
Dal matrimonio è nata Persona 1 12/12/2021
Parte 1 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 25/09/2024
Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando ulteriori domande in ordine alla genitorialità ed alle ricadute economiche della separazione;
viste le allegazioni in atti sono stati coinvolti i SS a cui è stata delegata un'indagine conoscitiva sul nucleo famigliare.
Il marito resistente si è costituito in data 30 ottobre 2024 ha avanzato ulteriori domande che hanno reso necessaria la nomina dell'avv Valentina Cerullo quale curatrice speciale della bambina.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 23 gennaio 2025, presenti entrambi i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e su concorde richiesta delle parti si è così provveduto: genitori e curatore concordano con l'adozione dei seguenti provvedimenti in attesa del completamento delle indagini ai SS ed in conseguenza il Tribune, ritenuto che, nel contesto attuato costituiscano l'unica soluzione possibile così provvede
1) Dispone l'affido di CP_3 ai SS con limitazione della responabilità con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
2) Prende atto che i genitori concordano in via provvisoria di stabilirsi la madre al piano superiore ed il padre al piano inferiore della casa famigliare composta da due unità abitative che possono essere agevolmente distinte. Si impegnano a concordare con i procuratori ed il curatore i tempi del rientro con impegno di ciascun coniuge a consegnare all'altro le chiavi dell'unità in cui abita, a non mettersi in relazione con l'altro astenendosi dal compiere atti emulativi.
3) Dispone che i SS dell'Ente affidatario di concerto con il curatore speciale ed in collaborazione con le competenti ASST provvedano a:
Attivare l'immediata ripresa scolastica della minore con impegno del curatore, per le vie brevi, a comunicare alla dirigente -preallertata dalla madre sulla complessa situazione-
i tempi di frequntazioni o gli accorgimenti necessari come verranno nel corso del tempo aggiornati;
CP Procedere a valutazione ed eventuale presa in carico del padre presso il per verificare l'uso di sostanze stupefacenti del tipo anfetamina e cocaina attivando gli eventuali interventi a supporto;
- Procedere a valutazione psicodiagnostica su entrambi i genitori
Procedere a valutazione NPI per la bambina con particolare riferimento al ritardo nel
-
linguaggio con possibilità per i genitori di rivolgersi a servizio privato con costi al 50% ed attivando gli interventi di supporto necessari;
Provvedere, con urgenza, a scandire e regolamentare gli incontri di CP 3 con il padre: inizialmente alla presenza dei SS o di un educatore per facilitarne la ripresa ed il passaggio tra i genitori ed in una seconda fase, se coerente con l'evoluzione della situazione, prevedendo momenti di autonomia padre/ minore con i modi più tutelanti per la bambina verificando l'eventuale ruolo vicariante nella relazione della zia Pt 3 che gode della fiducia di entrambi i genitori;
Attivare in entrambi i contesti, con urgenza, un percorso di ADM al fine di verificare la qualità relazione;
Prendere contatti con la scuola della bambina;
Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 settembre 2025 0 immediatamente in caso di urgenza previo confronto con il curatore speciale 4) Dispone che le parti comproprietarie sostengano le spese di mutuo e tutte le spese per della casa famigliare al 50%;
5) Dispone che i genitori sostengano al 50% ciascuno la retta e le spese scolastiche della bambina;
6) Dispone che la madre continui a percepire pe rinetro l'AUU per la minore
Le parti riservano di insistere nelle istanze istruttorie in da successiva al deposito della relazione dei
SS rinunciando al deposito di memorie ex art 473 bis. 23 c.p.c e chiedono che il procedimento sia rinviato in prosecuzione udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c.
Parte convenuta rinuncia alla domanda di annullamento del matrimonio e prende atto della volontà della moglie di separarsi
All'udienza del 9 ottobre 2025, fissata in prosecuzione udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. Le parti, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, hanno dichiarato concordemente: di rinunciare alle istanze istruttorie formulate;
- di rinunciare alle memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
- di impegnarsi, congiuntamente al curatore e ai propri difensori, a trovare un accordo rispetto al rimborso del finanziamento acceso dal sig. CP 2 così da eliminare il;
ed hanno chiesto che il Tribunale si pronunciasse sullo stato delle persone, rinviando l'udienza per quel che riguarda la genitorialità.
Il Giudice delegato ha così provveduto ritenuto necessario, svolgere tutti gli approfondimenti già delegati ai SS, soprattutto per quel che riguarda la valutazione psicodiagnostica delle parti nonché acquisire relazioni di aggiornamento dal
CPS da cui la signora ha riferito di essere stata presa in carico in data 27 marzo 2025, Pt 1
1) Conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del 23 gennaio 2025 e gli incarichi ivi conferiti ai SS di Milano;
2) Dispone che i SS del Comune di Milano depositino una relazione di aggiornamento sino al
30 luglio 2026 o immediatamente in caso di pregiudizio coordinandosi con il curatore;
3) Rinvia il procedimento all'udienza al 16 settembre 2026 alle ore 9,30 per l'ulteriore corso
4) Rimette la causa in decisione per quel che riguarda lo status delle persone;
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.33137/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile in OSSONA (MI) il 22/10/2015 CP 2
(anno 2015 atto n. 7 parte 1);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di OSSONA (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Maria Laura Amato Dott. Chiara Delmonte