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Articolo 2 della Legge 14 marzo 1980, n. 91
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Articolo 1
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Legge 14 marzo 1980, n. 91
Articolo 2 della Legge 14 marzo 1980, n. 91
Versione
1 aprile 1980
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 aprile 1980
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