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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 322 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivo alla gestione commercianti.
promosso da: , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. MARANGIO GIOVANNA, con C.F._1
domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GALEANO MANLIO , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposto
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 07/02/2024 la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1
–previa sospensiva- avverso l'avviso di addebito n. 597 2023 0001599379 notificato il
25/01/2023, per il pagamento di €.29.958,66 contributi e accessori alla Gestione commercianti periodo dal 1/2016 al 12/2022.
L'opponente, eccepisce illegittimo l'avviso di addebito per non aver mai svolto alcuna attività all'interno della società Agro Evolution di LL VA e C. s.a.s. di cui è stata socia accomandante e che tale società ha cessato ogni attività e cancellata dal Registro delle Imprese.
Si è costituito l' dichiarando che la materia del contendere è cessata avendo provveduto CP_1
a rivedere la posizione della ricorrente e sgravato l'avviso di addebito.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 17/02/2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) e sulla scorta delle memorie dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
Esposti i fatti , essendo pacifico tra le parti , per come emerge dagli atti del giudizio, che la ricorrente è stata cancellata dalla gestione commercianti e l'avviso di addebito sgravato (doc 2 e doc.3 memoria ) e quindi soddisfatta la pretesa della medesima, va dichiarata la CP_1
cessazione della materia del contendere .
Sulla soccombenza virtuale, si osserva che, avendo l' provveduto alla cancellazione e CP_1 all'annullamento dell'avviso di addebito soltanto in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio: le spese di lite vanno poste a carico dell'opposto ,alla cui condotta è ascrivibile l'insorgenza della lite (cfr. Cass.Civ. Sez.III, 16/11/2011 n.23997) , ma compensate per metà avendo comunque l'opposto prontamente provveduto alla cancellazione.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
1) dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite ,che si liquidano in complessive €.43,00 CP_1
per esborsi, €.800,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A.(già
operata la compensazione per metà) da pagarsi direttamente all'avv. Giovanna Marangio, difensore antistatario.
Ragusa, 24 febbraio 2025.
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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