Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 53
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Sgravio per annualità 2013

    Per l'annualità 2013 in contestazione deve darsi atto dell'intervenuto sgravio da parte degli enti impositori.

  • Accolto
    Sgravio per annualità 2021

    Per l'annualità 2021 in contestazione deve darsi atto dell'intervenuto sgravio da parte degli enti impositori.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso per l'annualità 2019

    Il ricorso è infondato poiché la prodromica cartella di pagamento è stata notificata nel 2022 e la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito. Né altrimenti la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario. Né tantomeno il principio affermato dalla Corte di cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art. 7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto. 2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.” È bene, infatti, evidenziare che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art. 7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art. 7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia. In conclusione, pertanto, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore/dal concessionario per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità- annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026). Stante la valenza interruttiva della notifica della cartella di pagamento non è maturato il termine di prescrizione dedotto dalla parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 53
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 53
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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