Art. 2.
All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 82 milioni fino al 30 giugno 1961 ed in lire 77 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte con le entrate derivanti dal versamento in Tesoreria di corrispondenti importi da prelevarsi dal conto corrente infruttifero intestato a:
"Ministero del tesoro - Liquidazione beni tedeschi in Italia".
All'onere di lire 162.300.000 relativo all'anno finanziario 1965 si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per il finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 82 milioni fino al 30 giugno 1961 ed in lire 77 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte con le entrate derivanti dal versamento in Tesoreria di corrispondenti importi da prelevarsi dal conto corrente infruttifero intestato a:
"Ministero del tesoro - Liquidazione beni tedeschi in Italia".
All'onere di lire 162.300.000 relativo all'anno finanziario 1965 si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per il finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.