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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2024, n. 43388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43388 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona della sostituta Flavia Alemi, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43388 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 29/10/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, determinato da annullamento della precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione solo per motivi processuali (avendo la Corte della riparazione dichiarato erroneamente la tardività dell'istanza), sulla richiesta di riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di CA CC, ha rigettato la domanda ritenendo un comportamento ostativo dell'istante. In particolare, il CC aveva sofferto un periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari in relazione ad un procedimento nel quale era stato accusato di concorso in rapina e lesioni, reati dai quali era stato assolto in appello per non aver commesso il fatto. I giudici della riparazione hanno rigettato la domanda per avere l'interessato contribuito con il proprio comportamento ambiguo a creare l'apparenza di una situazione altamente sospetta nei suoi confronti quale complice nella rapina posta in essere da LA PS, del quale egli era amico per sua stessa ammissione in sede di interrogatorio. In particolare, nella specie, dai filmati di videosorveglianza dell'esercizio commerciale nel quale erano avvenuti i fatti, era emerso che il giorno prima della rapina il CC era entrato nella tabaccheria insieme al PS, fingendo di non conoscerlo e chiedendo ai titolari di spedire un fax ad un numero risultato poi inesistente, mentre il PS faceva un sopralluogo del locale approfittando della distrazione dei titolari, impegnati nella spedizione del fax. Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche delle utenze in uso ai due era emerso che, in occasione delle perquisizioni domiciliari nei loro confronti, costoro avevano concordato una versione difensiva quanto al sopralluogo di cui sopra, intesa soprattutto a dimostrare l'estraneità del CC ai fatti. La Corte d'appello, giudice della cognizione, nel ribaltare il verdetto di condanna, aveva ritenuto che i frequenti contatti tra i due anche in prossimità dei fatti, così come il comportamento del giorno antecedente la rapina, non fossero univoci né rilevanti, dalle intercettazioni essendo emerso solo che il CC era risentito per il suo coinvolgimento in una vicenda che riguardava solo il PS. Posti a confronto detti elementi, non smentiti nella loro storicità dai giudici dell'assoluzione, la Corte della riparazione ha effettuato una valutazione sul differente piano della verifica di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo che il comportamento del CC avesse creato una situazione altamente sospetta, avendo lo stesso partecipato all'accesso alla tabaccheria del giorno prima, chiedendo di inviare un fax a un numero inesistente, fingendo peraltro di non conoscere il PS, essendosi prestato, come pure ammesso, a tenere su richiesta dell'amico un comportamento decettivo nei confronti dei titolari dell'esercizio commerciale. 2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto illogicità della motivazione e violazione di legge per avere la Corte tenuto conto solo degli elementi emersi nel corso delle indagini, senza considerare che il giudice della cognizione aveva assolto il CC in appello, rilevando che costui era stato assente dalla scena del delitto, laddove il comportamento tenuto la sera prima difficilmente avrebbe potuto ritenersi contributo essenziale alla 2 commissione della rapina, non essendo stato chiaramente intelligibile dalle immagini il preteso gesto d'intesa tra i due, così come non univoco doveva ritenersi il contenuto della telefonata tra i due. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Flavia Alenni, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Occorre operare una premessa alla luce del tenore del motivo di ricorso con specifico riferimento ai rapporti tra il giudizio di cognizione esitato nella sentenza assolutoria e quello della riparazione. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo di cui si discute, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore dell'autorità giudiziaria", venendo in considerazione soltanto l'antinonnia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia e l'eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01). Pertanto, è richiesto al giudice della riparazione di valutare tutti gli elementi probatori disponibili, per stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01; n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808 - 01) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). 3. Orbene, nella specie, la Corte della riparazione ha correttamente operato tale valutazione, valorizzando elementi fattuali rimasti confermati nel giudizio di cognizione e financo ammessi dallo stesso CC. Il comportamento decettivo è stato valutato con riferimento alla situazione apparente che lo stesso aveva contribuito a creare, senza che possa rilevare in 3 contrario la differente valutazione condotta dal giudice della cognizione che ha considerato quel comportamento equivoco e "solo con difficoltà" giudicabile quale contributo essenziale nel concorso nel reato da altri posto in essere. Di talché il motivo deve considerarsi infondato, a fronte della corretta giustificazione fornita dai giudici della riparazione. 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese per il presente giudizio di legittimità al Ministero resistente, liquidate in euro mille. Deciso il 29 ottobre 2024 La Consigliera est. L Preside te LL PE 4
il Procuratore generale, in persona della sostituta Flavia Alemi, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43388 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 29/10/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, determinato da annullamento della precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione solo per motivi processuali (avendo la Corte della riparazione dichiarato erroneamente la tardività dell'istanza), sulla richiesta di riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di CA CC, ha rigettato la domanda ritenendo un comportamento ostativo dell'istante. In particolare, il CC aveva sofferto un periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari in relazione ad un procedimento nel quale era stato accusato di concorso in rapina e lesioni, reati dai quali era stato assolto in appello per non aver commesso il fatto. I giudici della riparazione hanno rigettato la domanda per avere l'interessato contribuito con il proprio comportamento ambiguo a creare l'apparenza di una situazione altamente sospetta nei suoi confronti quale complice nella rapina posta in essere da LA PS, del quale egli era amico per sua stessa ammissione in sede di interrogatorio. In particolare, nella specie, dai filmati di videosorveglianza dell'esercizio commerciale nel quale erano avvenuti i fatti, era emerso che il giorno prima della rapina il CC era entrato nella tabaccheria insieme al PS, fingendo di non conoscerlo e chiedendo ai titolari di spedire un fax ad un numero risultato poi inesistente, mentre il PS faceva un sopralluogo del locale approfittando della distrazione dei titolari, impegnati nella spedizione del fax. Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche delle utenze in uso ai due era emerso che, in occasione delle perquisizioni domiciliari nei loro confronti, costoro avevano concordato una versione difensiva quanto al sopralluogo di cui sopra, intesa soprattutto a dimostrare l'estraneità del CC ai fatti. La Corte d'appello, giudice della cognizione, nel ribaltare il verdetto di condanna, aveva ritenuto che i frequenti contatti tra i due anche in prossimità dei fatti, così come il comportamento del giorno antecedente la rapina, non fossero univoci né rilevanti, dalle intercettazioni essendo emerso solo che il CC era risentito per il suo coinvolgimento in una vicenda che riguardava solo il PS. Posti a confronto detti elementi, non smentiti nella loro storicità dai giudici dell'assoluzione, la Corte della riparazione ha effettuato una valutazione sul differente piano della verifica di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo che il comportamento del CC avesse creato una situazione altamente sospetta, avendo lo stesso partecipato all'accesso alla tabaccheria del giorno prima, chiedendo di inviare un fax a un numero inesistente, fingendo peraltro di non conoscere il PS, essendosi prestato, come pure ammesso, a tenere su richiesta dell'amico un comportamento decettivo nei confronti dei titolari dell'esercizio commerciale. 2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto illogicità della motivazione e violazione di legge per avere la Corte tenuto conto solo degli elementi emersi nel corso delle indagini, senza considerare che il giudice della cognizione aveva assolto il CC in appello, rilevando che costui era stato assente dalla scena del delitto, laddove il comportamento tenuto la sera prima difficilmente avrebbe potuto ritenersi contributo essenziale alla 2 commissione della rapina, non essendo stato chiaramente intelligibile dalle immagini il preteso gesto d'intesa tra i due, così come non univoco doveva ritenersi il contenuto della telefonata tra i due. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Flavia Alenni, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Occorre operare una premessa alla luce del tenore del motivo di ricorso con specifico riferimento ai rapporti tra il giudizio di cognizione esitato nella sentenza assolutoria e quello della riparazione. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo di cui si discute, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore dell'autorità giudiziaria", venendo in considerazione soltanto l'antinonnia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia e l'eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01). Pertanto, è richiesto al giudice della riparazione di valutare tutti gli elementi probatori disponibili, per stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01; n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808 - 01) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). 3. Orbene, nella specie, la Corte della riparazione ha correttamente operato tale valutazione, valorizzando elementi fattuali rimasti confermati nel giudizio di cognizione e financo ammessi dallo stesso CC. Il comportamento decettivo è stato valutato con riferimento alla situazione apparente che lo stesso aveva contribuito a creare, senza che possa rilevare in 3 contrario la differente valutazione condotta dal giudice della cognizione che ha considerato quel comportamento equivoco e "solo con difficoltà" giudicabile quale contributo essenziale nel concorso nel reato da altri posto in essere. Di talché il motivo deve considerarsi infondato, a fronte della corretta giustificazione fornita dai giudici della riparazione. 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese per il presente giudizio di legittimità al Ministero resistente, liquidate in euro mille. Deciso il 29 ottobre 2024 La Consigliera est. L Preside te LL PE 4