Art. 2.
All'onere di lire 60.000.000 si provvedera', per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di lire 60.000.000 si provvedera', per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.