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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2044/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2044/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALBORESI GABRIELLA,
e
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. TIEZZI Controparte_1 C.F._2
FILIPPO MARIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 24/10/2018, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione pagina 1 di 5 n. cronol. 2740/2018 del 05/11/2018 emesso nell'ambito del procedimento RG
7210/2018;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1.Le parti confermano l'assegnazione della ex casa familiare alla sig.ra
[...]
, in quanto le figlie ed , maggiorenni studenti e non Pt_1 Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, continueranno a vivere con la madre nella già casa familiare, sita in Vignola Via mario Pellegrini, di proprietà della madre
Parte_1
2.Il sig. in ragione della maggiore età della figlia studente Controparte_1 Per_1 presso l'università di Bologna e della non ancora raggiunta autosufficienza economica di quest'ultima, corrisponderà ai sensi dell'art. 337septies c.c. direttamente alla figlia, a titolo di contributo nel mantenimento dello stesso, tramite bonifico bancario ed in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese e per dodici mensilità annue, un assegno mensile pari ad € 300,00; da adeguarsi automaticamente annualmente in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (rilevabili presso l'Ufficio
Statistica della Camera di Commercio di Modena); verserà per la figlia alla Per_2 madre tramite bonifico bancario ed in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese e per dodici mensilità annue, un assegno mensile pari ad € 300,00; da adeguarsi automaticamente annualmente in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati pagina 2 di 5 4. I genitori concorreranno in ragione del 50% alle spese straordinarie che si rendessero opportune per il figlio, intendendosi tali quelle sanitarie, scolastiche, e ricreative come previste dal protocollo in uso dal Tribunale di Modena e precisamente
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relative assicurazioni scolastiche;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp email, fax ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in difetto di risposta, il pagina 3 di 5 silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. I coniugi danno atto che ciascuno di loro gode di redditi adeguati al rispettivo personale mantenimento e soddisfacimento delle esigenze di vita, pertanto, non vi è titolo a richiedere assegni divorzili.
6. Gli onorari della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi ognuno per il legale che lo rappresenta”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in il 14/10/2000 fra , nata a [...]_2 Parte_1
(MO) il 21/02/1964 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di di CP_2 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 19 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome pagina 4 di 5 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2044/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALBORESI GABRIELLA,
e
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. TIEZZI Controparte_1 C.F._2
FILIPPO MARIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 24/10/2018, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione pagina 1 di 5 n. cronol. 2740/2018 del 05/11/2018 emesso nell'ambito del procedimento RG
7210/2018;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1.Le parti confermano l'assegnazione della ex casa familiare alla sig.ra
[...]
, in quanto le figlie ed , maggiorenni studenti e non Pt_1 Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, continueranno a vivere con la madre nella già casa familiare, sita in Vignola Via mario Pellegrini, di proprietà della madre
Parte_1
2.Il sig. in ragione della maggiore età della figlia studente Controparte_1 Per_1 presso l'università di Bologna e della non ancora raggiunta autosufficienza economica di quest'ultima, corrisponderà ai sensi dell'art. 337septies c.c. direttamente alla figlia, a titolo di contributo nel mantenimento dello stesso, tramite bonifico bancario ed in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese e per dodici mensilità annue, un assegno mensile pari ad € 300,00; da adeguarsi automaticamente annualmente in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (rilevabili presso l'Ufficio
Statistica della Camera di Commercio di Modena); verserà per la figlia alla Per_2 madre tramite bonifico bancario ed in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese e per dodici mensilità annue, un assegno mensile pari ad € 300,00; da adeguarsi automaticamente annualmente in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati pagina 2 di 5 4. I genitori concorreranno in ragione del 50% alle spese straordinarie che si rendessero opportune per il figlio, intendendosi tali quelle sanitarie, scolastiche, e ricreative come previste dal protocollo in uso dal Tribunale di Modena e precisamente
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relative assicurazioni scolastiche;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp email, fax ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in difetto di risposta, il pagina 3 di 5 silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. I coniugi danno atto che ciascuno di loro gode di redditi adeguati al rispettivo personale mantenimento e soddisfacimento delle esigenze di vita, pertanto, non vi è titolo a richiedere assegni divorzili.
6. Gli onorari della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi ognuno per il legale che lo rappresenta”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in il 14/10/2000 fra , nata a [...]_2 Parte_1
(MO) il 21/02/1964 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di di CP_2 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 19 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome pagina 4 di 5 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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